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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/07/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 8.3.2022 al n. 430 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Pisa n. 154 pubblicata in data 3.2.2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da elettivamente domiciliato in Pisa, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Michele Orsitto, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
a mezzo della Controparte_1 mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., corrente in
Volterra (PI), elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Lucrezia Fantechi, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pellegrini, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
1 All'udienza del 10-11.12.2024, svoltasi secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Piaccia all‟Ecc.ma Corte di Appello d Firenze, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, previa sospensione ex art. 283 cpc dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata in totale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa a firma Dr. Eleonora
Polidori n. 154/2022 [resa all'esito del procedimento RG
926/2016] del 02.02.22 pubblicata il 03.02.22, per tutto quanto esposto e rilevato nella narrativa del presente atto e nel corso del giudizio tutto, contrariis reiectis:
- In via preliminare e/o pregiudiziale e/o comunque nel merito in accoglimento del 1° motivo di appello, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio;
in accoglimento del 2° motivo di appello, dichiarare
l'inammissibilità ex art. 16-bis, co. 1 D.L. 179/12 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla
[...]
in cancelleria il 4.5.16 in forma cartacea CP_2 unitamente a tutti i documenti ivi allegati, compresa la copia cartacea del fascicolo monitorio;
in accoglimento del 3° motivo di appello accertare e dichiarare il mancato rituale deposito del fascicolo del monitorio effettuato in forma cartacea, con conseguente immediata revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in accoglimento di tutti i motivi di appello accertare e dichiarare la nullità della sentenza e della CTU per violazione e/o errata applicazione degli artt. 183, 194 cpc per aver il
CTU valutato documentazione irritualmente introdotta in causa, nonché di cui manca la prova dell'effettivo
2 accordo contrattuale e/o del suo invio e/o ricezione, nonché presa a fondamento dal Giudice nella sentenza.
Nel merito per tutto quanto esposto e rilevato in narrativa annullare, revocare e/o comunque dichiarare privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo n.
2062/15 (r.g. 5197/15), emesso dal Tribunale di Pisa in data 12.12.15, pubblicato in data 16.12.15, notificato in data 13.01.16; accertare e dichiarare l'assenza e/o inesistenza e/o comunque la nullità e/o l'inefficacia e/o
l'illegittimità delle clausole e/o comunque la nullità
e/o
l'inefficacia e/o l'illegittimità di applicazione, circa il conto corrente n. 10003601 tratto presso la Banca oggi convenuta, in relazione alla determinazione di interessi
a debito a tassi ultralegali, a capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, alla variazione unilaterale dei tassi di interesse, alla commissione di massimo scoperto, alle commissioni ed indennità variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, alla capitalizzazione trimestrale della c.m.s., ad ogni altra commissione o spesa addebitata sul conto corrente, alla valuta dei c.d. Giorni-banca (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti), e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso del rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto;
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o
l'invalidità e/o inefficacia anche a titolo parziale del contratto conto corrente n. 10003601 tratto presso la
oggi convenuta, in relazione alle eventuali CP clausole di determinazione degli interessi ultralegali,
3 alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della cms, delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione dei c.d. Giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite.
Di conseguenza e per tutto quanto sopra esposto, accertare e dichiarare la violazione da parte della CP convenuta dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt. 1337,
1338, 1175, 1366, 1375 c.c., nei confronti dell'attore, nonché degli artt. 1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del TU Bancario, della l. 154/92 (trasparenza bancaria);
- accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace ogni addebito applicato dalla Banca convenuta in forza delle applicazioni e/o clausole bancarie per le quali si è chiesto la declaratoria di assenza, nullità, illegittimità ed inefficacia;
- conseguentemente accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace ogni saldo operato dalla CP convenuta sul rapporto di conto corrente sopra specificato, nonché il saldo finale;
- per l'effetto, dichiarata l'inesistenza e/o nullità
e/o inefficacia e/o illegittimità anche parziale del contratto di conto corrente e/o delle applicazioni delle poste a debito in danno dell'attore, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte con il presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del conto corrente in esame, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati, e per l'effetto condannare la Banca convenuta a restituire le somme
4 indebitamente percepite o scritturate a proprio credito, oltre rivalutazione ed interessi al tasso di cui all'art.
117 comma 7 lett. a) TUB, o in subordine al tasso legale, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il recesso ad nutum operato dalla banca.
Si insiste inoltre per il rigetto di tutte le domande proposte dalla convenuta opposta in quanto infondate in fatto e in diritto;
in particolare, in relazione alla
“reconventio reconventionis” dedotta dalla C.R. CP_1 si chiede che la stessa venga dichiarata inammissibile in quanto irritualmente proposta, e/o comunque se ne chiede il rigetto in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto.
In tutti i casi con vittoria di spese e compensi di causa, di entrambi i gradi di giudizio. Spese Generali
15%, CAP e IVA come per legge”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare:
Respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi esposti nella presente comparsa.
Nel merito:
- in tesi, respingere il proposto appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- in ipotesi, qualora ritenga di accogliere anche parzialmente il proposto appello, condannare in ogni caso il sig. nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. al pagamento in favore della CodiceFiscale_1
per i titoli e le Controparte_1 causali di cui all'opposto decreto ingiuntivo n°
5 2062/2015 (r.g. n. 5197/2015) emesso dal Tribunale di
Pisa il 12.12.2015 e pubblicato il 16.12.2015, della somma che risulterà come dovuta in corso di giudizio, oltre interessi al tasso convenzionale fino al saldo ed oltre alle spese, compensi professionali relativi alla canonizzazione del credito, comprese le spese di registrazione del provvedimento monitorio e di iscrizione ipotecaria, e successive occorrende;
- respingere in ogni caso le domande tutte proposte dall'appellante nei confronti della Banca appellata, poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in ulteriore estrema denegata ipotesi ed in reconventio reconventionis, nel caso di dichiarata nullità dei rapporti bancari dedotti in giudizio, condannare il sig. a restituire alla Parte_1 [...] tutte le somme Controparte_1 indebitamente dallo stesso percepite, che risulteranno dovute all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla data di ciascuna erogazione fino al saldo, nonché oltre il maggior danno ex art. 1224, II°, comma cod. civ., subito dall'Istituto di credito, pari alla differenza tra il tasso convenzionale e quello legale degli interessi, ed oltre alle spese e compensi di avvocato del provvedimento monitorio, comprese le spese di registrazione e di iscrizione ipotecaria, e successive occorrende.
In tutti i casi, con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1 conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
(di seguito anche solo “ ”) al fine
[...] CP di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2062 del 16.12.2015 (RG 5197/2015), provvisoriamente
6 esecutivo, con cui il Tribunale di Pisa, sul ricorso promosso dalla , gli aveva ingiunto di pagare la CP somma di euro 47.742,37, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo assumeva la di essere creditrice nei confronti di CP Pt_1 dell'importo derivante dal saldo debitore del
[...] conto corrente n. 10003601 a lui intestato;
riferiva, inoltre, di aver comunicato al , con racc. a/r del Pt_1
29.5.2015, la chiusura di detto conto e degli affidamenti ad esso collegati. proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo, con contestuale istanza per la sospensione della provvisoria esecutività, eccependo, in sintesi:
- l'inesistenza di un valido ed efficace contratto di conto corrente, non risultando la sua sottoscrizione su alcune delle pagine del contratto e del documento di sintesi ed altresì mancando la sottoscrizione in nome e per conto della CP
- l'illegittima applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici, di cms, di altre commissioni ed oneri non validamente pattuiti nonché l'illegittima regolamentazione dei giorni di valuta
- la mancata comunicazione delle variazioni economiche
- l'illegittimità della revoca degli affidamenti.
Chiedeva quindi l'opponente di sentir disporre ctu contabile al fine di rideterminare l'effettivo dare-avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il CP rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, avanzava reconventio reconventionis, chiedendo, in caso di declaratoria di nullità del contratto, la condanna del
7 alla restituzione delle somme erogate da essa Pt_1 in relazione agli affidamenti concessi, maggiorate CP degli interessi.
La causa veniva istruita con prove documentali e ctu contabile.
Concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., nella memoria di replica eccepiva l'opponente l'inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta della , e della documentazione ad essa CP allegata, in quanto depositata in forma cartacea anziché telematica.
Con sentenza n. 154 pubblicata in data 3.2.2022 il
Tribunale di Pisa respingeva l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della , CP ponendo a suo carico anche le spese della ctu.
Il Tribunale, in sintesi:
- dichiarava il contratto di c/c valido ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, TUB avendo riscontrato l'avvenuta sottoscrizione dell'opponente apposta in calce al contratto, compresa quella di accettazione delle clausole vessatorie, circostanza che consentiva di ritenere il consenso del correntista riferito al contenuto dell'intero accordo contrattuale
- riteneva invece irrilevante l'assenza di sottoscrizione da parte della Banca dal cui comportamento, tenuto nel corso del rapporto bancario, era risultata evidente la volontà della stessa di obbligarsi alle condizioni pattuite
- aderiva agli esiti della ctu da cui era emersa l'assenza sul c/c esaminato dell'applicazione di addebiti illegittimi e dichiarava pertanto dovuta la somma ingiunta di euro 47.742,37.
8 Avverso la sentenza del Tribunale di Pisa ha interposto gravame al fine di sentire Parte_1 dichiarare, in riforma della sentenza impugnata e previa rideterminazione del saldo del conto corrente n.
10003601, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sulla base dei seguenti motivi di impugnazione, così riassumibili:
1) nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, consistente nella omessa presa visione e lettura da parte del Giudice delle comparse conclusionali e relative repliche depositate dalle parti
2) omessa pronuncia sull'eccezione proposta dal Pt_1 circa l'inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla
[...]
in cancelleria il 4.5.16 in forma cartacea CP_2 unitamente a tutti i documenti ivi allegati;
inammissibilità ex art. 16-bis, co. 1 D.L. 179/12 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla C.R. in cancelleria il 4.5.16 in CP_1 forma cartacea unitamente a tutti i documenti ivi allegati
3) omessa pronuncia sull'eccezione proposta dal Pt_1 circa il mancato rituale deposito del fascicolo del monitorio in forma cartacea;
mancato rituale deposito del fascicolo del monitorio effettuato in forma cartacea per violazione dell'art. 16 bis d.l.
179/12, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo
4) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. per mancata prova dei fatti costitutivi della domanda da parte della;
nullità della CTU CP espletata per aver esaminato documentazione
9 inammissibile ed irritualmente introdotta in giudizio
5) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto provata l'esistenza del contratto di conto corrente nel testo di cui al documento [comunque irritualmente] prodotto dalla CP
6) in subordine – inesistenza e/o nullità del contratto di conto corrente c.d. “monofirma”
7) nullità della sentenza e della CTU per violazione
e/o errata applicazione degli artt. 183, 194 cpc, per aver il CTU valutato documentazione contestata quanto alla sua ricezione da parte del correntista, nonché presa a fondamento dal Giudice nella sentenza;
violazione dell'art. 118 TUB per omessa comunicazione delle variazioni in pejus delle condizioni contrattuali
8) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e
92 cpc; il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ha chiesto l'appellante di disporre una nuova consulenza d'ufficio, previa nomina di un nuovo consulente ed espunzione di tutti gli atti e documenti di cui esso appellante ha contestato l'ammissibilità in primo RA.
Si è costituita in giudizio la a mezzo della CP mandataria Cerved Credit Management S.p.A., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
in ipotesi, chiedendo la condanna dell'opponente alla somma ritenuta dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi;
in ulteriore ipotesi ed in reconventio reconventionis, in caso di declaratoria di nullità del rapporto bancario, chiedendo la condanna
10 dell'opponente alla restituzione delle somme erogate da essa , oltre interessi ed il maggior danno subito ex CP art. 1224, comma 2, c.c.; il tutto con la vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 10-11.12.2024, svoltasi secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, in sintesi, eccepisce l'appellante la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, deducendo che il primo
Giudice avrebbe omesso di visionare il contenuto delle comparse conclusionali e delle repliche depositate dalle parti, ed avrebbe quindi omesso di prendere posizione sull'eccezione di inammissibilità della costituzione della , sollevata da esso appellante in sede di CP memoria di replica.
Il motivo si presta ad essere trattato congiuntamente al secondo e al terzo motivo di gravame - con cui, in sintesi, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di inammissibilità ex art. 16-bis d.l.
179/2012, concernente il deposito in forma cartacea della comparsa di costituzione e risposta (secondo motivo) e del fascicolo monitorio ad essa allegato (terzo motivo) –
.
Osserva la Corte quanto segue.
All'esito dell'udienza del 25.11.2020 il primo
Giudice concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche e tratteneva in decisione la causa che, successivamente, rimetteva sul ruolo invitando le parti “a caricare copia
11 degli atti introduttivi IN PDF EDITABILE e i documenti prodotti sul PCT (cfr. ordinanza del 9.6.2021), fissando una nuova udienza per il 24.6.2021. Dal verbale di detta ultima udienza si evince che la Banca insisteva sulla tardività dell'eccezione di inammissibilità mentre l'opponente insisteva sulla sua rilevabilità d'ufficio ed altresì che le parti rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. “riportandosi alle comparse ex art.
190 c.p.c. già depositate”.
Nessuna violazione del contraddittorio si è pertanto configurata nel giudizio di primo RA.
Neppure è fondata la censura di omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità ex art. 16-bis d.l.
179/2012.
Va rilevato in primo luogo che la stessa è da considerarsi tardiva in ragione del fatto che, essendo riferita alla costituzione in giudizio della Banca, avrebbe dovuto essere sollevata dall'opponente, al più tardi, entro la prima udienza di trattazione.
Il primo Giudice avrebbe quindi tutt'al più potuto dichiarare la tardività dell'eccezione, mentre, non vi erano i presupposti perché potesse prenderla in esame.
Ciò, in quanto, anche laddove il primo Giudice avesse ritenuto di rilevarla d'ufficio - senza che peraltro vi fosse un obbligo in tal senso - la questione avrebbe dovuto previamente essere rimessa al contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, secondo periodo, c.p.c. e solo dopo il Giudicante avrebbe potuto su di essa pronunciarsi.
Ad ogni buon conto, l'eccezione di inammissibilità, reiterata dall'appellante in questa sede, risulta infondata.
Come correttamente osservato dalla Banca, dalla lettura combinata dei commi 1 e 4 dell'art. 16-bis del
12 d.l. n. 179/2012, conv. con legge n. 221/2012, nella versione ratione temporis vigente, si evince che per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non era contemplata l'obbligatorietà del deposito telematico, tra gli altri, degli atti di parte e dei documenti.
Fermo restando quanto sopra, si segnala in proposito che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che “in ipotesi di deposito di atti in formato, digitale o cartaceo, diverso da quello previsto dalla legge ed in difetto di espressa previsione di nullità […] si è in presenza di mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c.: ciò anche in forza del principio del raggiungimento dello scopo che l'atto è destinato a conseguire, costituito dalla presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio” (Cass., Sez. Lavoro, ord., 16.1.2023, n.
1108 che richiama in motivazione precedenti conformi riferiti anche al caso, inverso a quello qui in esame, di deposito telematico anziché cartaceo, quali Cass., Sez.
