TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti, alla scadenza del termine del assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2403 /2024 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSA DENIS e dell'avv. GANCI FABIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; ( ) Indirizzo Parte_2 C.F._3
Telematico; ( ) Indirizzo Parte_3 C.F._4
Telematico; ( ) Indirizzo Parte_4 C.F._5
Telematico; ( Indirizzo Parte_5 C.F._6
Telematico; ,
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO P.IVA_3
Motivi della decisione
Le domande della parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1 La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto.
La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Il principio enunciato è integralmente condiviso dal giudicante. Invero, il parametro della “non discriminazione” impone all'interprete di estendere il trattamento originariamente previsto solo a favore del docente a tempo indeterminato, a condizione che la diversificazione del trattamento sia ragionevolmente giustificata.
Fatta questa premessa, ritiene il giudicante che certamente la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni, per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuaria, ma duratura,
tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico.
2 La parte ricorrente ha provato di avere svolto incarichi conformi ai parametri fissati dalla S.C. negli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione, risultando provata l'interruzione della stessa (doc 7 fasc. ricorrente).
Parte ricorrente è ancora inserita nel sistema scolastico, come documentato da parte resistente (doc. 1 fasc. resistente).
La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto:
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può
essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
3 L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14,
aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in relazione agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025;
2) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la CP_1
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente
ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_1
sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.550,00
per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
4 Verona, 28 febbraio 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
5