Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/04/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3548 /2021 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3548/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22.11.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 P.IVA_1
Gelsomino n. 34, 85025, MELFI, presso lo studio dell'Avv. RAPONE GRAZIA da cui è rappresentato e difeso giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
c.f. , elettivamente domiciliato alla Via CP_1 P.IVA_2
Meridionale n. 21 85014, Laurenzana, presso lo studio dell'Avv. TROCCOLI
ENRICO, da cui è rappresentato e difeso giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto privato;
inadempimento contrattuale;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 554/2021, emesso in data 26.07.2021, con cui gli veniva ingiunto di pagare in favore della la somma CP_1
complessiva di € 51.137,89, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo del contratto di appalto del 21.02.2015, e successiva integrazione del 11.03.2015, avente ad oggetto “l'esecuzione di lavori di allaccio alla rete elettrica di da 200KW nel Comune di Melfi, Controparte_2
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali occorrenti…la redazione del progetto esecutivo, oltre all'assistenza nella predisposizione della documentazione per la verifica misura di terra, predisposizione pratiche allaccio
assistenza alla predisposizione pratica GSE”. CP_2
La pretesa avanzata in sede monitoria veniva fondata, dunque, sui richiamati patti contrattuali, sulle fatture successivamente emesse [fattura n. 128/2015, emessa in data 31.03.2015 per l'importo complessivo di € 7.202,24 (ossia € 6.547,49 + IVA al 10%); fattura n. 193/2015, emessa in data 16.04.2015 per l'importo complessivo di € 8.082,24 (ossia € 7.347,49 + IVA al 10%; doc. n. 4); fattura n. 275/2015, emessa in data 14.05.2015 per l'importo complessivo di €61.137,89 (ossia €
55.579,90 + IVA al 10%; doc. n. 5)], nonché sul riconoscimento del debito effettuato dall'ingiunto (doc. 15 IT).
Il si è opposto all'avversa pretesa di pagamento eccependo Pt_1
l'inadempimento della società opposta nell'esecuzione dei lavori, deducendo che
“la cabina non è funzionante ed anzi la società odierna opposta prelevava arbitrariamente del materiale dalla cabina posizionata sul fondo del committente
e lo collocava presso altra cabina presente su un fondo limitrofo, appartenente ad altra società”.
Secondo la prospettazione di parte, dunque, la cabina realizzata non sarebbe conforme a quella richiesta né idonea all'uso normale e la avrebbe anche CP_1
sottratto alcuni pezzi installati per montarli presso altra cabina installata da altro produttore su un terreno limitrofo, circostanze che sarebbero state denunciate alla
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società opposta senza esito alcuno, risultando ancora oggi la cabina non funzionante.
Ha dedotto, inoltre, l'illegittimità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito ex art. 634 cod. proc. civ., non potendosi considerare a tal fine sufficiente la sola produzione di fatture;
l'incertezza del credito anche in ragione del lamentato inadempimento della controparte;
la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice con conseguente richiesta di restituzione delle somme versate.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato la ricostruzione dei fatti ex CP_1
adverso proposta, evidenziando il carattere pretestuoso e dilatorio dell'opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, non accolte le prove orali richieste dalla sola società opposta, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 22.11.2024.
*****
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito chiarito.
Preliminarmente, occorre chiarire che tra le parti è stato concluso, in data
21.02.2015, un contratto di appalto avente ad oggetto “l'esecuzione di lavori di allaccio alla rete elettrica da 200 Kw nel Comune di Controparte_2
Melfi, compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali occorrenti così come da Allegato A, la redazione del progetto esecutivo, oltre all'assistenza nella predisposizione della documentazione per la verifica misura di terra, predisposizione pratiche allaccio assistenza alla predisposizione pratica CP_2
GSE, assistenza alla predisposizione della richiesta di officina elettrica”, con previsione di un corrispettivo di € 65.474,88 oltre Iva, poi modificato con successivo contratto dell'11.03.2015, in € 69.474,88 oltre Iva, per la modifica della voce n. 13 dell'allegato A del contratto di appalto previamente concluso.
È evidente, pertanto, l'inconferenza della disciplina della vendita di beni di consumo richiamata dall'opponente.
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Ciò chiarito, va rilevata la piena legittimità del decreto ingiuntivo, essendo la richiesta monitoria fondata non soltanto sulle fatture (che peraltro, come noto, possono costituire prova scritta idonea all'emissione del provvedimento IT alle condizioni previste dall'art. 634 cod. proc. civ.), ma sui contratti sottoscritti dalle parti, sui pagamenti effettuati in acconto dal debitore, su di una cambiale rilasciata dal contenente una promessa di pagamento per € 70.000,00. Pt_1
Orbene, a fronte della pretesa legittimamente avanzata dal creditore, il debitore ha eccepito un generico inadempimento della società appaltatrice, senza peraltro fornire alcuna prova a sostegno delle proprie deduzioni (omettendo anche il deposito delle memorie nei concessi termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ.).
Pur riconoscendo che il debitore convenuto in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo possa limitarsi ad eccepire, ex art. 1460 cod. civ., l'altrui inadempimento, gravando poi sulla controparte l'onere di provare di aver esattamente adempiuto, deve rilevarsi che tale conclusione richiede - quantomeno - l'allegazione specifica e circostanziata dell'altrui inadempimento.
Nel caso in esame, peraltro, l'eccepito - e non provato - inadempimento della società opposta contrasta con la copiosa documentazione in atti che prova, di contro, la regolare esecuzione della prestazione.
Il , infatti, non ha mai contestato prima della notifica del decreto Pt_1
ingiuntivo l'inesatta esecuzione della prestazione, né ha contestato le fatture emesse dalla pagando parzialmente il corrispettivo dovuto CP_1
(corrispondendo € 2.000,00 in data 11.03.2015; € 5.202,24 in data 31.03.2015; €
8.082,24 in data 11.07.2016; € 10.000,00 in data 22.02.2016).
Né ha preso posizione sul riconoscimento del debito, per euro 70.000,00, contenuto nella cambiale prodotta da controparte al documento n. 15 del procedimento IT (che, come noto, pur se invalida quale titolo di credito - nel caso in esame perché incompleta nell'indicazione beneficiario - può valere quale promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ.).
Ancora non contestate sono le circostanze evidenziate dall'opposta nella propria comparsa di costituzione che dimostrano, con tutta evidenza, la corretta esecuzione della prestazione.
L'opposta ha, in particolare, rilevato come:
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“- in data 30/04/2015 il sig. versava ad Enel Distribuzione S.p.A. Parte_1
l'importo di euro 1.830,00 quale corrispettivo per l'installazione TA e TV Pratica
TICA T0164254 POD IT001E747260346 (all. n. 4);
- in data 06/05/2015, il sig. sottoscriveva la dichiarazione di fine Parte_1 lavori per l'impianto di produzione in contestazione (all. n. 5);
- in data 12/05/2015, il personale di Enel Distribuzione unitamente al sig.
sottoscrivevano il verbale di attivazione dell'impianto (all. n. 6); Parte_1
- in data 10/12/2015, il sig. sottoscriveva con il GSE il contratto Parte_1
per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile diversa dai fotovoltaici, prot. GSEWEB
P20150106934 (all. n. 7)”
Trattasi di circostanze, debitamente documentate, che dimostrano chiaramente il funzionamento dell'impianto realizzato dalla CP_1
Per tutto quanto sin qui osservato l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parimenti vanno respinte la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente richiesta di restituzione delle somme corrisposte, formulate dall'opponente nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della domanda, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, e con applicazione di quelli minimi per la fase istruttoria stante la mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
554/2021 emesso dal Tribunale Potenza il 26.07.2021 e lo dichiara esecutivo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1
€ 6.713,00 oltre Iva e Cpa e spese generali al 15%.
Così deciso in Potenza, il 30/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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