II, sent., 12.5.2016, n. 9772 e Cass., Sez. I, ord.,
23.1.2019, n. 1717).
È quindi ammissibile il deposito della comparsa di costituzione e risposta della avvenuto in formato CP cartaceo, così come lo è quello relativo alla documentazione, cartacea, ad essa allegata, ivi compreso il fascicolo monitorio (oggetto del terzo motivo di gravame che può ritenersi a questo punto assorbito).
Resta per l'effetto assorbito, in quanto infondato, anche il quarto motivo di gravame con cui l'appellante prospetta la violazione dell'art. 2697 c.c. e la nullità della ctu, sul presupposto che il deposito degli atti e dei documenti effettuato dalla ed esaminati dal CP ctu, fosse inammissibile e, quindi, sforniti di prova i
13 fatti costitutivi posti a fondamento della domanda ingiunta, mentre, come si è visto trattando dei precedenti due motivi, la predetta documentazione è stata ritualmente prodotta in giudizio.
Il quinto ed il sesto motivo di gravame con cui, in sintesi, viene mossa censura alla sentenza impugnata per avere il primo Giudice ritenuto provata l'esistenza del contratto di c/c (quinto motivo) e, in subordine, per aver ritenuto sufficiente la sottoscrizione del correntista e non anche della Banca (sesto motivo) – si prestano ad una trattazione congiunta.
La contestazione dell'appellante - secondo cui il contenuto del contratto di conto corrente, di cui alle pagine 1,2,3 e 4, non sarebbe riferibile a quello da lui sottoscritto – risulta generica oltre che infondata.
Il non ha mai negato di avere ricevuto copia Pt_1 del contratto di apertura, tanto da averne prodotta l'ultima pagina da lui sottoscritta (cfr. p.
6 - doc. 1 deposito I° RA del 9.12.2017) - in seguito all'ordine ex art. 210 c.p.c. impartito dal primo Giudice (cfr. verbale udienza del 12.10.2017) – circostanza, quest'ultima, che configura, invero, un riconoscimento tacito del contenuto del contratto da parte dell'odierno appellante, il quale, neppure ha puntualizzato in maniera chiara ed univoca in quali parti il contratto prodotto dalla (doc. 2 monitorio) avrebbe differito rispetto CP alla copia a suo tempo consegnatagli.
Sul punto, non può pertanto che condividersi la conclusione resa dal primo Giudice secondo cui “la sottoscrizione, costituita dalla firma del dichiarante, cioè dal nome e cognome scritti di suo pugno, è
l'espressione grafica della paternità e della impegnatività della dichiarazione che la prevede e che, pertanto, consente di ritenere che le parti siano giunte
14 alla conclusione definitiva di un negozio giuridico” (p.
8 sentenza impugnata).
Destituita di fondamento è anche l'eccezione di nullità del contratto per la mancata sottoscrizione da parte della (oggetto del sesto motivo). Trattasi di CP elemento non prescritto a pena di nullità dall'art. 117, comma 3, TUB e, in ogni caso, l'accettazione della Banca
è desumibile da comportamenti concludenti quali l'apertura del conto corrente in esame, dell'apertura di credito fino ad euro 20.000,00 e del conto anticipi fino ad euro 50.000,00, entrambi collegati al c/c in esame
(docc.
2-3 comparsa I° Banca) e, ancora, l'invio degli estratti conto e delle relative comunicazioni.
Parimenti infondato è il settimo motivo di gravame con cui, in sintesi, viene dedotta la nullità della sentenza impugnata e della ctu le cui valutazioni si sarebbero basate, secondo quanto prospettato dall'appellante, su estratti conto e comunicazioni periodiche mai ricevute.
Il contratto di c/c è stato aperto nel marzo del 2006 ed è stato chiuso dalla nel mese di maggio del 2015 CP
(doc. 3 comparsa I° RA , riallegato quale doc. 49 CP alla comparsa di costituzione in appello); la ha CP provveduto al deposito di tutti gli estratti conto (all.
5 comparsa I° RA, riallegato quale doc. 62 alla comparsa di costituzione in appello). Non è pertanto verosimile che nel corso degli oltre nove anni di durata del rapporto bancario l'odierno appellante non abbia mai ricevuto gli estratti conto e, in ogni caso, lo stesso non ha fornito prova alcuna di aver mai contestato alla la mancata ricezione della suddetta documentazione CP
e/o di averne richiesta la consegna.
15 Per tutto quanto sopra esposto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite del presente RA di giudizio sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa, portato dal decreto ingiuntivo, ricompreso nello scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 ai sensi del D.M. 147/2022 (valori minimi senza la fase istruttoria) e sono poste interamente a carico dell'appellante risultato soccombente (con conseguente rigetto dell'ottavo ed ultimo motivo di appello concernente la condanna della ai sensi degli artt. CP
91 e 92 c.p.c.).
Sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Pisa n. 154 pubblicata in data
3.2.2022:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese del presente RA di giudizio sopportate Controparte_1 in euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) dichiara tenuto e condanna alla Parte_1 rifusione di dette spese in favore di CP_1 [...]
