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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/08/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. V. G. 19226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 19226/ 2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VACCINO STEFANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in San Paolo Solbrito Parte_1 Parte_2 (AT) l'8/06/2002.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 12/01/2006. Persona_1
Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il figlio, residente in [...]is, con la madre è Persona_1 divenuto oramai maggiorenne in data 12 gennaio 2024, tuttavia non è al momento economicamente indipendente ed ha terminato il liceo e intraprenderà nell'anno 2024/2025, il percorso universitario.
DISPONE che il signor verserà all'avvocato , a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_1 del figlio, la somma mensile di €600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento giugno 2025 riferito alla variazione rispetto a maggio 2024) e calcolata sulle attuali esigenze di , versando altresì, e/o pagando direttamente il 100% delle spese straordinarie, Per_1 scolastiche e sportive, come già sta facendo e le parti richiamano per quanto non diversamente pattuito, il protocollo sottoscritto tra magistrati ed avvocati attualmente in essere avanti al Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che i coniugi fin da ora pattuiscono che concorderanno con il figlio il percorso Per_1 universitario che lo stesso deciderà di affrontare sia in Italia che all'estero e le spese inerenti e conseguenti sono, come previste al punto precedente a totale carico del signor Parte_2
DA' ATTO che il signor verserà alla moglie, avvocato , un assegno di Parte_2 Parte_1 mantenimento mensile dell'importo di 600,00 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (primo aggiornamento giugno 2025 riferito alla variazione rispetto a maggio 2024).
Da' ATTO che la casa coniugale, è assegnata all'avvocato che vi vivrà con il figlio e Parte_1 comunque rimarrà alla stessa assegnata anche nel caso il figlio si trasferisca per gli studi o per diversi percorsi di vita.
DÀ ATTO che il signor si impegna a trasferire l'immobile casa coniugale, di Torino, Parte_2 Via Valeggio, n. 28BIS, con dati catastali Foglio 1286, Numero 223, sub 3, Foglio 1286, n. 228, sub 1, foglio 1286, numero 223, sub 12, ZC. 001, cat. A04, Cl. 3, Cons. 6,5, sup cat. 140, rendita 604,25, Foglio 1286, numero 228, sub. 5, attualmente allo stesso intestata, quanto alla nuda proprietà al figlio Per_1
quanto all'usufrutto, all'avvocato , entro un anno dalla omologa di separazione,
[...] Parte_1 rogando il relativo atto con notaio di sua fiducia e sostenendo i relativi costi e spese inerenti e conseguenti, questo quale condizione per la risoluzione del contenzioso in atto e della crisi famigliare
[ciò quale obbligazione assunta in sede di separazione personale dei coniugi, ai fini di cui all'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 e s.m. ed in ossequio alla Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 e 15 aprile 1992, n. 176 e successivi provvedimenti e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate tra i quali quello 2/2014, nonché da ul timo la sentenza 10443/2019 della Cassazione].
DÀ ATTO che il signor si impegna a trasferire l'immobile sito in Sauze D'oulx, Via Parte_2 Col Burget, n. 29, con dati catastali: alloggio: foglio 4 – n.604- sub.14 – cat A/2 – cl 2. – vani 4,5 – Via pagina 2 di 4 Colle Burget senza n.c. – piano 1- R.C.E. 499,67; (alloggio, cantina e deposito ski); posto auto: foglio 4
– n.604 – sub 27 – cat C/6 – cl 2 -mq 13 -via Colle Bourget – piano S1 – R.C.E. 93,32 (posto auto), utilizzato come casa vacanze in montagna, attualmente allo stesso in testata, quanto alla nuda proprietà al figlio mantenendo a suo favore l'usufrutto, entro un anno dalla omologa di Persona_1 separazione, ro gando il relativo atto con notaio di sua fiducia e sostenendo i relativi costi e spese inerenti e conseguenti;
oltre a ciò sarà consentito all'avvocato l'uso del detto immobile come già Parte_1 avviene per le vacanze estive ed invernali nei periodi che saranno concordati tra le parti;
questo sempre quale condizione per la risoluzione del contenzioso in atto e della crisi famigliare [ciò quale obbligazione assunta in sede di separazione personale dei coniugi, ai fini di cui all'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 e s.m. ed in ossequio alla Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 e 15 aprile 1992, n. 176 e successivi provvedimenti e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate tra i quali quello 2/2014, nonché da ultimo la sentenza 10443/2019 della Cassazione.
DÀ ATTO che quanto alle autovetture dei coniugi, quelle intestate al dottor così Controparte_1 resteranno di sua esclusiva proprietà, ad accezione dell'autovettura marca Volvo, modello V40, con targa FJ027HM, che verrà volturata all'avvocato in proprietà, affinchè possa continuare ad Parte_1 usarla come sempre fatto;
questo sempre quale condizione per la risoluzione del contenzioso in atto e della crisi famigliare [ciò quale obbligazione assunta in sede di separazione personale dei coniugi, ai fini di cui all'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 e s.m. ed in ossequio alla Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 e 15 aprile 1992, n. 176 e successivi provvedimenti e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate tra i quali quello 2/2014, nonché da ultimo la sentenza 10443/2019 della Cassazione].
DÀ ATTO che le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura saranno a carico del signor così come il costo inerente l'assicurazione con le garanzie attualmente Parte_2 applicate, mentre i costi inerenti il bollo auto saranno a carico dell'avvocato . Ove si Parte_1 renderà necessario sostituire l'autovettura per vetustà o usura, le parti pattuiscono che si provvederà alla sostituzione della stessa, con onere a carico del signor Pt_2
DÀ ATTO che per quanto concerne i conti correnti, le parti danno atto che vi è un conto corrente intestato a – , cointestato, la cui giacenza al 26 giugno è pari a €78544,06, in Parte_1 Parte_2 essere presso Banca Ersel, c/c n.2306322 per il quale le parti si accordano affinché lo stesso continui ad essere così cointestato, dando atto che le somme sullo stesso depositate sono, a seguito della presente separazione, di competenza e proprietà esclusiva dell'avvocato ; relativamente all'altro Parte_1 conto corrente, sempre cointestato – presso Banca Sella, c/c n. Parte_1 Parte_2 A100588008260, con giacenza al 26 giugno 2024 di €178,70, allo stesso modo, le somme ivi depositate sono, a seguito della presente separazione, di competenza e proprietà esclusiva dell'avvocato
[...] ; quest'ultimo conto corrente è quello sul quale verranno versati gli assegni di mantenimento Parte_1 come sopra visti. Contro DÀ ATTO che il gatto di nome resterà a vivere con l'avvocato che sosterrà in Parte_1 proprio tutte le spese ordinarie, mentre le parti danno atto che per quanto riguarda le spese straordinarie
– mediche – saranno sostenute integralmente dal signor Parte_2
DÀ ATTO che il signor garantirà la permanenza dell'assicurazione salute sia in capo Parte_2 al figlio che in capo alla moglie, avvocato , per quest'ultima, anche solo Per_1 Parte_3 sopportandone il costo di quella che la stessa Vorrà scegliere a seguito dell'uscita dal nucleo famigliare a seguito dell'intervenuta separazione e cambio di residenza dei coniugi.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 19226/ 2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VACCINO STEFANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in San Paolo Solbrito Parte_1 Parte_2 (AT) l'8/06/2002.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 12/01/2006. Persona_1
Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il figlio, residente in [...]is, con la madre è Persona_1 divenuto oramai maggiorenne in data 12 gennaio 2024, tuttavia non è al momento economicamente indipendente ed ha terminato il liceo e intraprenderà nell'anno 2024/2025, il percorso universitario.
DISPONE che il signor verserà all'avvocato , a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_1 del figlio, la somma mensile di €600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento giugno 2025 riferito alla variazione rispetto a maggio 2024) e calcolata sulle attuali esigenze di , versando altresì, e/o pagando direttamente il 100% delle spese straordinarie, Per_1 scolastiche e sportive, come già sta facendo e le parti richiamano per quanto non diversamente pattuito, il protocollo sottoscritto tra magistrati ed avvocati attualmente in essere avanti al Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che i coniugi fin da ora pattuiscono che concorderanno con il figlio il percorso Per_1 universitario che lo stesso deciderà di affrontare sia in Italia che all'estero e le spese inerenti e conseguenti sono, come previste al punto precedente a totale carico del signor Parte_2
DA' ATTO che il signor verserà alla moglie, avvocato , un assegno di Parte_2 Parte_1 mantenimento mensile dell'importo di 600,00 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (primo aggiornamento giugno 2025 riferito alla variazione rispetto a maggio 2024).
Da' ATTO che la casa coniugale, è assegnata all'avvocato che vi vivrà con il figlio e Parte_1 comunque rimarrà alla stessa assegnata anche nel caso il figlio si trasferisca per gli studi o per diversi percorsi di vita.
DÀ ATTO che il signor si impegna a trasferire l'immobile casa coniugale, di Torino, Parte_2 Via Valeggio, n. 28BIS, con dati catastali Foglio 1286, Numero 223, sub 3, Foglio 1286, n. 228, sub 1, foglio 1286, numero 223, sub 12, ZC. 001, cat. A04, Cl. 3, Cons. 6,5, sup cat. 140, rendita 604,25, Foglio 1286, numero 228, sub. 5, attualmente allo stesso intestata, quanto alla nuda proprietà al figlio Per_1
quanto all'usufrutto, all'avvocato , entro un anno dalla omologa di separazione,
[...] Parte_1 rogando il relativo atto con notaio di sua fiducia e sostenendo i relativi costi e spese inerenti e conseguenti, questo quale condizione per la risoluzione del contenzioso in atto e della crisi famigliare
[ciò quale obbligazione assunta in sede di separazione personale dei coniugi, ai fini di cui all'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 e s.m. ed in ossequio alla Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 e 15 aprile 1992, n. 176 e successivi provvedimenti e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate tra i quali quello 2/2014, nonché da ul timo la sentenza 10443/2019 della Cassazione].
DÀ ATTO che il signor si impegna a trasferire l'immobile sito in Sauze D'oulx, Via Parte_2 Col Burget, n. 29, con dati catastali: alloggio: foglio 4 – n.604- sub.14 – cat A/2 – cl 2. – vani 4,5 – Via pagina 2 di 4 Colle Burget senza n.c. – piano 1- R.C.E. 499,67; (alloggio, cantina e deposito ski); posto auto: foglio 4
– n.604 – sub 27 – cat C/6 – cl 2 -mq 13 -via Colle Bourget – piano S1 – R.C.E. 93,32 (posto auto), utilizzato come casa vacanze in montagna, attualmente allo stesso in testata, quanto alla nuda proprietà al figlio mantenendo a suo favore l'usufrutto, entro un anno dalla omologa di Persona_1 separazione, ro gando il relativo atto con notaio di sua fiducia e sostenendo i relativi costi e spese inerenti e conseguenti;
oltre a ciò sarà consentito all'avvocato l'uso del detto immobile come già Parte_1 avviene per le vacanze estive ed invernali nei periodi che saranno concordati tra le parti;
questo sempre quale condizione per la risoluzione del contenzioso in atto e della crisi famigliare [ciò quale obbligazione assunta in sede di separazione personale dei coniugi, ai fini di cui all'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 e s.m. ed in ossequio alla Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 e 15 aprile 1992, n. 176 e successivi provvedimenti e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate tra i quali quello 2/2014, nonché da ultimo la sentenza 10443/2019 della Cassazione.
DÀ ATTO che quanto alle autovetture dei coniugi, quelle intestate al dottor così Controparte_1 resteranno di sua esclusiva proprietà, ad accezione dell'autovettura marca Volvo, modello V40, con targa FJ027HM, che verrà volturata all'avvocato in proprietà, affinchè possa continuare ad Parte_1 usarla come sempre fatto;
questo sempre quale condizione per la risoluzione del contenzioso in atto e della crisi famigliare [ciò quale obbligazione assunta in sede di separazione personale dei coniugi, ai fini di cui all'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 e s.m. ed in ossequio alla Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 e 15 aprile 1992, n. 176 e successivi provvedimenti e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate tra i quali quello 2/2014, nonché da ultimo la sentenza 10443/2019 della Cassazione].
DÀ ATTO che le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura saranno a carico del signor così come il costo inerente l'assicurazione con le garanzie attualmente Parte_2 applicate, mentre i costi inerenti il bollo auto saranno a carico dell'avvocato . Ove si Parte_1 renderà necessario sostituire l'autovettura per vetustà o usura, le parti pattuiscono che si provvederà alla sostituzione della stessa, con onere a carico del signor Pt_2
DÀ ATTO che per quanto concerne i conti correnti, le parti danno atto che vi è un conto corrente intestato a – , cointestato, la cui giacenza al 26 giugno è pari a €78544,06, in Parte_1 Parte_2 essere presso Banca Ersel, c/c n.2306322 per il quale le parti si accordano affinché lo stesso continui ad essere così cointestato, dando atto che le somme sullo stesso depositate sono, a seguito della presente separazione, di competenza e proprietà esclusiva dell'avvocato ; relativamente all'altro Parte_1 conto corrente, sempre cointestato – presso Banca Sella, c/c n. Parte_1 Parte_2 A100588008260, con giacenza al 26 giugno 2024 di €178,70, allo stesso modo, le somme ivi depositate sono, a seguito della presente separazione, di competenza e proprietà esclusiva dell'avvocato
[...] ; quest'ultimo conto corrente è quello sul quale verranno versati gli assegni di mantenimento Parte_1 come sopra visti. Contro DÀ ATTO che il gatto di nome resterà a vivere con l'avvocato che sosterrà in Parte_1 proprio tutte le spese ordinarie, mentre le parti danno atto che per quanto riguarda le spese straordinarie
– mediche – saranno sostenute integralmente dal signor Parte_2
DÀ ATTO che il signor garantirà la permanenza dell'assicurazione salute sia in capo Parte_2 al figlio che in capo alla moglie, avvocato , per quest'ultima, anche solo Per_1 Parte_3 sopportandone il costo di quella che la stessa Vorrà scegliere a seguito dell'uscita dal nucleo famigliare a seguito dell'intervenuta separazione e cambio di residenza dei coniugi.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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