Versione
14 gennaio 2017
14 gennaio 2017
Art. 15.
Modalita' di finanziamento
1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonche' alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2.
5. Le spese strettamente connesse ad attivita' di indagine delegate dall'autorita' giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.
Modalita' di finanziamento
1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonche' alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2.
5. Le spese strettamente connesse ad attivita' di indagine delegate dall'autorita' giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 12/10/2017, n. 212Provvedimento: […] 3.6.– Sono censurati, infine, i commi 2, 3, 4 dell'art. 15 della legge n. 132 del 2016. La disciplina statale del sistema di finanziamento delle agenzie ambientali, recata da una legge ordinaria, si porrebbe in contrasto con l'autonomia finanziaria spettante alla NC ricorrente, non risultando compatibile con le previsioni statutarie che assicurano alla medesima autonomia di entrata e di spesa, con le relative risorse finanziarie e patrimoniali. Tale normativa impedirebbe la definizione unilaterale da parte dello Stato dei rapporti finanziari con la NC autonoma (Titolo VI, in particolare artt. 75, 75-bis, comma 3-bis, e 79 dello statuto di autonomia).Leggi di più...
- ambiente·
- istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente·
- illegittimità costituzionale in parte qua.·
- thema decidendum·
- insussistenza·
- non fondatezza della questione.·
- ricorsi delle province autonome di trento e di bolzano·
- assorbimento di censure ulteriori.·
- applicabilità anche agli enti ad autonomia differenziata·
- disciplina transitoria·
- attività obbligatorie svolte dalle agenzie nei confronti dei soggetti privati·
- difetto di completezza e sufficienza argomentativa·
- ammissibilità·
- applicabilità nei confronti delle province autonome di trento e di bolzano·
- fondamento.