; Controparte_1
4)dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di Parte_1
16 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 30 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 8.3.2022 al n. 430 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Pisa n. 154 pubblicata in data 3.2.2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da elettivamente domiciliato in Pisa, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Michele Orsitto, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
a mezzo della Controparte_1 mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., corrente in
Volterra (PI), elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Lucrezia Fantechi, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pellegrini, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
1 All'udienza del 10-11.12.2024, svoltasi secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Piaccia all‟Ecc.ma Corte di Appello d Firenze, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, previa sospensione ex art. 283 cpc dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata in totale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa a firma Dr. Eleonora
Polidori n. 154/2022 [resa all'esito del procedimento RG
926/2016] del 02.02.22 pubblicata il 03.02.22, per tutto quanto esposto e rilevato nella narrativa del presente atto e nel corso del giudizio tutto, contrariis reiectis:
- In via preliminare e/o pregiudiziale e/o comunque nel merito in accoglimento del 1° motivo di appello, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio;
in accoglimento del 2° motivo di appello, dichiarare
l'inammissibilità ex art. 16-bis, co. 1 D.L. 179/12 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla
[...]
in cancelleria il 4.5.16 in forma cartacea CP_2 unitamente a tutti i documenti ivi allegati, compresa la copia cartacea del fascicolo monitorio;
in accoglimento del 3° motivo di appello accertare e dichiarare il mancato rituale deposito del fascicolo del monitorio effettuato in forma cartacea, con conseguente immediata revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in accoglimento di tutti i motivi di appello accertare e dichiarare la nullità della sentenza e della CTU per violazione e/o errata applicazione degli artt. 183, 194 cpc per aver il
CTU valutato documentazione irritualmente introdotta in causa, nonché di cui manca la prova dell'effettivo
2 accordo contrattuale e/o del suo invio e/o ricezione, nonché presa a fondamento dal Giudice nella sentenza.
Nel merito per tutto quanto esposto e rilevato in narrativa annullare, revocare e/o comunque dichiarare privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo n.
2062/15 (r.g. 5197/15), emesso dal Tribunale di Pisa in data 12.12.15, pubblicato in data 16.12.15, notificato in data 13.01.16; accertare e dichiarare l'assenza e/o inesistenza e/o comunque la nullità e/o l'inefficacia e/o
l'illegittimità delle clausole e/o comunque la nullità
e/o
l'inefficacia e/o l'illegittimità di applicazione, circa il conto corrente n. 10003601 tratto presso la Banca oggi convenuta, in relazione alla determinazione di interessi
a debito a tassi ultralegali, a capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, alla variazione unilaterale dei tassi di interesse, alla commissione di massimo scoperto, alle commissioni ed indennità variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, alla capitalizzazione trimestrale della c.m.s., ad ogni altra commissione o spesa addebitata sul conto corrente, alla valuta dei c.d. Giorni-banca (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti), e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso del rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto;
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o
l'invalidità e/o inefficacia anche a titolo parziale del contratto conto corrente n. 10003601 tratto presso la
oggi convenuta, in relazione alle eventuali CP clausole di determinazione degli interessi ultralegali,
3 alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della cms, delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione dei c.d. Giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite.
Di conseguenza e per tutto quanto sopra esposto, accertare e dichiarare la violazione da parte della CP convenuta dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt. 1337,
1338, 1175, 1366, 1375 c.c., nei confronti dell'attore, nonché degli artt. 1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del TU Bancario, della l. 154/92 (trasparenza bancaria);
- accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace ogni addebito applicato dalla Banca convenuta in forza delle applicazioni e/o clausole bancarie per le quali si è chiesto la declaratoria di assenza, nullità, illegittimità ed inefficacia;
- conseguentemente accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace ogni saldo operato dalla CP convenuta sul rapporto di conto corrente sopra specificato, nonché il saldo finale;
- per l'effetto, dichiarata l'inesistenza e/o nullità
e/o inefficacia e/o illegittimità anche parziale del contratto di conto corrente e/o delle applicazioni delle poste a debito in danno dell'attore, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte con il presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del conto corrente in esame, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati, e per l'effetto condannare la Banca convenuta a restituire le somme
4 indebitamente percepite o scritturate a proprio credito, oltre rivalutazione ed interessi al tasso di cui all'art.
117 comma 7 lett. a) TUB, o in subordine al tasso legale, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il recesso ad nutum operato dalla banca.
Si insiste inoltre per il rigetto di tutte le domande proposte dalla convenuta opposta in quanto infondate in fatto e in diritto;
in particolare, in relazione alla
“reconventio reconventionis” dedotta dalla C.R. CP_1 si chiede che la stessa venga dichiarata inammissibile in quanto irritualmente proposta, e/o comunque se ne chiede il rigetto in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto.
In tutti i casi con vittoria di spese e compensi di causa, di entrambi i gradi di giudizio. Spese Generali
15%, CAP e IVA come per legge”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare:
Respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi esposti nella presente comparsa.
Nel merito:
- in tesi, respingere il proposto appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- in ipotesi, qualora ritenga di accogliere anche parzialmente il proposto appello, condannare in ogni caso il sig. nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. al pagamento in favore della CodiceFiscale_1
per i titoli e le Controparte_1 causali di cui all'opposto decreto ingiuntivo n°
5 2062/2015 (r.g. n. 5197/2015) emesso dal Tribunale di
Pisa il 12.12.2015 e pubblicato il 16.12.2015, della somma che risulterà come dovuta in corso di giudizio, oltre interessi al tasso convenzionale fino al saldo ed oltre alle spese, compensi professionali relativi alla canonizzazione del credito, comprese le spese di registrazione del provvedimento monitorio e di iscrizione ipotecaria, e successive occorrende;
- respingere in ogni caso le domande tutte proposte dall'appellante nei confronti della Banca appellata, poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in ulteriore estrema denegata ipotesi ed in reconventio reconventionis, nel caso di dichiarata nullità dei rapporti bancari dedotti in giudizio, condannare il sig. a restituire alla Parte_1 [...] tutte le somme Controparte_1 indebitamente dallo stesso percepite, che risulteranno dovute all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla data di ciascuna erogazione fino al saldo, nonché oltre il maggior danno ex art. 1224, II°, comma cod. civ., subito dall'Istituto di credito, pari alla differenza tra il tasso convenzionale e quello legale degli interessi, ed oltre alle spese e compensi di avvocato del provvedimento monitorio, comprese le spese di registrazione e di iscrizione ipotecaria, e successive occorrende.
In tutti i casi, con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1 conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
(di seguito anche solo “ ”) al fine
[...] CP di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2062 del 16.12.2015 (RG 5197/2015), provvisoriamente
6 esecutivo, con cui il Tribunale di Pisa, sul ricorso promosso dalla , gli aveva ingiunto di pagare la CP somma di euro 47.742,37, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo assumeva la di essere creditrice nei confronti di CP Pt_1 dell'importo derivante dal saldo debitore del
[...] conto corrente n. 10003601 a lui intestato;
riferiva, inoltre, di aver comunicato al , con racc. a/r del Pt_1
29.5.2015, la chiusura di detto conto e degli affidamenti ad esso collegati. proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo, con contestuale istanza per la sospensione della provvisoria esecutività, eccependo, in sintesi:
- l'inesistenza di un valido ed efficace contratto di conto corrente, non risultando la sua sottoscrizione su alcune delle pagine del contratto e del documento di sintesi ed altresì mancando la sottoscrizione in nome e per conto della CP
- l'illegittima applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici, di cms, di altre commissioni ed oneri non validamente pattuiti nonché l'illegittima regolamentazione dei giorni di valuta
- la mancata comunicazione delle variazioni economiche
- l'illegittimità della revoca degli affidamenti.
Chiedeva quindi l'opponente di sentir disporre ctu contabile al fine di rideterminare l'effettivo dare-avere tra le parti.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il CP rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, avanzava reconventio reconventionis, chiedendo, in caso di declaratoria di nullità del contratto, la condanna del
7 alla restituzione delle somme erogate da essa Pt_1 in relazione agli affidamenti concessi, maggiorate CP degli interessi.
La causa veniva istruita con prove documentali e ctu contabile.
Concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., nella memoria di replica eccepiva l'opponente l'inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta della , e della documentazione ad essa CP allegata, in quanto depositata in forma cartacea anziché telematica.
Con sentenza n. 154 pubblicata in data 3.2.2022 il
Tribunale di Pisa respingeva l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della , CP ponendo a suo carico anche le spese della ctu.
Il Tribunale, in sintesi:
- dichiarava il contratto di c/c valido ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, TUB avendo riscontrato l'avvenuta sottoscrizione dell'opponente apposta in calce al contratto, compresa quella di accettazione delle clausole vessatorie, circostanza che consentiva di ritenere il consenso del correntista riferito al contenuto dell'intero accordo contrattuale
- riteneva invece irrilevante l'assenza di sottoscrizione da parte della Banca dal cui comportamento, tenuto nel corso del rapporto bancario, era risultata evidente la volontà della stessa di obbligarsi alle condizioni pattuite
- aderiva agli esiti della ctu da cui era emersa l'assenza sul c/c esaminato dell'applicazione di addebiti illegittimi e dichiarava pertanto dovuta la somma ingiunta di euro 47.742,37.
8 Avverso la sentenza del Tribunale di Pisa ha interposto gravame al fine di sentire Parte_1 dichiarare, in riforma della sentenza impugnata e previa rideterminazione del saldo del conto corrente n.
10003601, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sulla base dei seguenti motivi di impugnazione, così riassumibili:
1) nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, consistente nella omessa presa visione e lettura da parte del Giudice delle comparse conclusionali e relative repliche depositate dalle parti
2) omessa pronuncia sull'eccezione proposta dal Pt_1 circa l'inammissibilità della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla
[...]
in cancelleria il 4.5.16 in forma cartacea CP_2 unitamente a tutti i documenti ivi allegati;
inammissibilità ex art. 16-bis, co. 1 D.L. 179/12 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla C.R. in cancelleria il 4.5.16 in CP_1 forma cartacea unitamente a tutti i documenti ivi allegati
3) omessa pronuncia sull'eccezione proposta dal Pt_1 circa il mancato rituale deposito del fascicolo del monitorio in forma cartacea;
mancato rituale deposito del fascicolo del monitorio effettuato in forma cartacea per violazione dell'art. 16 bis d.l.
179/12, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo
4) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. per mancata prova dei fatti costitutivi della domanda da parte della;
nullità della CTU CP espletata per aver esaminato documentazione
9 inammissibile ed irritualmente introdotta in giudizio
5) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto provata l'esistenza del contratto di conto corrente nel testo di cui al documento [comunque irritualmente] prodotto dalla CP
6) in subordine – inesistenza e/o nullità del contratto di conto corrente c.d. “monofirma”
7) nullità della sentenza e della CTU per violazione
e/o errata applicazione degli artt. 183, 194 cpc, per aver il CTU valutato documentazione contestata quanto alla sua ricezione da parte del correntista, nonché presa a fondamento dal Giudice nella sentenza;
violazione dell'art. 118 TUB per omessa comunicazione delle variazioni in pejus delle condizioni contrattuali
8) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e
92 cpc; il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ha chiesto l'appellante di disporre una nuova consulenza d'ufficio, previa nomina di un nuovo consulente ed espunzione di tutti gli atti e documenti di cui esso appellante ha contestato l'ammissibilità in primo RA.
Si è costituita in giudizio la a mezzo della CP mandataria Cerved Credit Management S.p.A., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
in ipotesi, chiedendo la condanna dell'opponente alla somma ritenuta dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi;
in ulteriore ipotesi ed in reconventio reconventionis, in caso di declaratoria di nullità del rapporto bancario, chiedendo la condanna
10 dell'opponente alla restituzione delle somme erogate da essa , oltre interessi ed il maggior danno subito ex CP art. 1224, comma 2, c.c.; il tutto con la vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 10-11.12.2024, svoltasi secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, in sintesi, eccepisce l'appellante la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, deducendo che il primo
Giudice avrebbe omesso di visionare il contenuto delle comparse conclusionali e delle repliche depositate dalle parti, ed avrebbe quindi omesso di prendere posizione sull'eccezione di inammissibilità della costituzione della , sollevata da esso appellante in sede di CP memoria di replica.
Il motivo si presta ad essere trattato congiuntamente al secondo e al terzo motivo di gravame - con cui, in sintesi, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di inammissibilità ex art. 16-bis d.l.
179/2012, concernente il deposito in forma cartacea della comparsa di costituzione e risposta (secondo motivo) e del fascicolo monitorio ad essa allegato (terzo motivo) –
.
Osserva la Corte quanto segue.
All'esito dell'udienza del 25.11.2020 il primo
Giudice concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche e tratteneva in decisione la causa che, successivamente, rimetteva sul ruolo invitando le parti “a caricare copia
11 degli atti introduttivi IN PDF EDITABILE e i documenti prodotti sul PCT (cfr. ordinanza del 9.6.2021), fissando una nuova udienza per il 24.6.2021. Dal verbale di detta ultima udienza si evince che la Banca insisteva sulla tardività dell'eccezione di inammissibilità mentre l'opponente insisteva sulla sua rilevabilità d'ufficio ed altresì che le parti rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. “riportandosi alle comparse ex art.
190 c.p.c. già depositate”.
Nessuna violazione del contraddittorio si è pertanto configurata nel giudizio di primo RA.
Neppure è fondata la censura di omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità ex art. 16-bis d.l.
179/2012.
Va rilevato in primo luogo che la stessa è da considerarsi tardiva in ragione del fatto che, essendo riferita alla costituzione in giudizio della Banca, avrebbe dovuto essere sollevata dall'opponente, al più tardi, entro la prima udienza di trattazione.
Il primo Giudice avrebbe quindi tutt'al più potuto dichiarare la tardività dell'eccezione, mentre, non vi erano i presupposti perché potesse prenderla in esame.
Ciò, in quanto, anche laddove il primo Giudice avesse ritenuto di rilevarla d'ufficio - senza che peraltro vi fosse un obbligo in tal senso - la questione avrebbe dovuto previamente essere rimessa al contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, secondo periodo, c.p.c. e solo dopo il Giudicante avrebbe potuto su di essa pronunciarsi.
Ad ogni buon conto, l'eccezione di inammissibilità, reiterata dall'appellante in questa sede, risulta infondata.
Come correttamente osservato dalla Banca, dalla lettura combinata dei commi 1 e 4 dell'art. 16-bis del
12 d.l. n. 179/2012, conv. con legge n. 221/2012, nella versione ratione temporis vigente, si evince che per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non era contemplata l'obbligatorietà del deposito telematico, tra gli altri, degli atti di parte e dei documenti.
Fermo restando quanto sopra, si segnala in proposito che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che “in ipotesi di deposito di atti in formato, digitale o cartaceo, diverso da quello previsto dalla legge ed in difetto di espressa previsione di nullità […] si è in presenza di mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c.: ciò anche in forza del principio del raggiungimento dello scopo che l'atto è destinato a conseguire, costituito dalla presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio” (Cass., Sez. Lavoro, ord., 16.1.2023, n.
1108 che richiama in motivazione precedenti conformi riferiti anche al caso, inverso a quello qui in esame, di deposito telematico anziché cartaceo, quali Cass., Sez.
