Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 469 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. GERVASI FABIO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
, (C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.MAIORANA ANTONIO , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI VINCENZO GIOVANNI CP_3 P.IVA_3
BATTISTA , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA N.18 TRAPANI
-resistenti-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 12/03/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , proponendo opposizione avverso il preavviso di fermo CP_2
amministrativo n. 29980202300012109000 notificato dall' Controparte_4
il 31/01/2024, con riferimento agli avvisi di addebito nn.
[...]
59920180001120433000, n. 59920180002787254000, n. 59920190001247982000, n.
59920190002853852000, e alla cartella di pagamento n. CP_3
1
La parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'intimazione ex art 50 D.P.R.
602/73, dell'avviso di fermo e la sua illegittimità, la irregolare notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti.
Le parti resistenti, costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
L'opposizione proposta, limitata ai crediti contributivi di cui al preavviso opposto, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetto al termine di decadenza previsto per l'opposizione nel merito ex art. 24 d,lgs 46/99, in quanto si fanno valere fatti modificativi estintivi del credito di cui al titolo esecutivo, in quanto sorti successivamente alla sua notifica, nella specie la prescrizione del credito, nonché
l'insussistenza del titolo medesimo (per omessa notifica), mentre va qualificata opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc, quando si fanno valere vizi formali degli atti e vizi procedimentali.
Tanto premesso, si osserva che l'eccezione di omessa notifica della intimazione ai sensi dell'art 50 DPR 602/73, prodromica agli atti esecutivi, costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 comma 1, cpc, che risulta tadivamente proposta, ossia oltre il termine di giorni 20 dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Passando agli altri motivi di opposizione, i titoli sono stati correttamente notificati nelle date: avviso n.59920180001120433000 notificato in data 11/07/2018, avviso n.
59920180002787254000 notificato in data 21/12/2018, avviso n.
59920190001247982000 notificata in data 16/09/2019 e avviso n.
59920190002853852000 notificato in data 24/01/2020 (cfr. all.
1-5 fascicolo , CP_2
ricevute di ritorno delle raccomandate e di avvenuta consegna pec).
La cartella di pagamento è stata notifica in data 26/9/2019 a mezzo servizio postale (cfr. all 5 fascicolo . CP_5
Passando infine all'eccezione di prescrizione, si osserva che nessuno dei crediti risulta prescritto in quanto, considerando il titolo piu' datato (avviso n.59920180001120433000
2 notificato in data 11/07/2018), la prescrizione sarebbe maturata il 16/5/2024, in quanto al termine ordinario quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335 occorre aggiungere n. 310 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n. 183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Nel caso in esame, il decorso della prescrizione risulta interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento in data 21/12/2023.
Pertanto, anche i crediti dei titoli piu' recenti non sono prescritti.
In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei confronti tra la parte ricorrente e l'Agente della riscossione;
vanno compensate per metà nei confronti degli enti impositori in considerazione della semplicità delle questioni di fatto esaminate e delle relative difese spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2200,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore dell' delle entrate riscossione con distrazione al procuratore;
CP_1
3. compensa per metà le spese di lite tra la parte ricorrente e le resistenti e CP_2
, e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida CP_3
per frazione in euro 1100,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di ciascuna di esse.
Trapani, 25/02/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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