Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Sentenza 16 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 9 gennaio 2025
Parere definitivo 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2025REG.PROV.COLL.
N. 00395/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2024, proposto da
FI US, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
contro
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vito RI, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Società aree produttive industriali Basilicata s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella e Alberto TO, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Alberto TO in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
nei confronti
Giuzio Ambiente s.r.l., Futura Ambiente s.r.l., non costituite in giudizio;
Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza in liquidazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Ciommo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito, 41;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 662 del 2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza in liquidazione e della Società aree produttive industriali Basilicata s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2024 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Manzi, FI, RI, TO e De LU, in dichiarata delega dell'Avv. Di Ciommo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- L’avvocato FI US ha interposto appello nei confronti della sentenza 16 novembre 2023, n. 662 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la deliberazione di Giunta regionale n. 19 in data 20 gennaio 2023, con cui ne è stata disposta la revoca dall’incarico di liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza e la sostituzione con il dott. Vergari Luigi (in qualità di amministratore unico dell’API-Bas s.p.a.-società Aree Produttive Industriali Basilicata).
L’incarico di liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza è stato revocato all’avvocato FI (nominato con deliberazione di Giunta regionale n. 417 in data 27 maggio 2021) per asserite “ violazioni degli obblighi d’ufficio ”. L’incarico aveva durata triennale e prevedeva un trattamento equiparato allo stipendio di un dirigente generale della Regione, da corrispondere a rimborso dei costi sostenuti.
Le violazioni contestate dal Comitato di sorveglianza della liquidazione amministrativa all’appellante, senza peraltro dargliene comunicazione, consistevano in : ritardo nel trasferimento del personale del Consorzio alla neo-costituita API-Bas s.p.a.; affidamento di consulenze a professionisti esterni; mancata approvazione dei bilanci 2019-2020; mancato riferimento all’esistenza del documento stato patrimoniale al 28 maggio 2021; verifiche sull’avvenuto recupero del credito IVA; ritardo nella ricognizione della situazione debitoria e dell’attivo patrimoniale; mancanza degli estratti conto della procedura riferiti al periodo della relazione semestrale. Neppure è stata conosciuta dall’appellante la nota del Presidente della Giunta in data 29 luglio 2022, con la quale gli è stato contestato di non avere fornito i chiarimenti alle contestazioni; detta nota è stata infatti inviata ad un indirizzo pec errato.
Con il ricorso in primo grado l’avvocato FI ha dedotto l’illegittimità della deliberazione di revoca e degli atti connessi per violazione dell’art. 3 Cost., degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 15, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, nonché l’eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici (sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione).
2. - La sentenza appellata ha dichiarato il ricorso inammissibile nell’assunto che l’avversato provvedimento di revoca è plurimotivato, e cioè si fonda su di una pluralità di ragioni che non sono state tutte specificamente contestate; in particolare, il ricorrente ha preso posizione solamente sul ritardo nel trasferimento del personale del Consorzio alla neocostituita API-BAS s.p.a., sull’affidamento delle consulenze a professionisti esterni, sulla mancata approvazione dei bilanci 2019 e 2020, sul mancato riferimento all’esistenza del documento stato patrimoniale al 28 maggio 2021, nonché sulle verifiche circa l’avvenuto recupero del credito IVA, restando immuni da censura molti altri rilievi azionati dalla Regione. La sentenza ha inoltre ravvisato un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, nella considerazione che comunque il ricorrente non potrebbe rivestire l’incarico in ragione del divieto di cui all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, precludente l’attribuzione a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza di incarichi, salvo che a titolo gratuito e comunque per una durata non superiore a un anno.
3.- Con il ricorso in appello l’avvocato FI ha dedotto l’erroneità della statuizione di inammissibilità di primo grado basata sulla natura di provvedimento plurimotivato, reiterando poi le censure di primo grado, non esaminate o solo marginalmente valutate in primo grado.
