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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona di G.U Dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1176/2019 R.G., avente ad oggetto
“Successione” e vertente
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Gimigliano;
C.F._2
attori
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Raffaele Moretti;
convenuta
E
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._5 Controparte_4
; C.F._6
e nella Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità di eredi di (C.F.: ); Persona_1 C.F._7
convenuti-contumaci
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.7.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.3.2019, e Parte_1 Parte_2
promuovevano, innanzi al Tribunale di Avellino, giudizio di scioglimento della
[...]
comunione ereditaria nei confronti di , Controparte_2 Controparte_3
e , all'uopo esponendo: Controparte_1 Controparte_4 Persona_1
- che a seguito del decesso dei genitori , deceduto in data 3.2.2008, e Persona_2
, deceduta il 25.08.2015, venivano chiamati a succedere ab Persona_3
intestato i 7 figli, odierne parti in causa;
- che da sempre abita nella casa dei genitori e si avvantaggia dei Controparte_1
frutti da essa prodotti in danno degli altri eredi;
- che il compendio ereditario si compone dei seguenti cespiti:
1. Immobile sito in Solofra (AV) alla via XII Apostoli, descritto nel NCEU del
Comune di Solofra, foglio 8, particella 27 sub. 1, categoria A/4, di vani 4;
2. Aree di sedime di vecchio fabbricato, ora corte di pertinenza del fabbricato sopra descritto e individuate nel NCEU del Comune di Solofra al foglio 8, n. 27, sub. 2, n.
308 sub. 2, sito in Solofra (AV), alla via XII Apostoli;
3. Buoni fruttiferi intestati a e n. Persona_2 Persona_3
14934159/14934161 di euro 5.000,00 emessi il 9.3.2007 e rimborsati presso l'ufficio postale di Montoro Superiore a favore di Controparte_1
4. n.02360910 di lire 5.000.000 emesso il 24.7.1997 e rimborsato il 30.3.2009 presso l'ufficio postale di S. Agata Irpina a favore di Controparte_1
5. n.8963542 di lire 1.000.000,00, n. 5683961 di lire 2.000.000,00, n. 5683962 di lire
2.000.000,00, n. 2360908 di lire 5.000.000,00 emessi presso l'ufficio posta di S.
Agata Irpina e cointestati con il de cuius;
- che in data 19.05.2009 la de cuius congiuntamente ai Persona_3
convenuti , e Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 vendeva a la propria quota dell'immobile ubicato in Solofra alla via Controparte_1
XII Apostoli e della rispettiva corte ricevuta per effetto della successione del de cuius
; Persona_2
- che il prezzo della vendita intercorsa, indicato in euro 32.000, risultava corrisposto come segue: 12.000,00 euro in contanti in data 20.2.2009 e 20.000,00 euro con due vaglia postali di 10.000,00 euro cadauno emessi il 20.4.2009 dalla Filiale di Montoro superiore di;
Controparte_5
2 - che tuttavia la suddetta compravendita – per la parte relativa al rapporto tra madre e figlia - doveva ritenersi simulata, perché il pagamento del prezzo non era mai stato corrisposto dall'acquirente alla de cuius;
Persona_3
- che nel 2010 veniva già introdotto giudizio avente il medesimo oggetto, che si concludeva con sentenza di inammissibilità per mancata allegazione della documentazione ipocatastale;
- che veniva esperito il tentativo di mediazione, il quale aveva esito negativo.
Tanto premesso, gli attori concludevano “
1. Accertare e dichiarare aperta la successione legittima dei coniugi nato in [...] il [...] e deceduto in data Persona_2
03/02/2008 in Solofra (AV) e , nata a [...] [...] e Persona_3
deceduta in data 25/08/2015 in Solofra (AV);
2.dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria;
3.accertare la natura simulatoria dell'atto di compravendita, di cui sopra, sotteso che il cespite coinvolto è idoneo a ridurre la massa ereditaria e comprendere il valore della quota apparentemente venduto da nella massa relitta;
Persona_3
4.disporre consulenza tecnica d'ufficio per la individuazione dei beni relitti, nonché per la divisione degli stessi e per la formazione delle quote da attribuire ai singoli eredi;
5.determinare la rendita relativa all'immobile sito in Solofra (AV) alla via XII Apostoli, descritto in NCEU del Comune di Solofra, foglio 8, particella 27 sub. 1, categoria A/4, atteso
l'utilizzo esclusivo della figlia , e condannare questa al rimborso delle Controparte_1
quote spettanti agli attori eredi da determinarsi anche a mezzo ctu, tenuto conto del valore locativo dell'immobile;
6. vittoria di spese, diritti e onorari della procedura”.
Con comparsa depositata in data 2.9.2019 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava tutto quanto dedotto e chiesto dagli attori e in particolare eccepiva l'inammissibilità della domanda di divisione e di accertamento della simulazione. Inoltre, la convenuta contestava la sussistenza di legittimazione attiva con riferimento alla domanda di divisione per non avere gli attori acquistato lo status di erede. Contestava il carattere simulatorio della compravendita di quota ereditaria intercorsa tra essa convenuta e Persona_3 atteso che l'intervenuto pagamento del prezzo veniva riportato nello stesso atto notarile.
Precisava di essere intestataria in via esclusiva di quote relative al bene sito in Solofra alla via
XII Apostoli nonché contestataria dei buoni fruttiferi indicati in citazione e non riscossi.
Contestava infine di aver privato gli altri germani del godimento dell'immobile controverso.
Tanto premesso, così concludeva: Controparte_1
3 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. accogliere le deduzioni
e le richieste di cui alla presente comparsa e per l'effetto rigettare le domande avverse in quanto inammissibili, nulle ed improponibili per i motivi di cui in premessa;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante dovesse ritenere di accogliere la domanda attorea di scioglimento della divisione, sciogliere la comunione ereditaria sussistente tra le quote dell'immobile di cui la è legittima intestataria e quelle in capo Controparte_1
ai germani e nonchè Parte_1 Parte_2 Controparte_4
relativamente ai buoni ancora non riscossi tenuto conto che la stessa ne è cointestataria;
3. rigettare la parte relativa alla ripetizione dei presunti frutti maturati e non goduti;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Rimanevano contumaci, sebbene ritualmente citati, , Controparte_2 Controparte_3
e gli eredi di ovvero ,
[...] Controparte_4 Persona_1 Parte_4
e Parte_3 Parte_5
All'udienza del 2.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa – istruita solo documentalmente - veniva riservata in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di (ritualmente citato Controparte_2
con atto notificato in data 11/9/2020), di (ritualmente citato con atto Controparte_3
notificato in data 16/9/2020), di (ritualmente citata con atto notificato in Controparte_4
data 23/9/2020), di , e nella qualità di Parte_4 Parte_3 Parte_5
eredi di (ritualmente citati collettivamente e impersonalmente con atto Persona_1
notificato in data 13/10/2020).
2. Va, in primo luogo, esaminata la domanda con cui gli attori hanno chiesto accertarsi la natura simulata della compravendita stipulata con atto per notar del Persona_4
19.5.2009, nella parte in cui la de cuius cedeva in favore della figlia Persona_3 [...]
la sua quota dei diritti di comproprietà relativi all'immobile ubicato in Solofra alla CP_1
via XII Apostoli n. 5 (in CF. foglio 8, p.lla 27 sub 1) e alla annessa corte (in CT foglio A/8 p.lla
27 sub 4), come acquistata in parte (500/1000) in comunione di beni con il marito Persona_2
e per la residua parte per effetto di successione del medesimo coniuge. Va precisato
[...]
che con il medesimo atto anche i germani e cedevano alla CP_2 CP_3 Per_1
sorella la propria quota ereditaria sul bene e che il prezzo della vendita di tutte le quote CP_1
veniva complessivamente fissato in euro 32.000,00.
4 Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata.
Non ignora il Tribunale che in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita proposta dal terzo, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può rivestire valore vincolante nei confronti di chi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto (art. 1417 cod. civ.):perciò in tal caso non possono trovare applicazione i divieti stabiliti in materia di prova testimoniale dagli artt. 2722 c.c. e ss..
Peraltro, è altrettanto innegabile che chi invoca la simulazione del contratto deve, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., offrire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, cioè il carattere apparente e non voluto del negozio.
