TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 724/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile- Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 27 febbraio 2025 da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari alla via Zanfarino Parte_1 C.F._1
21/D, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Udassi del foro di Sassari (Cod. Fisc. ) C.F._2
che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso introduttivo,
E
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari Via Parte_2 C.F._3
M. Zanfarino n. 21/D, presso lo studio dell'Avv. Marco Cubeddu (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 28 luglio 2023, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“-dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2
;
[...]
pagina 1 di 3 -i ricorrenti, economicamente indipendenti, provvederanno al proprio mantenimento e dichiarano di avere già regolato ogni ulteriore pregresso, presente e futuro rapporto patrimoniale, nonché di non avere alcuna reciproca pretesa;
-il figlio minorenne sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con residenza Per_1 privilegiata presso la madre. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 155 c.c. i genitori continueranno a esercitare in modo congiunto la responsabilità sul figlio;
- Le festività, avendo oramai 15 anni, saranno trascorse secondo la libera determinazione di Per_1 quest'ultimo;
- ciascuna parte verserà all'altra, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 250,00 mensili entro il 5 di ogni mese al domicilio dell'altro genitore con modalità concordate;
- l'assegno unico, attualmente dell'importo complessivo di circa 200,00 sarà percepito da ambedue i
CP_ genitori nella misura del 50% dando atto che l' già provvede al pagamento del medesimo con due distinti bonifici a favore di ambedue i ricorrenti;
-Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sassari per
l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate con la seguente aggiunta: “ciascuna parte verserà all'altra, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 250,00 mensili entro il 5 di ogni mese al domicilio dell'altro genitore con modalità concordate”.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data Parte_1 Parte_2
15/07/2006, regolarmente trascritto al n. 99, p. 1, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sassari, dalla cui unione è nato in data [...] il figlio Persona_2
Le parti si sono in seguito separate davanti all'intestato Tribunale con provvedimento del 17/07/2012, nel procedimento avente RG n. 1760/2012, alle condizioni di cui al verbale di udienza del 19.06.2012.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente pagina 2 di 3 accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], cittadina italiana, residente in [...] e CF nato a Parte_2 C.F._3
Sassari (SS) il 24/11/1978, residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di
Alghero al n. 99, parte 1, Uff 1, anno 2006), alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile- Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 27 febbraio 2025 da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari alla via Zanfarino Parte_1 C.F._1
21/D, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Udassi del foro di Sassari (Cod. Fisc. ) C.F._2
che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso introduttivo,
E
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari Via Parte_2 C.F._3
M. Zanfarino n. 21/D, presso lo studio dell'Avv. Marco Cubeddu (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 28 luglio 2023, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“-dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 Parte_2
;
[...]
pagina 1 di 3 -i ricorrenti, economicamente indipendenti, provvederanno al proprio mantenimento e dichiarano di avere già regolato ogni ulteriore pregresso, presente e futuro rapporto patrimoniale, nonché di non avere alcuna reciproca pretesa;
-il figlio minorenne sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con residenza Per_1 privilegiata presso la madre. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 155 c.c. i genitori continueranno a esercitare in modo congiunto la responsabilità sul figlio;
- Le festività, avendo oramai 15 anni, saranno trascorse secondo la libera determinazione di Per_1 quest'ultimo;
- ciascuna parte verserà all'altra, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 250,00 mensili entro il 5 di ogni mese al domicilio dell'altro genitore con modalità concordate;
- l'assegno unico, attualmente dell'importo complessivo di circa 200,00 sarà percepito da ambedue i
CP_ genitori nella misura del 50% dando atto che l' già provvede al pagamento del medesimo con due distinti bonifici a favore di ambedue i ricorrenti;
-Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sassari per
l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025 ex art 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate con la seguente aggiunta: “ciascuna parte verserà all'altra, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 250,00 mensili entro il 5 di ogni mese al domicilio dell'altro genitore con modalità concordate”.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data Parte_1 Parte_2
15/07/2006, regolarmente trascritto al n. 99, p. 1, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sassari, dalla cui unione è nato in data [...] il figlio Persona_2
Le parti si sono in seguito separate davanti all'intestato Tribunale con provvedimento del 17/07/2012, nel procedimento avente RG n. 1760/2012, alle condizioni di cui al verbale di udienza del 19.06.2012.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente pagina 2 di 3 accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], cittadina italiana, residente in [...] e CF nato a Parte_2 C.F._3
Sassari (SS) il 24/11/1978, residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di
Alghero al n. 99, parte 1, Uff 1, anno 2006), alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3