Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/05/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1602/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]2, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Giacomo Ferrando, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Ricorrente - contro
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in La Salle (AO), Fraz. Derby n. 276, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Valentina Sambuceti, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, previa revoca per quanto di ragione ed occorrenza dell'ordinanza presidenziale dell'01 giugno 2023:
Serie B Anno 2004 Ufficio 1 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
- disporre la revoca e comunque la cessazione di ogni obbligo di contribuzione per qualsivoglia titolo e di qualsivoglia natura a carico del sig. ed a favore Parte_1
della sig.ra in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse CP_1
provati e sussistenti i presupposti per la corresponsione, determinare in misura non superiore ad Euro 150,00 l'assegno divorzile che il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 CP_1
[...]
- ridurre ad Euro 300,00 l'obbligo di contribuzione a carico del sig. per il Parte_1
mantenimento del figlio , con versamento diretto a favore dello stesso. Persona_1
Vinte le spese ed i compensi di avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa.”
Conclusioni per la convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui in atti
in via principale:
- dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Genova in data 15.05.2004 ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Genova, Atto n. 7, parte II, serie B, anno 2004, Ufficio
1, tra la IG.ra ed il IG. CP_1 Parte_1
- respingere integralmente le domande di eliminazione e/o riduzione degli assegni di mantenimento ordinario mensile in favore della IG.ra e del figlio svolte dal CP_1 Per_1
ricorrente e, conseguentemente: confermare (come da ordinanza presidenziale del
01.06.2023) i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla ex casa coniugale, all'affidamento congiunto del figlio con collocazione abitativa Per_1
presso la madre nella casa di proprietà della stessa sita in Genova: Via Capri 99/6, ed ai giorni di visita/ferie/festività, con Decreto del 03.07.2015 che omologava la separazione consensuale dei coniugi;
- determinare/confermare (come da ordinanza presidenziale del 01.06.2023) nella somma di
€ 300,00 (con rivalutazione ISTAT annuale) l'assegno divorzile che il IG. Parte_1
dovrà versare alla IG.ra mensilmente quale contributo al suo mantenimento CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, e nella somma di € 550,00 (con rivalutazione ISTAT annuale) il contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, sulla base di quanto previsto dal Protocollo del 20.10.2016 in uso presso il Tribunale di Genova, versamento da effettuarsi entro la fine del mese in cui la spesa venga effettuata;
- stabilire che l'Assegno Unico continui ad essere percepito integralmente dalla IG.ra
[...]
; CP_1
in via istruttoria:
si insiste per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate dalla resistente in replica nella memoria n. 3 del 26.02.2024 (i.e.: ordine di esibizione degli estratti conto bancari degli ultimi tre anni e depositi bancari/postali del IG. , mai prodotti in causa Pt_1
alla fine della corretta determinazione del patrimonio anche mobiliare del ricorrente e ordine di esibizione dei CUD del ricorrente da cui risultano i premi di produzione annuali che non vengono indicati nelle buste paga).
in ogni caso:
con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4% e successive spese occorrende”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/02/2023, il IG. ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Genova in data 15/05/2004 con la IG.ra dalla cui unione era nato il figlio in CP_1 Per_1
data 02/07/2005, in oggi divenuto maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, e da cui si era separato consensualmente come da verbale del 18/06/2015 omologato dal Tribunale di Genova in data 02/07/2015, chiedendo che venisse revocato qualsivoglia contributo economico al mantenimento della moglie e che venisse ridotto ad €
300,00 mensili quello per il figlio, allegando il peggioramento delle proprie condizioni economiche e di salute.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21/04/2023, si è costituita in giudizio la IG.ra la quale, pur aderendo alla domanda in punto status, ha chiesto invece la conferma delle CP_1
condizioni economiche stabilite in sede di separazione e in particolare che le venisse riconosciuto un assegno divorzile a fronte delle proprie condizioni di salute precarie avendo subito nel 2009 un trapianto di cuore che le aveva causato un'invalidità permanente dell'80%.
All'esito della fase presidenziale, fallito ogni tentativo di conciliazione dei coniugi, con ordinanza emessa in data 01/06/2023, il Presidente F.F., in persona del dott. Danilo
Corvacchiola, ha confermato le condizioni di separazione in essere fra le parti, rimettendo le parti dinanzi a sé come G.I.
Concessi quindi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata quindi istruita mediante le produzioni documentali e l'escussione delle prove orali chieste dalle parti, all'esito delle quali, previo ordine di esibizione alle stesse della documentazione reddituale aggiornata, è stata rinviata all'udienza cartolare del 17/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, ed è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusionali.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di divorzio, a cui la convenuta non si è opposta ma anzi ha espressamente aderito, deve certamente essere accolta sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente come da verbale del 18/06/2015 omologato dal Tribunale di Genova in data 02/07/2015 e da allora hanno vissuto separati senza che vi sia alcuna possibilità di ricostruzione della comunione morale e materiale, come confermato dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza presidenziale.
Per quanto concerne le condizioni di divorzio, gli unici motivi di dissidio sono costituiti dal riconoscimento in punto an e quantum dell'assegno divorzile chiesto dalla IG.ra a CP_1
carico del IG. e dalla determinazione del contributo paterno al mantenimento del Pt_1
, che nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne sebbene pacificamente non Per_1
ancora economicamente autosufficiente e convivente con la madre.
Quanto al primo profilo, giova brevemente ricordare, in linea di diritto, che la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 5 della Legge n. 898/1970 è del tutto autonoma rispetto a quella in sede di separazione, potendo essere la previsione di un contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. solo un indice da tenere in considerazione nella valutazione sulle rispettive condizioni patrimoniali delle parti in sede di divorzio. Infatti, ai sensi della norma richiamata, l'assegno divorzile può essere riconosciuto in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento o che non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo del coniuge “debole” alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
A differenza quindi dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che ha la funzione di mitigare le conseguenze economiche negative del coniuge “debole” consentendogli di mantenere (quasi come un “ammortizzatore coniugale”) un tenore di vita
“tendenzialmente analogo” a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dell'obbligo di assistenza materiale che non viene meno con la separazione, l'assegno divorzile ha una funzione composita di tipo sia assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione nella nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 18287/2018, secondo cui “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”.
Ciò in quanto permane la necessità, ad avviso della Suprema Corte, di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi
“dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono
l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Tale scelta interpretativa, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale. Gli ormai ex coniugi non devono infatti essere considerati come “monadi senza passato” (così
Trib. Roma il 26/09/2018 rel. Velletti) ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Per applicare tali principi alla fattispecie concreta occorre pertanto prendere le mosse dall'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), ricostruendo il patrimonio degli stessi sulla base delle allegazioni delle parti ovvero con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice, per poi verificare se la disparità economico reddituale rilevata sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, non potendo limitarsi al mero raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ma dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi del profilo economico-patrimoniale dell'altro anche in relazione alle potenzialità future, considerando la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante quale chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione.
È infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi- ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Sul punto il Collegio ritiene ancora di dover richiamare e condividere quanto precisato nella richiamata decisione delle Sezioni Unite nella parte in cui si legge: “I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”.
Fatta tale dovuta premessa, nel caso di specie, costituisce sicuramente un dato oggettivo di partenza la disparità economica fra gli ormai ex coniugi a favore del IG. il quale, Pt_1 dall'analisi della documentazione reddituale versata in atti, può contare su un reddito medio annuo netto da lavoratore dipendente a tempo indeterminato pari ad € 30.578,331 corrispondenti ad una liquidità mensile di circa € 2.548,19 per dodici mensilità, da cui occorre detrarre oneri abitativi per circa € 450,00 mensili per la casa ove vive con la nuova compagna
(che si fa carico dell'altra metà delle spese), residuando quindi disponibilità di circa €
2.100,00 mensili, ed è proprietario di un immobile in Recco (GE), ove vive la nonna novantacinquenne, e di un box che verosimilmente può essere messo a reddito.
Di contro la IG.ra ha percepito nel medesimo periodo di riferimento un reddito medio CP_1
annuo netto pari ad € 18.476,662, derivantele dalla pensione di invalidità e dall'assegno riconosciuto dal coniuge in sede di separazione, corrispondente ad una disponibilità mensile pari a circa € 1.539,72 per dodici mesi, ed è proprietaria dell'immobile in cui vive e di una casa in montagna, entrambi non gravati da mutuo ma quest'ultima viene utilizzata principalmente per le vacanze e per le necessità terapeutiche della convenuta che in ragione del trapianto di cuore subito necessita spesso di respirare aria migliore.
Appurato quindi l'effettivo, seppur non eccessivo, squilibrio economico fra le parti, tale oggettivo dato di partenza va ora integrato e rapportato con gli altri parametri di valutazione, tra i quali il contributo che la ex moglie richiedente ha fornito alla conduzione della vita familiare e alla durata del matrimonio.
Certamente significativo in questo senso è il fatto che in sede di separazione consensuale le parti abbiano stabilito un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 300,00 mensili, previsione che, seppur avente la diversa finalità di cui all'art. 156 c.c., si fondava sul presupposto che già in allora la IG.ra non svolgeva alcuna attività lavorativa a causa CP_1
del trapianto di cuore che ha subito nel 2009 e che l'ha resa inabile al lavoro.
È pacifico ed incontestato infatti che la convivenza matrimoniale sia stata caratterizzata sin dal principio dalla patologia cardiaca, denominata cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva genetica, da cui era affetta la moglie, scoperta nel corso della gravidanza e che successivamente ha reso necessario il trapianto di cuore, a fronte della quale la IG.ra CP_1
ha dovuto lasciare il lavoro ed è stata riconosciuta invalida all'80% per cui ancora oggi deve sottoporsi a periodici controlli e terapie antirigetto che la rendono soggetto immunodepresso e inabile al lavoro.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso poi che la IG.ra proprio in ragione della sua CP_1
inabilità lavorativa e compatibilmente con il suo stato di salute, si sia dedicata principalmente alla cura della casa e all'accudimento del figlio (si vedano in particolare le dichiarazioni rese dalla teste IG.ra , sebbene si sia dovuta necessariamente avvalere dell'ausilio di Tes_1
entrambe le nonne – assunto a cui di perviene dalle contrastanti dichiarazioni rese dalle stesse
– e sebbene sia indubbia la collaborazione fornita anche dal IG. soprattutto nei Pt_1
periodi più delicati del trapianto.
