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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
3.12.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2685/2023 R.G.
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da
[...]
procura in atti, dagli avv. ti Pasquale Galassi e Veronica Perrone
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, come procura in atti, dall' avv.to Bartolo Giuseppe CP_1
Senatore ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 21.5.2019, , qualificatosi dipendente del CP_1 Parte_1
delle Province di e dal 25/10/2001 con la qualifica di operatore ecologico,
[...] Pt_1 Pt_1
inquadrato nel livello III del CCNL Federambiente /Utilitalia, con contratto di lavoro part time per
30 ore settimanali, con qualifica all'atto del deposito del ricorso di sorvegliante presso il cantiere della di Masseria del Re, esponeva che, in data 02.03.2017, presso la sede del sindacato Pt_2
, in le OO.SS. di categoria, il Soggetto Liquidatore del CUB ed un rappresentante CP_2 Pt_1 dei lavoratori avevano sottoscritto un verbale di transazione e conciliazione con il quale i lavoratori acconsentivano ad una decurtazione della sola paga base stabilendo che la stessa non potesse subire un taglio superiore al 16%.
Lamentava che a partire dal mese di dicembre 2018 la decurtazione era stata estesa, in violazione del citato accordo, a tutti gli elementi della retribuzione e, pertanto, chiedeva al giudice adito di accertare e dichiarare l'illegittima condotta del datore di lavoro che unilateralmente aveva esteso la decurtazione a tutti gli elementi della retribuzione, sebbene la transazione a cui il ricorrente aveva acconsentito prevedesse che la sopracitata decurtazione fosse applicata al solo stipendio base;
per l'effetto, chiedeva di “accertare e dichiarare l'immediata interruzione dell'illegittima applicazione della decurtazione del 16% su tutti gli elementi della retribuzione, il pagamento a titolo di differenza tra il dovuto ed il percepito di € 717,24 a cui va sommata una cifra da quantificare per ogni mensilità, a partire da giugno 2019 incluso, a cui venga illegittimamente applicata la suddetta decurtazione, tredicesima e quattordicesima incluse”, oltre interessi dalla maturazione alla scadenza;
chiedeva, altresì, di condannare, altresì, la convenuta “al pagamento da quantificare equitativamente ex art. 1226 c.c. per il danno da mancato guadagno”; con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge.
Si costituiva il che Parte_1 Parte_1 resisteva all'avverso ricorso, ricostruendo gli accordi intervenuti nel corso degli anni con le OOSS e Cont deducendo che “su espressa indicazione di . e con l' assenso delle OO.SS., a CP_4
decorrere dal mese di dicembre 2018, i cedolini paga vennero elaborati applicando la decurtazione
16% non solo sulla paga base ma su tutto lo stipendio”.
Istruita la causa in via documentale, con sentenza n. 908/2023, pubblicata in data 4.5.2023, il
Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, che per il resto rigettava, dichiarava l'illegittimità della trattenuta del 16% applicata alla totalità della retribuzione e non già alla sola paga base e condannava il al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme ingiustamente Parte_1
trattenute fino alla data del deposito del ricorso, pari ad euro 717,24, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite, che liquidava in euro 430,00, oltre accessori.
A sostegno della decisione, il Tribunale, premessa la condivisibilità della ricostruzione attorea in quanto coincidente con le risultanze contabili emergenti dalle buste paga e, comunque, non
Contr contestata dal osservava che quest'ultimo non avesse fornito alcuna idonea prova atta a giustificare l'estensione della trattenuta del 16% a tutte le voci inserite in busta paga, per il periodo in contestazione. Di conseguenza, doveva dichiararsi l'illegittimità della decurtazione del 16% applicata alla totalità della retribuzione e non già limitata alla sola paga base, come, invece, pattuito in sede sindacale, e condannarsi la resistente al pagamento delle somme ingiustamente trattenute, fino alla data del deposito del ricorso, oltre interessi legali dalla data della maturazione dei crediti fino al soddisfo, come da conteggi redatti da parte ricorrente che apparivano corretti ed immuni da vizi, coincidenti con gli importi indicati in busta paga e solo genericamente contestati dal . Parte_1
Non poteva, invece, disporsi la condanna alla restituzione per il periodo successivo al deposito del ricorso, tenuto conto dell'assenza di prova della illegittima decurtazione e del quantum debeatur.
Infine, doveva rigettarsi la domanda di condanna del CUB al risarcimento del maggior danno, in assenza di prova in ordine al paventato danno (che nemmeno veniva puntualmente individuato).