4. – Si sono costituiti in resistenza la società Aree Produttive Industriali Basilicata s.p.a., il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza in liquidazione e la Regione Basilicata argomentatamente chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
5. –All’udienza pubblica del 4 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.-Il primo motivo di appello critica la statuizione di inammissibilità basata sulla ritenuta mancata censura di parte delle contestazioni in qualche modo confluite nella motivazione che sorregge il provvedimento impugnato, ritenuto per ciò plurimotivato. Deduce che tale ricostruzione del contenuto del provvedimento sia erronea, in quanto “plurimotivato” è l’atto che reca un dispositivo sorretto da più motivazioni tra loro indipendenti e ciascuna autosufficiente: al contrario, non può ritenersi tale l’atto che contenga diverse contestazioni della stessa natura e caratteristiche e che in ogni caso non costituiscono ciascuna fondamento esclusivo autosufficiente della determinazione finale. Dai motivi secondo e terzo di primo grado si evince come l’odierno appellante abbia contestato il rimprovero di essere venuto meno ai compiti assegnatigli. Deduce, ancora, l’appellante che la sentenza non ha valutato l’essenziale circostanza della mancata preventiva contestazione procedimentale degli addebiti, senza la quale non può neppure propriamente parlarsi di mancata impugnazione degli stessi; in definitiva, l’appellante è venuto a conoscenza dei rilievi solamente con la comunicazione dell’atto di revoca; né può invocarsi la sanatoria di cui all’art. 21- octies della legge n. 241 del 1990, essendo la revoca di un incarico fiduciario (quale è quello di commissario liquidatore) un provvedimento discrezionale.
Il motivo è fondato.
Occorre muovere dalla considerazione che la sentenza appellata, nei paragrafi sub 5.1, 5.1.1 e 5.1.2, rileva che la deliberazione regionale di revoca del liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza richiama, ob relationem , sia le osservazioni formulate dal comitato di sorveglianza (allegati 5 e 6 alla delibera di G.R. n. 19 del 2023), sia i rilievi formulati dal gruppo tecnico costituito con la delibera di G.R. n. 865 del 2021 (allegati 7, 8, 9 e 10 alla delibera di G.R. n. 19 del 2023); quindi, la sentenza procede ad una diffusa esposizione delle criticità in tali atti evidenziate, raggruppandole nelle enunciazioni sub a), b), c), d), e), f), g) e h). Per poi affermare che « a fronte di ciò, il ricorrente ha preso posizione, rispetto agli addebiti rivoltigli, contestandoli, soltanto rispettivamente al ritardo nel trasferimento del personale del Consorzio alla neo-costituita società Api-Bas s.p.a., sull’affidamento di consulenze a professionisti esterni, peraltro in modo del tutto generico, e sull’asserita mancanza dell’approvazione dei bilanci 2019 e 2020 e sul mancato riferimento all’esistenza del documento stato patrimoniale al 28.05.2021, nonché sulle verifiche circa l’avvenuto recupero del credito IVA, sull’asserito ritardo nella ricognizione della situazione debitoria e dell’attivo patrimoniale e sull’asserita mancanza degli estratti conto della procedura riferiti al periodo della relazione semestrale, in modo del tutto generico e inconsistente ». La conclusione della sentenza è quella per cui sono rimasti indenni da censure molteplici rilievi formulati dall’amministrazione regionale, a fronte di un provvedimento plurimotivato, ciò comportando una carenza di interesse al ricorso.
Osserva il Collegio come, dal punto di vista dell’ermeneusi letterale, la deliberazione n. 19 del 2023 nel “preso atto”, fa riferimento a specifiche criticità bene indicate ed emerse nel rapporto del Comitato di sorveglianza, contenendo un solo richiamo ai verbali di incontro del gruppo tecnico. Solamente nel primo “ritenuto” contenuto nella pagina finale, recante il dispositivo, la deliberazione giuntale esprime il giudizio circa “ la molteplicità e reiterazione di attività non conformi alle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa disposta ”, richiamando a sostegno le osservazioni formulate dal rapporto del Comitato di sorveglianza (allegati 5 e 6), già poste a base del “preso atto”, e i rilievi emersi dai verbali del Gruppo tecnico di supporto, invero non meglio indicati.
In un siffatto contesto provvedimentale, ragionando per il momento solo sul piano formale, non appare al Collegio affatto scontato l’assunto di primo grado secondo cui solamente alcuni rilievi mossi dall’amministrazione regionale sarebbero stati contesti in sede giurisdizionale. Può infatti dirsi che il ricorrente, a ragione od a torto, adeguatamente o superficialmente (tali valutazioni dovendosi apprezzare alla stregua degli argomenti difensivi svolti), comunque nel terzo motivo del ricorso di primo grado, e più specificamente nei paragrafi 3.1., 3.2. e 3.3., ha contestato tutti i rilievi esplicitati dalla deliberazione nel “preso atto” sviluppato a cavallo tra pagina 5 e pagina 6, afferenti il ritardo nel trasferimento del personale del Consorzio alla neo-costituita società API-Bas s.p.a., l’affidamento di consulenze a professionisti esterni, la mancata approvazione dei bilanci 2019-2020, il mancato riferimento all’esistenza del documento stato patrimoniale al 28 maggio 2021, le verifiche sull’avvenuto recupero del credito IVA, il ritardo nella ricognizione della situazione debitoria e dell’attivo patrimoniale, la mancanza degli estratti conto della procedura riferiti al periodo della relazione semestrale.