In questo quadro, ritiene il Collegio che, alla luce dell'impossibilità della IG.ra a CP_1
svolgere qualsivoglia attività lavorativa e dei ruoli assunti nel corso della convivenza matrimoniale durata oltre 10 anni, sussistano i presupposti sia sotto il profilo assistenziale sia sotto quello compensativo-perequativo per riconoscere un assegno divorzile in favore della convenuta, che tuttavia appare congruo determinare nell'importo di € 150,00 mensili, tenuto conto della non eccessiva sperequazione dei redditi e della diversa natura dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento, che fa venir meno l'obbligo di assistenza materiale piena fra i coniugi in favore di una mera solidarietà post-matrimoniale, con la conseguenza che tale emolumento va riconosciuto con decorrenza dalla presente pronuncia.
Quanto invece al contributo economico al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente in quanto studente, come è noto, la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della
“adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337ter, co. IV, c.c.
Orbene, nel caso in esame, rispetto alla fase presidenziale il figlio a settembre 2024 Per_1
si è iscritto all'Università a Milano ove si è trasferito per motivi di studio durante la settimana.
Tale circostanza, se da un lato, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non fa venire automaticamente meno il contributo economico previsto in favore del genitore ove il figlio studente fuori sede ha mantenuto la sua collocazione prevalente nei periodi di rientro e che si fa carico in via principale delle sue esigenze di vita ordinaria (fra cui ad esempio i costi dei viaggi o per la spesa alimentare), dall'altro lato impone al giudice di merito una rivalutazione dell'assetto a fronte del minor mantenimento diretto da parte del genitore collocatario prevalente e delle maggiori spese straordinarie connesse agli studi del figlio in un'altra città a cui entrambi i genitori devono concorrere.
Diversamente opinando si verificherebbe, infatti, un'illegittima locupletazione da parte del genitore percipiente l'assegno in danno dell'altro genitore che al contempo vedrebbe esponenzialmente aumentate le spese straordinarie relative al figlio.
Per tali motivi, appare congruo rideterminare in € 350,00 mensili il contributo economico al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente previsto a carico del IG. e in favore della IG.ra (che continuerà a farsi carico delle esigenze Pt_1 CP_1
ordinarie del figlio ivi compresi i trasporti, il vestiario e la spesa alimentare), con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024 quando è avvenuto il trasferimento dello stesso.
Le spese straordinarie relative al figlio, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016
(comprensive dei costi di studio e alloggio a Milano), continueranno invece ad essere suddivise in egual misura fra i genitori. In assenza di accordo e stante le aumentate spese straordinarie del figlio, l'assegno unico di famiglia andrà percepito come per legge.
Per quanto concerne infine le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa e la reciproca soccombenza in punto economico, le stesse possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Genova (GE) in data 15/05/2004 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova al N. 72 Parte II Serie A Anno 2004, tra i IGnori
e Parte_1 Controparte_2
con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024 il contributo economico a
[...]
carico del padre IG. per il mantenimento del figlio , maggiorenne Parte_1 Per_1
ma non ancora economicamente indipendente in quanto studente fuori sede, in € 350,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della
IG.ra ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi CP_1
secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del
Tribunale di Genova del 15/09/2016;
PONE a carico del IG. l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese alla IG.ra a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di € 150,00, CP_1
oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla presente pronuncia;
COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Mod. 730 (2022): Reddito € 41.416,00 – IRPEF netta € 9.712,00 – Add. Reg. 647,00 – Add. Com. € 249,00 = € 30.808,00
Mod. 730 (2023): Reddito € 39.799,00 – IRPEF netta € 8.388,00 – Add. Reg. 608,00 – Add. Com. € 217,00 = € 30.586,00 Mod. 730 (2024): Reddito € 38.552,00 – IRPEF netta € 7.455,00 – Add. Reg. 553,00 – Add. Com. € 203,00 = € 30.341,00 2 Mod. 730 (2022): Reddito € 21.757,00 – IRPEF netta € 3.639,00 – Add. Reg. 223,00 – Add. Com. € 0,00 = € 30.808,00 Mod. 730 (2023): Reddito € 22.216,00 – IRPEF netta € 3.877,00 – Add. Reg. 229,00 – Add. Com. € 0,00 = € 30.586,00 Mod. 730 (2024): Reddito € 24.076,00 – IRPEF netta € 4.405,00 – Add. Reg. 246,00 – Add. Com. € 0,00 = € 30.341,00