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 6.11.2023, il e ne invocava la riforma. Parte_1
Si costituiva tardivamente e, contestata la fondatezza del gravame, ne chiedeva il CP_1
rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 3.12.2024, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Parte appellante, nel censurare la pronuncia, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il avrebbe fornito la prova che la decurtazione era stata Parte_1
autorizzata dalle organizzazioni sindacali e che il lavoratore ne era stato informato.
Il motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
Osserva la Corte che, tanto in primo che in secondo grado, il non ha fornito la prova Parte_1 atta a giustificare l'estensione, a decorrere dal dicembre 2018, della trattenuta del 16% a tutte le voci inserite in busta paga.
Ed invero, l'odierno appellante si è limitato a dedurre che, “in occasione dell'elaborazione dei cedolini relativi al mese di dicembre 2018, la dott. , Resp. Ufficio Amministrazione Persona_1
Personale, della ha segnalato con mail al C.U.B. ed alle OO.SS. (Cc: Pt_2
; , mail dei Email_1 Email_2 Email_3 sindacalisti coinvolti), che “nell'ultima riunione si era pattuito di applicare la decurtazione del
16% sul totale e non sullo stipendio base in modo da contemperare i costi” e di restare in attesa di una rielaborazione con tali parametri al fine di poter pagare la mensilità di dicembre 2018” ; sul punto, mail R: invio file stipendi di dicembre 2018 dipendenti Parte_3 . t>gio 10/01/2019 09:49. Pertanto, su espressa indicazione di
[...] Email_4
Cont
. e con l' assenso delle OO.SS., a decorrere dal mese di dicembre 2018, i cedolini CP_4
paga sono stati elaborati applicando la decurtazione 16% non solo sulla paga base ma su tutto lo stipendio. ...”.
Agli atti risulta una mail inviata il 10.01.19 da tale nella quale si legge che Persona_1
“nell'ultima riunione si era pattuito di applicare la decurtazione del 16% sul totale della retribuzione e non sullo stipendio base in modo da contemperare i costi”. Tuttavia, nessuna deduzione (e nessuna prova) è stata fornita in ordine all'epoca in cui si sarebbe svolta la riunione, ai soggetti che vi avrebbero partecipato e al contenuto specifico della stessa. Alcuna deduzione è stata offerta neppure in ordine alle modalità con le quali il lavoratore sarebbe stato informato degli esiti di detta riunione.
Neppure in grado di appello il ha specificato a quale riunione si riferisse la mail del Parte_1
Responsabile dell'Ufficio Amministrazione Personale della quali soggetti vi avessero Pt_2
partecipato e quale fosse stato il contenuto della discussione.
Nè ha prodotto alcun verbale di accordo sindacale, che avrebbe consentito, a decorrere dal dicembre 2018, l'estensione della decurtazione a tutte le voci inserite in busta paga.
Diversamente da quanto sostenuto dal CUB, pertanto, nessun accordo novativo del precedente è intervenuto o, comunque, non ne è stata fornita la relativa prova.
Quanto al richiamo a talune mail, che sarebbero, successivamente intercorse tra la dott.ssa , Per_1 il consulente del lavoro del CUB e non meglio specificati “sindacalisti”, esso è del tutto inidoneo ad integrare una puntuale deduzione (e un adeguato riscontro probatorio) in ordine alla circostanza secondo la quale l'accordo con le organizzazioni sindacali, volto ad estendere a decorrere dal dicembre 2018 la decurtazione del 16 % a tutte le voci di cui alla busta paga, sarebbe intervenuto oralmente e che anche il lavoratore se ne sarebbe stato informato.
Va, infine, rilevato che del tutto ininfluente appare la circostanza, segnalata dall'appellante, Contr secondo la quale in data 5.7.2019 i dipendenti del compreso l' , sono stati CP_1
definitivamente trasferiti in . Ed invero, la sentenza di primo grado nulla ha riconosciuto per Pt_2
il periodo successivo al deposito del ricorso (21.5.2019) ed ha condannato il CUB al pagamento della sola somma di euro 717,24, corrispondente alle illegittime decurtazioni effettuate nel periodo dicembre 2018-maggio 2019, come da conteggi di parte ricorrente.
3. Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa, delle attività svolte, dell'assenza della fase istruttoria, della natura e della non complessità delle questioni esaminate. Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento, in favore della appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 250,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 3.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
3.12.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2685/2023 R.G.
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da
[...]
procura in atti, dagli avv. ti Pasquale Galassi e Veronica Perrone
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, come procura in atti, dall' avv.to Bartolo Giuseppe CP_1
Senatore ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 21.5.2019, , qualificatosi dipendente del CP_1 Parte_1
delle Province di e dal 25/10/2001 con la qualifica di operatore ecologico,
[...] Pt_1 Pt_1
inquadrato nel livello III del CCNL Federambiente /Utilitalia, con contratto di lavoro part time per
30 ore settimanali, con qualifica all'atto del deposito del ricorso di sorvegliante presso il cantiere della di Masseria del Re, esponeva che, in data 02.03.2017, presso la sede del sindacato Pt_2
, in le OO.SS. di categoria, il Soggetto Liquidatore del CUB ed un rappresentante CP_2 Pt_1 dei lavoratori avevano sottoscritto un verbale di transazione e conciliazione con il quale i lavoratori acconsentivano ad una decurtazione della sola paga base stabilendo che la stessa non potesse subire un taglio superiore al 16%.
Lamentava che a partire dal mese di dicembre 2018 la decurtazione era stata estesa, in violazione del citato accordo, a tutti gli elementi della retribuzione e, pertanto, chiedeva al giudice adito di accertare e dichiarare l'illegittima condotta del datore di lavoro che unilateralmente aveva esteso la decurtazione a tutti gli elementi della retribuzione, sebbene la transazione a cui il ricorrente aveva acconsentito prevedesse che la sopracitata decurtazione fosse applicata al solo stipendio base;
per l'effetto, chiedeva di “accertare e dichiarare l'immediata interruzione dell'illegittima applicazione della decurtazione del 16% su tutti gli elementi della retribuzione, il pagamento a titolo di differenza tra il dovuto ed il percepito di € 717,24 a cui va sommata una cifra da quantificare per ogni mensilità, a partire da giugno 2019 incluso, a cui venga illegittimamente applicata la suddetta decurtazione, tredicesima e quattordicesima incluse”, oltre interessi dalla maturazione alla scadenza;
chiedeva, altresì, di condannare, altresì, la convenuta “al pagamento da quantificare equitativamente ex art. 1226 c.c. per il danno da mancato guadagno”; con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge.
Si costituiva il che Parte_1 Parte_1 resisteva all'avverso ricorso, ricostruendo gli accordi intervenuti nel corso degli anni con le OOSS e Cont deducendo che “su espressa indicazione di . e con l' assenso delle OO.SS., a CP_4
decorrere dal mese di dicembre 2018, i cedolini paga vennero elaborati applicando la decurtazione
16% non solo sulla paga base ma su tutto lo stipendio”.
Istruita la causa in via documentale, con sentenza n. 908/2023, pubblicata in data 4.5.2023, il
Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, che per il resto rigettava, dichiarava l'illegittimità della trattenuta del 16% applicata alla totalità della retribuzione e non già alla sola paga base e condannava il al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme ingiustamente Parte_1
trattenute fino alla data del deposito del ricorso, pari ad euro 717,24, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite, che liquidava in euro 430,00, oltre accessori.
A sostegno della decisione, il Tribunale, premessa la condivisibilità della ricostruzione attorea in quanto coincidente con le risultanze contabili emergenti dalle buste paga e, comunque, non
Contr contestata dal osservava che quest'ultimo non avesse fornito alcuna idonea prova atta a giustificare l'estensione della trattenuta del 16% a tutte le voci inserite in busta paga, per il periodo in contestazione. Di conseguenza, doveva dichiararsi l'illegittimità della decurtazione del 16% applicata alla totalità della retribuzione e non già limitata alla sola paga base, come, invece, pattuito in sede sindacale, e condannarsi la resistente al pagamento delle somme ingiustamente trattenute, fino alla data del deposito del ricorso, oltre interessi legali dalla data della maturazione dei crediti fino al soddisfo, come da conteggi redatti da parte ricorrente che apparivano corretti ed immuni da vizi, coincidenti con gli importi indicati in busta paga e solo genericamente contestati dal . Parte_1
Non poteva, invece, disporsi la condanna alla restituzione per il periodo successivo al deposito del ricorso, tenuto conto dell'assenza di prova della illegittima decurtazione e del quantum debeatur.
Infine, doveva rigettarsi la domanda di condanna del CUB al risarcimento del maggior danno, in assenza di prova in ordine al paventato danno (che nemmeno veniva puntualmente individuato).
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 6.11.2023, il e ne invocava la riforma. Parte_1
Si costituiva tardivamente e, contestata la fondatezza del gravame, ne chiedeva il CP_1
rigetto con vittoria di spese.
All'udienza del 3.12.2024, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Parte appellante, nel censurare la pronuncia, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il avrebbe fornito la prova che la decurtazione era stata Parte_1
autorizzata dalle organizzazioni sindacali e che il lavoratore ne era stato informato.
Il motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.
Osserva la Corte che, tanto in primo che in secondo grado, il non ha fornito la prova Parte_1 atta a giustificare l'estensione, a decorrere dal dicembre 2018, della trattenuta del 16% a tutte le voci inserite in busta paga.
Ed invero, l'odierno appellante si è limitato a dedurre che, “in occasione dell'elaborazione dei cedolini relativi al mese di dicembre 2018, la dott. , Resp. Ufficio Amministrazione Persona_1
Personale, della ha segnalato con mail al C.U.B. ed alle OO.SS. (Cc: Pt_2
; , mail dei Email_1 Email_2 Email_3 sindacalisti coinvolti), che “nell'ultima riunione si era pattuito di applicare la decurtazione del
16% sul totale e non sullo stipendio base in modo da contemperare i costi” e di restare in attesa di una rielaborazione con tali parametri al fine di poter pagare la mensilità di dicembre 2018” ; sul punto, mail R: invio file stipendi di dicembre 2018 dipendenti Parte_3 . t>gio 10/01/2019 09:49. Pertanto, su espressa indicazione di
[...] Email_4
Cont
. e con l' assenso delle OO.SS., a decorrere dal mese di dicembre 2018, i cedolini CP_4
paga sono stati elaborati applicando la decurtazione 16% non solo sulla paga base ma su tutto lo stipendio. ...”.
Agli atti risulta una mail inviata il 10.01.19 da tale nella quale si legge che Persona_1
“nell'ultima riunione si era pattuito di applicare la decurtazione del 16% sul totale della retribuzione e non sullo stipendio base in modo da contemperare i costi”. Tuttavia, nessuna deduzione (e nessuna prova) è stata fornita in ordine all'epoca in cui si sarebbe svolta la riunione, ai soggetti che vi avrebbero partecipato e al contenuto specifico della stessa. Alcuna deduzione è stata offerta neppure in ordine alle modalità con le quali il lavoratore sarebbe stato informato degli esiti di detta riunione.
Neppure in grado di appello il ha specificato a quale riunione si riferisse la mail del Parte_1
Responsabile dell'Ufficio Amministrazione Personale della quali soggetti vi avessero Pt_2
partecipato e quale fosse stato il contenuto della discussione.
Nè ha prodotto alcun verbale di accordo sindacale, che avrebbe consentito, a decorrere dal dicembre 2018, l'estensione della decurtazione a tutte le voci inserite in busta paga.
Diversamente da quanto sostenuto dal CUB, pertanto, nessun accordo novativo del precedente è intervenuto o, comunque, non ne è stata fornita la relativa prova.
Quanto al richiamo a talune mail, che sarebbero, successivamente intercorse tra la dott.ssa , Per_1 il consulente del lavoro del CUB e non meglio specificati “sindacalisti”, esso è del tutto inidoneo ad integrare una puntuale deduzione (e un adeguato riscontro probatorio) in ordine alla circostanza secondo la quale l'accordo con le organizzazioni sindacali, volto ad estendere a decorrere dal dicembre 2018 la decurtazione del 16 % a tutte le voci di cui alla busta paga, sarebbe intervenuto oralmente e che anche il lavoratore se ne sarebbe stato informato.
Va, infine, rilevato che del tutto ininfluente appare la circostanza, segnalata dall'appellante, Contr secondo la quale in data 5.7.2019 i dipendenti del compreso l' , sono stati CP_1
definitivamente trasferiti in . Ed invero, la sentenza di primo grado nulla ha riconosciuto per Pt_2
il periodo successivo al deposito del ricorso (21.5.2019) ed ha condannato il CUB al pagamento della sola somma di euro 717,24, corrispondente alle illegittime decurtazioni effettuate nel periodo dicembre 2018-maggio 2019, come da conteggi di parte ricorrente.
3. Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa, delle attività svolte, dell'assenza della fase istruttoria, della natura e della non complessità delle questioni esaminate. Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento, in favore della appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 250,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 3.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone