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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13023/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.11.2024
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Ludovica Zanetti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Ludovica Zanetti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 24.01.2009 in Premenugo di Settala (MI) regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Settala (MI) al n. 1, parte
II, serie A, Ufficio 1, anno 2009 e Comune di Milano al n. 328, parte II, serie B, anno 2009 In separazione dei beni.
Con i seguenti figli: nata il [...], c.f. e Persona_1 C.F._3 Persona_2
nato il [...], c.f. , entrambi cittadini italiani C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori ed Per_1 Per_2
avranno collocamento e residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza della prole dovranno essere assunte dai coniugi di comune accordo mentre le decisioni riguardanti l'ordinaria gestione potranno essere assunte autonomamente dal genitore con cui i figli si trovano in quel momento;
I genitori si impegneranno a collaborare fra loro, garantendo ai figli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi, nonché conservando rapporti solidi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) i genitori si impegnano a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole, al fine di garantire ai figli un progetto educativo comune, di preservare la loro serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica; si impegnano altresì a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità e su eventuali problematiche e bisogni dei figli, quando gli stessi non sono presenti;
3) in caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti;
4) I genitori si impegnano altresì - nell'interesse dei figli ed - a rispettare il Per_1 Per_2 reciproco ruolo genitoriale in relazione all'inserimento di nuovi partners con i figli;
5) le frequentazioni dei figli con il padre avverranno secondo il calendario dagli stessi concordato e di seguito riportato, il quale potrà, previo accordo, subire variazioni, tenendo tuttavia in considerazione le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli. Il padre terrà i figli secondo il calendario che segue:
- Il martedì dall'ora di cena alle ore 8:00 del giovedì mattina con pernottamento e riaccompagnamento dei figli a scuola, nella settimana in cui la prole sta con la madre durante il weekend;
- il mercoledì dall'ora di cena alle ore 8:00 del venerdì mattina seguente con pernottamento e riaccompagnamento dei figli a scuola, nella settimana in cui la prole non sta con la madre durante il weekend;
- a fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì alle ore 18:00/19:00 della domenica, salvo accordi diversi per cena: i ponti seguiranno gli week-end di spettanza, salvo diverso accordo tra i genitori;
- una settimana durante le vacanze natalizie scolastiche da concordarsi tra i coniugi con alternanze annuali di permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali scolastiche, da concordarsi tra i coniugi con alternanze annuali di permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Pasqua e Pasquetta;
- quindici giorni alternati nel mese di luglio ed agosto, da concordare con la sig.ra Pt_1
entro il 30 maggio di ogni anno;
- eventuali cambi weekend o weekend lunghi, settimane bianche o altro da concordare insieme;
derogano al suddetto calendario le seguenti occasioni:
- compleanno dei genitori: i figli trascorreranno tal giorno con il/la festeggiato/a;
- compleanno dei figli: i figli trascorreranno tal giorno sia con la mamma sia con il papà;
- festa della mamma: i figli trascorreranno tal giorno con la mamma;
- festa del papà: i figli trascorreranno tal giorno con il papà;
- compleanno nonni e zii: i figli trascorreranno tale giorno con gli stessi.
- Il tutto nel rispetto delle volontà e degli impegni scolastici dei minori stessi;
6) considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, le parti concordano che il padre verserà alla madre, a decorrere dal mese di novembre 2024, un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei due figli nella misura complessiva di € 2.000,00 (€
1000,00 per ciascun figlio) per dodici mensilità, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT
a decorrere da novembre 2025, che andrà versata entro il giorno 1 di ogni mese tramite bonifico bancario, con la precisazione che tale somma verrà versata sino a che i figli non saranno economicamente autosufficienti e con l'ulteriore precisazione tale per cui l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
7) terrà a proprio carico l'80% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- eventuale argent de poche da corrispondere in futuro direttamente ai figli in base all'età anagrafica e alle esigenze sociali degli stessi;
- carburante per i figli.
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni.
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso;
8) le parti concordano sin d'ora che la casa coniugale, sita a Settala, via Milano 33, unitamente ai mobili ivi contenuti, verrà abitata dalla Signora con i figli sino a quando non sarà Pt_1
abitabile la nuova casa in costruzione in Melzo, Viale Gavazzi 54, dove la Signora Pt_1
si trasferirà con i minori;
per quanto riguarda le spese di manutenzione ordinaria nonché tutte le utenze (gas,luce,spese condominiali ecc…) le stesse verranno sostenute dalla Signora finché abiterà nella casa coniugale;
Pt_1
9) il Sig. lascerà momentaneamente la casa coniugale in attesa del trasferimento della Pt_2
Signora per poi riprenderne possesso unitamente ai mobili ivi contenuti;
Pt_1
10) il Sig. , quale liquidazione una tantum, come stabilito al punto 10 relativo al Parte_2 divorzio, verserà l'importo di € 100.000,00 (centomila) anticipando l'acconto per l'acquisto della unità immobiliare, che la Signora andrà ad acquistare ed intestarsi, in corso Pt_1
di costruzione in Melzo, viale Gavazzi 54, censita nel catasto fabbricati di detto Comune al fg.3, mapp.175 sub.701 distinta con il n.3, primo piano e autorimessa distinta con il n.4 e cantina distinta con la lettera T, pertinenze dell'abitazione che saranno posti al piano -1 interrato: il tutto come da atto preliminare del 25.07.24 a ministero Notaio Persona_3
rep. n.38650, racc. n. 26368, che si allega;
11) l'auto tg. GL654RF- n. telaio WMW51BRO703R14405 in uso Controparte_1
alla Signora verrà trasferita dal Sig. alla stessa che provvederà al Pt_1 Pt_2
pagamento del passaggio di proprietà;
12) i coniugi, infine, si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto validi per l'espatrio per sé e per i figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio il 24.01.2009 in Premenugo di Settala (MI). 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile dei Comune di Settala e di Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dr.ssa Susanna Terni.
Così deciso in Milano, il
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG