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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/06/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 26 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1287/2024 R.G.
È comparso, per l'attore, l'avv. ROSA TOMASI SCIANÒ, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per i convenuti, l'avv. GIULIO LIMA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente personalmente . Persona_1
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1287/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello, c.da Gaglio n. 142, presso lo
[...] studio professionale dell'avv. Rosa Tomasi Scianò che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Persona_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliati in Milazzo, via Regis n. 49, presso lo CodiceFiscale_3 studio dell'avv. Giulio Lima, che li rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTI avente per OGGETTO: risarcimento del danno – responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 23 novembre 2024 conveniva in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale il fratello e la cognata e, Persona_1 Controparte_1 premesso di essere persona offesa del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni accertato a carico di questi ultimi con sentenza passata in giudicato, nonché del delitto di minaccia in forza di decreto penale di condanna non opposto dalla seconda, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
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Nella resistenza dei convenuti, costituitisi con comparsa del 31 marzo 2025, venivano effettuate le verifiche preliminari e, ritenuta matura per la decisione, la causa viene oggi definita sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
2. – La domanda risarcitoria va rigettata.
La sentenza penale irrevocabile di condanna generica al risarcimento del danno non contiene un accertamento della relativa sussistenza, ma solo dell'astratta potenzialità del reato a cagionarlo (v. Cass. pen., n. 32899/2021 alla cui stregua: “[a]i fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente”; nonché
Cass. civ., n. 8477/2020 che ha affermato: “[n]el caso di sentenza penale che, accertando
l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati”).
La risarcibilità del danno non patrimoniale ex delicto in sede civile trova fondamento nell'art. 2059 c.c. che riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nei soli casi espressamente previsti dalla legge e nell'art. 185, comma 2, c.p., alla cui stregua
“[o]gni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Venendo in rilievo un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale regolata dall'art 2043 c.c., essa postula la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, quali la condotta, il nesso di causalità tra condotta e danno-evento, connotato dall'ingiustizia, e il danno-conseguenza, inteso come concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso per effetto della lesione ingiustificata di interessi meritevoli di tutela.
In altre parole, anche qualora sia domandato il risarcimento del danno non patrimoniale da reato, può trovare ristoro il solo danno-conseguenza, che non è uno sviluppo automatico e imprescindibile dell'avvenuta lesione di un bene giuridico tutelato, ma “deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa” (Cass., n. 20897/2007).
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Pertanto, la parte che assuma di aver subìto un danno, di cui pretende il risarcimento ha in primo luogo l'onere di allegare “i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass., n. 25164/2020).
Poiché il danno non patrimoniale è un pregiudizio che investe la sfera soggettiva, derivando dalla lesione dei diritti della persona che non hanno una rilevanza in termini economici, le difficoltà di esteriorizzazione e di prova delle sofferenze psico-fisiche di cui si chiede il ristoro – acuite quando il danno non patrimoniale si atteggia a danno morale – permettono di ricorrere al ragionamento presuntivo.
In via generale viene allora in rilievo un'attenuazione dell'onere probatorio mirante ad
“evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (Cass., n. 25164/2020).
Nel caso specifico, tuttavia, il pregiudizio allegato è rimasto sguarnito di prova, al punto che neanche il ragionamento presuntivo può venire in soccorso.
Infatti, non è sufficiente che abbia allegato di aver subìto “un danno non Parte_1 patrimoniale dovuto a stress emotivo, crisi d'ansia e insonnia”, giacché lo stesso non ha formulato richieste di prova idonee a dimostrare anche indirettamente l'asserito danno-conseguenza invocato con riferimento sia al delitto di ragion fattasi, sia alla fattispecie di minaccia.
L'interrogatorio formale richiesto infatti era inammissibile perché non ne sono state indicate puntualmente le circostanze.
Né vengono in suo soccorso le pronunce del giudice penale poiché le stesse non consentono di apprezzare – neppure alla stregua di prova atipica – la consistenza del pregiudizio lamentato.
Neppure la documentazione medica versata in atti giova alla parte.
Risalente agli anni 2018, 2019 e 2020, essa evidenzia una brachialgia bilaterale in soggetto affetto da periartrite scapolo-omerale e con alcuni problemi cardiaci, ma non vi è (né è stata richiesta) prova di collegamento alcuno con i reati di cui risulta Parte_1 persona offesa;
reati commessi l'uno nel 2012 e l'altro nel 2021 ed entrambi non caratterizzati da un'offesa all'integrità fisica.
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In altre parole, l'attore non ha provato le conseguenze lamentate a seguito dei reati commessi dal fratello e dalla cognata in suo danno e, pertanto, la domanda risarcitoria va respinta.
Mentre deve prendersi atto della rinuncia alla domanda di pagamento delle spese legali dei procedimenti penali (Cass., n. 1439/2002) nelle note dell'11 giugno 2025 (“Tuttavia, per spirito conciliativo, l'attore rinuncia a tale richiesta in questa sede, limitatamente alla richiesta di spese legali”); domanda che, in ogni caso, sarebbe stata inammissibile sia perché Parte_1
è già in possesso di un titolo giudiziale per ottenerne il pagamento e non ha bisogno di una ulteriore pronuncia di cognizione, sia perché questi ha già azionato il precetto.
3. – Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza (anche virtuale).
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'attore e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino ad €
26.000,00 (calcolato in base al petitum) tenuto conto della non particolare difficoltà – in fatto e in diritto – delle questioni trattate nonché dell'attività effettivamente prestata dalla parte vittoriosa e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1287/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di Parte_1
e ; Persona_1 Controparte_1
2) prende atto della rinuncia alla domanda di pagamento delle spese dei giudizi penali;
3) condanna l'attore a rifondere ai convenuti, in solido, le spese di lite, che liquida in €
1.700,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 26 giugno 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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