Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2030/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LARATTA FRANCESCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto: il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile/alla pensione di inabilità civile ed all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni;
il riconoscimento dello status CP_1 di persona con disabilità grave e del conseguente diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i seguenti limiti. Ai sensi dell'art.12, l.118/1971, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile è costituito dalla totale riduzione della capacità lavorativa (100%); invece, a mente dell'art.13, l.118/1971, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al
74%.
L'art.1, l.18/1980 prevede il diritto del mutilato o invalido civile (cittadino totalmente inabile perché affetto da minorazioni congenite o acquisite o, se infradiciottenne o ultrasessantacinquenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: art.2, co.2, l.118/1971) che si trovi nella impossibilità di
1
Tanto premesso, il CTU ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che non la rende attualmente disabile in situazione di gravità, né legittima l'erogazione in suo favore dell'indennità di accompagnamento, rendendola però attualmente invalida civile in misura pari al 77 % con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica.
Per quanto esposto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile con la decorrenza indicata dal CTU, dovendo per il resto il ricorso essere rigettato.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass., n.9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); in omaggio a tale pronuncia, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari dovrà essere demandato all ed il pagamento della prestazione sarà quindi subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell' (verifica effettuata da questo CP_2
Giudice in modo sommario al solo fine di accertare la presenza dell'interesse ad agire).
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
2. Compensa tra le parti le spese di lite (anche della fase di ATP).
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU (anche della fase di CP_1
ATP) liquidate con separati decreti.
2 Crotone, 13/06/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3