II, sent., 12.5.2016, n. 9772 e Cass., Sez. I, ord.,
23.1.2019, n. 1717).
È quindi ammissibile il deposito della comparsa di costituzione e risposta della avvenuto in formato CP cartaceo, così come lo è quello relativo alla documentazione, cartacea, ad essa allegata, ivi compreso il fascicolo monitorio (oggetto del terzo motivo di gravame che può ritenersi a questo punto assorbito).
Resta per l'effetto assorbito, in quanto infondato, anche il quarto motivo di gravame con cui l'appellante prospetta la violazione dell'art. 2697 c.c. e la nullità della ctu, sul presupposto che il deposito degli atti e dei documenti effettuato dalla ed esaminati dal CP ctu, fosse inammissibile e, quindi, sforniti di prova i
13 fatti costitutivi posti a fondamento della domanda ingiunta, mentre, come si è visto trattando dei precedenti due motivi, la predetta documentazione è stata ritualmente prodotta in giudizio.
Il quinto ed il sesto motivo di gravame con cui, in sintesi, viene mossa censura alla sentenza impugnata per avere il primo Giudice ritenuto provata l'esistenza del contratto di c/c (quinto motivo) e, in subordine, per aver ritenuto sufficiente la sottoscrizione del correntista e non anche della Banca (sesto motivo) – si prestano ad una trattazione congiunta.
La contestazione dell'appellante - secondo cui il contenuto del contratto di conto corrente, di cui alle pagine 1,2,3 e 4, non sarebbe riferibile a quello da lui sottoscritto – risulta generica oltre che infondata.
Il non ha mai negato di avere ricevuto copia Pt_1 del contratto di apertura, tanto da averne prodotta l'ultima pagina da lui sottoscritta (cfr. p.
6 - doc. 1 deposito I° RA del 9.12.2017) - in seguito all'ordine ex art. 210 c.p.c. impartito dal primo Giudice (cfr. verbale udienza del 12.10.2017) – circostanza, quest'ultima, che configura, invero, un riconoscimento tacito del contenuto del contratto da parte dell'odierno appellante, il quale, neppure ha puntualizzato in maniera chiara ed univoca in quali parti il contratto prodotto dalla (doc. 2 monitorio) avrebbe differito rispetto CP alla copia a suo tempo consegnatagli.
Sul punto, non può pertanto che condividersi la conclusione resa dal primo Giudice secondo cui “la sottoscrizione, costituita dalla firma del dichiarante, cioè dal nome e cognome scritti di suo pugno, è
l'espressione grafica della paternità e della impegnatività della dichiarazione che la prevede e che, pertanto, consente di ritenere che le parti siano giunte
14 alla conclusione definitiva di un negozio giuridico” (p.
8 sentenza impugnata).
Destituita di fondamento è anche l'eccezione di nullità del contratto per la mancata sottoscrizione da parte della (oggetto del sesto motivo). Trattasi di CP elemento non prescritto a pena di nullità dall'art. 117, comma 3, TUB e, in ogni caso, l'accettazione della Banca
è desumibile da comportamenti concludenti quali l'apertura del conto corrente in esame, dell'apertura di credito fino ad euro 20.000,00 e del conto anticipi fino ad euro 50.000,00, entrambi collegati al c/c in esame
(docc.
2-3 comparsa I° Banca) e, ancora, l'invio degli estratti conto e delle relative comunicazioni.
Parimenti infondato è il settimo motivo di gravame con cui, in sintesi, viene dedotta la nullità della sentenza impugnata e della ctu le cui valutazioni si sarebbero basate, secondo quanto prospettato dall'appellante, su estratti conto e comunicazioni periodiche mai ricevute.
Il contratto di c/c è stato aperto nel marzo del 2006 ed è stato chiuso dalla nel mese di maggio del 2015 CP
(doc. 3 comparsa I° RA , riallegato quale doc. 49 CP alla comparsa di costituzione in appello); la ha CP provveduto al deposito di tutti gli estratti conto (all.
5 comparsa I° RA, riallegato quale doc. 62 alla comparsa di costituzione in appello). Non è pertanto verosimile che nel corso degli oltre nove anni di durata del rapporto bancario l'odierno appellante non abbia mai ricevuto gli estratti conto e, in ogni caso, lo stesso non ha fornito prova alcuna di aver mai contestato alla la mancata ricezione della suddetta documentazione CP
e/o di averne richiesta la consegna.
15 Per tutto quanto sopra esposto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite del presente RA di giudizio sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa, portato dal decreto ingiuntivo, ricompreso nello scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 ai sensi del D.M. 147/2022 (valori minimi senza la fase istruttoria) e sono poste interamente a carico dell'appellante risultato soccombente (con conseguente rigetto dell'ottavo ed ultimo motivo di appello concernente la condanna della ai sensi degli artt. CP
91 e 92 c.p.c.).
Sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Pisa n. 154 pubblicata in data
3.2.2022:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese del presente RA di giudizio sopportate Controparte_1 in euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) dichiara tenuto e condanna alla Parte_1 rifusione di dette spese in favore di CP_1 [...]
; Controparte_1
4)dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di Parte_1
16 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 30 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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