Giova, infatti, ricordare che, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, “soltanto quando siano stati forniti elementi presuntivi del carattere simulato del negozio, il compratore ha l'onere di provare il pagamento del prezzo” (Cass. 1413/2006; n. 11372/2005).
Nel caso di specie, gli attori, onerati di provare il carattere simulato della compravendita, si sono limitati ad allegare, quale unico elemento indiziario della simulazione, l'omessa dell'indicazione, nell'atto notarile, dei beneficiari dei pagamenti e della misura del prezzo corrisposto a ciascuno dei venditori. Tale indicazione non è da sola insufficiente a fondare l'assunto attoreo, tenuto conto dei riscontri documentali forniti dalla convenuta in ordine all'effettività del pagamento: invero, nel rogito notarile si fa menzione del versamento di euro
12.000 in contanti nonché del pagamento di due vaglia postali di Euro 10.000 cadauno. Tali vaglia sono stati prodotti in giudizio dalla convenuta e indicano come Controparte_1
beneficiaria (cfr. vaglia postali allegati alla comparsa di risposta). Persona_3
Nessun altro elemento di prova in ordine al carattere simulato della compravendita è stato fornito dagli attori, dovendosi ribadire nella presente sede l'inammissibilità delle prove orali articolate da parte attrice con la memoria depositata in data 26.4.2021, in quanto non articolate su fatti storici precisi e ben determinati (con riferimento a “ i capi di cui all'atto di citazione da
n. 1 a 10 eliminate le espressioni di giudizio ivi contenute”).
In mancanza di evidenze contrarie, le circostanze innanzi evidenziate inducono a ritenere che il prezzo della compravendita stipulata per notaio del 19.5.2009 fu Persona_4
effettivamente corrisposto.
Per quanto sopra esposto, la domanda di simulazione va rigettata.
Con separata ordinanza viene disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre domande proposte.
3. Spese al definitivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nell'ambito del giudizio recante n.
1176/2019 RG, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita per notaio del 19.5.2009 proposta dalla parte attrice;
Persona_4
2) riserva all'esito del giudizio il regolamento delle spese;
3) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Avellino, il 19 febbraio 2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona di G.U Dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1176/2019 R.G., avente ad oggetto
“Successione” e vertente
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Gimigliano;
C.F._2
attori
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Raffaele Moretti;
convenuta
E
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._5 Controparte_4
; C.F._6
e nella Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità di eredi di (C.F.: ); Persona_1 C.F._7
convenuti-contumaci
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.7.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.3.2019, e Parte_1 Parte_2
promuovevano, innanzi al Tribunale di Avellino, giudizio di scioglimento della
[...]
comunione ereditaria nei confronti di , Controparte_2 Controparte_3
e , all'uopo esponendo: Controparte_1 Controparte_4 Persona_1
- che a seguito del decesso dei genitori , deceduto in data 3.2.2008, e Persona_2
, deceduta il 25.08.2015, venivano chiamati a succedere ab Persona_3
intestato i 7 figli, odierne parti in causa;
- che da sempre abita nella casa dei genitori e si avvantaggia dei Controparte_1
frutti da essa prodotti in danno degli altri eredi;
- che il compendio ereditario si compone dei seguenti cespiti:
1. Immobile sito in Solofra (AV) alla via XII Apostoli, descritto nel NCEU del
Comune di Solofra, foglio 8, particella 27 sub. 1, categoria A/4, di vani 4;
2. Aree di sedime di vecchio fabbricato, ora corte di pertinenza del fabbricato sopra descritto e individuate nel NCEU del Comune di Solofra al foglio 8, n. 27, sub. 2, n.
308 sub. 2, sito in Solofra (AV), alla via XII Apostoli;
3. Buoni fruttiferi intestati a e n. Persona_2 Persona_3
14934159/14934161 di euro 5.000,00 emessi il 9.3.2007 e rimborsati presso l'ufficio postale di Montoro Superiore a favore di Controparte_1
4. n.02360910 di lire 5.000.000 emesso il 24.7.1997 e rimborsato il 30.3.2009 presso l'ufficio postale di S. Agata Irpina a favore di Controparte_1
5. n.8963542 di lire 1.000.000,00, n. 5683961 di lire 2.000.000,00, n. 5683962 di lire
2.000.000,00, n. 2360908 di lire 5.000.000,00 emessi presso l'ufficio posta di S.
Agata Irpina e cointestati con il de cuius;
- che in data 19.05.2009 la de cuius congiuntamente ai Persona_3
convenuti , e Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 vendeva a la propria quota dell'immobile ubicato in Solofra alla via Controparte_1
XII Apostoli e della rispettiva corte ricevuta per effetto della successione del de cuius
; Persona_2
- che il prezzo della vendita intercorsa, indicato in euro 32.000, risultava corrisposto come segue: 12.000,00 euro in contanti in data 20.2.2009 e 20.000,00 euro con due vaglia postali di 10.000,00 euro cadauno emessi il 20.4.2009 dalla Filiale di Montoro superiore di;
Controparte_5
2 - che tuttavia la suddetta compravendita – per la parte relativa al rapporto tra madre e figlia - doveva ritenersi simulata, perché il pagamento del prezzo non era mai stato corrisposto dall'acquirente alla de cuius;
Persona_3
- che nel 2010 veniva già introdotto giudizio avente il medesimo oggetto, che si concludeva con sentenza di inammissibilità per mancata allegazione della documentazione ipocatastale;
- che veniva esperito il tentativo di mediazione, il quale aveva esito negativo.
Tanto premesso, gli attori concludevano “
1. Accertare e dichiarare aperta la successione legittima dei coniugi nato in [...] il [...] e deceduto in data Persona_2
03/02/2008 in Solofra (AV) e , nata a [...] [...] e Persona_3
deceduta in data 25/08/2015 in Solofra (AV);
2.dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria;
3.accertare la natura simulatoria dell'atto di compravendita, di cui sopra, sotteso che il cespite coinvolto è idoneo a ridurre la massa ereditaria e comprendere il valore della quota apparentemente venduto da nella massa relitta;
Persona_3
4.disporre consulenza tecnica d'ufficio per la individuazione dei beni relitti, nonché per la divisione degli stessi e per la formazione delle quote da attribuire ai singoli eredi;
5.determinare la rendita relativa all'immobile sito in Solofra (AV) alla via XII Apostoli, descritto in NCEU del Comune di Solofra, foglio 8, particella 27 sub. 1, categoria A/4, atteso
l'utilizzo esclusivo della figlia , e condannare questa al rimborso delle Controparte_1
quote spettanti agli attori eredi da determinarsi anche a mezzo ctu, tenuto conto del valore locativo dell'immobile;
6. vittoria di spese, diritti e onorari della procedura”.
Con comparsa depositata in data 2.9.2019 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 contestava tutto quanto dedotto e chiesto dagli attori e in particolare eccepiva l'inammissibilità della domanda di divisione e di accertamento della simulazione. Inoltre, la convenuta contestava la sussistenza di legittimazione attiva con riferimento alla domanda di divisione per non avere gli attori acquistato lo status di erede. Contestava il carattere simulatorio della compravendita di quota ereditaria intercorsa tra essa convenuta e Persona_3 atteso che l'intervenuto pagamento del prezzo veniva riportato nello stesso atto notarile.
Precisava di essere intestataria in via esclusiva di quote relative al bene sito in Solofra alla via
XII Apostoli nonché contestataria dei buoni fruttiferi indicati in citazione e non riscossi.
Contestava infine di aver privato gli altri germani del godimento dell'immobile controverso.
Tanto premesso, così concludeva: Controparte_1
3 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. accogliere le deduzioni
e le richieste di cui alla presente comparsa e per l'effetto rigettare le domande avverse in quanto inammissibili, nulle ed improponibili per i motivi di cui in premessa;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante dovesse ritenere di accogliere la domanda attorea di scioglimento della divisione, sciogliere la comunione ereditaria sussistente tra le quote dell'immobile di cui la è legittima intestataria e quelle in capo Controparte_1
ai germani e nonchè Parte_1 Parte_2 Controparte_4
relativamente ai buoni ancora non riscossi tenuto conto che la stessa ne è cointestataria;
3. rigettare la parte relativa alla ripetizione dei presunti frutti maturati e non goduti;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Rimanevano contumaci, sebbene ritualmente citati, , Controparte_2 Controparte_3
e gli eredi di ovvero ,
[...] Controparte_4 Persona_1 Parte_4
e Parte_3 Parte_5
All'udienza del 2.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa – istruita solo documentalmente - veniva riservata in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di (ritualmente citato Controparte_2
con atto notificato in data 11/9/2020), di (ritualmente citato con atto Controparte_3
notificato in data 16/9/2020), di (ritualmente citata con atto notificato in Controparte_4
data 23/9/2020), di , e nella qualità di Parte_4 Parte_3 Parte_5
eredi di (ritualmente citati collettivamente e impersonalmente con atto Persona_1
notificato in data 13/10/2020).
2. Va, in primo luogo, esaminata la domanda con cui gli attori hanno chiesto accertarsi la natura simulata della compravendita stipulata con atto per notar del Persona_4
19.5.2009, nella parte in cui la de cuius cedeva in favore della figlia Persona_3 [...]
la sua quota dei diritti di comproprietà relativi all'immobile ubicato in Solofra alla CP_1
via XII Apostoli n. 5 (in CF. foglio 8, p.lla 27 sub 1) e alla annessa corte (in CT foglio A/8 p.lla
27 sub 4), come acquistata in parte (500/1000) in comunione di beni con il marito Persona_2
e per la residua parte per effetto di successione del medesimo coniuge. Va precisato
[...]
che con il medesimo atto anche i germani e cedevano alla CP_2 CP_3 Per_1
sorella la propria quota ereditaria sul bene e che il prezzo della vendita di tutte le quote CP_1
veniva complessivamente fissato in euro 32.000,00.
4 Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata.
Non ignora il Tribunale che in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita proposta dal terzo, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può rivestire valore vincolante nei confronti di chi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto (art. 1417 cod. civ.):perciò in tal caso non possono trovare applicazione i divieti stabiliti in materia di prova testimoniale dagli artt. 2722 c.c. e ss..
Peraltro, è altrettanto innegabile che chi invoca la simulazione del contratto deve, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., offrire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, cioè il carattere apparente e non voluto del negozio.
Giova, infatti, ricordare che, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, “soltanto quando siano stati forniti elementi presuntivi del carattere simulato del negozio, il compratore ha l'onere di provare il pagamento del prezzo” (Cass. 1413/2006; n. 11372/2005).
Nel caso di specie, gli attori, onerati di provare il carattere simulato della compravendita, si sono limitati ad allegare, quale unico elemento indiziario della simulazione, l'omessa dell'indicazione, nell'atto notarile, dei beneficiari dei pagamenti e della misura del prezzo corrisposto a ciascuno dei venditori. Tale indicazione non è da sola insufficiente a fondare l'assunto attoreo, tenuto conto dei riscontri documentali forniti dalla convenuta in ordine all'effettività del pagamento: invero, nel rogito notarile si fa menzione del versamento di euro
12.000 in contanti nonché del pagamento di due vaglia postali di Euro 10.000 cadauno. Tali vaglia sono stati prodotti in giudizio dalla convenuta e indicano come Controparte_1
beneficiaria (cfr. vaglia postali allegati alla comparsa di risposta). Persona_3
Nessun altro elemento di prova in ordine al carattere simulato della compravendita è stato fornito dagli attori, dovendosi ribadire nella presente sede l'inammissibilità delle prove orali articolate da parte attrice con la memoria depositata in data 26.4.2021, in quanto non articolate su fatti storici precisi e ben determinati (con riferimento a “ i capi di cui all'atto di citazione da
n. 1 a 10 eliminate le espressioni di giudizio ivi contenute”).
In mancanza di evidenze contrarie, le circostanze innanzi evidenziate inducono a ritenere che il prezzo della compravendita stipulata per notaio del 19.5.2009 fu Persona_4
effettivamente corrisposto.
Per quanto sopra esposto, la domanda di simulazione va rigettata.
Con separata ordinanza viene disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre domande proposte.
3. Spese al definitivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nell'ambito del giudizio recante n.
1176/2019 RG, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita per notaio del 19.5.2009 proposta dalla parte attrice;
Persona_4
2) riserva all'esito del giudizio il regolamento delle spese;
3) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Avellino, il 19 febbraio 2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
6