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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Busto Arsizio
SEZIONE Terza
N. 761/2025 R.G.
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Carlo Barile, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da COMPASS BANCA SPA
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
rilevato che il resistente risulta rivestire la qualità di consumatore;
rilevato che il ricorso monitorio è stato ritualmente proposto avanti al Tribunale territorialmente competente in ragione della residenza del consumatore risultante dalla documentazione disponibile;
ritenuto che
ai fini del riconoscimento del preteso credito rilevino le clausole relative alla quantificazione della somma da restituire ed alla modalità di restituzione;
rilevato che, nel caso di specie, risultano determinate e valide le pattuizioni relative alla rateazione nel rimborso ed all'ammontare degli interessi debitori, che entro il tasso soglia antiusura, non presentano profili di abusività;
rilevato che non risultano clausole abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass., SS.UU., n. 9479/2023) considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE
a RE IN RE di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 10445,71;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 e si procederà ad esecuzione forzata.
Busto Arsizio, 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Carlo Barile