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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1129 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 7.7.2025 tra
Parte_1
(cod. fisc.: ), in persona dei suoi Commissari
[...] P.IVA_1
avv. prof. Giovanni Bruno, dott. Gianluca Piredda e dott. Parte_1 Per_1 domiciliata presso l'indirizzo di p.e.c. dell'avv. prof. Tommaso Uber-
[...] tazzi (cod. fisc.: (tommaso. CodiceFiscale_1 Email_1
, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Bonaccorso
[...]
Seracini (cod. fisc.: e all'avvocato stabilito Patrycja CodiceFiscale_2
Szwed (cod. fisc.: per procura alle liti rilasciata su CodiceFiscale_3 foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e cod. fisc. ), in per- Controparte_1 P.IVA_2 sona del legale rappresentante pro tempore, geom. , eletti- Controparte_2 vamente domiciliata in Roma, Via dei Cerchi n. 45, presso lo studio dell'avv. prof. Nicola de Luca (cod. fisc. , che la rappresenta CodiceFiscale_4
e difende unitamente all'avv. prof. Stefano Recchioni (cod. fisc.
[...]
) per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e C.F._5 risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e segg. l.fall.). CONCLUSIONI DELLE PARTI per in amministrazione straor- Parte_1 dinaria: «Piaccia alla Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza e pre- via ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
I – In rito e nel merito:
1. riformare la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 21 gennaio 2024, n. 1076/2024, resa nel giudizio NRG 53995/2022, pubblicata il 22 gennaio 2024, per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'effetto accogliere le se- guenti conclusioni di merito proposte in primo grado:
“I – In rito e nel merito:
1. accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori di in amministrazione straordina- Parte_1 ria, e per l'effetto, revocare per tutti i motivi espressi in narrativa ex artt. 6 d.l. n. 347/2003, 49 d.lgs. n. 270/1999 e 67 co. 2 l.fall. i pagamenti effet- tuati nel periodo compreso tra il 05 giugno 2018 e il 05 dicembre 2018 da in amministrazione straordina- Parte_1 ria nei confronti di come meglio indicati Controparte_1 in narrativa, per un totale di € 158.223,23 ovvero per la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa.
2. per conseguenza condannare in per- Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di
[...]
la Parte_2 somma totale di € 158.223,23 ovvero la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa per i motivi espressi in narrativa, con interessi e danno da svalutazione.
II – In via istruttoria:
1. rigettare le eventuali istanze istruttorie richieste da Controparte_1
[...]
III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55, con di- strazione a favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano antistatari”»;
2 per «In via preliminare, nel merito, dichia- Controparte_1 rare inammissibile il primo motivo di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito, in via principale, rigettare tutti i motivi di appello siccome infon- dati per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza gravata;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre maggiorazione, IVA e CPA, come per legge, oltre alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.».
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.7.2022, la
[...] in amministrazione straordinaria (d'ora innanzi, Parte_1 per brevità, soltanto ) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Pt_1
Roma la (d'ora in poi, per brevità, soltanto Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1. accertare e dichia- CP_1 rare inefficaci nei confronti della massa dei creditori di
[...]
, e per l'effetto, Parte_1 revocare per tutti i motivi espressi in narrativa ex artt. 6 d.l. n. 347/2003, 49 d.lgs. n. 270/1999 e 67 co. 2 l.fall. i pagamenti effettuati nel periodo compreso tra il 05 giugno 2018 e il 05 dicembre 2018 d
[...] in nei confronti Parte_1 Parte_1 di come meglio indicati in narrativa, per Controparte_1 un totale di € 158.223,23 ovvero per la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa.
2. per conseguenza condannare in per- Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di
[...]
la Parte_2 somma totale di € 158.223,23 ovvero la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa per i motivi espressi in narrativa, con interessi e danno da svalutazione».
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato che:
- è una società specializzata nella progettazione e costruzione di edifici Pt_1
e infrastrutture, nella fornitura e manutenzione di strumentazione elettrome- dicale e nella gestione di strutture sanitarie, le cui azioni sono state 3 integralmente acquistate nel 2012 dalla Controparte_3
(di seguito, solo Condotte);
[...]
- Condotte, a seguito di una crisi finanziaria, in data 6.8.2018 è stata am- messa alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003 e il 14.8.2018 il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della stessa ai sensi dell'art. 4, co. 1, di tale decreto;
- nel 2017 era iniziata ad emergere anche la situazione di crisi di , che Pt_1
è culminata con la richiesta di estensione alla stessa alla procedura di ammi- nistrazione straordinaria di , che è stata concessa con decreto del CP_3
Ministero dello Sviluppo Economico del 5.12.2018, a cui ha fatto seguito la dichiarazione dello stato di insolvenza di con sentenza del Tribunale di Pt_1
Roma in data 20.12.2018 e, in data 3.6.2019, il deposito del programma ex art. 27, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 270/1999, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 22.7.2019;
- in data 16.7.2018, durante il “periodo sospetto”, avrebbe effettuato Pt_1 sei pagamenti, per un totale di € 158.223,23, «per debiti liquidi ed esigibili nei confronti di e comunque rappresentano atti a titolo oneroso CP_1 verso la convenuta».
L'attrice ha dedotto, quindi, la sussistenza del requisito oggettivo previsto dall'art. 67, co. 2, l.fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria, e in particolare: quanto all'elemento soggettivo, ossia alla conoscenza dello stato di insol- venza del debitore, dovrebbe ritenersi implicitamente dimostrato dal fatto che il legale di in data 28.10.2017, ha inviato una p.e.c. a con CP_1 Pt_1 la quale ha richiesto i pagamenti per i lavori eseguiti;
inoltre, lo stato di insolvenza di sarebbe provato dal progressivo indebitamento che risul- Pt_1 tava dalle note integrative di bilancio pubblicate dal 2014 al 2016 e dal report di Cribis.
Si è costituita nel giudizio di primo grado che ha contestato in fatto CP_1
e in diritto quanto dedotto dall'attrice e ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, con condanna alle spese di , anche per re- Pt_1 sponsabilità aggravata. In particolare, la società convenuta ha dedotto che:
- in via preliminare e assorbente, l'insussistenza del requisito oggettivo pre- visto dall'art. 67, co. 2, l.fall. perché gli asseriti pagamenti effettuati da Pt_1 non sarebbero mai avvenuti: infatti, il 16.7.2018, data in cui parte attrice 4 deduce essere avvenuti i pagamenti oggetto di revocatoria, ha semmai Pt_1 inviato a una p.e.c., con la quale ha comunicato di avere provveduto CP_1 alla compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c., tra fatture “contrapposte” relative al biennio 2016-2017 per un totale di € 158.223,23;
- oltre all'insussistenza del requisito oggettivo, sarebbe decorso, in ogni caso, il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 69-bis, l.fall. per esperire l'azione revocatoria: infatti, lo stato di insolvenza di è stato Pt_1 accertato con sentenza del Tribunale di Roma del 20.12.2018, laddove l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato in data 21.7.2022
(vale a dire, dopo tre anni e sette mesi);
- parte attrice non ha prodotto il decreto del Ministero dello Sviluppo Eco- nomico con cui è stato approvato il programma ex art. 27, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 270/1999, che consente ai commissari straordinari di poter eserci- tare l'azione revocatoria fallimentare;
- non sussisterebbe il requisito soggettivo previsto dall'art. 67, co. 2, l. fall., in quanto l'attrice si è limitata a fornire meri elementi indiziari, che non sono idonei a dimostrare l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte di CP_1
Con sentenza n. 1076/2024 del 22.1.2024 il Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, ha rigettato le domande proposte dall'attrice, condan- nandola a rimborsare alla convenuta le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello , Pt_1 che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio che ha contestato la CP_1 fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che «la domanda risulta infondata nel merito, in quanto, al contrario di quanto dedotto dal , non vi è stato alcun Parte_3 pagamento di debiti liquidi ed esigibili nel c.d. semestre sospetto, ma le re- ciproche posizioni creditorie esistenti tra e si sono estinte per Pt_1 CP_1 compensazione ex art. 1243 comma primo c.c.». In particolare, Inso deduce che il Tribunale di Roma avrebbe «commesso un errore perché la compensa- zione dei crediti e dei debiti operata da ed in data 16 luglio Pt_1 CP_1
5 2018 ha carattere (non giudiziale come sostenuto dalla sentenza, ma) vo- lontario», e quindi la stessa sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 67, co. 2, l.fall.
Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che: «non si è […] al cospetto di atti revocabili ai sensi dell'art. 67 comma secondo l. fall., cioè di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati nei sei mesi antecedenti la data del decreto che ha assoggettato bensì di una forma di estinzione CP_4 del debito che non si sostanzia in un pagamento. La compensazione tra re- ciproci crediti esigibili anteriori al fallimento (o all'apertura dell'A.S.) non è soggetta a revocatoria». Al riguardo, l'appellante deduce che «Anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che la compensazione del 16 luglio 2018 abbia carattere legale, essa sarebbe comunque revocabile ex art. 67 l.fall.».
I due motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro, e non meritano accoglimento.
2.1. Preliminarmente, si deve rilevare come, soltanto nel proporre appello,
qualifichi l'atto da sottoporsi a revocatoria come compensazione volon- Pt_1 taria, avendo la stessa sempre sostenuto, nel giudizio di primo grado, che si sia trattato di pagamenti. Anzi, a fronte della deduzione dell'odierna parte appellata che si fosse in presenza di un'ipotesi di compensazione, e segna- tamente di compensazione legale, e quindi del «difetto del presupposto og- gettivo della spiegata azione», «nessuna difesa è stata svolta dal attrice», Pt_3 come ha rilevato il giudice di primo grado, avendo peraltro la società origi- naria convenuta «censurato la condotta processuale dell'Ufficio commissa- riale, che non ha fornito prova dell'effettuazione dei pagamenti (tale non può ritenersi la produzione del conto fornitore, per l'inoperatività dell'art. 2710 c.c. nei rapporti tra curatore o commissario straordinario e imprenditore terzo)».
Come deduce parte appellata, si è pertanto in presenza di «una domanda
[…] nuova […], in chiaro contrasto con l'art. 345 c.p.c.».
Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, «il divieto di nova san- cito dall'art. 345 cod. proc. civ., […] riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non
6 esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Come già affermato da[lla stessa Suprema] […] Corte (Cass. 13/10/2015, n. 20502; v. anche Cass. 28/02/2014, n. 4854),
“è la logica stessa del sistema che esclude che in appello ... possano intro- dursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000)” (Cass. 13/10/2015, n. 20502)» (così Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 1°.2.2018, n. 2529; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, ord. 22.3.2022, n. 9211).
2.2. Peraltro, tale nuova prospettazione, effettuata da soltanto nell'in- Pt_1 trodurre il presente giudizio di appello, si pone in palese contrasto con quanto sostenuto dall'odierna appellante nell'introdurre il giudizio di primo grado, vale a dire che «questi pagamenti sono stati fatti da per debiti Pt_1 liquidi ed esigibili nei confronti d e comunque rappresentano atti a CP_1 titolo oneroso verso la convenuta».
Del resto, qualora si fosse trattato di compensazione volontaria, non sarebbe stata sufficiente la dichiarazione unilaterale da parte di , di avvalersi della Pt_1 compensazione, con p.e.c. inviata a il 16.7.2018, nella quale si trova CP_1 espressa menzione dell'art. 1241 c.c., e non già dell'art. 1252 c.c. (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). Di contro, sa- rebbe occorsa una proposta di e un'accettazione di vale a dire Pt_1 CP_1 il perfezionamento di un accordo nel senso di disporre la compensazione dei reciproci crediti, nei limiti dell'importo indicato.
2.3. Parte appellante asserisce che mancherebbe uno dei presupposti richie- sti dalla legge per l'applicazione, nel caso di specie, della compensazione legale ex art. 1243 c.c. dei reciproci debiti, e precisamente il carattere dell'esigibilità dei debiti di . Questo in quanto alla data della Pt_1 CP_1 compensazione, «era a conoscenza dello stato di insolvenza di . E per Pt_1 conseguenza non poteva esigere alcunché da , perché diversamente Pt_1 avrebbe commesso un atto lesivo della par condicio creditorum».
La compensazione legale opera però automaticamente dal momento della coesistenza di reciproci debiti omogenei, liquidi ed esigibili. Nel caso in esame, l'effetto estintivo della compensazione è intervenuto nel biennio
7 2016/2017, e non in data 16.7.2018 (data in cui ha eccepito la com- Pt_1 pensazione). Le contrapposte pretese creditorie, quindi, si sono estinte ben prima del periodo sospetto, ossia dei sei mesi precedenti la data del decreto che ha assoggettato Inso all'amministrazione straordinaria. Solo per questo è possibile dubitare che possa assumere rilevanza lo stato soggettivo di CP_5
: infatti, lo stesso si collocherebbe – a ben considerare – in un momento
[...] che non assume rilevanza alcune ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, vale a dire risalirebbe a un periodo di molto precedente al c.d. periodo sospetto.
L'esigibilità di un credito - requisito necessario per addivenire alla compen- sazione legale - sussiste quando la pretesa del creditore non è sottoposta a termine o a condizione, e sia scaduto il termine per l'adempimento. Nel caso in esame, non è contestato che i crediti vantati da nei confronti di CP_1
non erano sottoposti a termine o a condizione, e soprattutto erano sca- Pt_1 duti già da molto tempo, derivando da fatture relative al biennio 2016/2017, come si è detto.
In altri termini, non assume alcuna rilevanza, affinché possa operare la com- pensazione legale, la conoscenza dello stato di insolvenza della propria de- bitrice (e, nel caso di specie, anche creditrice). Tanto è vero che la compen- sazione è ammissibile persino a seguito della dichiarazione di fallimento (art. 56, l. fall., applicabile ratione temporis, ma ora previsione analoga si rinviene nell'art. 155, c.c.i.), vale a dire in un momento in cui il creditore è perfetta- mente a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
2.4. Si deve ritenere, allora, che – come ha ritenuto il giudice di primo grado
– la compensazione legale non possa essere oggetto di revocatoria, anche se operata nel c.d. periodo sospetto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 14.1.2016, n. 512). Diversamente opinando, si perverrebbe a una conclusione irragione- vole, e come tale in contrasto con il parametro di cui all'art. 3 Cost., per cui sarebbe inefficace un effetto estintivo del credito di un soggetto successiva- mente assoggettato a procedura concorsuale sebbene lo stesso effetto sia consentito dalla legge successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Del resto, la ratio dell'art. 67, co. 2, l.fall. è quella di evitare che il soggetto fallito ponga in essere, nei sei mesi antecedenti al fallimento (e quindi in un periodo in cui si presume che lo stesso sia consapevole del proprio stato di
8 insolvenza), atti volti a favorire taluni creditori, danneggiandone così altri, in spregio al principio della par condicio creditorum. Nel caso in esame, invece, non viene effettuato alcun atto che sottragga beni del fallito alla soddisfa- zione dei creditori sociali, ma piuttosto l'estinzione di un debito scaduto con un credito vantato nei confronti della propria debitrice. Estinzione che – come si è detto sopra – avrebbe potuto determinare, ai sensi dell'art. 56 l.fall., anche successivamente all'apertura della procedura concor- CP_1 suale a carico di . Pt_1
3. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che « […] non ha fornito prova Parte_4 dell'effettuazione dei pagamenti (tale non può ritenersi la produzione del conto fornitore, per l'inoperatività dell'art. 2710 c.c. nei rapporti tra curatore e imprenditore terzo)». Parte_5
Il motivo non è fondato, anche se – come si è detto sopra – risulta assorbente la prova che la stessa abbia dichiarato di operare, espressamente, una Pt_1 compensazione legale del proprio credito nei confronti di con il de- CP_1 bito nei confronti di quest'ultima per € 158.223,23.
3.1. L'odierna appellante sostiene, anzitutto, che la documentazione depo- sitata nel giudizio di primo grado - a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure - sarebbe idonea a dimostrare la sussistenza del requisito og- gettivo previsto dall'art. 67, l.fall. A sostegno delle proprie argomentazioni,
richiama alcuni precedenti di legittimità secondo cui il commissario Pt_1 straordinario potrebbe valersi delle scritture contabili della società in ammi- nistrazione straordinaria come prova del pagamento al terzo (ossia, per di- mostrare la sussistenza del requisito oggettivo per ottenere la revocatoria fallimentare).
Di contro, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (che ha precisato – più che mutato come invece deduce parte appellata – il proprio precedente orientamento: cfr. Cass. civ., Sez. I, 21.12.2005, n. 28299, ri- chiamata da parte appellante), l'art. 2710 c.c., che conferisce efficacia pro- batoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento (ovvero, nel caso in esame, del commissario straordinario) il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente
9 facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i sog- getti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa (cfr. Cass. civ., S.U., 20.2.2013, n. 4213; e, quindi, Cass. civ., Sez. I, 9.5.2013, n. 11017, invocata da parte appellata;
Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 27.7.2017, n. 18682; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.11.2022, n. 33728).
Nel caso in esame, i Commissari Straordinari di non agiscono nei con- Pt_1 fronti di in quanto succeduti nel rapporto contrattuale con quest'ul- CP_1 tima, ma in funzione di gestione del patrimonio della società ammessa ad amministrazione straordinaria, e segnatamente al fine di ricostruire l'attivo della stessa. Le scritture contabili di – da cui risulta esclusivamente Pt_1
l'estinzione di un pregresso debito nei confronti di peraltro, non CP_1 anche un pagamento dello stesso, come dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado – non possono dunque costituire prova nel presente giudizio di revocazione proposto dagli organi della procedura concorsuale nei con- fronti dell'odierna appellata.
3.2. Parte appellante deduce, in secondo luogo, che – come già sostenuto nell'introdurre il giudizio di primo grado – «secondo la giurisprudenza “nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, se- condo comma, legge fall., l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per pre- sunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di pro- vare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens” (così v. Trib. Milano 09 gennaio 2023, n. 108 doc. II 12)».
La frase appena riportata tra virgolette alte è stata estrapolata dalla motiva- zione della sentenza di merito richiamata, che si occupa proprio di «esami- nare la dimostrazione effettiva della conoscenza dell'insolvenza da parte della curatela, in capo alla parte convenuta». Conoscenza che, nel caso di una compensazione, è però del tutto irrilevante.
I Commissari Straordinari di Inso, oltre a dimostrare la sussistenza del requi- sito soggettivo, avrebbero dovuto necessariamente provare la sussistenza del requisito oggettivo, ossia che la debitrice avesse effettuato dei
10 pagamenti di debiti liquidi ed esigibili. Onere, quest'ultimo, che non è stato assolto dai commissari straordinari, e ciò in quanto – alla luce di quanto allegato dalla stessa odierna appellante – non potrebbe essere invero pro- vato, avendo essa stessa dichiarato di disporre una compensazione legale del proprio debito con un credito nei confronti della sua creditrice, e ciò fino alla concorrenza di € 158.223,23.
4. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado perché non avrebbe pronunciato sulla sussistenza o meno del requisito sog- gettivo della revocatoria fallimentare. In particolare, Inso deduce che il Tri- bunale di Roma avrebbe «rigettato ingiustamente le domande di senza Pt_1 prendere in alcuna considerazione la sussistenza del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 67 l. fall. e precisamente quello della “scientia decoctio- nis”».
Il motivo è privo di ogni pregio, probabilmente rappresentando la riproposi- zione di quanto dedotto in primo grado in ordine alla sussistenza del requi- sito soggettivo richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 67 l.fall., nell'auspicio che venissero accolti i precedenti motivi e si accedesse dunque alla valuta- zione della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha accertato l'insussistenza del requisito oggettivo della revocatoria fallimentare, come si è detto diffusa- mente sopra. In assenza del già menzionato requisito, pertanto, risulta chia- ramente superfluo verificare l'eventuale sussistenza di quello soggettivo, vale a dire della scientia decoctionis, dal momento che la domanda sarebbe co- munque stata rigettata.
Non sussiste, pertanto, il vizio dedotto di omessa pronuncia. Secondo il co- stante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare gli estremi del vizio in questione non basta la mancanza di un'espressa statui- zione del giudizio, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non si verifica quando la decisione comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomen- tazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda non espressamente esaminato ri- sulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (così
11 Cass. civ., Sez. I, ord, 13.10.2017, n. 24155; Cass. civ., Sez. II, 4.10.2011, n. 20311; Cass. civ., Sez. I, 8.3.2007, n. 5351; Cass. civ., Sez. I, 10.5.2007,
n. 10696).
5. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell'appellante per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., proposta da nel CP_1 costituirsi nel presente grado di giudizio. In particolare, parte appellata rileva come il giudice di primo grado abbia «in più parti stigmatizzato la temeritas del comportamento» di parte attrice, senza tuttavia sanzionare la stessa ai sensi della suddetta disposizione, e quindi auspica che una condanna per responsabilità processuale aggravata venga assunta da questo giudicante.
Anche qualora si ritenesse – come deduce – che (non soltanto CP_1
l'azione, quanto) la presente impugnazione sia temeraria, avendo Inso “ela- borato” “motivi di gravame, sovente incomprensibili e comunque contraddit- tori”, e quindi la sussistenza dei presupposti della lite temeraria, la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata proposta da parte ap- pellata non può trovare accoglimento. La liquidazione del danno da respon- sabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez.
I, 12.12.2005, n. 27383). Nel caso in esame, invece, non ha alle- CP_1 gato, ancora prima che provato, di avere effettivamente patito un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'amministrazione straordi- naria.
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comporta- mento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355; nonché Cass. civ., Sez. III, 8.6.2007, n. 13395; Cass. civ., Sez. II, 15.2.2007, n. 3388). Né osta all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare
12 riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per es- sere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'av- versario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383; Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902).
6. Quanto, poi, alla responsabilità aggravata di ai sensi dell'art. 96, co. Pt_1
3, c.p.c., che pure parte appellata domanda venga riconosciuta con la pre- sente sentenza, a differenza di quella di cui ai primi due commi della mede- sima disposizione normativa, non richiede la domanda di parte e la prova del danno.
L'applicazione della sanzione processuale di cui a tale disposizione norma- tiva (inserita nel codice di rito dall'art. 45, co. 12, della legge 18.6.2009, n. 69), indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde a un diritto della parte aziona- bile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata a un'ini- ziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte (cfr. Cass.
8.2.2017, n. 3311; Cass. 19.4.2016, n. 7726; Cass., ord. 11.2.2014, n. 21570). Conseguentemente, ai fini di tale condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., non assuma rilevanza la mancanza di prova di un danno da parte della parte vittoriosa, come invece richiesto dalla fatti- specie di cui al co. 1 dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. civ., S.U., 13.9.2018, n. 22405).
Ad avviso di questo giudicante, la fattispecie di cui al co. 3 dell'art. 96 c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammis- sibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo com- plesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello stru- mento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla con- troparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infonda- tezza dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. civ., SS.UU., 20.4.2018, n. 9912
13 e, quindi, l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità e di merito;
contra, nel senso che l'applicazione della sanzione di carattere pubblicistico di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c. non richiede, quale ele- mento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosa- mente, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 18.11.2019, n. 29812, e quindi Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 24.9.2020, n. 20018; Cass. civ., Sez. L, 15.2.2021, n. 3830).
Nel caso in esame, tuttavia, non è possibile ritenere sussistente la colpa grave in capo all'amministrazione straordinaria esclusivamente in ragione del fatto che questo giudicante ha ritenuto non fondate, quando non anche prive di pregio giuridico, le tesi sostenute (sia nell'introdurre il giudizio di primo grado sia, per quanto di interesse in questa sede,) nel proporre l'impugna- zione in esame.
7. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Pt_1
1076/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 22.1.2024 deve essere rigettato e, del pari, devono essere rigettate le do- mande proposte da ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale acco- glimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (anche qualora con- sista nel rigetto dell'impugnazione, come nel caso in esame), non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere di- sposta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Mutando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, 14.10.2016, n. 20838), infatti, la Suprema Corte attribuisce alla domanda di lite temeraria una natura meramente accessoria, e non autonoma.
L'eventuale rigetto di tale domanda, pertanto, in quanto trattasi di un'istanza non in contrapposizione con la domanda principale avanzata dallo stesso istante ex art. 96 c.p.c., si deve ritenere assorbito dall'accoglimento della do- manda principale medesima (nel caso in esame, quella di rigetto dell'appello). Con la conseguenza che non è configurabile una soccombenza reciproca e,
14 quindi, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord.12.4.2017, n. 9532; Cass. civ., Sez. II, ord.
6.6.2022, n. 18036).
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1076/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 22.1.2024; rigetta le domande di condanna della
[...]
ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. Parte_6
96 c.p.c. proposte da Controparte_1
condanna Parte_1
a rimborsare a le spese del
[...] Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.VA. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
15
Parte_1
(cod. fisc.: ), in persona dei suoi Commissari
[...] P.IVA_1
avv. prof. Giovanni Bruno, dott. Gianluca Piredda e dott. Parte_1 Per_1 domiciliata presso l'indirizzo di p.e.c. dell'avv. prof. Tommaso Uber-
[...] tazzi (cod. fisc.: (tommaso. CodiceFiscale_1 Email_1
, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Bonaccorso
[...]
Seracini (cod. fisc.: e all'avvocato stabilito Patrycja CodiceFiscale_2
Szwed (cod. fisc.: per procura alle liti rilasciata su CodiceFiscale_3 foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e cod. fisc. ), in per- Controparte_1 P.IVA_2 sona del legale rappresentante pro tempore, geom. , eletti- Controparte_2 vamente domiciliata in Roma, Via dei Cerchi n. 45, presso lo studio dell'avv. prof. Nicola de Luca (cod. fisc. , che la rappresenta CodiceFiscale_4
e difende unitamente all'avv. prof. Stefano Recchioni (cod. fisc.
[...]
) per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e C.F._5 risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e segg. l.fall.). CONCLUSIONI DELLE PARTI per in amministrazione straor- Parte_1 dinaria: «Piaccia alla Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza e pre- via ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
I – In rito e nel merito:
1. riformare la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 21 gennaio 2024, n. 1076/2024, resa nel giudizio NRG 53995/2022, pubblicata il 22 gennaio 2024, per tutti i motivi espressi in narrativa e per l'effetto accogliere le se- guenti conclusioni di merito proposte in primo grado:
“I – In rito e nel merito:
1. accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori di in amministrazione straordina- Parte_1 ria, e per l'effetto, revocare per tutti i motivi espressi in narrativa ex artt. 6 d.l. n. 347/2003, 49 d.lgs. n. 270/1999 e 67 co. 2 l.fall. i pagamenti effet- tuati nel periodo compreso tra il 05 giugno 2018 e il 05 dicembre 2018 da in amministrazione straordina- Parte_1 ria nei confronti di come meglio indicati Controparte_1 in narrativa, per un totale di € 158.223,23 ovvero per la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa.
2. per conseguenza condannare in per- Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di
[...]
la Parte_2 somma totale di € 158.223,23 ovvero la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa per i motivi espressi in narrativa, con interessi e danno da svalutazione.
II – In via istruttoria:
1. rigettare le eventuali istanze istruttorie richieste da Controparte_1
[...]
III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55, con di- strazione a favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano antistatari”»;
2 per «In via preliminare, nel merito, dichia- Controparte_1 rare inammissibile il primo motivo di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito, in via principale, rigettare tutti i motivi di appello siccome infon- dati per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza gravata;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre maggiorazione, IVA e CPA, come per legge, oltre alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.».
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.7.2022, la
[...] in amministrazione straordinaria (d'ora innanzi, Parte_1 per brevità, soltanto ) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Pt_1
Roma la (d'ora in poi, per brevità, soltanto Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1. accertare e dichia- CP_1 rare inefficaci nei confronti della massa dei creditori di
[...]
, e per l'effetto, Parte_1 revocare per tutti i motivi espressi in narrativa ex artt. 6 d.l. n. 347/2003, 49 d.lgs. n. 270/1999 e 67 co. 2 l.fall. i pagamenti effettuati nel periodo compreso tra il 05 giugno 2018 e il 05 dicembre 2018 d
[...] in nei confronti Parte_1 Parte_1 di come meglio indicati in narrativa, per Controparte_1 un totale di € 158.223,23 ovvero per la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa.
2. per conseguenza condannare in per- Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di
[...]
la Parte_2 somma totale di € 158.223,23 ovvero la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa per i motivi espressi in narrativa, con interessi e danno da svalutazione».
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato che:
- è una società specializzata nella progettazione e costruzione di edifici Pt_1
e infrastrutture, nella fornitura e manutenzione di strumentazione elettrome- dicale e nella gestione di strutture sanitarie, le cui azioni sono state 3 integralmente acquistate nel 2012 dalla Controparte_3
(di seguito, solo Condotte);
[...]
- Condotte, a seguito di una crisi finanziaria, in data 6.8.2018 è stata am- messa alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003 e il 14.8.2018 il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della stessa ai sensi dell'art. 4, co. 1, di tale decreto;
- nel 2017 era iniziata ad emergere anche la situazione di crisi di , che Pt_1
è culminata con la richiesta di estensione alla stessa alla procedura di ammi- nistrazione straordinaria di , che è stata concessa con decreto del CP_3
Ministero dello Sviluppo Economico del 5.12.2018, a cui ha fatto seguito la dichiarazione dello stato di insolvenza di con sentenza del Tribunale di Pt_1
Roma in data 20.12.2018 e, in data 3.6.2019, il deposito del programma ex art. 27, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 270/1999, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 22.7.2019;
- in data 16.7.2018, durante il “periodo sospetto”, avrebbe effettuato Pt_1 sei pagamenti, per un totale di € 158.223,23, «per debiti liquidi ed esigibili nei confronti di e comunque rappresentano atti a titolo oneroso CP_1 verso la convenuta».
L'attrice ha dedotto, quindi, la sussistenza del requisito oggettivo previsto dall'art. 67, co. 2, l.fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria, e in particolare: quanto all'elemento soggettivo, ossia alla conoscenza dello stato di insol- venza del debitore, dovrebbe ritenersi implicitamente dimostrato dal fatto che il legale di in data 28.10.2017, ha inviato una p.e.c. a con CP_1 Pt_1 la quale ha richiesto i pagamenti per i lavori eseguiti;
inoltre, lo stato di insolvenza di sarebbe provato dal progressivo indebitamento che risul- Pt_1 tava dalle note integrative di bilancio pubblicate dal 2014 al 2016 e dal report di Cribis.
Si è costituita nel giudizio di primo grado che ha contestato in fatto CP_1
e in diritto quanto dedotto dall'attrice e ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, con condanna alle spese di , anche per re- Pt_1 sponsabilità aggravata. In particolare, la società convenuta ha dedotto che:
- in via preliminare e assorbente, l'insussistenza del requisito oggettivo pre- visto dall'art. 67, co. 2, l.fall. perché gli asseriti pagamenti effettuati da Pt_1 non sarebbero mai avvenuti: infatti, il 16.7.2018, data in cui parte attrice 4 deduce essere avvenuti i pagamenti oggetto di revocatoria, ha semmai Pt_1 inviato a una p.e.c., con la quale ha comunicato di avere provveduto CP_1 alla compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c., tra fatture “contrapposte” relative al biennio 2016-2017 per un totale di € 158.223,23;
- oltre all'insussistenza del requisito oggettivo, sarebbe decorso, in ogni caso, il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 69-bis, l.fall. per esperire l'azione revocatoria: infatti, lo stato di insolvenza di è stato Pt_1 accertato con sentenza del Tribunale di Roma del 20.12.2018, laddove l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato in data 21.7.2022
(vale a dire, dopo tre anni e sette mesi);
- parte attrice non ha prodotto il decreto del Ministero dello Sviluppo Eco- nomico con cui è stato approvato il programma ex art. 27, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 270/1999, che consente ai commissari straordinari di poter eserci- tare l'azione revocatoria fallimentare;
- non sussisterebbe il requisito soggettivo previsto dall'art. 67, co. 2, l. fall., in quanto l'attrice si è limitata a fornire meri elementi indiziari, che non sono idonei a dimostrare l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte di CP_1
Con sentenza n. 1076/2024 del 22.1.2024 il Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, ha rigettato le domande proposte dall'attrice, condan- nandola a rimborsare alla convenuta le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello , Pt_1 che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio che ha contestato la CP_1 fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che «la domanda risulta infondata nel merito, in quanto, al contrario di quanto dedotto dal , non vi è stato alcun Parte_3 pagamento di debiti liquidi ed esigibili nel c.d. semestre sospetto, ma le re- ciproche posizioni creditorie esistenti tra e si sono estinte per Pt_1 CP_1 compensazione ex art. 1243 comma primo c.c.». In particolare, Inso deduce che il Tribunale di Roma avrebbe «commesso un errore perché la compensa- zione dei crediti e dei debiti operata da ed in data 16 luglio Pt_1 CP_1
5 2018 ha carattere (non giudiziale come sostenuto dalla sentenza, ma) vo- lontario», e quindi la stessa sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 67, co. 2, l.fall.
Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che: «non si è […] al cospetto di atti revocabili ai sensi dell'art. 67 comma secondo l. fall., cioè di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati nei sei mesi antecedenti la data del decreto che ha assoggettato bensì di una forma di estinzione CP_4 del debito che non si sostanzia in un pagamento. La compensazione tra re- ciproci crediti esigibili anteriori al fallimento (o all'apertura dell'A.S.) non è soggetta a revocatoria». Al riguardo, l'appellante deduce che «Anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che la compensazione del 16 luglio 2018 abbia carattere legale, essa sarebbe comunque revocabile ex art. 67 l.fall.».
I due motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro, e non meritano accoglimento.
2.1. Preliminarmente, si deve rilevare come, soltanto nel proporre appello,
qualifichi l'atto da sottoporsi a revocatoria come compensazione volon- Pt_1 taria, avendo la stessa sempre sostenuto, nel giudizio di primo grado, che si sia trattato di pagamenti. Anzi, a fronte della deduzione dell'odierna parte appellata che si fosse in presenza di un'ipotesi di compensazione, e segna- tamente di compensazione legale, e quindi del «difetto del presupposto og- gettivo della spiegata azione», «nessuna difesa è stata svolta dal attrice», Pt_3 come ha rilevato il giudice di primo grado, avendo peraltro la società origi- naria convenuta «censurato la condotta processuale dell'Ufficio commissa- riale, che non ha fornito prova dell'effettuazione dei pagamenti (tale non può ritenersi la produzione del conto fornitore, per l'inoperatività dell'art. 2710 c.c. nei rapporti tra curatore o commissario straordinario e imprenditore terzo)».
Come deduce parte appellata, si è pertanto in presenza di «una domanda
[…] nuova […], in chiaro contrasto con l'art. 345 c.p.c.».
Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, «il divieto di nova san- cito dall'art. 345 cod. proc. civ., […] riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non
6 esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Come già affermato da[lla stessa Suprema] […] Corte (Cass. 13/10/2015, n. 20502; v. anche Cass. 28/02/2014, n. 4854),
“è la logica stessa del sistema che esclude che in appello ... possano intro- dursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000)” (Cass. 13/10/2015, n. 20502)» (così Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 1°.2.2018, n. 2529; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, ord. 22.3.2022, n. 9211).
2.2. Peraltro, tale nuova prospettazione, effettuata da soltanto nell'in- Pt_1 trodurre il presente giudizio di appello, si pone in palese contrasto con quanto sostenuto dall'odierna appellante nell'introdurre il giudizio di primo grado, vale a dire che «questi pagamenti sono stati fatti da per debiti Pt_1 liquidi ed esigibili nei confronti d e comunque rappresentano atti a CP_1 titolo oneroso verso la convenuta».
Del resto, qualora si fosse trattato di compensazione volontaria, non sarebbe stata sufficiente la dichiarazione unilaterale da parte di , di avvalersi della Pt_1 compensazione, con p.e.c. inviata a il 16.7.2018, nella quale si trova CP_1 espressa menzione dell'art. 1241 c.c., e non già dell'art. 1252 c.c. (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). Di contro, sa- rebbe occorsa una proposta di e un'accettazione di vale a dire Pt_1 CP_1 il perfezionamento di un accordo nel senso di disporre la compensazione dei reciproci crediti, nei limiti dell'importo indicato.
2.3. Parte appellante asserisce che mancherebbe uno dei presupposti richie- sti dalla legge per l'applicazione, nel caso di specie, della compensazione legale ex art. 1243 c.c. dei reciproci debiti, e precisamente il carattere dell'esigibilità dei debiti di . Questo in quanto alla data della Pt_1 CP_1 compensazione, «era a conoscenza dello stato di insolvenza di . E per Pt_1 conseguenza non poteva esigere alcunché da , perché diversamente Pt_1 avrebbe commesso un atto lesivo della par condicio creditorum».
La compensazione legale opera però automaticamente dal momento della coesistenza di reciproci debiti omogenei, liquidi ed esigibili. Nel caso in esame, l'effetto estintivo della compensazione è intervenuto nel biennio
7 2016/2017, e non in data 16.7.2018 (data in cui ha eccepito la com- Pt_1 pensazione). Le contrapposte pretese creditorie, quindi, si sono estinte ben prima del periodo sospetto, ossia dei sei mesi precedenti la data del decreto che ha assoggettato Inso all'amministrazione straordinaria. Solo per questo è possibile dubitare che possa assumere rilevanza lo stato soggettivo di CP_5
: infatti, lo stesso si collocherebbe – a ben considerare – in un momento
[...] che non assume rilevanza alcune ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, vale a dire risalirebbe a un periodo di molto precedente al c.d. periodo sospetto.
L'esigibilità di un credito - requisito necessario per addivenire alla compen- sazione legale - sussiste quando la pretesa del creditore non è sottoposta a termine o a condizione, e sia scaduto il termine per l'adempimento. Nel caso in esame, non è contestato che i crediti vantati da nei confronti di CP_1
non erano sottoposti a termine o a condizione, e soprattutto erano sca- Pt_1 duti già da molto tempo, derivando da fatture relative al biennio 2016/2017, come si è detto.
In altri termini, non assume alcuna rilevanza, affinché possa operare la com- pensazione legale, la conoscenza dello stato di insolvenza della propria de- bitrice (e, nel caso di specie, anche creditrice). Tanto è vero che la compen- sazione è ammissibile persino a seguito della dichiarazione di fallimento (art. 56, l. fall., applicabile ratione temporis, ma ora previsione analoga si rinviene nell'art. 155, c.c.i.), vale a dire in un momento in cui il creditore è perfetta- mente a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
2.4. Si deve ritenere, allora, che – come ha ritenuto il giudice di primo grado
– la compensazione legale non possa essere oggetto di revocatoria, anche se operata nel c.d. periodo sospetto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 14.1.2016, n. 512). Diversamente opinando, si perverrebbe a una conclusione irragione- vole, e come tale in contrasto con il parametro di cui all'art. 3 Cost., per cui sarebbe inefficace un effetto estintivo del credito di un soggetto successiva- mente assoggettato a procedura concorsuale sebbene lo stesso effetto sia consentito dalla legge successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Del resto, la ratio dell'art. 67, co. 2, l.fall. è quella di evitare che il soggetto fallito ponga in essere, nei sei mesi antecedenti al fallimento (e quindi in un periodo in cui si presume che lo stesso sia consapevole del proprio stato di
8 insolvenza), atti volti a favorire taluni creditori, danneggiandone così altri, in spregio al principio della par condicio creditorum. Nel caso in esame, invece, non viene effettuato alcun atto che sottragga beni del fallito alla soddisfa- zione dei creditori sociali, ma piuttosto l'estinzione di un debito scaduto con un credito vantato nei confronti della propria debitrice. Estinzione che – come si è detto sopra – avrebbe potuto determinare, ai sensi dell'art. 56 l.fall., anche successivamente all'apertura della procedura concor- CP_1 suale a carico di . Pt_1
3. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che « […] non ha fornito prova Parte_4 dell'effettuazione dei pagamenti (tale non può ritenersi la produzione del conto fornitore, per l'inoperatività dell'art. 2710 c.c. nei rapporti tra curatore e imprenditore terzo)». Parte_5
Il motivo non è fondato, anche se – come si è detto sopra – risulta assorbente la prova che la stessa abbia dichiarato di operare, espressamente, una Pt_1 compensazione legale del proprio credito nei confronti di con il de- CP_1 bito nei confronti di quest'ultima per € 158.223,23.
3.1. L'odierna appellante sostiene, anzitutto, che la documentazione depo- sitata nel giudizio di primo grado - a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure - sarebbe idonea a dimostrare la sussistenza del requisito og- gettivo previsto dall'art. 67, l.fall. A sostegno delle proprie argomentazioni,
richiama alcuni precedenti di legittimità secondo cui il commissario Pt_1 straordinario potrebbe valersi delle scritture contabili della società in ammi- nistrazione straordinaria come prova del pagamento al terzo (ossia, per di- mostrare la sussistenza del requisito oggettivo per ottenere la revocatoria fallimentare).
Di contro, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte (che ha precisato – più che mutato come invece deduce parte appellata – il proprio precedente orientamento: cfr. Cass. civ., Sez. I, 21.12.2005, n. 28299, ri- chiamata da parte appellante), l'art. 2710 c.c., che conferisce efficacia pro- batoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento (ovvero, nel caso in esame, del commissario straordinario) il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente
9 facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i sog- getti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa (cfr. Cass. civ., S.U., 20.2.2013, n. 4213; e, quindi, Cass. civ., Sez. I, 9.5.2013, n. 11017, invocata da parte appellata;
Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 27.7.2017, n. 18682; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.11.2022, n. 33728).
Nel caso in esame, i Commissari Straordinari di non agiscono nei con- Pt_1 fronti di in quanto succeduti nel rapporto contrattuale con quest'ul- CP_1 tima, ma in funzione di gestione del patrimonio della società ammessa ad amministrazione straordinaria, e segnatamente al fine di ricostruire l'attivo della stessa. Le scritture contabili di – da cui risulta esclusivamente Pt_1
l'estinzione di un pregresso debito nei confronti di peraltro, non CP_1 anche un pagamento dello stesso, come dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado – non possono dunque costituire prova nel presente giudizio di revocazione proposto dagli organi della procedura concorsuale nei con- fronti dell'odierna appellata.
3.2. Parte appellante deduce, in secondo luogo, che – come già sostenuto nell'introdurre il giudizio di primo grado – «secondo la giurisprudenza “nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, se- condo comma, legge fall., l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per pre- sunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di pro- vare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens” (così v. Trib. Milano 09 gennaio 2023, n. 108 doc. II 12)».
La frase appena riportata tra virgolette alte è stata estrapolata dalla motiva- zione della sentenza di merito richiamata, che si occupa proprio di «esami- nare la dimostrazione effettiva della conoscenza dell'insolvenza da parte della curatela, in capo alla parte convenuta». Conoscenza che, nel caso di una compensazione, è però del tutto irrilevante.
I Commissari Straordinari di Inso, oltre a dimostrare la sussistenza del requi- sito soggettivo, avrebbero dovuto necessariamente provare la sussistenza del requisito oggettivo, ossia che la debitrice avesse effettuato dei
10 pagamenti di debiti liquidi ed esigibili. Onere, quest'ultimo, che non è stato assolto dai commissari straordinari, e ciò in quanto – alla luce di quanto allegato dalla stessa odierna appellante – non potrebbe essere invero pro- vato, avendo essa stessa dichiarato di disporre una compensazione legale del proprio debito con un credito nei confronti della sua creditrice, e ciò fino alla concorrenza di € 158.223,23.
4. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado perché non avrebbe pronunciato sulla sussistenza o meno del requisito sog- gettivo della revocatoria fallimentare. In particolare, Inso deduce che il Tri- bunale di Roma avrebbe «rigettato ingiustamente le domande di senza Pt_1 prendere in alcuna considerazione la sussistenza del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 67 l. fall. e precisamente quello della “scientia decoctio- nis”».
Il motivo è privo di ogni pregio, probabilmente rappresentando la riproposi- zione di quanto dedotto in primo grado in ordine alla sussistenza del requi- sito soggettivo richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 67 l.fall., nell'auspicio che venissero accolti i precedenti motivi e si accedesse dunque alla valuta- zione della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha accertato l'insussistenza del requisito oggettivo della revocatoria fallimentare, come si è detto diffusa- mente sopra. In assenza del già menzionato requisito, pertanto, risulta chia- ramente superfluo verificare l'eventuale sussistenza di quello soggettivo, vale a dire della scientia decoctionis, dal momento che la domanda sarebbe co- munque stata rigettata.
Non sussiste, pertanto, il vizio dedotto di omessa pronuncia. Secondo il co- stante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare gli estremi del vizio in questione non basta la mancanza di un'espressa statui- zione del giudizio, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non si verifica quando la decisione comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomen- tazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda non espressamente esaminato ri- sulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (così
11 Cass. civ., Sez. I, ord, 13.10.2017, n. 24155; Cass. civ., Sez. II, 4.10.2011, n. 20311; Cass. civ., Sez. I, 8.3.2007, n. 5351; Cass. civ., Sez. I, 10.5.2007,
n. 10696).
5. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell'appellante per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., proposta da nel CP_1 costituirsi nel presente grado di giudizio. In particolare, parte appellata rileva come il giudice di primo grado abbia «in più parti stigmatizzato la temeritas del comportamento» di parte attrice, senza tuttavia sanzionare la stessa ai sensi della suddetta disposizione, e quindi auspica che una condanna per responsabilità processuale aggravata venga assunta da questo giudicante.
Anche qualora si ritenesse – come deduce – che (non soltanto CP_1
l'azione, quanto) la presente impugnazione sia temeraria, avendo Inso “ela- borato” “motivi di gravame, sovente incomprensibili e comunque contraddit- tori”, e quindi la sussistenza dei presupposti della lite temeraria, la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata proposta da parte ap- pellata non può trovare accoglimento. La liquidazione del danno da respon- sabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., postula che la parte istante abbia quanto meno assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esistenza e idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez.
I, 12.12.2005, n. 27383). Nel caso in esame, invece, non ha alle- CP_1 gato, ancora prima che provato, di avere effettivamente patito un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'amministrazione straordi- naria.
Anche con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., infatti, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comporta- mento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355; nonché Cass. civ., Sez. III, 8.6.2007, n. 13395; Cass. civ., Sez. II, 15.2.2007, n. 3388). Né osta all'affermazione di tali principi il fatto che il giudice possa desumere detto danno da nozioni di comune esperienza e fare
12 riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito per es- sere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'av- versario (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383; Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393; Cass. civ., Sez. I, 30.7.2010, n. 17902).
6. Quanto, poi, alla responsabilità aggravata di ai sensi dell'art. 96, co. Pt_1
3, c.p.c., che pure parte appellata domanda venga riconosciuta con la pre- sente sentenza, a differenza di quella di cui ai primi due commi della mede- sima disposizione normativa, non richiede la domanda di parte e la prova del danno.
L'applicazione della sanzione processuale di cui a tale disposizione norma- tiva (inserita nel codice di rito dall'art. 45, co. 12, della legge 18.6.2009, n. 69), indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde a un diritto della parte aziona- bile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata a un'ini- ziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte (cfr. Cass.
8.2.2017, n. 3311; Cass. 19.4.2016, n. 7726; Cass., ord. 11.2.2014, n. 21570). Conseguentemente, ai fini di tale condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., non assuma rilevanza la mancanza di prova di un danno da parte della parte vittoriosa, come invece richiesto dalla fatti- specie di cui al co. 1 dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. civ., S.U., 13.9.2018, n. 22405).
Ad avviso di questo giudicante, la fattispecie di cui al co. 3 dell'art. 96 c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammis- sibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo com- plesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello stru- mento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla con- troparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infonda- tezza dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. civ., SS.UU., 20.4.2018, n. 9912
13 e, quindi, l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità e di merito;
contra, nel senso che l'applicazione della sanzione di carattere pubblicistico di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c. non richiede, quale ele- mento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosa- mente, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 18.11.2019, n. 29812, e quindi Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 24.9.2020, n. 20018; Cass. civ., Sez. L, 15.2.2021, n. 3830).
Nel caso in esame, tuttavia, non è possibile ritenere sussistente la colpa grave in capo all'amministrazione straordinaria esclusivamente in ragione del fatto che questo giudicante ha ritenuto non fondate, quando non anche prive di pregio giuridico, le tesi sostenute (sia nell'introdurre il giudizio di primo grado sia, per quanto di interesse in questa sede,) nel proporre l'impugna- zione in esame.
7. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Pt_1
1076/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 22.1.2024 deve essere rigettato e, del pari, devono essere rigettate le do- mande proposte da ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale acco- glimento di quella di merito proposta dalla stessa parte (anche qualora con- sista nel rigetto dell'impugnazione, come nel caso in esame), non si configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può essere di- sposta la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Mutando il proprio precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, 14.10.2016, n. 20838), infatti, la Suprema Corte attribuisce alla domanda di lite temeraria una natura meramente accessoria, e non autonoma.
L'eventuale rigetto di tale domanda, pertanto, in quanto trattasi di un'istanza non in contrapposizione con la domanda principale avanzata dallo stesso istante ex art. 96 c.p.c., si deve ritenere assorbito dall'accoglimento della do- manda principale medesima (nel caso in esame, quella di rigetto dell'appello). Con la conseguenza che non è configurabile una soccombenza reciproca e,
14 quindi, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord.12.4.2017, n. 9532; Cass. civ., Sez. II, ord.
6.6.2022, n. 18036).
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1076/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 22.1.2024; rigetta le domande di condanna della
[...]
ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. Parte_6
96 c.p.c. proposte da Controparte_1
condanna Parte_1
a rimborsare a le spese del
[...] Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.VA. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
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