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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3629/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 25 marzo 2025 da in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Via Verdi, 2, presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Parte_2
Luigi Mariani e Giordano Franchi per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: contributi previdenziali i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
a) accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia obbligo di
[...] di versare all' i contributi assistenziali e previdenziali riferiti Parte_1 CP_1 al Dirigente Dott. e indicati nell'avviso di addebito dell' n. 368 CP_2 CP_1
2023 00190532 71 000 nonché nell'intimazione di pagamento dell
[...]
n. 068 2024 90575912 45/000; Controparte_3
b) per l'effetto, condannare l' alla immediata e integrale restituzione CP_1 dell'importo indebitamente già corrisposto all' , oltre interessi e rivalutazione CP_1 dal dovuto al saldo;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
1 PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per la tardività dell'opposizione ex art.24 del D.Lgs. 46/1999;
2)in subordine, nel merito, dato atto dell'emissione nelle more del giudizio dei provvedimenti di sgravio per l'avviso di addebito n. CP_1
36820230019053271000, dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda volta ad accertare la sussistenza dell'obbligo contributivo relativo in capo alla società opponente, dichiarando in ogni caso improponibili e/o inammissibili e/o infondate tutte le altre avverse domande, anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio. 3) spese di causa interamente compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 25 marzo 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava la società di essere la filiale italiana di un Parte_3
Fondo di Investimento con sede in New York. Il 13 maggio 2022, aveva sottoscritto un contratto di Parte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Dott. , CP_2 attribuendogli la qualifica di Dirigente c.c.n.l. per i Dirigenti del Settore Terziario, Distribuzione e Servizi. Il contratto di lavoro indicava, come sede di lavoro, quella di Milano, in quanto la Società non aveva alcuna sede o unità operativa in Svizzera. Si prevedeva tuttavia che il Dirigente avrebbe lavorato presso la propria residenza in Svizzera. Il Dott. aveva infatti sempre svolto la propria prestazione lavorativa CP_2 esclusivamente in Svizzera e non era mai stato distaccato in Italia. Avendo il Dirigente residenza in Svizzera e lavorando esclusivamente in Svizzera, in base al Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, egli era assoggettato alla legislazione previdenziale del Paese in cui svolgeva l'attività lavorativa, cioè la Svizzera, con conseguente obbligo di versare la contribuzione in Svizzera. Il Dott. aveva sempre versato in contributi in Svizzera. CP_2
In sede di denuncia all' delle retribuzioni mensili dei propri dipendenti al fine CP_1 del versamento dei relativi contributi, per i mesi da maggio a settembre 2022, la Società aveva inserito anche i dati del trattamento retributivo del Dirigente. Si era trattato di un errore, ascrivibile al commercialista Dott. visto che Controparte_4 il Dirigente non versava i contributi in Italia. A causa di tale errata dichiarazione, l' , effettuando il confronto periodico fra CP_1 le dichiarazioni della Società e l'importo dei contributi previdenziali versati, aveva ritenuto che sussistesse una asserita omissione contributiva riguardante il Dirigente
2 e che la Società dovesse versare, in base alla retribuzione erroneamente denunciata, contributi per l'importo complessivo di € 189.587,27 (doc. 6 fasc. ric.). Tale omissione contributiva, tuttavia, doveva intendersi inesistente. Il Commercialista di aveva provveduto a rettificare le Parte_1 denunce contributive, per i mesi da maggio a settembre 2022, riguardanti il Dirigente e presenti nel cassetto previdenziale (doc. 7 fasc. ric.). Tuttavia, l' non aveva receduto dalla propria pretesa. CP_1
Anzi, il 23 dicembre 2023 l' aveva notificato a CP_1 Parte_1 un avviso di addebito (n. 368 202300190532 71) con il quale aveva chiesto il pagamento dell'importo di € 189.591,38 per contributi asseritamente dovuti in riferimento alla posizione del Dirigente. L'avviso non era stato impugnato, ma la società aveva chiesto l'intervento di CP_1 in via di autotutela. Infine, il 22 novembre 2024 l'Agenzia delle Entrate e Riscossione aveva notificato a l'intimazione di pagamento n. 068 2024 90575912 Parte_1
45/000, con la quale aveva chiesto, in riferimento all'asserita omissione contributiva, il pagamento della somma di € 193.505,51 (doc. 13 fasc. ric.). La Società, per non incorrere in sanzioni, aveva chiesto di pagare detto importo a rate e l aveva accolto l'istanza Controparte_5
(doc. 14 fasc. ric.). Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. L' , costituitasi, eccepiva innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 per tardività della stessa ex art. 24 D.Lg. 46/1999. In via subordinata, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Infatti, a luglio 2025 era pervenuto il riscontro da parte dell'Ente previdenziale svizzero in merito alla richiesta di verifica di autenticità della documentazione relativa al dipendente Dott. prodotta da CP_2 Parte_1
L'istituzione svizzera aveva confermato che il Dott. era un loro CP_2 affiliato (ossia assicurato) dal maggio 2022, e che la contribuzione versata era in fase di contabilizzazione. Sulla scorta del regolamento CE n. 987/2009 art. 21 l'Istituto aveva preso atto che la contribuzione per il lavoratore dovesse essere versata esclusivamente in Svizzera. L'ufficio competente aveva quindi chiesto all'azienda di trasmettere i flussi CP_1 di eliminazione degli Uniemens precedentemente trasmessi per il lavoratore M'RAD per i periodi da maggio a settembre 2022. Successivamente aveva CP_2 potuto procedere allo sgravio delle partite creditorie di cui all'avviso di addebito per cui è causa (doc. 2 fasc. ). CP_1
La richiesta di rimborso doveva attendere i tre mesi previsti dall'art. 73, par. 2, del regolamento CE n. 987/2009.