La più ampia esposizione di criticità contenuta in sentenza al par. 5.1 è principalmente desunta dai verbali di incontro del Gruppo tecnico; si tratta di contestazioni non esternate nella deliberazione di revoca, in qualche modo riconducibili alla ricognizione della situazione debitoria e dell’attivo patrimoniale od all’affidamento di incarichi professionali.
Non appare facilmente sostenibile, in applicazione delle generali esigenze di trasparenza e correttezza, che il ricorrente fosse tenuto a censurare tali contestazioni desumibili da più documenti, e comunque non dalla delibera impugnata.
Sul piano sostanziale si impone peraltro un’ulteriore considerazione, che attiene proprio alla natura del provvedimento impugnato, se cioè possa ritenersi plurimotivato, come è stato ritenuto dalla sentenza impugnata.
Come noto, e come del resto ribadito dalla sentenza, l’atto plurimotivato è quello che risulta sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie (così, tra le tante, Cons. Stato, V, 2 ottobre 2024, n. 7911), con la conseguenza che il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne e comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze. Corrispondentemente, in presenza di un atto plurimotivato, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse il ricorso che si rivolga contro una soltanto di queste ragioni, atteso che, quand’anche accolto, non verrebbe a determinare l’annullamento dell’atto stesso (di tale orientamento la sentenza ha fatto applicazione).
Il vero punto rilevante ai fini del decidere è dunque quello di stabilire se la delibera impugnata sia effettivamente un provvedimento plurimotivato: al quesito occorre dare una soluzione negativa.
Infatti le criticità indicate nella deliberazione giuntale, come pure le ulteriori indicate in sentenza e tratte dai verbali di incontro del Gruppo tecnico DGR 865/201, evidenziano condotte varie, che solamente se valutate nel loro insieme, astrattamente, integrano la fattispecie della violazione dei doveri d’ufficio da parte del commissario liquidatore, costituente il presupposto affinché l’Autorità di vigilanza possa esercitare il potere di revocare il commissario. Si tratta di condotte che, partitamente considerate, non possono costituire una violazione dei doveri d’ufficio astrattamente idonea a giustificare la revoca. In altra prospettiva, può ritenersi che non si caratterizzano come ragioni giustificatrici tra loro autonome e logicamente indipendenti; invero se si censura utilmente una contestazione, in via conseguenziale ne cadono altre, e ciò di per sé esclude la inammissibilità per carenza di interesse anche nel caso in cui, secondo l’assunto di primo grado, non siano contestate tutte le motivazioni a fondamento della revoca dell’incarico. Infatti, la delibera impugnata contiene diverse contestazioni della stessa natura e caratteristiche, le quali, in ogni caso, non costituiscono ciascuna fondamento esclusivo autosufficiente della finale revoca.
2. – Con il secondo motivo viene censurata la statuizione di primo grado che ha ritenuto inammissibile il ricorso anche nella ulteriore considerazione che l’avvocato FI, in quanto dipendente pubblico in quiescenza dal gennaio 2016, non avrebbe potuto essere nominato, quanto meno a titolo retribuito e per più di un anno, a mente del divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 85 del 2012. Tale profilo di incompatibilità è stato altresì proposto come eccezione di improcedibilità del ricorso in appello da parte della Regione Basilicata.
Deduce l’appellante che tale questione non era mai stata prospettata dalla Regione prima dell’instaurazione del giudizio, mentre (l’amministrazione) avrebbe potuto non conferire l’incarico, ovvero intervenire in autotutela; in ogni caso, per l’appellante, si tratta di una tesi infondata, come si evince dalla circolare ministeriale n. 6 del 2014, di interpretazione della norma in questione, la quale chiarisce il carattere tassativo dei casi indicati dalla disciplina, tra i quali non è contemplato l’incarico di commissario straordinario, nominato per l’amministrazione temporanea di enti pubblici. L’incarico di commissario liquidatore attribuito all’avvocato FI rientrerebbe tra questi ultimi, essendo di natura temporanea (36 mesi) e con un incarico bene determinato. Allega altresì come, in ogni caso, l’art. 18, lett. b), della legge sulla professione forense (n. 247 del 2012) fa salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa. Contesta la statuizione di inammissibilità nell’assunto di averne, quanto meno, sotto il profilo della onorabilità professionale, al di là della conservazione dell’incarico.
Il motivo, pur nella sua problematicità, è fondato, mentre va disattesa l’eccezione regionale di improcedibilità.
