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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Margherita Sitongia -, nei procedimenti riuniti n. 3341/2019 e 513/2020 decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
con l'assistenza e difesa dell'Avv. Nicola Filardo;
Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_1
Andrea Mazza;
RESISTENTE
E
, anche quale mandatario Controparte_2 della Società di cartolarizzazione dei crediti con l'assistenza e difesa Controparte_3 degli Avv. Gilda Avena, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Roberto Annovazzi;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con due distinti ricorsi, depositati il 7.10.2019 ed il 12.2.2020 introduttivi di separati giudizi e successivamente riuniti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900017757000 (notificato in data 4.8.2019) per il mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi previdenziali per le quali l'istituto aveva emesso gli avvisi di addebito n. 33420180001438010000 (notificato il 18.5.18) e
334201800006926121000 (notificato il 12.1.2019) nonché avverso l'intimazione di pagamento n. 03420209002266580000 (notificata il 7.2.2020) cui gli stessi titoli erano sottesi, eccependo l'omessa notifica personale e comunque l'invalidità della notifica degli
1 avvisi poiché avvenuta tramite PEC con inoltro telematico degli stessi in formato pdf anziché
p7m, l'inoltro da indirizzo non risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), la mancanza di firma digitale del funzionario responsabile della riscossione oltre che l'omessa indicazione della ragione dell'imposizione e l'intervenuta prescrizione.
Si costituivano entrambe le resistenti per eccepire l'infondatezza delle domande, prendendo posizione su tutte le eccezioni e doglianze avanzate dalla parte ricorrente e domandando il rigetto nel merito.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
2.1 Ebbene, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
Ed infatti, in via preliminare deve affermarsi l'incontestabilità delle pretese in esame per omessa tempestiva impugnativa degli avvisi di addebito nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.46 del 1999.
Per l'esazione dei crediti pretesi sono stati formati e notificati a mezzo PEC due diversi avvisi di addebito, rispetto ai quali è stata formulata eccezione di nullità per provenienza da indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri ex art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
A sua volta tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, D.L. 1983/2016, convertito in L. 1 dicembre 2016, n.225, prescrive che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
2 Appare, dunque, evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente.
Anche il D.P.R. 68/2005, fissando le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla dispone in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
Orbene – condividendo questo giudicante anche l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ormai consolidato – dall'illustrato quadro normativo emerge il principio per cui le menzionate disposizioni consentono al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
Priva di pregio è, inoltre, la doglianza con la quale è stato lamentato che gli avvisi sono stati notificati esclusivamente in formato pdf e che la notifica di un atto impositivo non è valida se avviene tramite messaggio di PEC contenente il file dell'atto con estensione «pdf» anziché
«p7m»
Valga rilevare sul punto come, per le Sezioni unite della Suprema Corte, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620) sia nel caso di file con estensione “.doc” che “.pdf”. Si rileva, altresì, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”).
Ciò premesso, va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica degli avvisi di addebito eseguita a mezzo posta elettronica certificata dal notificante.
La Suprema Corte (cfr Cass. 30948/2019 vedi anche Cass. 6417/2019) ha inoltre precisato che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico dell'avviso di pagamento in origine cartaceo, notificato tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale. Si è, infatti, precisato che la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, negli altri casi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, va predisposto secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione ma solo la sua
3 intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015, 13461/2012; Cass. civ. Sez. VI - 5, 16 marzo 2022, n. 8535; cfr. anche Cass. civ. Sez. V, 11 dicembre 2020, n. 28272, secondo cui
“l'omessa sottoscrizione da parte del funzionario competente, difatti, non comporta l'invalidità dell'atto, quando, non è in dubbio l'Autorità da cui promana). L'esistenza del detto atto, in particolare, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
Pertanto, deve ritenersi incontestato oltre che documentato che alla parte ricorrente siano stati debitamente notificati il 18.5.2018 ed il 12.1.2019 due avvisi di pagamento rimasti insoluti e di cui non vi è prova di tempestiva impugnazione avvenuta tardivamente insieme al preavviso di fermo amministrativo oggetto della presente impugnativa, di cui sono presupposto.
2.2 Alcuna prescrizione dei crediti in esame, inoltre, è data riscontrare considerando che il preavviso di fermo amministrativo avverso il quale è stata proposta la presente opposizione
è pervenuto alla parte ricorrente il 4.8.2019 e gli avvisi di addebito sono stati notificati il
18.5.2018 ed 12.1.2019.
2.3 Infondate, infine, sono le doglianze relative al vizio di motivazione eccepito, risultando la ragione giuridica e di fatto posta a base del recupero non solo adeguatamente compresa dalla ricorrente, secondo quanto emerso nelle difese di merito spiegate, ma soprattutto ben specificata sia negli avvisi di addebito presupposto che nello stesso preavviso di fermo amministrativo oggetto della presente impugnativa.
Ne consegue il rigetto del proposto ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze ed eccezioni ugualmente formulate dalle parti.
3. La controvertibilità di alcune delle questioni proposte, all'epoca dell'introduzione del giudizio, induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande azionate dalla parte ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 30.6.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Margherita Sitongia
4 Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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