All'udienza del 23 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere sulla questione principale fatta valere da ossia la debenza della somma portata Parte_1 dall'avviso di addebito n. 368 2023 00190532 71 000 nonché dall'intimazione di pagamento dell n. 068 2024 Controparte_5
90575912 45/000. Come è noto, la cessazione della materia del contendere è istituto di matrice giurisprudenziale, costituente il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, così da rendere superflua una decisione sulla domanda originariamente proposta. Essa può essere dichiarata dal giudice, ricorrendone i presupposti, pur in difetto di una istanza o di un accordo delle parti. Il contrasto sulle spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, deve risolversi con il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando a tal fine l'intera vicenda processuale (fra le ultime pronunzie in argomento: Cass., sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1005; sul principio di causalità: Cass. civ., sez. III, sent., n. 7625/2010). Nella specie di causa, l' ha prodotto i provvedimenti di sgravio relativi alle CP_1 poste richieste a con l'avviso di addebito n. 368 2023 Parte_1
00190532 71 000 (docc. sub 2 fasc. ), poiché “ha preso atto che la CP_1 contribuzione per il lavoratore dovesse essere versata esclusivamente in Svizzera.” (memoria, p. 5).
2. Ne consegue la presenza di un indebito oggettivo, con riferimento alle rate della somma già corrisposte dalla opponente. La procedura di rimborso deve nondimeno seguire da disciplina di cui all'art. 73 del Regolamento CE del 16 settembre 2009, n. 987 (“Prestazioni in denaro erogate
o contributi percepiti a titolo provvisorio”). Si legge al § 2: “
2. L'istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio da una persona fisica e/o giuridica non procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati fino a quando essa non abbia accertato le somme dovute presso l'istituzione individuata come competente in base dall'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento di applicazione. Su richiesta dell'istituzione individuata come competente, presentata entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, l'istituzione che ha percepito a titolo provvisorio i contributi li trasferisce all'istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica e/o giuridica. I contributi trasferiti sono ritenuti come erogati retroattivamente all'istituzione individuata come competente.
4 Se l'importo dei contributi erogati a titolo provvisorio è superiore all'importo dovuto dalla persona fisica e/o giuridica all'istituzione individuata come competente, l'istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio rimborsa l'importo in eccesso alla persona fisica e/o giuridica interessata.” Alla scadenza del termine trimestrale, l' , in assenza di riscontri da parte CP_1 dell'ente previdenziale svizzero, dovrà procedere a rimborsare a
[...] la contribuzione indebitamente versata. Ne discende che la domanda Parte_1 di condanna immediata, allo stato, deve essere rigettata.
3. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (concorde conclusione a verbale in tal senso di entrambe le parti) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dato atto dell'emissione dei provvedimenti di sgravio delle somme indicate nell'avviso di addebito n. 36820230019053271000 e nell'intimazione di pagamento dell n. 068 2024 90575912 45/000, dichiara CP_5 Controparte_3 cessata la materia del contendere circa la domanda di accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo di in Pt_1 Parte_1 riferimento alla posizione del Dott. ; CP_2
2) rigetta per il resto;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 23 settembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 25 marzo 2025 da in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Via Verdi, 2, presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Parte_2
Luigi Mariani e Giordano Franchi per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: contributi previdenziali i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
a) accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia obbligo di
[...] di versare all' i contributi assistenziali e previdenziali riferiti Parte_1 CP_1 al Dirigente Dott. e indicati nell'avviso di addebito dell' n. 368 CP_2 CP_1
2023 00190532 71 000 nonché nell'intimazione di pagamento dell
[...]
n. 068 2024 90575912 45/000; Controparte_3
b) per l'effetto, condannare l' alla immediata e integrale restituzione CP_1 dell'importo indebitamente già corrisposto all' , oltre interessi e rivalutazione CP_1 dal dovuto al saldo;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
1 PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per la tardività dell'opposizione ex art.24 del D.Lgs. 46/1999;
2)in subordine, nel merito, dato atto dell'emissione nelle more del giudizio dei provvedimenti di sgravio per l'avviso di addebito n. CP_1
36820230019053271000, dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda volta ad accertare la sussistenza dell'obbligo contributivo relativo in capo alla società opponente, dichiarando in ogni caso improponibili e/o inammissibili e/o infondate tutte le altre avverse domande, anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio. 3) spese di causa interamente compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 25 marzo 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava la società di essere la filiale italiana di un Parte_3
Fondo di Investimento con sede in New York. Il 13 maggio 2022, aveva sottoscritto un contratto di Parte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Dott. , CP_2 attribuendogli la qualifica di Dirigente c.c.n.l. per i Dirigenti del Settore Terziario, Distribuzione e Servizi. Il contratto di lavoro indicava, come sede di lavoro, quella di Milano, in quanto la Società non aveva alcuna sede o unità operativa in Svizzera. Si prevedeva tuttavia che il Dirigente avrebbe lavorato presso la propria residenza in Svizzera. Il Dott. aveva infatti sempre svolto la propria prestazione lavorativa CP_2 esclusivamente in Svizzera e non era mai stato distaccato in Italia. Avendo il Dirigente residenza in Svizzera e lavorando esclusivamente in Svizzera, in base al Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, egli era assoggettato alla legislazione previdenziale del Paese in cui svolgeva l'attività lavorativa, cioè la Svizzera, con conseguente obbligo di versare la contribuzione in Svizzera. Il Dott. aveva sempre versato in contributi in Svizzera. CP_2
In sede di denuncia all' delle retribuzioni mensili dei propri dipendenti al fine CP_1 del versamento dei relativi contributi, per i mesi da maggio a settembre 2022, la Società aveva inserito anche i dati del trattamento retributivo del Dirigente. Si era trattato di un errore, ascrivibile al commercialista Dott. visto che Controparte_4 il Dirigente non versava i contributi in Italia. A causa di tale errata dichiarazione, l' , effettuando il confronto periodico fra CP_1 le dichiarazioni della Società e l'importo dei contributi previdenziali versati, aveva ritenuto che sussistesse una asserita omissione contributiva riguardante il Dirigente
2 e che la Società dovesse versare, in base alla retribuzione erroneamente denunciata, contributi per l'importo complessivo di € 189.587,27 (doc. 6 fasc. ric.). Tale omissione contributiva, tuttavia, doveva intendersi inesistente. Il Commercialista di aveva provveduto a rettificare le Parte_1 denunce contributive, per i mesi da maggio a settembre 2022, riguardanti il Dirigente e presenti nel cassetto previdenziale (doc. 7 fasc. ric.). Tuttavia, l' non aveva receduto dalla propria pretesa. CP_1
Anzi, il 23 dicembre 2023 l' aveva notificato a CP_1 Parte_1 un avviso di addebito (n. 368 202300190532 71) con il quale aveva chiesto il pagamento dell'importo di € 189.591,38 per contributi asseritamente dovuti in riferimento alla posizione del Dirigente. L'avviso non era stato impugnato, ma la società aveva chiesto l'intervento di CP_1 in via di autotutela. Infine, il 22 novembre 2024 l'Agenzia delle Entrate e Riscossione aveva notificato a l'intimazione di pagamento n. 068 2024 90575912 Parte_1
45/000, con la quale aveva chiesto, in riferimento all'asserita omissione contributiva, il pagamento della somma di € 193.505,51 (doc. 13 fasc. ric.). La Società, per non incorrere in sanzioni, aveva chiesto di pagare detto importo a rate e l aveva accolto l'istanza Controparte_5
(doc. 14 fasc. ric.). Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. L' , costituitasi, eccepiva innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 per tardività della stessa ex art. 24 D.Lg. 46/1999. In via subordinata, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Infatti, a luglio 2025 era pervenuto il riscontro da parte dell'Ente previdenziale svizzero in merito alla richiesta di verifica di autenticità della documentazione relativa al dipendente Dott. prodotta da CP_2 Parte_1
L'istituzione svizzera aveva confermato che il Dott. era un loro CP_2 affiliato (ossia assicurato) dal maggio 2022, e che la contribuzione versata era in fase di contabilizzazione. Sulla scorta del regolamento CE n. 987/2009 art. 21 l'Istituto aveva preso atto che la contribuzione per il lavoratore dovesse essere versata esclusivamente in Svizzera. L'ufficio competente aveva quindi chiesto all'azienda di trasmettere i flussi CP_1 di eliminazione degli Uniemens precedentemente trasmessi per il lavoratore M'RAD per i periodi da maggio a settembre 2022. Successivamente aveva CP_2 potuto procedere allo sgravio delle partite creditorie di cui all'avviso di addebito per cui è causa (doc. 2 fasc. ). CP_1
La richiesta di rimborso doveva attendere i tre mesi previsti dall'art. 73, par. 2, del regolamento CE n. 987/2009.
All'udienza del 23 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere sulla questione principale fatta valere da ossia la debenza della somma portata Parte_1 dall'avviso di addebito n. 368 2023 00190532 71 000 nonché dall'intimazione di pagamento dell n. 068 2024 Controparte_5
90575912 45/000. Come è noto, la cessazione della materia del contendere è istituto di matrice giurisprudenziale, costituente il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, così da rendere superflua una decisione sulla domanda originariamente proposta. Essa può essere dichiarata dal giudice, ricorrendone i presupposti, pur in difetto di una istanza o di un accordo delle parti. Il contrasto sulle spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, deve risolversi con il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando a tal fine l'intera vicenda processuale (fra le ultime pronunzie in argomento: Cass., sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1005; sul principio di causalità: Cass. civ., sez. III, sent., n. 7625/2010). Nella specie di causa, l' ha prodotto i provvedimenti di sgravio relativi alle CP_1 poste richieste a con l'avviso di addebito n. 368 2023 Parte_1
00190532 71 000 (docc. sub 2 fasc. ), poiché “ha preso atto che la CP_1 contribuzione per il lavoratore dovesse essere versata esclusivamente in Svizzera.” (memoria, p. 5).
2. Ne consegue la presenza di un indebito oggettivo, con riferimento alle rate della somma già corrisposte dalla opponente. La procedura di rimborso deve nondimeno seguire da disciplina di cui all'art. 73 del Regolamento CE del 16 settembre 2009, n. 987 (“Prestazioni in denaro erogate
o contributi percepiti a titolo provvisorio”). Si legge al § 2: “
2. L'istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio da una persona fisica e/o giuridica non procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati fino a quando essa non abbia accertato le somme dovute presso l'istituzione individuata come competente in base dall'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento di applicazione. Su richiesta dell'istituzione individuata come competente, presentata entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, l'istituzione che ha percepito a titolo provvisorio i contributi li trasferisce all'istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica e/o giuridica. I contributi trasferiti sono ritenuti come erogati retroattivamente all'istituzione individuata come competente.
4 Se l'importo dei contributi erogati a titolo provvisorio è superiore all'importo dovuto dalla persona fisica e/o giuridica all'istituzione individuata come competente, l'istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio rimborsa l'importo in eccesso alla persona fisica e/o giuridica interessata.” Alla scadenza del termine trimestrale, l' , in assenza di riscontri da parte CP_1 dell'ente previdenziale svizzero, dovrà procedere a rimborsare a
[...] la contribuzione indebitamente versata. Ne discende che la domanda Parte_1 di condanna immediata, allo stato, deve essere rigettata.
3. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (concorde conclusione a verbale in tal senso di entrambe le parti) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dato atto dell'emissione dei provvedimenti di sgravio delle somme indicate nell'avviso di addebito n. 36820230019053271000 e nell'intimazione di pagamento dell n. 068 2024 90575912 45/000, dichiara CP_5 Controparte_3 cessata la materia del contendere circa la domanda di accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo di in Pt_1 Parte_1 riferimento alla posizione del Dott. ; CP_2
2) rigetta per il resto;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 23 settembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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