Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 3033 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 2134 pubblicata il 1 giugno 2022 e notificata il 4 giugno 2022, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(cf ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico, , rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina M.R. Ursillo (cf Parte_2
, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del C.F._1 difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto Email_1 di citazione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellante
e
1
Lisa Cioffi (cf ), elettivamente domiciliato nello studio del C.F._3 difensore in Marzano IO (CE), Via Municipio snc, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_2
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 1 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
2030/2014 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore di per l'importo di € 40.535,00, a titolo di saldo dei lavori di Parte_3 impiantistica effettuati in favore della società a fronte di contratto di appalto nonché extra contratto.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_3
Il Tribunale all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano acquisti documenti, espletato l'interrogatorio libero delle parti e la prova orale, rigettava l'opposizione, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite, così motivando: “Orbene, alla luce di tale riparto dell'onere probatorio, può ritenersi che, nel presente giudizio, l'opposto abbia provato la sua pretesa, prima di tutto, sul presupposto che parte opponente non ha mai contestato il contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, contratto relativo alla esecuzione di lavori di impiantistica. Parte opponente ha riconosciuto, nel corso del libero interrogatorio, il conteggio che ha determinato il credito del Sig. nella misura di € Parte_3
40.535,00.
Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà
2 diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà” (cfr. da ultimo Cass. n. 9097/2018, ma anche Cass. n. 15353 del 30/10/2002).
Ebbene, la dichiarazione di menzionata può, dunque, a tutti gli Parte_4 effetti valere come ricognizione di debito.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
L'effetto è quello di invertire l'onere della prova: l'obbligazione si presumerà esistente fino a che il debitore non dimostri il contrario, ovvero fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto” (Cass.
Sez. III, 16.09.2013, n. 21098, Trib. Roma, 19.11.2013).
L'opponente non ha assolto al suddetto onere probatorio, non avendo di fatto dimostrato il venir meno del rapporto fondamentale stesso, né ha comprovato che il debito era stato parzialmente estinto.
Pertanto, non si può ritenere fornita alcuna prova di fatti estintivi e/o modificativi della domanda proposta in sede monitoria che, invece, risulta sufficientemente provata.
Alla luce di tanto, l'opposizione spiegata va rigettata deve essere rigettata e per
l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto”.
Avverso la decisione proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec il 1 luglio 2022, invocandone l'integrale riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, revocare
l'ingiunzione opposta, per inammissibilità e/o assenza dei presupposti della pretesa di pagamento. Nel merito, voglia ritenere/dichiarare non dovuti gli importi richiesti in quanto inesigibili.
3 In via gradata, voglia rideterminare l'esatta misura degli importi dovuti, tenuto conto delle indicazioni esposte nel presente atto.
In via riconvenzionale, ritenere intervenuta la risoluzione del contratto di appalto del 31.12.2008 per grave inadempimento del in relazione Parte_3 all'impegno assunto di acquistare un immobile di proprietà dell'opponente, e, per
l'effetto, condannare il suddetto al risarcimento dei danni patiti e patiendi nella misura almeno €. 25000,00 o in quella maggiore o minore che si dimostrerà o di giustizia, anche quantificata in via equitativa”.
Con comparsa depositata il 24 novembre 2022, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per Parte_3 difetto di specificità dei motivi e, nel merito, ne chiedeva, comunque, il rigetto con vittoria di spese del grado.
Alla prima udienza di trattazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 1 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
L'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa di Parte_3 non è fondata poiché l'appello, che va, dunque, esaminato nel merito, contiene sufficientemente chiare e argomentate censure al provvedimento impugnato;
censure il cui grado di specificità va valutato in correlazione alla concreta motivazione sottesa sentenza.
La difesa appellante formula un unico motivo di gravame, rubricato “Difetto della motivazione. Errore di fatto. Superficialità manifesta”, col quale si duole che il
Tribunale abbia ritenuto dirimente, al fine del rigetto dell'opposizione, la circostanza che il legale rappresentante della società, nel corso dell'interrogatorio libero reso all'udienza del 26 maggio 2016, abbia riconosciuto l'esistenza del debito, senza affrontare alcuna delle eccezioni nonché la domanda riconvenzionale proposta dalla
Parte_1
Segnatamente, il primo giudice avrebbe omesso di pronunciare sull'eccezione di
4 inesigibilità del credito in virtù dell'accordo contenuto nel contratto di appalto per il quale “il costo per i lavori a farsi in relazione a n. otto villette e, quindi, per un importo complessivo di euro 78.400,00 (euro settantottomila e quattrocento/00) non verrà pagato dal committente a favore dell'impresa ma Pt_1 Parte_3 sarà regolato mediante compensazione di credito e debito all'atto dell'acquisto dell'unità immobiliare che il sig. avrà scelto tra quelle che allo stato Parte_3 risulteranno ancora invendute”. La clausola in parola avrebbe fissato le modalità e il termine del pagamento, demandato a un comportamento del mai Parte_3 verificatosi.
La società aveva, inoltre, contestato di aver ricevuto le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, circostanza della quale il Tribunale non avrebbe tenuto alcun conto.
La aveva, poi, sollevato eccezione di inadempimento, Parte_1 deducendo, a fronte dell'impegno contrattuale assunto dal di acquistare Parte_3 un immobile, non adempiuto, di non essere tenuta al pagamento essendovi un vincolo di corrispettività tra le prestazioni.
Il Tribunale avrebbe, anche, omesso di pronunciare in ordine alla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento di all'obbligo di acquistare un immobile di proprietà della società, non Parte_3 potendo accedersi, trattandosi di contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam, alla tesi che fossero intervenuti accordi modificativi, ovvero la cessione dell'obbligo di acquistare alla sorella del da escludersi, in ogni caso, Parte_3 giusta il tenore dell'atto di vendita nel quale non ve ne era alcuna menzione, né erano state provate per iscritto ulteriori intese.
Il mancato acquisto dell'immobile avrebbe cagionato un danno alla
[...] quantificato indicativamente in € 25.000,00, rendendo più difficoltosa la Parte_1 vendita, anche in ragione di una congiuntura sfavorevole che avrebbe determinato un minor guadagno.
Infine, la società ripropone le ulteriori contestazioni mosse, afferenti al quantum, non esaminate dal Tribunale, con le quali deduce che dal totale dovuto dovrebbero essere decurtati gli importi di € 3.460,00 ed € 350,00, sborsati dalla società a fronte
5 del mancato completamento di una villetta da parte di e della necessità Parte_3 di eseguire interventi di “aggiustamento” delle opere da questi eseguite.
I motivi di doglianza non possono trovare accoglimento.
In primis va rilevato che dal tenore della clausola del contratto di appalto menzionata non emerge un obbligo a contrarre in capo al il quale ha Parte_3 dichiarato “l'impresa intende acquistare dal committente Parte_3
Orecchi Costruzioni srl un'unità immobiliare tra quelle oggetto del presente contratto e/o anche tra quelle che andranno a realizzarsi (edificio condominiale in
Vairano Patenora alla via Bonifica)”. Si tratta, al più, di una manifestazione di interesse a fronte delle quale le parti hanno regolato nei termini richiamati il pagamento del prezzo dell'appalto.
La clausola per la quale l'acquisto è rimesso alla scelta del “tra quelle Parte_3 che allo stato risulteranno ancora invendute” è, poi, oltremodo generica, mancando qualsiasi individuazione dell'eventuale unità da acquistare e dei tempi e modi dell'acquisto, non avendo le parti, nell'ambito della facoltà di scelta attribuita a stabilito chiaramente in quale momento temporale, rispetto alle unità Parte_3 ancora invendute, essa poteva/doveva essere esercitata. Sono carenti, dunque, sia l'assunzione di un impegno ad acquistare sia i requisiti minimi essenziali del contratto preliminare di compravendita.
Esclusa la ravvisabilità, nell'accordo sopra riportato, di un vincolante preliminare di compravendita va, altresì, escluso che si versi, per tale ragione, in ipotesi di contratti da stipulare in forma scritta ad substantiam, tra i quali pacificamente non rientra il contratto di appalto, con la conseguenza che, a differenza di quanto argomentato dalla difesa appellante, la prova dell'esistenza di accordi successivi, quanto alle modalità di pagamento del prezzo dell'appalto, tenuto conto della natura del contratto, non deve necessariamente essere fornita per iscritto.
Gli elementi acquisiti all'istruttoria convergono univocamente a sostegno proprio di tale tesi, spesa sin dal precedente grado di giudizio dal il quale ha Parte_3 rilevato che a fronte di un totale complessivo di lavori da egli eseguiti per €
132.868,00, dei quali € 78.400,00 per lavori previsti dal contratto ed € 55.000,00 per lavori commissionati successivamente, aveva ricevuto il pagamento dell'importo
6 di € 92.333,33. La circostanza è, in effetti, indicativa di un'intesa tra le parti modificativa delle modalità di pagamento del prezzo dell'appalto intervenuta in seguito, posto che l'importo pacificamente versato dalla è Parte_1 persino più elevato di quello concordato in contratto. Inoltre, il legale rappresentante della società, il quale ha riconosciuto il debito in sede di interrogatorio libero - circostanza questa non oggetto di contestazioni nel presente gravame - ha, altresì, confermato quanto dedotto da ovvero che era stata proprio la Parte_3 committente a chiedergli di recedere dall'acquisto di una villetta, riferendo che
“...l'accordo era di compensare i lavori con l'acquisto di una villetta;
poi ci sono stati dei compratori ed abbiamo chiesto all'opposto di fare una permuta tra la villetta ed un appartamento ed il ha accettato”. Parte_3
Nonostante la perdurante divergenza tra le parti in ordine alla circostanza che il avrebbe fatto acquistare la mansarda offerta dalla Parte_3 Parte_1 in luogo dell'appartamento alla sorella, gli elementi di prova, tra i quali non può non tenersi conto, ai sensi dell'art. 232 cpc, della mancata risposta da parte del legale rappresentante della società all'interrogatorio formale, militano in modo preciso, chiaro e concordante nel senso sopra indicato. Tra le parti è intervenuta modifica dell'intesa sul pagamento del prezzo, come conferma anche la circostanza che l'accordo originario prevedeva che sarebbe stato a scegliere l'unità Parte_3 immobiliare mentre il legale rappresentate della stessa ha riferito che fu la
[...]
a offrirgli la mansarda poiché aveva trovato altri acquirenti per la villetta Parte_1 prima e, poi, per l'appartamento.
La lamentata mancanza di prova che la società ebbe a ricevere e iscrivere in contabilità le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio non ha rilevanza nel giudizio di merito, nel quale, come statuito anche da primo giudice, va accertata l'effettiva esistenza del credito, la quale prescinde da questioni di regolarità contabile.
Anche la doglianza afferente al mancato riconoscimento di un minor credito non può trovare accoglimento in carenza di prova che la società abbia effettuato maggiori esborsi da imputare a a ciò non sufficienti i soli preventivi e alcune Parte_3 fatture in atti, privi di riferimenti cronologici o a lavorazioni su specifici immobili, prodotti dalla società.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla di Parte_1
7 risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento del si Parte_3 osserva che anche ove si potesse interpretare la clausola che prevedeva l'acquisto di una unità immobiliare quale effettiva assunzione di obbligo a contrarre, sono carenti, per un profilo, la prova che senza di essa la società non avrebbe stipulato il contratto di appalto, circostanza questa neanche dedotta, mentre, per altro aspetto, manca la prova dell'inadempimento del giacché, come sopra chiarito, il mancato Parte_3 acquisto non è imputabile all'impresa quanto, piuttosto, a diversi accordi in corso di esecuzione dell'appalto intervenuti tra le parti. Infine, la società non ha, comunque, fornito alcuna prova del danno subito, essendosi limitata ad allegare di aver dovuto offrire sul mercato l'immobile, neanche chiarendone la consistenza, a prezzi più bassi, in ragione di una congiuntura sfavorevole, conseguendo un minor margine di guadagno. Le affermazioni, anche se si potesse prescindere dal fatto che manca del tutto l'individuazione dell'immobile che avrebbe dovuto acquistare, non Parte_3 sono state corroborate da alcuna prova.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, così integrata la motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss modificazioni, quindi, tenuto conto del valore della lite, € 40.000,00 circa, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario di riferimento da €
26.001,00 a € 52.000,00, determinandole in € 4.996,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Maria Lisa Cioffi, dichiaratasi antistataria.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 2134 pubblicata il 1 giugno 2022, proposto da nei confronti di , così dispone: Parte_1 Parte_3
8 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla refusione delle spese di lite in favore di , liquidate in Parte_3
€ 4.996,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge, distratte in favore del difensore, Avv. Maria Lisa Cioffi, dichiaratasi antistataria;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
9