TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 741 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021
Avente a oggetto: “Altri contratti d'opera” vertente
TRA
, (P. VA , in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
p.t. sig.ra (C. F. , rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gaetano Bottigliero (C.F.
e dall'Avv. Luigi Bottigliero (C.F. , ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla via Roma n. 263;
-Opponente-
E
Controparte_1
., in persona del presidente Rag. , (P. IVA ),
[...] Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Castel Volturno (CE), alla Via B. Celentano n.2, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppina Letizia (C.F. , che lo rappresenta e C.F._4 difende;
-Opposta-
Conclusioni: come in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva formale opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2607/2020 con il quale l'intestato Tribunale le ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 6.016,68 oltre interessi e spesa della procedura, giuste fatture n.
103 del 02/11/2016 dell'importo di € 1.102,10 , n. 2162 del 02/01/2017 dell'importo di
€ 1.102,10 , n. 135 del 31/01/2018 dell'importo di € 1.102,10 , n. 200 del 02/01/2016 dell'importo di € 796,71, n. 2243 del 02/01/2017 dell'importo di €796,71 , n. 52251 del
31/12/2017 dell'importo di €796,71, n. 44939 del 01/12/2016 dell'importo di € 73,20 ,
n. 3775 del 17/01/2017 dell'importo di € 9,15, n. 7665 del 20/02/2017 dell'importo di €
201,30, n. 32271 del 31/07/2017 dell'importo di € 36,60.
Con la spiegata opposizione l'opponente eccepiva la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di legge per la sua emissione, la carenza di prova delle asserite prestazioni fondate solo su fatture e contestava il quantum richiesto.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)In via preliminare, dichiarare nullo, inefficace, revocare o comunque annullare l'opposto D.I. n. 2607/2020 (R.G. n. 8172/2020), stante violazione dell'art. 634 c.p.c. e mancanza assoluta dei presupposti di legge per la sua emissione;
2) Nel merito, dichiarare nullo, revocare o comunque annullare l'opposto D.I. per carenza di prova relativamente all'an debeatur, ed, in ogni caso, rigettare la domanda di credito dell'opposta stante inesistenza della pretesa creditoria avversa. 3) In via subordinata, dichiarare l'opposto D.I. nullo o annullarlo e, in ogni caso, rigettare la domanda di credito dell'opposta poiché tra l'altro infondata e non provata anche sotto il profilo del
'quantum; 4) Condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da liquidarsi in favore degli avvocati antistatari”.
Si costituiva, con rituale comparsa di costituzione e risposta l'
[...]
instando per l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 conclusioni: “In via preliminare concedersi ai sensi dell'art.648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 2607/2020. Nel merito, rigettare la proposta opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la Controparte_4
, in persona del liquidatore pro tempore a pagare in favore dell'
[...] [...]
la somma di € 6.016,68, oltre Controparte_3 agli interessi legali maturati sul capitale ed alle spese della procedura monitoria;
Vittoria di spese e competenze”;
In dettaglio parte opposta deduceva che: “ le fatture nn. 103 del 02.01.2016, 2162 del
02.01.2017 e 135 del 31.01.2018 erano riferite al contratto sottoscritto tra le parti in causa in data 29.08.2003, per la durata di tre anni, con decorrenza dal 01.09.2003 e tacitamente rinnovato nel tempo per identico periodo, in assenza di formale disdetta;
in base alle previsioni contrattuali, l' Controparte_3
si impegnava all'installazione di un sistema di radio sorveglianza presso i locali
[...] deposito siti in Carinaro (CE), alla Via Appia 7 – bis, in proprietà della controparte contrattuale, la quale ultima si obbligava a sua volta alla corresponsione di un canone mensile, come corrispettivo del servizio offertole;
che le fatture nn. 200 del 02.01.2016,
2243 del 02.01.2017 e 52251 del 31.12.2017 erano riferite ad un contratto sottoscritto dalle parti in causa in data 17.07.2007, per la durata di tre anni, con decorrenza
12.07.2007 e tacitamente rinnovato nel tempo per identico periodo in assenza di formale disdetta, con cui l' Controparte_3 si impegnava all'installazione di un sistema di radio sorveglianza presso l'unità abitativa sita in Teverola (CE), alla Via Marco Polo, in proprietà della controparte contrattuale, la quale ultima si obbligava alla corresponsione di un canone mensile, come corrispettivo del servizio offertole;
che, i contratti summenzionati prevedevano altresì in capo al fornitore del servizio i doveri di intervento su chiamata, sia nelle ipotesi di allarme, sia nelle ipotesi di guasto;
che, per i suddetti interventi era concordata apposita tariffa;
che, solo le fatture nn. 44939 del 01.12.2016, 3775 del 17.01.20177665 del 20.02.2017e 32271 del
31.07.2017 facevano riferimento ai singoli interventi, specificandone il numero, la tariffa
(in conformità alle previsioni contrattuali) e il periodo in cui furono effettuati.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati alle parti i termini per le memorie istruttorie.
La causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita con l'escussione di un solo teste cosicché, all'udienza del 03 novembre 2025, la stessa veniva riservata in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, in via preliminare si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 15 gennaio 2025, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività della opposizione formulata da . Parte_1
In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni. Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez. 1 del
03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dell'ingiunzione.
A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass.
Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 04.12.2020 e, quanto al dies ad quem, l'opposizione risulta perfezionata il 13 gennaio 2021. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
La legittimazione attiva e passiva delle parti risulta provata per tabulas. I titoli prodotti
(contratti), in uno alla circostanza che le stesse nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio anche in ordine alla legittimazione attiva e passiva, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n.
7305/2014).
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con il ricorso monitorio, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni nel ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012;
Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Passando al merito della controversia, l'opposizione proposta è infondata e va rigettata per i motivi dappresso considerati.
Nella fattispecie, l'opposta ha agito per veder soddisfatto il credito rinveniente da fatture impagate (n.103 del 02/11/2016 dell'importo di € 1.102,10 , n. 2162 del 02/01/2017 dell'importo di € 1.102,10 , n. 135 del 31/01/2018 dell'importo di € 1.102,10 , n. 200 del
02/01/2016 dell'importo di € 796,71, n. 2243 del 02/01/2017 dell'importo di €796,71 ,
n. 52251 del 31/12/2017 dell'importo di €796,71, n. 44939 del 01/12/2016 dell'importo di € 73,20 , n. 3775 del 17/01/2017 dell'importo di € 9,15, n. 7665 del 20/02/2017 dell'importo di € 201,30, n. 32271 del 31/07/2017 dell'importo di € 36,60) e inerenti l'attività di vigilanza prestata in favore dell'opponente società Parte_1
.
[...]
Giova precisare che il giudizio di opposizione e quindi, il sorgere della fase di cognizione, riconsegna all'attore sostanziale, ora opposto, l'onere di provare le proprie pretese.
Il creditore ingiungente e, dunque, attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare la sussistenza del credito azionato nei confronti dell'ingiunto. Sul debitore opponente e convenuto in senso sostanziale, invece, incombe l'onere di provare di aver esattamente adempiuto.
La natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e la distribuzione dell'onere della prova sono, probabilmente, due delle questioni più dibattute dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento al procedimento monitorio. Dalla corretta instaurazione del giudizio di opposizione e dall'adempimento dell'onere della prova dipende, infatti, il destino del decreto ingiuntivo e, dunque, del titolo esecutivo essenziale ai fini del recupero del credito.
La fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente.
Pertanto, il Giudice, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In altri termini, deve valutare l'an ed il quantum della pretesa creditoria.
Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale. Infatti, formalmente, l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale, contro il creditore ingiungente, che è convenuto. Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla e, dunque, è convenuto in senso sostanziale mentre il creditore ingiungente è attore.
Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che il creditore opposto ha fornito la prova a fondamento della propria pretesa.
La società opposta ha fornito adeguata prova a confermare la pretesa creditoria azionata in via monitoria.
La documentazione prodotta dall'opposta, in particolare i contratti del 29/08/2003 e del
17/7/2007, peraltro non specificamente contestati dall'opponente, e le scritture contabili prodotte costituiscono prova adeguata, ai sensi degli artt. 2709 e 2214 c.c., quanto ad identificazione dell'obbligazione inter-partes, quanto all'attività concretamente eseguita, quanto all'ammontare del credito vantato.
Le allegazioni di cui sopra hanno trovato confortevole riscontro anche nelle dichiarazioni del teste che, escusso all'udienza del 19 ottobre 2023, riferiva all'autorità Testimone_1 giudicante: “ conosco i fatti di causa in quanto lavoro per l'Istituto di vigilanza e verificavo gli allarmi della srl che era cliente dell'Istituto di vigilanza presso il quale Parte_1 lavoro… sono lavoratore dell'Istituto e sia io che i miei colleghi abbiamo provveduto a verificare la situazione allorquando l'allarme scattava, ad esempio in caso di allarme di furto.
In caso di allarme, infatti interveniamo noi della pattuglia in zona… tanto so sempre a seguito dei controlli e sopralluoghi a seguito del nostro intervento... ricordo di essere stato presente quando l'Istituto di Vigilanza a mezzo dei propri tecnici specializzati, ha provveduto ad eseguire gli interventi di punzonatura presso la sede della Società ma Parte_1 ricordo con precisione le date”.
Risulta dunque, evidente, come dai mezzi istruttori assunti emerga una ricostruzione dei fatti che non lascia dubbi in ordine alla pretesa creditoria dell'opposta.
Al cospetto della prova, fornita dall'opposta, in ordine al rapporto intercorso con l'opponente, tra l'altro mai contestato, alle prestazioni rese ed al mancato pagamento
(fatture), l'opponente non ha offerto idonea prova contraria.
Parte opponente, su cui gravava l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della richiesta creditoria è rimasta, invero, inerte ed insoddisfacente sul piano probatorio. In tale sede non è emersa prova che parte opponente abbia ottemperato alle obbligazioni poste a proprio carico.
Pertanto, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei motivi della decisione, dell'attività processuale espletata dalle parti e del valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 741/2021ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata dalla e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 2607/2020 emesso dall'intestato Tribunale.
2. Condanna la , in persona del liquidatore p.t. a Parte_1 rifondere in favore dell'istituto di vigilanza privata società cooperativa Controparte_3 giustizia le spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore per averne fatto anticipo.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 18/11/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 741 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021
Avente a oggetto: “Altri contratti d'opera” vertente
TRA
, (P. VA , in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
p.t. sig.ra (C. F. , rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gaetano Bottigliero (C.F.
e dall'Avv. Luigi Bottigliero (C.F. , ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla via Roma n. 263;
-Opponente-
E
Controparte_1
., in persona del presidente Rag. , (P. IVA ),
[...] Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Castel Volturno (CE), alla Via B. Celentano n.2, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppina Letizia (C.F. , che lo rappresenta e C.F._4 difende;
-Opposta-
Conclusioni: come in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva formale opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2607/2020 con il quale l'intestato Tribunale le ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 6.016,68 oltre interessi e spesa della procedura, giuste fatture n.
103 del 02/11/2016 dell'importo di € 1.102,10 , n. 2162 del 02/01/2017 dell'importo di
€ 1.102,10 , n. 135 del 31/01/2018 dell'importo di € 1.102,10 , n. 200 del 02/01/2016 dell'importo di € 796,71, n. 2243 del 02/01/2017 dell'importo di €796,71 , n. 52251 del
31/12/2017 dell'importo di €796,71, n. 44939 del 01/12/2016 dell'importo di € 73,20 ,
n. 3775 del 17/01/2017 dell'importo di € 9,15, n. 7665 del 20/02/2017 dell'importo di €
201,30, n. 32271 del 31/07/2017 dell'importo di € 36,60.
Con la spiegata opposizione l'opponente eccepiva la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di legge per la sua emissione, la carenza di prova delle asserite prestazioni fondate solo su fatture e contestava il quantum richiesto.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)In via preliminare, dichiarare nullo, inefficace, revocare o comunque annullare l'opposto D.I. n. 2607/2020 (R.G. n. 8172/2020), stante violazione dell'art. 634 c.p.c. e mancanza assoluta dei presupposti di legge per la sua emissione;
2) Nel merito, dichiarare nullo, revocare o comunque annullare l'opposto D.I. per carenza di prova relativamente all'an debeatur, ed, in ogni caso, rigettare la domanda di credito dell'opposta stante inesistenza della pretesa creditoria avversa. 3) In via subordinata, dichiarare l'opposto D.I. nullo o annullarlo e, in ogni caso, rigettare la domanda di credito dell'opposta poiché tra l'altro infondata e non provata anche sotto il profilo del
'quantum; 4) Condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da liquidarsi in favore degli avvocati antistatari”.
Si costituiva, con rituale comparsa di costituzione e risposta l'
[...]
instando per l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 conclusioni: “In via preliminare concedersi ai sensi dell'art.648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 2607/2020. Nel merito, rigettare la proposta opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la Controparte_4
, in persona del liquidatore pro tempore a pagare in favore dell'
[...] [...]
la somma di € 6.016,68, oltre Controparte_3 agli interessi legali maturati sul capitale ed alle spese della procedura monitoria;
Vittoria di spese e competenze”;
In dettaglio parte opposta deduceva che: “ le fatture nn. 103 del 02.01.2016, 2162 del
02.01.2017 e 135 del 31.01.2018 erano riferite al contratto sottoscritto tra le parti in causa in data 29.08.2003, per la durata di tre anni, con decorrenza dal 01.09.2003 e tacitamente rinnovato nel tempo per identico periodo, in assenza di formale disdetta;
in base alle previsioni contrattuali, l' Controparte_3
si impegnava all'installazione di un sistema di radio sorveglianza presso i locali
[...] deposito siti in Carinaro (CE), alla Via Appia 7 – bis, in proprietà della controparte contrattuale, la quale ultima si obbligava a sua volta alla corresponsione di un canone mensile, come corrispettivo del servizio offertole;
che le fatture nn. 200 del 02.01.2016,
2243 del 02.01.2017 e 52251 del 31.12.2017 erano riferite ad un contratto sottoscritto dalle parti in causa in data 17.07.2007, per la durata di tre anni, con decorrenza
12.07.2007 e tacitamente rinnovato nel tempo per identico periodo in assenza di formale disdetta, con cui l' Controparte_3 si impegnava all'installazione di un sistema di radio sorveglianza presso l'unità abitativa sita in Teverola (CE), alla Via Marco Polo, in proprietà della controparte contrattuale, la quale ultima si obbligava alla corresponsione di un canone mensile, come corrispettivo del servizio offertole;
che, i contratti summenzionati prevedevano altresì in capo al fornitore del servizio i doveri di intervento su chiamata, sia nelle ipotesi di allarme, sia nelle ipotesi di guasto;
che, per i suddetti interventi era concordata apposita tariffa;
che, solo le fatture nn. 44939 del 01.12.2016, 3775 del 17.01.20177665 del 20.02.2017e 32271 del
31.07.2017 facevano riferimento ai singoli interventi, specificandone il numero, la tariffa
(in conformità alle previsioni contrattuali) e il periodo in cui furono effettuati.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati alle parti i termini per le memorie istruttorie.
La causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita con l'escussione di un solo teste cosicché, all'udienza del 03 novembre 2025, la stessa veniva riservata in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, in via preliminare si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 15 gennaio 2025, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività della opposizione formulata da . Parte_1
In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni. Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez. 1 del
03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dell'ingiunzione.
A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass.
Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 04.12.2020 e, quanto al dies ad quem, l'opposizione risulta perfezionata il 13 gennaio 2021. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
La legittimazione attiva e passiva delle parti risulta provata per tabulas. I titoli prodotti
(contratti), in uno alla circostanza che le stesse nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio anche in ordine alla legittimazione attiva e passiva, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. SS.UU. n.
7305/2014).
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con il ricorso monitorio, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni nel ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012;
Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Passando al merito della controversia, l'opposizione proposta è infondata e va rigettata per i motivi dappresso considerati.
Nella fattispecie, l'opposta ha agito per veder soddisfatto il credito rinveniente da fatture impagate (n.103 del 02/11/2016 dell'importo di € 1.102,10 , n. 2162 del 02/01/2017 dell'importo di € 1.102,10 , n. 135 del 31/01/2018 dell'importo di € 1.102,10 , n. 200 del
02/01/2016 dell'importo di € 796,71, n. 2243 del 02/01/2017 dell'importo di €796,71 ,
n. 52251 del 31/12/2017 dell'importo di €796,71, n. 44939 del 01/12/2016 dell'importo di € 73,20 , n. 3775 del 17/01/2017 dell'importo di € 9,15, n. 7665 del 20/02/2017 dell'importo di € 201,30, n. 32271 del 31/07/2017 dell'importo di € 36,60) e inerenti l'attività di vigilanza prestata in favore dell'opponente società Parte_1
.
[...]
Giova precisare che il giudizio di opposizione e quindi, il sorgere della fase di cognizione, riconsegna all'attore sostanziale, ora opposto, l'onere di provare le proprie pretese.
Il creditore ingiungente e, dunque, attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare la sussistenza del credito azionato nei confronti dell'ingiunto. Sul debitore opponente e convenuto in senso sostanziale, invece, incombe l'onere di provare di aver esattamente adempiuto.
La natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e la distribuzione dell'onere della prova sono, probabilmente, due delle questioni più dibattute dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento al procedimento monitorio. Dalla corretta instaurazione del giudizio di opposizione e dall'adempimento dell'onere della prova dipende, infatti, il destino del decreto ingiuntivo e, dunque, del titolo esecutivo essenziale ai fini del recupero del credito.
La fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente.
Pertanto, il Giudice, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In altri termini, deve valutare l'an ed il quantum della pretesa creditoria.
Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale. Infatti, formalmente, l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale, contro il creditore ingiungente, che è convenuto. Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla e, dunque, è convenuto in senso sostanziale mentre il creditore ingiungente è attore.
Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che il creditore opposto ha fornito la prova a fondamento della propria pretesa.
La società opposta ha fornito adeguata prova a confermare la pretesa creditoria azionata in via monitoria.
La documentazione prodotta dall'opposta, in particolare i contratti del 29/08/2003 e del
17/7/2007, peraltro non specificamente contestati dall'opponente, e le scritture contabili prodotte costituiscono prova adeguata, ai sensi degli artt. 2709 e 2214 c.c., quanto ad identificazione dell'obbligazione inter-partes, quanto all'attività concretamente eseguita, quanto all'ammontare del credito vantato.
Le allegazioni di cui sopra hanno trovato confortevole riscontro anche nelle dichiarazioni del teste che, escusso all'udienza del 19 ottobre 2023, riferiva all'autorità Testimone_1 giudicante: “ conosco i fatti di causa in quanto lavoro per l'Istituto di vigilanza e verificavo gli allarmi della srl che era cliente dell'Istituto di vigilanza presso il quale Parte_1 lavoro… sono lavoratore dell'Istituto e sia io che i miei colleghi abbiamo provveduto a verificare la situazione allorquando l'allarme scattava, ad esempio in caso di allarme di furto.
In caso di allarme, infatti interveniamo noi della pattuglia in zona… tanto so sempre a seguito dei controlli e sopralluoghi a seguito del nostro intervento... ricordo di essere stato presente quando l'Istituto di Vigilanza a mezzo dei propri tecnici specializzati, ha provveduto ad eseguire gli interventi di punzonatura presso la sede della Società ma Parte_1 ricordo con precisione le date”.
Risulta dunque, evidente, come dai mezzi istruttori assunti emerga una ricostruzione dei fatti che non lascia dubbi in ordine alla pretesa creditoria dell'opposta.
Al cospetto della prova, fornita dall'opposta, in ordine al rapporto intercorso con l'opponente, tra l'altro mai contestato, alle prestazioni rese ed al mancato pagamento
(fatture), l'opponente non ha offerto idonea prova contraria.
Parte opponente, su cui gravava l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della richiesta creditoria è rimasta, invero, inerte ed insoddisfacente sul piano probatorio. In tale sede non è emersa prova che parte opponente abbia ottemperato alle obbligazioni poste a proprio carico.
Pertanto, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei motivi della decisione, dell'attività processuale espletata dalle parti e del valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 741/2021ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata dalla e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 2607/2020 emesso dall'intestato Tribunale.
2. Condanna la , in persona del liquidatore p.t. a Parte_1 rifondere in favore dell'istituto di vigilanza privata società cooperativa Controparte_3 giustizia le spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore per averne fatto anticipo.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 18/11/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO