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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 653 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da già (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Donati ed elettivamente domiciliata a
Treviso, via Sartori n. 2, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Falavigna ed elettivamente domiciliato a
Verona, via Amatore Sciesa n. 9, presso lo studio del difensore;
appellato e contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. , CP_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Nascimbeni ed elettivamente domiciliati a S.
Martino B.A. (VR), via XX Settembre 20/a, presso lo studio del difensore;
appellati pagina 1 di 8 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata il 9 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza
IN VIA PRINCIPALE
In riforma dell'impugnata sentenza, respingersi la domanda di risarcimento proposta da nei confronti di e Controparte_1 Controparte_4 CP_3
attesa la totale responsabilità del danneggiato nella causazione dei danni
[...] lamentati e, conseguentemente, respingersi la domanda di garanzia da questi ultimi formulata nei confronti di . Parte_1
Per l'effetto condannarsi gli appellati, eventualmente anche in solido per quanto riguarda le somme corrisposte a alla restituzione nei Controparte_1 confronti di di quanto pagato in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado, ovvero:
• € 21.564,95 (€ 14.636,60 per sorte capitale e € 6.928,35 per spese legali) al
Signor ; Controparte_1
• € 4.784,00 per spese legali ai Signori e Controparte_4 CP_3 con maggiorazione degli interessi.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa anche del primo grado.
IN VIA SUBORDINATA
In riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi un preponderante o quanto meno paritario concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. del Signor CP_1 nell'occorso e, per l'effetto, contenersi di conseguenza la condanna dei
[...]
Signori e e di entro i limiti della propria CP_4 CP_3 Parte_1 responsabilità.
Per l'effetto condannarsi gli appellati in solido alla restituzione nei confronti di
della somma pagata in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado nella misura oltre la quota di propria responsabilità.
Spese, anche del primo grado, rifuse o quanto meno compensate.
pagina 2 di 8 Per Controparte_1
Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello svolto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o comunque respingersi lo stesso rigettandosi ogni domanda proposta da parte appellante siccome infondata, in fatto come in diritto.
Confermarsi in ogni sua parte la sentenza resa condannandosi Parte_1
(già all'integrale risarcimento anche delle spese e competenze Controparte_5 maturate nel giudizio di appello.
Per e Controparte_2 CP_3
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza per tutti i motivi meglio esposti in atti,
: CP_6
Rigettarsi l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
53/2024 del Tribunale di Verona, perché infondato in fatto ed in diritto, rigettando tutte le domande svolte e, per l'effetto, confermare l'impugnato provvedimento.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi di lite di primo e secondo grado da porsi a carico dell'appellante.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_3 giudizio e per sentirli condannare al risarcimento Controparte_2 CP_3 del danno ex art. 2052 c.c. per i danni arrecatigli dal cane di loro proprietà.
L'attore esponeva che:
- il 20.11.2018, verso le 19.00, si trovava, insieme alla moglie a CP_7 cena presso l'abitazione degli amici e , proprietari Controparte_2 CP_3 di un cane labrador di taglia media;
- dopo aver chiesto e ricevuto conferma dai proprietari dell'animale circa la mansuetudine dello stesso, accarezzava il cane a più riprese per venti minuti;
- dopo mezz'ora, mentre si trovava da dieci minuti di fianco alla cuccia del cane intento ad accarezzarlo, veniva azzannato al volto, senza aver tenuto alcun atteggiamento o comportamento che potesse essere interpretato dall'animale come aggressivo;
pagina 3 di 8 - veniva sottoposto a un intervento chirurgico riparatore e veniva dimesso due giorni dopo;
- il sinistro gli aveva comportato lesioni fisiche (difficoltà respiratorie, dispnee), un danno estetico (malformazione del naso) e l'impossibilità di proseguire l'attività di subacqueo a livello agonistico, svolta in passato anche a livello professionale.
2. e si costituivano in giudizio, senza contestare i Controparte_2 CP_3 fatti di cui all'atto di citazione, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia della compagnia assicurativa (ora Parte_2 Parte_1
.
[...]
3. Autorizzata la chiamata in causa dell'Assicurazione, quest'ultima si costituiva in giudizio affermando che il comportamento colpevole del danneggiato aveva interrotto il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, sicché doveva ritenersi insussistente la responsabilità ex art. 2052 c.c. dei proprietari dell'animale. Infatti, il si sarebbe intrufolato nella cuccia dove CP_1 si trovava il cane, avvicinandogli il volto e spaventandolo al punto da provocarne la reazione.
4. La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali, per interpello e per testi, nonché mediante una CTU medico-legale, affidata alla dott.ssa Per_1
.
[...]
5. Con sentenza n. 53/2024, il Tribunale di Verona accoglieva la domanda del
[...]
e, per quanto qui rileva: riteneva sussistente la responsabilità ex art. 2052 CP_1
c.c. dei proprietari dell'animale; li condannava in solido a risarcire il per CP_1 la somma di euro 12.593,86 e al pagamento delle spese di lite del giudizio;
condannava l'Assicurazione a tenere indenni i convenuti degli effetti delle statuizioni di condanna di cui alla sentenza e a rifondere loro le spese di lite del grado.
5.1 Secondo il Tribunale, il danno non era da imputarsi al caso fortuito, né alla colpa del danneggiato, in quanto non si erano verificati eventi esterni improvvisi che potessero aver spaventato il cane, né il aveva tenuto un CP_1 comportamento, inadeguato o colposo, tale da spaventare l'animale.
pagina 4 di 8 6. Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza sulla base di un unico motivo d'appello, di seguito illustrato.
6.1 si è costituito in giudizio e ha chiesto di dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché il suo rigetto.
6.2 e , costituitisi in giudizio, hanno chiesto il Controparte_2 CP_3 rigetto dell'appello.
6.3 All'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
7. L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il caso fortuito consistente nella colpa del danneggiato, rilevante ex art. 2052 c.c. ai fini dell'esclusione della responsabilità dei proprietari del cane.
7.1 Secondo l'Assicurazione, infatti, i danni subiti dal danneggiato sarebbero da imputarsi al suo comportamento sconsiderato: il che per la prima volta CP_1 incontrava il cane, si sarebbe avvicinato con il volto all'animale, che si trovava nella propria cuccia, che, spaventato, avrebbe reagito mordendolo. Tale dinamica troverebbe conferma nella denuncia di sinistro di del 21.11.2018 Controparte_2
(doc. 3 fascicolo appellante), in cui ella aveva affermato che il si era CP_1 avvicinato al cane “con la faccia entrando nella nicchia dove stava riposando” e nella dichiarazione resa all'accertatore della compagnia assicurativa dallo stesso
(doc. 5 fascicolo appellante), che aveva riferito di essersi girato con il CP_1 volto verso il cane.
7.2 L'Assicurazione ha concluso chiedendo di respingere la domanda di risarcimento del e di condannare quest'ultimo alla restituzione delle CP_1 somme corrispostegli dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata;
in subordine, ha chiesto di accertarsi la prevalente o paritaria responsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro.
8. Il si è costituito deducendo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. CP_1 dell'appello in quanto non rispettoso dei requisiti richiesti dalla norma, nonché la sua infondatezza. Secondo il danneggiato, dall'istruttoria svolta in primo grado pagina 5 di 8 risulterebbe che il cane si trovava davanti alla cuccia (e non al suo interno) e che egli, prima di essere aggredito, lo stava accarezzando già da qualche minuto. Le dichiarazioni rese dalla e dallo stesso sarebbero superate CP_2 CP_1 dall'interpello e dalle dichiarazioni testimoniali assunti in primo grado, che hanno confermato che il non aveva assunto un comportamento imprudente o CP_1 comunque tale da spaventare l'animale causandone la reazione.
9. e , costituitisi in giudizio, hanno confermato la Controparte_2 CP_3 versione dei fatti offerta dal danneggiato: il si sarebbe trovato per terra CP_1 di fianco al cane, che si trovava fuori dalla cuccia, e lo avrebbe accarezzato con il benestare dei proprietari.
10. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti in causa, va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. articolata dal in quanto nell'atto di appello è possibile riconoscere con CP_1 sufficiente grado di certezza le parti della sentenza impugnata sottoposte a critica e le argomentazioni in fatto e diritto poste a fondamento di essa.
10.1 Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
10.2 La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. per il danno cagionato da animali è oggettiva, fondata cioè non sulla colpa, ma sul rapporto di uso o di proprietà tra il responsabile e l'animale. Ad escludere tale responsabilità vale unicamente la prova, a carico del convenuto, del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale, idoneo a interrompere il nesso di causa tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (cfr. Cass. n. 15895/2011). Il caso fortuito può essere integrato anche da un comportamento colposo dello stesso danneggiato in grado di elidere tale nesso di causa tra comportamento dell'animale e danno.
10.3 Orbene, dall'istruttoria svolta in primo grado non è emerso alcunché che possa deporre nel senso della sussistenza di un qualche profilo di colpa in capo al danneggiato. Dalle prove orali assunte è, infatti, emerso che: il aveva CP_1 chiesto ai proprietari del cane ampie rassicurazioni in ordine alla mansuetudine pagina 6 di 8 dell'animale e ne aveva ricevuto conferma;
il cane si trovava al di fuori della cuccia, precisamente davanti ad essa;
il stava già accarezzando CP_1
l'animale da diversi minuti prima di essere aggredito.
Tali fatti sono stati testimoniati dagli stessi proprietari del cane, che hanno assistito alla scena;
l'efficacia probatoria del loro racconto non può essere inficiata dalle dichiarazioni rese ad dagli stessi soggetti a fini assicurativi. Pt_1
Il fatto che il si fosse avvicinato con il volto all'animale non integra gli CP_1 estremi della colpa rilevante quale caso fortuito ai sensi dell'art. 2052 c.c. né del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., sia perché l'avvicinamento al cane era necessario per accarezzarlo (e per poterlo fare il aveva chiesto CP_1
e ottenuto il benestare dei proprietari), sia perché è provato che il danneggiato si trovava già da qualche minuto in quella posizione e che non aveva posto in essere alcun comportamento improvviso che potesse spaventare l'animale.
Il richiamo dell'appellante alla sentenza n. 1268/2022 del Tribunale di Modena è inconferente, in quanto essa riguarda una situazione del tutto diversa, in cui la danneggiata, che si trovava in un bar, si era avvicinata a un cane a lei sconosciuto senza il permesso della proprietaria (e, anzi, in assenza della stessa), mentre peraltro l'animale si trovava in un apposito trasportino.
11. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza di e vengono Pt_1 liquidate come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e senza fase istruttoria, in favore di e di e . Controparte_1 Controparte_2 CP_3
12. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna alla rifusione in favore degli appellati Parte_1 CP_2
pagina 7 di 8 e delle spese di lite del grado liquidate in euro 3.966,00 CP_2 CP_3 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso spese generali Controparte_1
(15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 653 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da già (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Donati ed elettivamente domiciliata a
Treviso, via Sartori n. 2, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Falavigna ed elettivamente domiciliato a
Verona, via Amatore Sciesa n. 9, presso lo studio del difensore;
appellato e contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. , CP_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Nascimbeni ed elettivamente domiciliati a S.
Martino B.A. (VR), via XX Settembre 20/a, presso lo studio del difensore;
appellati pagina 1 di 8 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata il 9 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza
IN VIA PRINCIPALE
In riforma dell'impugnata sentenza, respingersi la domanda di risarcimento proposta da nei confronti di e Controparte_1 Controparte_4 CP_3
attesa la totale responsabilità del danneggiato nella causazione dei danni
[...] lamentati e, conseguentemente, respingersi la domanda di garanzia da questi ultimi formulata nei confronti di . Parte_1
Per l'effetto condannarsi gli appellati, eventualmente anche in solido per quanto riguarda le somme corrisposte a alla restituzione nei Controparte_1 confronti di di quanto pagato in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado, ovvero:
• € 21.564,95 (€ 14.636,60 per sorte capitale e € 6.928,35 per spese legali) al
Signor ; Controparte_1
• € 4.784,00 per spese legali ai Signori e Controparte_4 CP_3 con maggiorazione degli interessi.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa anche del primo grado.
IN VIA SUBORDINATA
In riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi un preponderante o quanto meno paritario concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. del Signor CP_1 nell'occorso e, per l'effetto, contenersi di conseguenza la condanna dei
[...]
Signori e e di entro i limiti della propria CP_4 CP_3 Parte_1 responsabilità.
Per l'effetto condannarsi gli appellati in solido alla restituzione nei confronti di
della somma pagata in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado nella misura oltre la quota di propria responsabilità.
Spese, anche del primo grado, rifuse o quanto meno compensate.
pagina 2 di 8 Per Controparte_1
Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello svolto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o comunque respingersi lo stesso rigettandosi ogni domanda proposta da parte appellante siccome infondata, in fatto come in diritto.
Confermarsi in ogni sua parte la sentenza resa condannandosi Parte_1
(già all'integrale risarcimento anche delle spese e competenze Controparte_5 maturate nel giudizio di appello.
Per e Controparte_2 CP_3
Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza per tutti i motivi meglio esposti in atti,
: CP_6
Rigettarsi l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
53/2024 del Tribunale di Verona, perché infondato in fatto ed in diritto, rigettando tutte le domande svolte e, per l'effetto, confermare l'impugnato provvedimento.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi di lite di primo e secondo grado da porsi a carico dell'appellante.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_3 giudizio e per sentirli condannare al risarcimento Controparte_2 CP_3 del danno ex art. 2052 c.c. per i danni arrecatigli dal cane di loro proprietà.
L'attore esponeva che:
- il 20.11.2018, verso le 19.00, si trovava, insieme alla moglie a CP_7 cena presso l'abitazione degli amici e , proprietari Controparte_2 CP_3 di un cane labrador di taglia media;
- dopo aver chiesto e ricevuto conferma dai proprietari dell'animale circa la mansuetudine dello stesso, accarezzava il cane a più riprese per venti minuti;
- dopo mezz'ora, mentre si trovava da dieci minuti di fianco alla cuccia del cane intento ad accarezzarlo, veniva azzannato al volto, senza aver tenuto alcun atteggiamento o comportamento che potesse essere interpretato dall'animale come aggressivo;
pagina 3 di 8 - veniva sottoposto a un intervento chirurgico riparatore e veniva dimesso due giorni dopo;
- il sinistro gli aveva comportato lesioni fisiche (difficoltà respiratorie, dispnee), un danno estetico (malformazione del naso) e l'impossibilità di proseguire l'attività di subacqueo a livello agonistico, svolta in passato anche a livello professionale.
2. e si costituivano in giudizio, senza contestare i Controparte_2 CP_3 fatti di cui all'atto di citazione, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia della compagnia assicurativa (ora Parte_2 Parte_1
.
[...]
3. Autorizzata la chiamata in causa dell'Assicurazione, quest'ultima si costituiva in giudizio affermando che il comportamento colpevole del danneggiato aveva interrotto il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, sicché doveva ritenersi insussistente la responsabilità ex art. 2052 c.c. dei proprietari dell'animale. Infatti, il si sarebbe intrufolato nella cuccia dove CP_1 si trovava il cane, avvicinandogli il volto e spaventandolo al punto da provocarne la reazione.
4. La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali, per interpello e per testi, nonché mediante una CTU medico-legale, affidata alla dott.ssa Per_1
.
[...]
5. Con sentenza n. 53/2024, il Tribunale di Verona accoglieva la domanda del
[...]
e, per quanto qui rileva: riteneva sussistente la responsabilità ex art. 2052 CP_1
c.c. dei proprietari dell'animale; li condannava in solido a risarcire il per CP_1 la somma di euro 12.593,86 e al pagamento delle spese di lite del giudizio;
condannava l'Assicurazione a tenere indenni i convenuti degli effetti delle statuizioni di condanna di cui alla sentenza e a rifondere loro le spese di lite del grado.
5.1 Secondo il Tribunale, il danno non era da imputarsi al caso fortuito, né alla colpa del danneggiato, in quanto non si erano verificati eventi esterni improvvisi che potessero aver spaventato il cane, né il aveva tenuto un CP_1 comportamento, inadeguato o colposo, tale da spaventare l'animale.
pagina 4 di 8 6. Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza sulla base di un unico motivo d'appello, di seguito illustrato.
6.1 si è costituito in giudizio e ha chiesto di dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché il suo rigetto.
6.2 e , costituitisi in giudizio, hanno chiesto il Controparte_2 CP_3 rigetto dell'appello.
6.3 All'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
7. L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il caso fortuito consistente nella colpa del danneggiato, rilevante ex art. 2052 c.c. ai fini dell'esclusione della responsabilità dei proprietari del cane.
7.1 Secondo l'Assicurazione, infatti, i danni subiti dal danneggiato sarebbero da imputarsi al suo comportamento sconsiderato: il che per la prima volta CP_1 incontrava il cane, si sarebbe avvicinato con il volto all'animale, che si trovava nella propria cuccia, che, spaventato, avrebbe reagito mordendolo. Tale dinamica troverebbe conferma nella denuncia di sinistro di del 21.11.2018 Controparte_2
(doc. 3 fascicolo appellante), in cui ella aveva affermato che il si era CP_1 avvicinato al cane “con la faccia entrando nella nicchia dove stava riposando” e nella dichiarazione resa all'accertatore della compagnia assicurativa dallo stesso
(doc. 5 fascicolo appellante), che aveva riferito di essersi girato con il CP_1 volto verso il cane.
7.2 L'Assicurazione ha concluso chiedendo di respingere la domanda di risarcimento del e di condannare quest'ultimo alla restituzione delle CP_1 somme corrispostegli dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata;
in subordine, ha chiesto di accertarsi la prevalente o paritaria responsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro.
8. Il si è costituito deducendo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. CP_1 dell'appello in quanto non rispettoso dei requisiti richiesti dalla norma, nonché la sua infondatezza. Secondo il danneggiato, dall'istruttoria svolta in primo grado pagina 5 di 8 risulterebbe che il cane si trovava davanti alla cuccia (e non al suo interno) e che egli, prima di essere aggredito, lo stava accarezzando già da qualche minuto. Le dichiarazioni rese dalla e dallo stesso sarebbero superate CP_2 CP_1 dall'interpello e dalle dichiarazioni testimoniali assunti in primo grado, che hanno confermato che il non aveva assunto un comportamento imprudente o CP_1 comunque tale da spaventare l'animale causandone la reazione.
9. e , costituitisi in giudizio, hanno confermato la Controparte_2 CP_3 versione dei fatti offerta dal danneggiato: il si sarebbe trovato per terra CP_1 di fianco al cane, che si trovava fuori dalla cuccia, e lo avrebbe accarezzato con il benestare dei proprietari.
10. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti in causa, va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. articolata dal in quanto nell'atto di appello è possibile riconoscere con CP_1 sufficiente grado di certezza le parti della sentenza impugnata sottoposte a critica e le argomentazioni in fatto e diritto poste a fondamento di essa.
10.1 Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
10.2 La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. per il danno cagionato da animali è oggettiva, fondata cioè non sulla colpa, ma sul rapporto di uso o di proprietà tra il responsabile e l'animale. Ad escludere tale responsabilità vale unicamente la prova, a carico del convenuto, del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale, idoneo a interrompere il nesso di causa tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (cfr. Cass. n. 15895/2011). Il caso fortuito può essere integrato anche da un comportamento colposo dello stesso danneggiato in grado di elidere tale nesso di causa tra comportamento dell'animale e danno.
10.3 Orbene, dall'istruttoria svolta in primo grado non è emerso alcunché che possa deporre nel senso della sussistenza di un qualche profilo di colpa in capo al danneggiato. Dalle prove orali assunte è, infatti, emerso che: il aveva CP_1 chiesto ai proprietari del cane ampie rassicurazioni in ordine alla mansuetudine pagina 6 di 8 dell'animale e ne aveva ricevuto conferma;
il cane si trovava al di fuori della cuccia, precisamente davanti ad essa;
il stava già accarezzando CP_1
l'animale da diversi minuti prima di essere aggredito.
Tali fatti sono stati testimoniati dagli stessi proprietari del cane, che hanno assistito alla scena;
l'efficacia probatoria del loro racconto non può essere inficiata dalle dichiarazioni rese ad dagli stessi soggetti a fini assicurativi. Pt_1
Il fatto che il si fosse avvicinato con il volto all'animale non integra gli CP_1 estremi della colpa rilevante quale caso fortuito ai sensi dell'art. 2052 c.c. né del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., sia perché l'avvicinamento al cane era necessario per accarezzarlo (e per poterlo fare il aveva chiesto CP_1
e ottenuto il benestare dei proprietari), sia perché è provato che il danneggiato si trovava già da qualche minuto in quella posizione e che non aveva posto in essere alcun comportamento improvviso che potesse spaventare l'animale.
Il richiamo dell'appellante alla sentenza n. 1268/2022 del Tribunale di Modena è inconferente, in quanto essa riguarda una situazione del tutto diversa, in cui la danneggiata, che si trovava in un bar, si era avvicinata a un cane a lei sconosciuto senza il permesso della proprietaria (e, anzi, in assenza della stessa), mentre peraltro l'animale si trovava in un apposito trasportino.
11. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza di e vengono Pt_1 liquidate come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e senza fase istruttoria, in favore di e di e . Controparte_1 Controparte_2 CP_3
12. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 53/2024 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna alla rifusione in favore degli appellati Parte_1 CP_2
pagina 7 di 8 e delle spese di lite del grado liquidate in euro 3.966,00 CP_2 CP_3 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso spese generali Controparte_1
(15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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