Il divieto imposto alle amministrazioni dall’art. 5, comma 9, del d.l. 95 del 2012 di attribuire incarichi di studio e di consulenza, come pure incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori pubblici o privati in quiescenza non può ritenersi superato in virtù del fatto che lo stesso svolga una libera professione.
E’, piuttosto, dubbia la portata generale della disposizione di divieto, come dimostra proprio la circolare n. 6/2014 in data 4 dicembre 2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la quale, alla pagina 7, specifica che « per la loro natura eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate dalla disciplina in esame, devono poi ritenersi esclusi anche gli incarichi dei commissari straordinari nominati per l’amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici. Similmente può dirsi, ovviamente, per i sub-commissari eventualmente nominati ».
Dalla circolare ministeriale si evince dunque che gli incarichi dei commissari straordinari, tra cui appare non irragionevole includere anche quello di commissario liquidatore di un ente pubblico locale, non rientrano tra le ipotesi per cui è vietato affidare incarichi a soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza.
Si aggiunga che appare comunque condivisibile, nella specifica fattispecie controversa, l’assunto dell’appellante secondo cui, anche ad ammettere che non possa riprendere, in ragione di tale divieto, l’incarico, egli ha comunque un interesse morale, di onorabilità professionale, alla decisione del ricorso avverso una revoca, in cui il divieto di cui all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 non è proprio postulato, ma che si basa invece sull’asserita violazione dei doveri di ufficio da parte del commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza. Ove si escludesse detto interesse, l’appellante non avrebbe modo per contestare il provvedimento di revoca, a causa di una integrazione postuma della motivazione.
3. – Procedendo ora alla disamina dei motivi di primo grado reiterati in appello, in quanto assorbiti dalla sentenza impugnata, viene anzitutto dedotta la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, nella considerazione che l’appellante non ha mai ricevuto una previa contestazione (con comunicazione di avvio del procedimento di revoca) delle asserite ragioni integranti violazione dei doveri d’ufficio; in particolare la nota presidenziale del 29 luglio 2022 non risulterebbe ricevuta dall’avvocato FI, in quanto inoltrata ad un indirizzo PEC errato, precludendogli ciò un contraddittorio procedimentale.
Il motivo, anche alla luce degli argomenti svolti nel primo motivo, al paragrafo 1.2, è fondato.
Giova muovere dalle difese delle parti resistenti, le quali assumono : l’inapplicabilità della disciplina sulla partecipazione al procedimento, in quanto si verterebbe al cospetto di un atto generale, ovvero di pianificazione e programmazione; in ogni caso, dalle plurime interlocuzioni avvenute tra l’appellante e il comitato di sorveglianza sarebbero emerse le criticità poi contestate (è la tesi del Consorzio per lo sviluppo industriale); la insussistenza di una violazione delle garanzie procedimentali, avendo la sentenza pronunciato su tale motivo, rispetto al quale non potrebbe dunque parlarsi di omessa pronuncia (è la tesi della Società aree produttive industriali Basilicata); troverebbe applicazione l’art. 21- octies della legge n. 241 del 1990, in quanto, a fronte di un provvedimento vincolato, la omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’illegittimità del provvedimento finale (è la tesi della Regione Basilicata).
Ora, ad avviso del Collegio la mancata comunicazione della nota presidenziale in data 29 luglio 2022 (circostanza incontestata), finalizzata ad instaurare un appropriato rapporto di comunicazione tra le parti, assume giuridica rilevanza, in quanto la deliberazione di G.R. impugnata, con destinatario bene individuato, non rientra tra gli atti per i quali l’art. 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990 esclude la partecipazione procedimentale; né può definirsi atto vincolato, apparendo indubbia la sua connotazione discrezionale (così anche Cass., SS.UU.,27 ottobre 2011, n. 22378), rispetto alla quale la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non è viziante solo allorché l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21- octies , comma 2, secondo periodo); il che non è avvenuto nel caso di specie.
Va peraltro detto che la sentenza impugnata ha pronunciato su tale motivo, al paragrafo 5.1.3, ragione per cui la mera reiterazione del motivo dovrebbe ritenersi inammissibile. Va però osservato che tale capo della sentenza è stato censurato con il primo motivo di appello, specificamente al punto 1.2, proprio nella prospettiva, condivisa dalla Sezione, che non si tratti di atto vincolato, in quanto necessariamente discrezionale deve ritenersi la “revoca per sfiducia” di un incarico fiduciario.
