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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/09/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
1
n. 2747/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2747/2024 r.g.
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 10.15 innanzi al giudice Federico Pani, è comparsa la dott.ssa Domenica
Vinci, per delega da parte dell'avvocatura di stato. La dott.ssa Vinci si riporta alla memoria di costituzione, aggiungendo oltretutto che il ricorso era in radica inammissibile in quanto il verbale emesso ai sensi dell'art. 218 CdS non rappresenta un titolo esecutivo, il quale invece è rappresentato dalla successiva ordinanza-ingiunzione che determina la sanzione. Non vi era quindi alcun interesse a promuovere il ricorso.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2747/2024 2
Riaperto il verbale alle ore 18.40, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, in persona del giudice Federico Pani,
all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto all'R.G. n. 2747/2024 avverso la sentenza n. 459/2024 del giudice di pace di Arezzo, pubblicata in data 22.11.2024, a definizione del procedimento civile R.G. n. 3229/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisa Parte_1 C.F._1
Martinelli e Francesco Cosentino
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del prefetto in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale di Firenze
APPELLATA
OGGETTO
Opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2747/2024 3
Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
, chiedendo la riforma della sentenza n. 459/2024 del Giudice di Controparte_2
Pace di Arezzo, pubblicata in data 22.11.2024, a definizione del procedimento civile n. 3229/2024 R.G.
È opportuno ripercorrere sinteticamente i fatti di causa.
In data 15.9.2024, i carabinieri della stazione di RC (AR) hanno trovato Parte_1
alla guida di un autoveicolo, nonostante la patente di guida gli fosse già stata sospesa in data
[...]
24.8.2024 con decreto n. 1855ST-2024 emesso dalla prefettura di Arezzo – Area IV. Tale provvedimento era stato adottato a seguito del mancato rispetto di un percorso socio-riabilitativo e di un'ulteriore segnalazione per uso di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 309/1990.
Pertanto, a seguito dell'infrazione, con verbale n. 574523538 è stata disposta nei confronti del Parte_1
la revoca della patente di guida per violazione dell'art. 218, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice
della Strada). Nessuna sanzione pecuniaria veniva indicata o comminata.
ha proposto quindi ricorso avanti al giudice di pace di Arezzo, chiedendo l'annullamento Parte_1
del predetto verbale, articolando i seguenti motivi di opposizione:
i. violazione delle prescrizioni formali del verbale, in quanto non vi sarebbe indicazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria prevista, elemento ritenuto essenziale ai sensi dell'art. 383
del d.P.R. n. 495/1992 (regolamento di attuazione del Codice della Strada). Tale omissione, secondo il ricorrente, avrebbe determinato la nullità del verbale stesso;
ii. mancata comunicazione dell'infrazione al prefetto entro i termini di legge, ovvero entro 5
giorni, come previsto. Nel caso in esame non risulterebbe prova dell'avvenuta trasmissione, né sarebbe stata emessa alcuna ordinanza prefettizia di revoca a distanza di un mese dal fatto;
iii. lesione dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e al lavoro
(art. 4 Cost.), in quanto il provvedimento di revoca avrebbe inciso gravemente sulla condizione personale dell'interessato, affetto da disturbi psicologici e comportamentali. La perdita della patente gli avrebbe impedito di accettare un'offerta di lavoro, pregiudicando il suo percorso di reinserimento sociale e professionale.
In subordine ha avanzato una richiesta di sospensione cautelare del provvedimento, in attesa della decisione del giudice, per evitare ulteriori danni alla situazione personale, sanitaria e lavorativa del ricorrente.
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Si è costituita in giudizio la di Arezzo, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, CP_1
sottolineando come la revoca della patente sia misura obbligatoria in caso di guida con patente sospesa,
non soggetta a discrezionalità, e che l'operato dei carabinieri fosse stato conforme alla legge e tempestivo.
Con la sentenza richiamata in epigrafe, il giudice di pace ha dichiarato il ricorso inammissibile,
ritenendolo proposto tardivamente, in quanto rivolto contro l'ordinanza prefettizia n. fasc. 5604/24 –
Div. C.T. Area III, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150/2011 (come modificato).
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendone la integrale Parte_1
riforma e deducendo in particolare:
i. travisamento dei fatti, in quanto il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorso fosse rivolto contro il decreto prefettizio del 24.8.2024, mentre esso era diretto contro il verbale
redatto dai carabinieri in data 15.9.2024, impugnato tempestivamente;
ii. omissione di esame nel merito del ricorso, in particolare in relazione alla denunciata lesione dei diritti fondamentali alla salute e al lavoro, nonostante la documentata situazione personale e sociale dell'appellante.
In via subordinata, qualora non fosse accolto l'annullamento del verbale, l'appellante ha chiesto il
rilascio di un permesso orario di guida per comprovate esigenze lavorative e di studio.
Ha concluso nei seguenti termini:
«Voglia l' Ill.mo Tribunale civile di Arezzo, contrariis reiectis: - in via preliminare, annullare la sentenza n.
459/2024 e n. Cron. 5188/2024 del 22.11.2024 resa dal Giudice di Pace di Arezzo, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Nino – R.G. n. 3229/2024, emessa in data 21.11.2024 e notificata il
22.11.2024 e pubblicata in pari data, per i motivi esposti al motivo 1) – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 459/2024 e
n. Cron. 5188/2024 del 22.11.2024 resa dal Giudice di Pace di Arezzo, Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott.ssa Maria Nino – R.G. n. 3229/2024, emessa in data 21.11.2024 e notificata il 22.11.2024 e pubblicata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito, in via principale a) accertare e dichiarare nullo il verbale n. 574523538 emesso in data 15.09.2024 della Legione dei Carabinieri Toscana- Stazione di RC, e per gli effetti annullare la sanzione accessoria di revoca della patente di guida cat. B n. rilasciata dalla M.C di Arezzo in data 02.12.2023 al NumeroD_1 ricorrente, sig. In via subordinata, si richiede il rilascio di un permesso orario di Parte_1 guida. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio»
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Con decreto del 31.12.2024, in applicazione degli artt. 4 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, il giudice ha ritenuto applicabile il rito del lavoro e ha pertanto disposto la conversione del rito da ordinario a lavoro.
Nonostante con il predetto provvedimento fosse stata rilevata la nullità dell'atto di citazione in appello
– con contestuale ordine di rinnovazione della notifica, in quanto eseguita direttamente presso la prefettura e non presso l'Avvocatura dello Stato, come invece previsto per i giudizi di secondo grado –
la si è comunque costituita in giudizio. Con l'atto di costituzione ha chiesto che il Controparte_1
vizio procedurale sia tenuto in debita considerazione ai fini della liquidazione delle spese di lite,
evidenziando di essersi attivata esclusivamente per evitare ritardi nello svolgimento del procedimento.
Nel merito, l'amministrazione ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca della patente di guida adottato nei confronti dell'appellante, il quale era stato sorpreso alla guida di un veicolo nonostante fosse già destinatario di un provvedimento di sospensione della patente per uso di sostanze stupefacenti. La prefettura ha evidenziato che la revoca, in tali casi, costituisce una misura automatica e vincolata, non discrezionale, per cui non sarebbe applicabile il principio di proporzionalità. Ha inoltre sottolineato che non è possibile concedere un permesso orario di guida, trattandosi di un provvedimento di revoca e non di sospensione, istituto al quale soltanto è riferibile tale facoltà.
In conclusione, l'amministrazione ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto, insistendo per la conferma della legittimità del provvedimento impugnato.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'adito Tribunale dichiarare la domanda inammissibile e, comunque, rigettarla siccome infondata in
fatto e in diritto, confermando la legittimità della revoca, quale atto non contestato nei presupposti di fatto e di
diritto. Spese vinte».
All'udienza odierna è comparsa la sola parte resistente, la quale ha concluso come in atti, aggiungendo che l'opposizione in primo grado sarebbe stata inammissibile in radice perché avente ad oggetto un atto privo di portata afflittiva. Il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
●●●●●●●
1. L'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace identificato l'oggetto dell'opposizione nel decreto prefettizio di sospensione della patente del 24 agosto 2024, mentre l'impugnazione riguardava il verbale n. 574523538 elevato dai carabinieri il 15 settembre 2024 per violazione dell'art. 218, comma 6, C.d.S., notificato “su strada” al trasgressore.
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Ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S., il verbale di accertamento può essere impugnato entro trenta giorni dinanzi al giudice di pace: l'opposizione, iscritta a ruolo il 14.10.2024, deve dunque ritenersi tempestiva.
Il riferimento operato dal primo giudice, ora al provvedimento prefettizio n. 5604/2024 Div. C.T. – Area
III del 21 settembre 2024, ora al decreto di sospensione prot. 53001 del 24.8.2024, integra un evidente travisamento dei fatti e dei documenti in atti.
Va aggiunto che, anche ove il ricorso fosse stato rivolto all'ordinanza prefettizia di sospensione, esso sarebbe comunque pervenuto entro il termine di trenta giorni. Né la , costituitasi in giudizio, CP_1
ha eccepito alcuna tardività.
I casi di rimessione della causa al primo giudice sono tassativi e costituiscono deroga al principio per cui il giudice d'appello deve decidere nel merito (artt. 353 e 354 c.p.c.). Poiché l'errore rilevato attiene all'esatta individuazione dell'atto impugnato – e non a violazioni che incidano sulla regolare instaurazione del contraddittorio – non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione;
trova invece applicazione il principio di conversione dei vizi processuali in motivi di gravame. Spetta pertanto a questo giudicante scrutinare il merito delle doglianze.
Non è infatti condivisibile la tesi della prefettura secondo cui l'appellante avrebbe rinunciato integralmente all'eccezione fondata sull'art. 383 del regolamento di esecuzione C.d.S.: la lettura dell'atto di appello dimostra che la decisione su tutte le questioni già sollevate in primo grado è stata inequivocabilmente rimessa a questo Giudice (cfr. pag. cfr. pag. 7 atto di appello: «Tutto ciò premesso in
fatto e considerato in diritto, il Sig. , come sopra generalizzato, rappresentato e difeso, Parte_1
richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti
difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti»).
2. Non sussiste la dedotta nullità del verbale di accertamento n. 574523538, redatto in data 15.9.2024 dai carabinieri di RC, per violazione dell'art. 218, comma 6, C.d.S.
In primo luogo, va rilevato che l'art. 218, comma 6, C.d.S. non consente il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 C.d.S. In tali ipotesi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità «qualora il
trasgressore abbia dato luogo alla violazione dell'art. 216, sesto comma, del codice della strasa (circolazione alla
guida di un veicolo nel periodo di ritiro del documento di circolazione) non è consentito il pagamento in misura
ridotta; ne consegue che in questo caso il verbale di accertamento legittimamente conterrà l'irrogazione immediata
della sola sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, e non anche la quantificazione della sanzione
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pecuniaria, che dovrà essere irrogata successivamente del Prefetto a mezzo dell'ordinanza-ingiunzione» (cfr. Cass.
n. 5770/2008 e, in senso conforme Cass. 11288/2014 e Cass. 13676/2019)
Ne consegue che il verbale costituisce un atto meramente prodromico e non autonomamente lesivo, e che l'indicazione dell'importo della sanzione pecuniaria non costituisce elemento essenziale del verbale nei casi in cui la sanzione stessa dovrà eventualmente essere irrogata con ordinanza prefettizia, nei limiti temporali della prescrizione: ed infatti, in materia di sanzioni amministrative non soggette a pagamento in misura ridotta, l'impugnazione è possibile solo avverso l'ordinanza-ingiunzione eventualmente emessa dalla prefettura, secondo la disciplina generale prevista dagli artt. 18 e 22 della L. n. 689/1981.
In assenza di tale ordinanza, nessuna sanzione pecuniaria è ancora irrogata, e il procedimento sanzionatorio è da considerarsi ancora in corso.
In tale contesto, l'indicazione dell'importo della sanzione pecuniaria nel verbale non costituisce requisito essenziale ai fini della validità dell'atto, poiché il relativo importo è determinato, nell'ambito della procedura amministrativa, dall'autorità competente (il Prefetto) con eventuale ordinanza-
ingiunzione.
Pertanto, l'omissione lamentata non determina nullità dell'atto, né vizia la regolarità dell'accertamento.
3. Alla luce della documentazione in atti, il secondo motivo di ricorso, relativo al presunto mancato rispetto dei termini procedimentali da parte della , risulta infondato e deve essere disatteso. CP_1
Dagli atti di causa emerge, infatti, che il verbale di accertamento è stato tempestivamente trasmesso alla prefettura di Arezzo mediante comunicazione a mezzo PEC inviata dal nucleo dei carabinieri di
RC (cfr. pag. 26 del fascicolo di primo grado – ). CP_1
Successivamente, il prefetto di Arezzo ha adottato il provvedimento di sospensione della patente di guida con decreto n. 5604/2024 Div. C.T. – Area III, prot. n. 0060277 del 27.09.2024 (cfr. pag. 13, fascicolo prefettura, I grado), nel pieno rispetto del termine di quindici giorni previsto dalla normativa di settore,
decorrente dalla ricezione della segnalazione dell'infrazione.
Tale decreto è stato regolarmente notificato al sig. a mezzo dei carabinieri in data 1.10.2024 Parte_1
(cfr. pag. 14, fascicolo di primo grado – ), sicché non si ravvisano profili di irregolarità CP_1
procedimentale imputabili all'autorità amministrativa.
Pertanto, non ricorrono i presupposti per accogliere la doglianza avanzata dall'appellante sotto il profilo del presunto superamento dei termini per l'adozione del provvedimento prefettizio.
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4. Occorre esaminare il motivo attinente alla asserita violazione dei diritti costituzionalmente garantiti dell'appellante (in particolare, salute e lavoro).
La revoca della patente ai sensi dell'art. 218, comma 6, C.d.S. costituisce un provvedimento vincolato,
adottato in presenza di precisi presupposti normativi, senza margini di discrezionalità da parte dell'amministrazione. Più precisamente, esso ha natura di sanzione amministrativa accessoria e consegue automaticamente alla condotta di chi venga sorpreso alla guida durante il periodo di sospensione della patente e ciò si evince pianamente dall'art. 219 C.d.S. alla luce de quale «nell'ipotesi
che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di
una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto
del luogo della commessa violazione» il quale «previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza
di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato
dell'esecuzione».
Tale revoca si distingue dalle ipotesi di cui all'art. 120 C.d.S., oggetto della sentenza n. 99/2020 della
Corte Costituzionale, che ha censurato l'automatismo sanzionatorio in materia di misure di prevenzione.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi per la legittimità del provvedimento impugnato, stante la pacifica sussistenza nella fattispecie dei presupposti di legge che rendono obbligatoria la revoca della patente. Né può indurre a conclusioni diverse la dedotta violazione di diritti costituzionali.
In primo luogo, il provvedimento impugnato costituisce mera applicazione di una norma di legge, la cui legittimità costituzionale, peraltro, non è stata oggetto di espressa eccezione da parte del ricorrente.
In ogni caso, non può ritenersi che la revoca della patente determini, di per sé, la lesione del diritto al lavoro. Anche accedendo alla prospettazione dell'appellante, l'effetto sarebbe unicamente quello di precludere l'esercizio di determinate mansioni, senza escludere del tutto la possibilità di svolgere altre attività lavorative. Analogamente, la limitazione del diritto di circolazione sul territorio non può
considerarsi assoluta, potendo l'interessato servirsi di mezzi pubblici o di mezzi di locomozione non soggetti a patente. La compressione dei diritti evocati dall'appellante, d'altra parte, si giustifica ragionevolmente con l'esigenza general-preventiva di evitare che si ponga alla guida chi abbia trascurato di rispettare la limitazione alla possibilità di condurre un autoveicolo, a sua volta giustificata dall'integrazione di comportamenti potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica.
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Il motivo di appello, pertanto, deve essere rigettato.
5. Quanto alla possibilità di ottenere un permesso di guida limitato, si tratta di una questione estranea alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'autorizzazione all'uso del veicolo per recarsi al lavoro integra una posizione di interesse legittimo, la cui tutela è rimessa al giudice amministrativo.
Ai sensi dell'art. 218 C.d.S., tale autorizzazione deve essere richiesta al prefetto, al quale spetta anche determinare la durata della sospensione della patente, qualora non già indicata nel verbale di accertamento. Va altresì precisato che questa facoltà è prevista esclusivamente nei casi di sospensione,
e non si applica nelle ipotesi di revoca.
In ogni caso, non risulta agli atti che il abbia presentato formale richiesta in tal senso alla Parte_1
competente autorità amministrativa.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, in misura pari ai minimi tabellari (considerata la limitata complessità della questione),
escluso il compenso per la fase istruttoria, che non si è svolta nel presente giudizio. Le spese vengono parametrate secondo il valore “indeterminabile – complessità bassa” non essendo stata irrogata con il verbale impugnato alcuna sanzione di natura pecuniaria.
Non vi è invece spazio per una revisione della statuizione delle spese in primo grado giacché la parte resistente non ha formulato appello incidentale e, in ogni caso, andrebbe fatta applicazione del principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'autorità amministrativa che ha emesso il
provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente
delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore
e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per
cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente
affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota» (cfr., ex multis, Cass. n. 23825/2023).
In ragione dell'integrale rigetto dell'appello, il tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002. Infatti, «la debenza
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per
l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito
dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui
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sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte
impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione
giudiziaria» (cfr. Cass., SS.UU., 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice d'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita:
▪ rigetta l'appello;
▪ condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte appellata, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
▪ dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Arezzo il 10.9.2025
Il giudice
Federico Pani
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n. 2747/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2747/2024 r.g.
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 10.15 innanzi al giudice Federico Pani, è comparsa la dott.ssa Domenica
Vinci, per delega da parte dell'avvocatura di stato. La dott.ssa Vinci si riporta alla memoria di costituzione, aggiungendo oltretutto che il ricorso era in radica inammissibile in quanto il verbale emesso ai sensi dell'art. 218 CdS non rappresenta un titolo esecutivo, il quale invece è rappresentato dalla successiva ordinanza-ingiunzione che determina la sanzione. Non vi era quindi alcun interesse a promuovere il ricorso.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
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Riaperto il verbale alle ore 18.40, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, in persona del giudice Federico Pani,
all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto all'R.G. n. 2747/2024 avverso la sentenza n. 459/2024 del giudice di pace di Arezzo, pubblicata in data 22.11.2024, a definizione del procedimento civile R.G. n. 3229/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisa Parte_1 C.F._1
Martinelli e Francesco Cosentino
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del prefetto in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale di Firenze
APPELLATA
OGGETTO
Opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2747/2024 3
Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
, chiedendo la riforma della sentenza n. 459/2024 del Giudice di Controparte_2
Pace di Arezzo, pubblicata in data 22.11.2024, a definizione del procedimento civile n. 3229/2024 R.G.
È opportuno ripercorrere sinteticamente i fatti di causa.
In data 15.9.2024, i carabinieri della stazione di RC (AR) hanno trovato Parte_1
alla guida di un autoveicolo, nonostante la patente di guida gli fosse già stata sospesa in data
[...]
24.8.2024 con decreto n. 1855ST-2024 emesso dalla prefettura di Arezzo – Area IV. Tale provvedimento era stato adottato a seguito del mancato rispetto di un percorso socio-riabilitativo e di un'ulteriore segnalazione per uso di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 309/1990.
Pertanto, a seguito dell'infrazione, con verbale n. 574523538 è stata disposta nei confronti del Parte_1
la revoca della patente di guida per violazione dell'art. 218, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice
della Strada). Nessuna sanzione pecuniaria veniva indicata o comminata.
ha proposto quindi ricorso avanti al giudice di pace di Arezzo, chiedendo l'annullamento Parte_1
del predetto verbale, articolando i seguenti motivi di opposizione:
i. violazione delle prescrizioni formali del verbale, in quanto non vi sarebbe indicazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria prevista, elemento ritenuto essenziale ai sensi dell'art. 383
del d.P.R. n. 495/1992 (regolamento di attuazione del Codice della Strada). Tale omissione, secondo il ricorrente, avrebbe determinato la nullità del verbale stesso;
ii. mancata comunicazione dell'infrazione al prefetto entro i termini di legge, ovvero entro 5
giorni, come previsto. Nel caso in esame non risulterebbe prova dell'avvenuta trasmissione, né sarebbe stata emessa alcuna ordinanza prefettizia di revoca a distanza di un mese dal fatto;
iii. lesione dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e al lavoro
(art. 4 Cost.), in quanto il provvedimento di revoca avrebbe inciso gravemente sulla condizione personale dell'interessato, affetto da disturbi psicologici e comportamentali. La perdita della patente gli avrebbe impedito di accettare un'offerta di lavoro, pregiudicando il suo percorso di reinserimento sociale e professionale.
In subordine ha avanzato una richiesta di sospensione cautelare del provvedimento, in attesa della decisione del giudice, per evitare ulteriori danni alla situazione personale, sanitaria e lavorativa del ricorrente.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2747/2024 4
Si è costituita in giudizio la di Arezzo, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, CP_1
sottolineando come la revoca della patente sia misura obbligatoria in caso di guida con patente sospesa,
non soggetta a discrezionalità, e che l'operato dei carabinieri fosse stato conforme alla legge e tempestivo.
Con la sentenza richiamata in epigrafe, il giudice di pace ha dichiarato il ricorso inammissibile,
ritenendolo proposto tardivamente, in quanto rivolto contro l'ordinanza prefettizia n. fasc. 5604/24 –
Div. C.T. Area III, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150/2011 (come modificato).
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendone la integrale Parte_1
riforma e deducendo in particolare:
i. travisamento dei fatti, in quanto il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorso fosse rivolto contro il decreto prefettizio del 24.8.2024, mentre esso era diretto contro il verbale
redatto dai carabinieri in data 15.9.2024, impugnato tempestivamente;
ii. omissione di esame nel merito del ricorso, in particolare in relazione alla denunciata lesione dei diritti fondamentali alla salute e al lavoro, nonostante la documentata situazione personale e sociale dell'appellante.
In via subordinata, qualora non fosse accolto l'annullamento del verbale, l'appellante ha chiesto il
rilascio di un permesso orario di guida per comprovate esigenze lavorative e di studio.
Ha concluso nei seguenti termini:
«Voglia l' Ill.mo Tribunale civile di Arezzo, contrariis reiectis: - in via preliminare, annullare la sentenza n.
459/2024 e n. Cron. 5188/2024 del 22.11.2024 resa dal Giudice di Pace di Arezzo, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Nino – R.G. n. 3229/2024, emessa in data 21.11.2024 e notificata il
22.11.2024 e pubblicata in pari data, per i motivi esposti al motivo 1) – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 459/2024 e
n. Cron. 5188/2024 del 22.11.2024 resa dal Giudice di Pace di Arezzo, Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott.ssa Maria Nino – R.G. n. 3229/2024, emessa in data 21.11.2024 e notificata il 22.11.2024 e pubblicata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito, in via principale a) accertare e dichiarare nullo il verbale n. 574523538 emesso in data 15.09.2024 della Legione dei Carabinieri Toscana- Stazione di RC, e per gli effetti annullare la sanzione accessoria di revoca della patente di guida cat. B n. rilasciata dalla M.C di Arezzo in data 02.12.2023 al NumeroD_1 ricorrente, sig. In via subordinata, si richiede il rilascio di un permesso orario di Parte_1 guida. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio»
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Con decreto del 31.12.2024, in applicazione degli artt. 4 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, il giudice ha ritenuto applicabile il rito del lavoro e ha pertanto disposto la conversione del rito da ordinario a lavoro.
Nonostante con il predetto provvedimento fosse stata rilevata la nullità dell'atto di citazione in appello
– con contestuale ordine di rinnovazione della notifica, in quanto eseguita direttamente presso la prefettura e non presso l'Avvocatura dello Stato, come invece previsto per i giudizi di secondo grado –
la si è comunque costituita in giudizio. Con l'atto di costituzione ha chiesto che il Controparte_1
vizio procedurale sia tenuto in debita considerazione ai fini della liquidazione delle spese di lite,
evidenziando di essersi attivata esclusivamente per evitare ritardi nello svolgimento del procedimento.
Nel merito, l'amministrazione ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca della patente di guida adottato nei confronti dell'appellante, il quale era stato sorpreso alla guida di un veicolo nonostante fosse già destinatario di un provvedimento di sospensione della patente per uso di sostanze stupefacenti. La prefettura ha evidenziato che la revoca, in tali casi, costituisce una misura automatica e vincolata, non discrezionale, per cui non sarebbe applicabile il principio di proporzionalità. Ha inoltre sottolineato che non è possibile concedere un permesso orario di guida, trattandosi di un provvedimento di revoca e non di sospensione, istituto al quale soltanto è riferibile tale facoltà.
In conclusione, l'amministrazione ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto, insistendo per la conferma della legittimità del provvedimento impugnato.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'adito Tribunale dichiarare la domanda inammissibile e, comunque, rigettarla siccome infondata in
fatto e in diritto, confermando la legittimità della revoca, quale atto non contestato nei presupposti di fatto e di
diritto. Spese vinte».
All'udienza odierna è comparsa la sola parte resistente, la quale ha concluso come in atti, aggiungendo che l'opposizione in primo grado sarebbe stata inammissibile in radice perché avente ad oggetto un atto privo di portata afflittiva. Il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
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1. L'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace identificato l'oggetto dell'opposizione nel decreto prefettizio di sospensione della patente del 24 agosto 2024, mentre l'impugnazione riguardava il verbale n. 574523538 elevato dai carabinieri il 15 settembre 2024 per violazione dell'art. 218, comma 6, C.d.S., notificato “su strada” al trasgressore.
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Ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S., il verbale di accertamento può essere impugnato entro trenta giorni dinanzi al giudice di pace: l'opposizione, iscritta a ruolo il 14.10.2024, deve dunque ritenersi tempestiva.
Il riferimento operato dal primo giudice, ora al provvedimento prefettizio n. 5604/2024 Div. C.T. – Area
III del 21 settembre 2024, ora al decreto di sospensione prot. 53001 del 24.8.2024, integra un evidente travisamento dei fatti e dei documenti in atti.
Va aggiunto che, anche ove il ricorso fosse stato rivolto all'ordinanza prefettizia di sospensione, esso sarebbe comunque pervenuto entro il termine di trenta giorni. Né la , costituitasi in giudizio, CP_1
ha eccepito alcuna tardività.
I casi di rimessione della causa al primo giudice sono tassativi e costituiscono deroga al principio per cui il giudice d'appello deve decidere nel merito (artt. 353 e 354 c.p.c.). Poiché l'errore rilevato attiene all'esatta individuazione dell'atto impugnato – e non a violazioni che incidano sulla regolare instaurazione del contraddittorio – non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione;
trova invece applicazione il principio di conversione dei vizi processuali in motivi di gravame. Spetta pertanto a questo giudicante scrutinare il merito delle doglianze.
Non è infatti condivisibile la tesi della prefettura secondo cui l'appellante avrebbe rinunciato integralmente all'eccezione fondata sull'art. 383 del regolamento di esecuzione C.d.S.: la lettura dell'atto di appello dimostra che la decisione su tutte le questioni già sollevate in primo grado è stata inequivocabilmente rimessa a questo Giudice (cfr. pag. cfr. pag. 7 atto di appello: «Tutto ciò premesso in
fatto e considerato in diritto, il Sig. , come sopra generalizzato, rappresentato e difeso, Parte_1
richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti
difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti»).
2. Non sussiste la dedotta nullità del verbale di accertamento n. 574523538, redatto in data 15.9.2024 dai carabinieri di RC, per violazione dell'art. 218, comma 6, C.d.S.
In primo luogo, va rilevato che l'art. 218, comma 6, C.d.S. non consente il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 C.d.S. In tali ipotesi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità «qualora il
trasgressore abbia dato luogo alla violazione dell'art. 216, sesto comma, del codice della strasa (circolazione alla
guida di un veicolo nel periodo di ritiro del documento di circolazione) non è consentito il pagamento in misura
ridotta; ne consegue che in questo caso il verbale di accertamento legittimamente conterrà l'irrogazione immediata
della sola sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, e non anche la quantificazione della sanzione
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pecuniaria, che dovrà essere irrogata successivamente del Prefetto a mezzo dell'ordinanza-ingiunzione» (cfr. Cass.
n. 5770/2008 e, in senso conforme Cass. 11288/2014 e Cass. 13676/2019)
Ne consegue che il verbale costituisce un atto meramente prodromico e non autonomamente lesivo, e che l'indicazione dell'importo della sanzione pecuniaria non costituisce elemento essenziale del verbale nei casi in cui la sanzione stessa dovrà eventualmente essere irrogata con ordinanza prefettizia, nei limiti temporali della prescrizione: ed infatti, in materia di sanzioni amministrative non soggette a pagamento in misura ridotta, l'impugnazione è possibile solo avverso l'ordinanza-ingiunzione eventualmente emessa dalla prefettura, secondo la disciplina generale prevista dagli artt. 18 e 22 della L. n. 689/1981.
In assenza di tale ordinanza, nessuna sanzione pecuniaria è ancora irrogata, e il procedimento sanzionatorio è da considerarsi ancora in corso.
In tale contesto, l'indicazione dell'importo della sanzione pecuniaria nel verbale non costituisce requisito essenziale ai fini della validità dell'atto, poiché il relativo importo è determinato, nell'ambito della procedura amministrativa, dall'autorità competente (il Prefetto) con eventuale ordinanza-
ingiunzione.
Pertanto, l'omissione lamentata non determina nullità dell'atto, né vizia la regolarità dell'accertamento.
3. Alla luce della documentazione in atti, il secondo motivo di ricorso, relativo al presunto mancato rispetto dei termini procedimentali da parte della , risulta infondato e deve essere disatteso. CP_1
Dagli atti di causa emerge, infatti, che il verbale di accertamento è stato tempestivamente trasmesso alla prefettura di Arezzo mediante comunicazione a mezzo PEC inviata dal nucleo dei carabinieri di
RC (cfr. pag. 26 del fascicolo di primo grado – ). CP_1
Successivamente, il prefetto di Arezzo ha adottato il provvedimento di sospensione della patente di guida con decreto n. 5604/2024 Div. C.T. – Area III, prot. n. 0060277 del 27.09.2024 (cfr. pag. 13, fascicolo prefettura, I grado), nel pieno rispetto del termine di quindici giorni previsto dalla normativa di settore,
decorrente dalla ricezione della segnalazione dell'infrazione.
Tale decreto è stato regolarmente notificato al sig. a mezzo dei carabinieri in data 1.10.2024 Parte_1
(cfr. pag. 14, fascicolo di primo grado – ), sicché non si ravvisano profili di irregolarità CP_1
procedimentale imputabili all'autorità amministrativa.
Pertanto, non ricorrono i presupposti per accogliere la doglianza avanzata dall'appellante sotto il profilo del presunto superamento dei termini per l'adozione del provvedimento prefettizio.
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4. Occorre esaminare il motivo attinente alla asserita violazione dei diritti costituzionalmente garantiti dell'appellante (in particolare, salute e lavoro).
La revoca della patente ai sensi dell'art. 218, comma 6, C.d.S. costituisce un provvedimento vincolato,
adottato in presenza di precisi presupposti normativi, senza margini di discrezionalità da parte dell'amministrazione. Più precisamente, esso ha natura di sanzione amministrativa accessoria e consegue automaticamente alla condotta di chi venga sorpreso alla guida durante il periodo di sospensione della patente e ciò si evince pianamente dall'art. 219 C.d.S. alla luce de quale «nell'ipotesi
che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di
una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto
del luogo della commessa violazione» il quale «previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza
di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato
dell'esecuzione».
Tale revoca si distingue dalle ipotesi di cui all'art. 120 C.d.S., oggetto della sentenza n. 99/2020 della
Corte Costituzionale, che ha censurato l'automatismo sanzionatorio in materia di misure di prevenzione.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi per la legittimità del provvedimento impugnato, stante la pacifica sussistenza nella fattispecie dei presupposti di legge che rendono obbligatoria la revoca della patente. Né può indurre a conclusioni diverse la dedotta violazione di diritti costituzionali.
In primo luogo, il provvedimento impugnato costituisce mera applicazione di una norma di legge, la cui legittimità costituzionale, peraltro, non è stata oggetto di espressa eccezione da parte del ricorrente.
In ogni caso, non può ritenersi che la revoca della patente determini, di per sé, la lesione del diritto al lavoro. Anche accedendo alla prospettazione dell'appellante, l'effetto sarebbe unicamente quello di precludere l'esercizio di determinate mansioni, senza escludere del tutto la possibilità di svolgere altre attività lavorative. Analogamente, la limitazione del diritto di circolazione sul territorio non può
considerarsi assoluta, potendo l'interessato servirsi di mezzi pubblici o di mezzi di locomozione non soggetti a patente. La compressione dei diritti evocati dall'appellante, d'altra parte, si giustifica ragionevolmente con l'esigenza general-preventiva di evitare che si ponga alla guida chi abbia trascurato di rispettare la limitazione alla possibilità di condurre un autoveicolo, a sua volta giustificata dall'integrazione di comportamenti potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica.
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Il motivo di appello, pertanto, deve essere rigettato.
5. Quanto alla possibilità di ottenere un permesso di guida limitato, si tratta di una questione estranea alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'autorizzazione all'uso del veicolo per recarsi al lavoro integra una posizione di interesse legittimo, la cui tutela è rimessa al giudice amministrativo.
Ai sensi dell'art. 218 C.d.S., tale autorizzazione deve essere richiesta al prefetto, al quale spetta anche determinare la durata della sospensione della patente, qualora non già indicata nel verbale di accertamento. Va altresì precisato che questa facoltà è prevista esclusivamente nei casi di sospensione,
e non si applica nelle ipotesi di revoca.
In ogni caso, non risulta agli atti che il abbia presentato formale richiesta in tal senso alla Parte_1
competente autorità amministrativa.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, in misura pari ai minimi tabellari (considerata la limitata complessità della questione),
escluso il compenso per la fase istruttoria, che non si è svolta nel presente giudizio. Le spese vengono parametrate secondo il valore “indeterminabile – complessità bassa” non essendo stata irrogata con il verbale impugnato alcuna sanzione di natura pecuniaria.
Non vi è invece spazio per una revisione della statuizione delle spese in primo grado giacché la parte resistente non ha formulato appello incidentale e, in ogni caso, andrebbe fatta applicazione del principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «l'autorità amministrativa che ha emesso il
provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente
delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore
e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per
cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente
affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota» (cfr., ex multis, Cass. n. 23825/2023).
In ragione dell'integrale rigetto dell'appello, il tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002. Infatti, «la debenza
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per
l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito
dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui
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sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte
impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione
giudiziaria» (cfr. Cass., SS.UU., 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice d'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita:
▪ rigetta l'appello;
▪ condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte appellata, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
▪ dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Arezzo il 10.9.2025
Il giudice
Federico Pani
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