L’efficacia invalidante della mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale appare, del resto, confermata dal fatto che l’amministrazione stessa aveva inteso richiedere all’avvocato FI, con la più volte richiamata nota del Presidente della Regione in data 29 luglio 2022, la cui comunicazione è stata effettuata ad un indirizzo errato, “ ogni chiarimento utile ”, “ attesa la rilevanza delle questioni ”. E’ pur vero, dunque, che le norme sulla partecipazione del privato al procedimento non vanno applicate meccanicamente e formalisticamente, ma non può perdersene di vista il fondamento di razionalità, rinvenibile nel fatto che la comunicazione di avvio del procedimento è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e di contributo esplicativo da parte del soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento conclusivo è destinato ad incidere in modo diretto e lesivo, onde consentirgli di influire sul contenuto del provvedimento.
4. - Non può, del resto, omettersi di considerare che, nello sfondo della intera vicenda, emerge anche una divergenza circa la disciplina applicabile al procedimento liquidatorio del Consorzio industriale della Provincia di Potenza (d.l. n. 98 del 2011, ovvero legge fallimentare di cui al r.d. n. 267 del 1942 e successive modifiche o integrazioni), e comunque in ordine alle competenze; invero il motivo di appello rubricato sub 3.2. deduce proprio la violazione dell’art. 15, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (in tema di liquidazione coatta amministrativa degli enti dissestati), in combinato disposto con i principi desumibili dall’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, lamentandosi che l’autorità di vigilanza/Regione abbia riservato all’organo di indirizzo politico (la Giunta) un potere tipicamente amministrativo, di spettanza dirigenziale.
Il motivo non appare meritevole di positiva valutazione, non solo per la sua intrinseca genericità (non essendo bene chiaro se la censura sia rivolta al provvedimento, ovvero alla vigilanza sugli atti di gestione adottati dal commissario), ma anche in considerazione del fatto che il predetto art. 15 attribuisce all’organo politico (il Ministro vigilante) la competenza a disporre la liquidazione coatta amministrativa. Analogamente, con rilievo specifico nella fattispecie controversa, il comma 5- bis dell’art. 15 prevede che « le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni […]. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 ».
5. – Le considerazioni che precedono portano all’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del ricorso in appello, rimettendo all’amministrazione la valutazione dell’opportunità della rinnovazione del procedimento, nel rispetto delle garanzie procedimentali.
Ciò ha due conseguenze; la prima è che non serve indugiare sulla fondatezza degli addebiti contestati nella delibera impugnata (motivi 3.3, 3.3.I., 3.3. II, 3.3.III), in quanto gli stessi dovranno essere rimeditati alla luce del contraddittorio che dalla fase processuale deve “regredire” nel contenitore procedimentale, per dare evidenza, a titolo esemplificativo, delle ragioni dell’asserito ritardo del liquidatore nel trasferimento del personale del Consorzio, del ricorso a consulenze in favore di professionisti esterni, dell’asserita mancata approvazione dei bilanci 2019/2020 o del preteso ritardo nella ricognizione della situazione debitoria e dell’attivo patrimoniale.
Il secondo corollario (e qui il riferimento è al motivo di appello 3.4) è che prospetta profili di inammissibilità per genericità e comunque per carenza di interesse anche la censura con cui si contesta la applicabilità della disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenuta nella legge fallimentare, in luogo della speciale procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti pubblici dissestati contenuta nell’art. 15 del d.l. n. 98 del 2011. Ed infatti non è chiaro quali norme della legge fallimentare si ritengano applicabili al liquidatore. Occorre però, a questo riguardo, fare una riflessione sul fatto che la Regione Basilicata ha emanato una legge regionale (3 marzo 2021, n. 7) che, proprio con riguardo alla liquidazione e allo scioglimento del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, ha affermato, all’art. 3, che “ trovi osservanza ” il r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare) o comunque la vigente legislazione statale competente per materia (vale a dire, verosimilmente, il d.l. n. 98 del 2011). Emerge dunque una certa indeterminatezza della legge regionale, che trova però una comprensibile spiegazione nella ragione per cui è richiesto l’intervento della legge dello Stato per l’estensione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa agli enti regionali, essendo così previsto dall’art. 2 della legge fallimentare, e comunque trattandosi di materia attinente all’ordinamento civile e processuale, rientrante, a mente dell’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. nella potestà legislativa esclusiva dello Stato (così, da ultimo, Corte cost., 17 febbraio 2021, n, 22).
6. – Alla stregua di quanto esposto, il ricorso in appello deve essere accolto, nei sensi di cui alla motivazione che precede; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va accolto, con conseguente annullamento della deliberazione di Giunta regionale impugnata.
La complessità delel questioni giuridiche trattate integra le ragioni che per legge giustificano la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO