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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/11/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 606 /2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 606 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
DI PRATO Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 5 novembre 2025 ore 10.48, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi: - per parte ricorrente l'avv. Ligato;
- per parte convenuta la dott.ssa Smaldone;
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.26.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 5 novembre 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 606 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Ligato;
Parte_1
Parte ricorrente contro
- Sede Di Prato, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dei funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott.ssa
[...]
e dott. Per_1 Persona_2
Parte resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 268 del 2022 emessa dall di Controparte_1
Prato- ST (sede di Prato).
Conclusioni delle parti:
Ricorrente:
1. Accertare come la somma intimata non sia dovuta o, comunque, non nell'importo di cui alla ordinanza- ingiunzione opposta;
ciò una volta espletata la relativa istruttoria.
2. Conseguentemente dichiarare nulla, priva di efficacia ed in ogni caso revocare la ordinanza-ingiunzione n. 268/2022 - Prot. 16352 del 14.09.2022.
Pag. 2 di 10 Resistente:
2. rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'atto opposto;
3. condannare alle spese di giudizio il ricorrente ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 14/9/2015, n. 149 istitutivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio è l'opposizione, promossa da all'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
Con 268 del 15.9.2022, con cui l' di Prato- ST ordinava all'odierna ricorrente, in qualità di trasgressore, ed al Fallimento della società in qualità di obbligata accessoriamente in Parte_2 solido, di pagare la somma complessiva di euro 50.036,00, sulla scorta dei rilievi ispettivi contenuti nel verbale di accertamento n. 21234 del 2017. Con La ricorrente contesta la ricostruzione prospettata dall' , secondo cui nel periodo compreso tra il Part
3.10.2016 e il 20.06.2017 l'appalto stipulato tra (d'ora in poi, anche “ ) e la Parte_2
[...]
Contr (d'ora in poi, anche “ ) al fine dell'esercizio delle attività di trasporto Controparte_3 merci conto terzi non sarebbe genuino. Assume difatti la superficialità ed il travisamento nella valutazione della situazione contrattuale, che sostiene essere insufficienti e distorti a fronte dell'effettiva realtà dei fatti. Deduce, difatti, come la cooperativa si sia in realtà assunta il rischio di impresa ed abbia effettivamente diretto i propri dipendenti, salvo poi rendersi inadempiente rispetto all'obbligazione di Part pagamento dei dipendenti, che la si assumeva personalmente. Sostiene, inoltre, l'ininfluenza della circostanza, enfatizzata invece dagli ispettori, per cui gli automezzi utilizzati per l'esecuzione delle attività commissionati fossero di proprietà della stessa committente, deducendo come, a fronte del comodato d'uso regolante il rapporto, le modalità di impiego degli stessi fosse autonomamente gestito e regolato dalla società appaltatrice.
2. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Ritiene, Controparte_1
Contr invero, che 11 lavoratori formalmente dipendenti della cooperativa fossero di fatto organizzati, diretti e gestiti dalla presso la sua unità locale a Montemurlo. Rappresenta che l'accertamento Parte_2 trae origine da una segnalazione della Polizia stradale di Montecatini Terme che, durante un controllo, ha trovato un dipendente della M&G, alla guida di un mezzo di proprietà della Persona_3 [...]
In tale frangente lo stesso non aveva documentato il titolo in base al quale prestava Parte_2
Part servizio presso il vettore e, per tale motivo, sanzionato. Seguiva un accesso presso la nel corso del Part quale veniva acquisito il contratto di appalto tra la (committente) e la M&G (appaltatrice) – il quale presentava secondo gli ispettori delle caratteristiche avulse dal genus appalto - e venivano sentiti dei Part lavoratori della cooperativa, i quali avrebbero individuato nella il riferimento per rilevare le presenze a lavoro, concedere i permessi e le ferie, ma, soprattutto, negavano rapporti, successivi all'assunzione, con la datrice di lavoro. Assume quindi la correttezza dell'ordinanza ingiunzione, anche sotto il profilo della quantificazione della sanzione, a fronte del numero dei lavoratori oggetto di Pag. 3 di 10 indebita somministrazione (11) e del numero delle giornate di occupazione (1.841), che condurrebbe ad importo pari ad 92.600 euro, superiore quindi alla sanzione inflitta, pari al massimo edittale di 50.000 euro.
3. La causa è stata decisa mediante le allegazioni documentali fornite dalle parti nonché tramite prova per testi.
4. L'opposizione non risulta suscettibile di accoglimento.
Occorre premettere che, in materia di intermediazione di manodopera, il quadro normativo ha subito un'evoluzione nel corso del tempo che consente di inquadrare meglio la portata della riforma intervenuta.
L'art. 1 della Legge n. 1369 del 1960, abrogato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, stabiliva: “è vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante (…). I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”.
In proposito, è stato chiarito che il legislatore ha inteso contrastare il fenomeno che si concretizza nel “sistema che concreta un'anomala forma di appalto di mano d'opera e reca gravissimo pregiudizio ai prestatori di lavoro in quanto le imprese "fornitrici" pagano ai lavoratori appaltati retribuzioni inferiori a quelle stabilite negli accordi sindacali e violano quasi sempre gli obblighi previsti dalle leggi di assistenza e previdenza” (così nella Relazione alla proposta di legge n. 130, presentata alla Camera dei deputati il 22 luglio 1958, III legislatura).
Quand'anche non si verifichino i fenomeni, di per sé illeciti, delle retribuzioni inferiori al minimo o dell'evasione degli obblighi previdenziali, la norma è posta per evitare che l'imprenditore (interponente) si sottragga alle conseguenze dell'assunzione diretta, ricorrendo all'espediente di farli assumere da un soggetto interposto (Relazione delle Commissioni permanenti giustizia e lavoro sulle proposte di legge del 22 luglio 1958, nn. 130-A e 134-A, Atti Camera, III legislatura, pag. 3; I due riferimenti sono riportati nella sentenza della Cass., ss.uu., n. 2517 del 1997).
Con tale norma veniva colpita, dunque, ogni forma di interposizione tra imprenditori e lavoratori, vietando l'affidamento in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro, mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita
Pag. 4 di 10 dall'appaltatore o intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
Tale contesto normativo ha dovuto poi necessariamente confrontarsi con l'evoluzione dei rapporti di lavoro, che ha visto fenomeni sempre più marcati di outsourcing e “parcellizzazione” del lavoro ai fini del rafforzamento del tasso di competitività dell'impresa di fronte ad un mercato sempre più libero e globalizzato.
È in questo contesto, pertanto, che il fenomeno dell'interposizione di manodopera è stato oggetto della riforma intervenuta con l'approvazione del d.lgs. 276 del 2003 con cui, da un lato, viene abrogata la disciplina previgente e, dall'altro, vengono indicati i criteri in cui è consentito all'imprenditore di scegliere di affidare, per quello che qui interessa, in appalto determinate attività.
L'art. 29 della riforma citata difatti prevede: “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”.
Il legislatore, pertanto, rimarca come condizioni necessarie (ma anche sufficienti) al fine di valutare la liceità o meno dell'appalto è l'organizzazione dei mezzi necessari (anche mediante l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori) e l'assunzione del rischio di impresa.
Ai fini della liceità delle forme contrattuali affini all'appalto di opere o di servizi e dell'esclusione del risultato vietato dalla legge è necessario quindi procedere ad un accertamento complesso, mirato alla verifica, da un lato, dell'organizzazione autonoma e del rischio di impresa (necessari ai fini dell'esistenza effettiva dell'impresa appaltatrice e datrice di lavoro e dell'azienda a monte) e, dall'altro lato, della figura datoriale effettiva, ovvero colui che ha in capo l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'ambito dell'appalto (cfr. Cass., n. 17627 del 2023 e precedenti ivi richiamati, che specifica “Rimane dunque chiaro sul punto che, anche dopo la abrogazione della L. n. 1369 del
1960, quello che permane in materia è un divieto (sanzionato a livello civile, penale ed amministrativo) che concerne la fattispecie oggettiva dell'interposizione di manodopera e non la tipologia soggettiva di chi finisce per realizzarla. Lo scopo del divieto di intermediazione è ancora quello di reprimere la scissione tra titolarità apparente del rapporto di lavoro e sua
"utilizzazione effettiva", non essendo consentito, anche se accettato con contratto dalle parti, che il soggetto che investe, organizza e gode degli utili dell'attività produttiva non assuma per un verso la posizione del datore e la direzione del personale e dall'altro non assuma anche il rischio del costo (in senso ampio) del rapporto di lavoro (al di fuori dei casi in cui è oggi ammessa la somministrazione legale di manodopera.) Questo essendo lo scopo del divieto di appalto di manodopera o interposizione fittizia, è irrilevante che il soggetto che agisce quale intermediario sia perciò titolare di una
Pag. 5 di 10 impresa con oggetto e gestione autonomi ed operi regolarmente sul mercato come imprenditore con propria organizzazione aziendale (di mezzi e di uomini) se con riferimento allo specifico contratto egli si limiti alla mera fornitura di prestazione di lavoro subordinato diretta dal committente”).
Come affermato dalla giurisprudenza richiamata, quello che conta è dunque la valutazione del concreto rapporto, riferita soprattutto all'esecuzione dell'attività.
Risulta sufficiente, per realizzare la fattispecie vietata, una situazione effettiva, di lavoro prestato a favore e sotto il potere direttivo del datore interponente, destinata a prevalere sulla situazione formale, costituita dal contratto stipulato con l'assuntore, restando così esclusa ogni rilevanza di un intento fraudolento delle parti. La giurisprudenza, in maniera del tutto consolidata, pone in luce la portata puramente oggettiva del divieto.
Si verte, quindi, in una fattispecie in cui il negozio apparentemente in essere risulta viziato da nullità, che può essere, conseguentemente, fatta valere da chiunque abbia interesse, tra cui anche gli istituti previdenziali e assicurativi pubblici al fine di conseguire le pretese previdenziali da chi abbia effettivamente beneficiato della prestazione dei lavoratori (in tema, Cass., n. 19966 del 2018).
5. Ebbene, sono plurimi gli argomenti favorevoli alla ricostruzione degli ispettori.
Il primo dato si ricava già dalla lettura del contratto di appalto allegato dal ricorrente, dalla quale emerge più di una criticità circa la sussistenza in capo alla formale datrice di lavoro di quell'autonomia nell'organizzazione di mezzi che connota un contratto di appalto autentico e che rende a carico suo il rischio di impresa correlato all'attività. Part Contr Il contratto ratione temporis regolante i rapporti tra ST e la cooperativa risulta stipulato il 3.10.2016 e risulta identificato quale “contratto di appalto dei servizi complementari nell'ambito della terziarizzazione e lavoro conto terzi”. Parte ricorrente, difatti, allega un altro contratto, che tuttavia riporta la data del 1.12.2017, pertanto, successiva al periodo oggetto di contestazione (collocato tra il 3.10.2016 ed il 30.6.2017) ed allo stesso accesso ispettivo (avvenuto il 21.6.2017).
Ebbene, il contratto in cui si discute (rivolto alla “gestione del servizio di trasporto e del servizio logistico – amministrativo”) presenta già dei caratteri eccentrici, come sottolineato in sede di verbale, nella preventiva individuazione di un dato numerico, in termini di forza occupazionale, di interventi straordinari e di impegno orario (così recita il contratto “dovrà adibire ai suddetti lavori le figure professionali occorrenti per lo svolgimento del servizio, formate da almeno n. 11 operatori che si occuperanno dell'espletamento dello stesso. Nel caso in cui il servizio necessiti di un ampliamento delle unità operative, tale ipotesi dovrà essere certificata per scritto da ambo le parti ed essa costituirà parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata. Il calendario dei servizi vi sarà inoltrato (…) con un volume di impegno globalmente stimato, ai fini puramente indicativi e non vincolanti per il committente, pari a 1760 ore, riferite ad una mensilità del contratto, in base alle esigenze del committente. Con un preavviso di sette giorni il committente ha la facoltà di variare, sia in aumento che in diminuzione, il piano di
Pag. 6 di 10 distribuzione delle ore di servizio. Eventuali interventi straordinari d'urgenza dovranno essere autorizzati esclusivamente per iscritto dal committente”), sintomatici di una forte pervasività della committente nelle scelte di impiego di esclusivo appannaggio dell'appaltatore.
6. Non solo.
Rilevante è la circostanza che la cooperativa, nonostante l'invito in tal senso, non abbia documentato costi di gestione degli automezzi che, come anche riconosciuto nel ricorso in Part opposizione, sono di proprietà della (tale circostanza risulta inoltre confermata nelle dichiarazioni della stessa il 5.6.2017). Emblematica è anche la circostanza che l'accertamento sia originato Parte_1 dall'accertamento della polizia stradale nei confronti dell'autista che non era in grado Persona_3
Part di dimostrare il titolo in base alla quale prestasse servizio presso la proprietaria del veicolo.
Ebbene, la totale assenza di documentazione circa costi di gestione degli automezzi incide significativamente sul rischio di impresa che caratterizza un appaltatore genuino, consistente nel “rischio del mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi (compresi i costi indiretti per impianti, beni strumentali, spese fisse, spese per utenze, servizi da terzi, ecc.) in relazione al compenso pattuito per l'opera o servizio oggetto dell'appalto; di modo che se il compenso è stabilito in base a parametri che fanno ricadere sul committente tutti i preventivati costi dell'opera o servizio (perché la realtà aziendale in cui l'opera o il servizio sono resi è già organizzata in modo tale che non vi siano sostanzialmente costi diversi dal costo della manodopera) non sussiste un rischio di impresa con riferimento allo specifico affare” (Cass., n. 17627 del 2023; Cass., n. 14634 del 2024).
7. Ulteriori elementi si ricavano dalle deposizioni dei lavoratori sentiti nell'immediatezza dell'accertamento. Di seguito i passaggi più rilevanti: Part
➢ (cognato della RA : “sono stato dipendente della dall'anno Testimone_1 Parte_1
2006- 2007 se non ricordo male. Svolgevo mansioni di autista (…) per circa 7 anni. Nel 2014 mi sono Part Part dimesso con e ho stipulato un nuovo contratto con una cooperativa che aveva un appalto con In questo arco temporale si sono susseguite diverse cooperative (…) con o formalizzato il contratto di CP_3 lavoro a no-vembre 2016. Le mie mansioni non sono cambiate. Continuo a fare l'autista (…). In questi anni mi sono sempre rapportato con la RA oppure con il sig. Parte_1 Persona_4
(marito della RA ). Ricevo le disposizioni su come svolgere il mio lavoro da loro. Non conosco Pt_1 nessuno della , li ho visti solo quando ho stipulato il contratto. Per qualsiasi problema mi rivolgo CP_3 ai sopradetti, non ho neppure il numero di telefono della (…)”. CP_3
➢ (figlia della RA ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare nel Testimone_2 Parte_1
Part settembre 2014 ma non ricordo esattamente il nome della cooperativa che aveva l'appalto con (…)
Sono subentrate altre cooperative, la prima era e la seconda alla quale oggi Controparte_4 CP_3 dipendo. Sono impiegata amministrativa dall'anno 2014 e seguo anche le spedizioni. Le mie mansioni non sono mai cambiate. La Cooperativa M.G. fisicamente non la vediamo. Le buste paga sono inviate via mail
Pag. 7 di 10 come il CUD. Non mi sono mai rivolta a loro direttamente. Tutti i permessi e le ferie (…) le concordo con
(…). Il mio lavoro lo svolgo in autonomia ma se c'è un problema mi rivolgo ad Parte_1
, che è pure mia madre” (all. 14). Parte_1
➢ “Quando ho cominciato a lavorare mi pare di ricordare di avere stipulato un Testimone_3 contratto con una cooperativa di cui non ricordo il nome. Abbiamo cambiato datore di lavoro varie volte fino Cont a giungere ad ottobre 2016 quando ho firmato il contratto con Ho iniziato come autista e con la Cont cooperativa sono stato assunto con funzione di impiegato. Nello specifico seguo gli ordini, la spedizione e Cont preparo i DDT. Quando sono passati con c'era bisogno di creare una figura di referente che fosse Con responsabile di magazzino per .. me lo ha proposto ma le mie mansioni non sono Parte_3
Cont cambiate perché di fatto non gestisco i rapporti dei dipendenti con la cooperativa stessa. Non ho rapporti con la , se non quando c'è stato proposto il contratto. Le presenze al lavoro vengono CP_3 redatte dal sig. e e per quel che ne so le inviano alla Cooperativa. I Persona_4 Parte_1 rapporti con la cooperativa si limitano al compito di smistare le buste paga quando arrivano via mail. Le settimane di chiusura della ditta vengono decise dai titolari e noi ci atteniamo”.
Tutti e tre i dichiaranti, nell'immediatezza ed in un contesto scevro da una completa consapevolezza in ordine alle conseguenze delle dichiarazioni sono stati concordi, dunque, nell'affermare che non vi era alcuna effettività nel rapporto con la cooperativa, ma che le figure di riferimento dovevano individuarsi nell'odierna ricorrente e nel marito. Addirittura, il sig. ha affermato di essere passato Testimone_1 senza alcuna sostanziale modifica delle mansioni (o della modalità attuativa del rapporto in generale) Part dalla dipendenza diretta di alla dipendenza di cooperative (di cui non ha rammentato neppure la denominazione, cambiamento datoriale di cui ha dato conto anche . È la stessa Testimone_2
ND (e non personale della cooperativa) a proporre al sig. un incarico di Tes_3 coordinamento e riferimento della cooperativa che, di fatto, non si sarebbe mai attuato: dichiarazioni che verranno integralmente confermate in sede testimoniale dal sig. il quale ha individuato Tes_3 nei coniugi – i riferenti sia per problematiche di lavoro che per assenze. Tes_1 Parte_1
L'ulteriore istruttoria disposta ha pienamente confermato il quadro costruito in sede ispettiva. Part Anche ha riferito di aver lavorato sia per la che per le varie cooperative Testimone_4 mantenendo come interlocutori la ricorrente ed il marito, senza alcun tipo di interlocuzione con la cooperativa (dichiarazioni rese all'udienza del 6.5.2025: “Nel periodo in cui ho lavorato per M&G mi venivano date le direttive da molte persone, tra cui la ricorrente o ( , come mi indica). Non so se la ricorrente Per_4 Tes_1
Contro
Contro lavorasse per la o per altre. Non so se quando eravamo a ST lavoravo già per la o se vi sia passato dopo, quando lavoravamo a Montemurlo. Io preciso di aver lavorato anche in altri periodi per i sig. e Tes_1
Part e ora che mi chiede se ho lavorato per la società confermo di aver lavorato anche per questa. Non vi Parte_4 erano altre persone che mi davano direttive, a volte c'era il fratello di che mi preparava la gita, però vi Tes_1 Per_4 erano tendenzialmente loro due. Le ferie e i permessi li chiedevo a che si confrontava con . Tuttavia, non mi Per_4 Pt_1
Pag. 8 di 10 Contro venivano mai dati. Non conosco i responsabili della avendovi sempre avuto un contatto telefonico, per avere le buste paga, o avere i pagamenti. e ci davano indicazione di chiamarli per avere notizie in merito, in quanto Pt_1 Per_4 loro avevano pagato. Per il resto, ho sempre parlato con e ”). Per_4 Pt_1
Non valgono a smentire tali circostanze la testimonianza di (si vedano le Testimone_5 dichiarazioni rese all'udienza del 15.7.2025: “La sig.ra stava negli uffici. Le direttive lavorative mi Parte_1 venivano impartite dal sig. , non anche dalla ricorrente. Per le ferie e i permessi, non vi era una richiesta formale, Tes_1 vi era un accordo fra lavoratori che poi veniva comunicato al sig. . Non so riferire il ruolo del Tes_1 Tes_1 nell'ambito della cooperativa. Non ho mai avuto un rapporto diretto con i dipendenti della cooperativa, se non per via telefonica se non arrivava lo stipendio. ADR avv. Ligato: “i miei colleghi erano all'epoca Testimone_3 [...]
Per_
un di cui non ricordo il cognome, , (fratello di ). Anche la loro Tes_4 Per_5 Testimone_1 Persona_4 attività era coordinata da . La sig. non coordinava il lavoro, lo faceva Franco. Non so se si Tes_1 Parte_1 occupasse di coordinare gli uffici”).
Se, difatti, il testimone ha dichiarato di non aver avuto direttive dalla ricorrente, questi Tes_5 ha confermato di non aver avuto mai un rapporto diretto con alcuno della cooperativa e di aver ricevuto le direttive dal sig. , il quale, sentito all'udienza del 13.11.2024, si dichiarava “preposto Tes_1
Part esterno” nell'azienda senza, di converso, addurre un ruolo formale all'interno della cooperativa, di cui non ha saputo ricordare alcun nominativo preciso.
8. Tutto, pertanto, depone per l'individuazione dell'illecito contestato in capo alla ricorrente che, Part all'epoca, rivestiva il ruolo di rappresentante legale della e, pertanto, autrice dell'ipotesi sanzionatoria di cui si discute.
Non si rinvengono elementi per ridurre la sanzione irrogata, alla luce del numero non irrisorio dei lavoratori coinvolti nell'operazione contrattuale qui stigmatizzata e le modalità della condotta come non saltuaria ma adottata da tempo come modus operandi. Oltretutto, la sanzione supererebbe, per numero di lavoratori e quantitativo di giornate impiegate, un importo pari a quasi al doppio del massimo edittale, qui applicato e, pertanto, non si rinvengono profili di sproporzione con la valutazione dell . CP_1
L'ordinanza ingiunzione deve essere quindi confermata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa. Deve darsi corso alla riduzione prevista per la difesa tramite funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
Pag. 9 di 10 2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall' , che liquida in €. CP_1
3.710,40, oltre eventuali accessori se dovuti per legge.
Così deciso in Prato, il 5 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 10 di 10
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 606 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
DI PRATO Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 5 novembre 2025 ore 10.48, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi: - per parte ricorrente l'avv. Ligato;
- per parte convenuta la dott.ssa Smaldone;
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.26.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 5 novembre 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 606 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Ligato;
Parte_1
Parte ricorrente contro
- Sede Di Prato, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dei funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott.ssa
[...]
e dott. Per_1 Persona_2
Parte resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 268 del 2022 emessa dall di Controparte_1
Prato- ST (sede di Prato).
Conclusioni delle parti:
Ricorrente:
1. Accertare come la somma intimata non sia dovuta o, comunque, non nell'importo di cui alla ordinanza- ingiunzione opposta;
ciò una volta espletata la relativa istruttoria.
2. Conseguentemente dichiarare nulla, priva di efficacia ed in ogni caso revocare la ordinanza-ingiunzione n. 268/2022 - Prot. 16352 del 14.09.2022.
Pag. 2 di 10 Resistente:
2. rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'atto opposto;
3. condannare alle spese di giudizio il ricorrente ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 14/9/2015, n. 149 istitutivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto del giudizio è l'opposizione, promossa da all'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
Con 268 del 15.9.2022, con cui l' di Prato- ST ordinava all'odierna ricorrente, in qualità di trasgressore, ed al Fallimento della società in qualità di obbligata accessoriamente in Parte_2 solido, di pagare la somma complessiva di euro 50.036,00, sulla scorta dei rilievi ispettivi contenuti nel verbale di accertamento n. 21234 del 2017. Con La ricorrente contesta la ricostruzione prospettata dall' , secondo cui nel periodo compreso tra il Part
3.10.2016 e il 20.06.2017 l'appalto stipulato tra (d'ora in poi, anche “ ) e la Parte_2
[...]
Contr (d'ora in poi, anche “ ) al fine dell'esercizio delle attività di trasporto Controparte_3 merci conto terzi non sarebbe genuino. Assume difatti la superficialità ed il travisamento nella valutazione della situazione contrattuale, che sostiene essere insufficienti e distorti a fronte dell'effettiva realtà dei fatti. Deduce, difatti, come la cooperativa si sia in realtà assunta il rischio di impresa ed abbia effettivamente diretto i propri dipendenti, salvo poi rendersi inadempiente rispetto all'obbligazione di Part pagamento dei dipendenti, che la si assumeva personalmente. Sostiene, inoltre, l'ininfluenza della circostanza, enfatizzata invece dagli ispettori, per cui gli automezzi utilizzati per l'esecuzione delle attività commissionati fossero di proprietà della stessa committente, deducendo come, a fronte del comodato d'uso regolante il rapporto, le modalità di impiego degli stessi fosse autonomamente gestito e regolato dalla società appaltatrice.
2. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Ritiene, Controparte_1
Contr invero, che 11 lavoratori formalmente dipendenti della cooperativa fossero di fatto organizzati, diretti e gestiti dalla presso la sua unità locale a Montemurlo. Rappresenta che l'accertamento Parte_2 trae origine da una segnalazione della Polizia stradale di Montecatini Terme che, durante un controllo, ha trovato un dipendente della M&G, alla guida di un mezzo di proprietà della Persona_3 [...]
In tale frangente lo stesso non aveva documentato il titolo in base al quale prestava Parte_2
Part servizio presso il vettore e, per tale motivo, sanzionato. Seguiva un accesso presso la nel corso del Part quale veniva acquisito il contratto di appalto tra la (committente) e la M&G (appaltatrice) – il quale presentava secondo gli ispettori delle caratteristiche avulse dal genus appalto - e venivano sentiti dei Part lavoratori della cooperativa, i quali avrebbero individuato nella il riferimento per rilevare le presenze a lavoro, concedere i permessi e le ferie, ma, soprattutto, negavano rapporti, successivi all'assunzione, con la datrice di lavoro. Assume quindi la correttezza dell'ordinanza ingiunzione, anche sotto il profilo della quantificazione della sanzione, a fronte del numero dei lavoratori oggetto di Pag. 3 di 10 indebita somministrazione (11) e del numero delle giornate di occupazione (1.841), che condurrebbe ad importo pari ad 92.600 euro, superiore quindi alla sanzione inflitta, pari al massimo edittale di 50.000 euro.
3. La causa è stata decisa mediante le allegazioni documentali fornite dalle parti nonché tramite prova per testi.
4. L'opposizione non risulta suscettibile di accoglimento.
Occorre premettere che, in materia di intermediazione di manodopera, il quadro normativo ha subito un'evoluzione nel corso del tempo che consente di inquadrare meglio la portata della riforma intervenuta.
L'art. 1 della Legge n. 1369 del 1960, abrogato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, stabiliva: “è vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante (…). I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”.
In proposito, è stato chiarito che il legislatore ha inteso contrastare il fenomeno che si concretizza nel “sistema che concreta un'anomala forma di appalto di mano d'opera e reca gravissimo pregiudizio ai prestatori di lavoro in quanto le imprese "fornitrici" pagano ai lavoratori appaltati retribuzioni inferiori a quelle stabilite negli accordi sindacali e violano quasi sempre gli obblighi previsti dalle leggi di assistenza e previdenza” (così nella Relazione alla proposta di legge n. 130, presentata alla Camera dei deputati il 22 luglio 1958, III legislatura).
Quand'anche non si verifichino i fenomeni, di per sé illeciti, delle retribuzioni inferiori al minimo o dell'evasione degli obblighi previdenziali, la norma è posta per evitare che l'imprenditore (interponente) si sottragga alle conseguenze dell'assunzione diretta, ricorrendo all'espediente di farli assumere da un soggetto interposto (Relazione delle Commissioni permanenti giustizia e lavoro sulle proposte di legge del 22 luglio 1958, nn. 130-A e 134-A, Atti Camera, III legislatura, pag. 3; I due riferimenti sono riportati nella sentenza della Cass., ss.uu., n. 2517 del 1997).
Con tale norma veniva colpita, dunque, ogni forma di interposizione tra imprenditori e lavoratori, vietando l'affidamento in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro, mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita
Pag. 4 di 10 dall'appaltatore o intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
Tale contesto normativo ha dovuto poi necessariamente confrontarsi con l'evoluzione dei rapporti di lavoro, che ha visto fenomeni sempre più marcati di outsourcing e “parcellizzazione” del lavoro ai fini del rafforzamento del tasso di competitività dell'impresa di fronte ad un mercato sempre più libero e globalizzato.
È in questo contesto, pertanto, che il fenomeno dell'interposizione di manodopera è stato oggetto della riforma intervenuta con l'approvazione del d.lgs. 276 del 2003 con cui, da un lato, viene abrogata la disciplina previgente e, dall'altro, vengono indicati i criteri in cui è consentito all'imprenditore di scegliere di affidare, per quello che qui interessa, in appalto determinate attività.
L'art. 29 della riforma citata difatti prevede: “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”.
Il legislatore, pertanto, rimarca come condizioni necessarie (ma anche sufficienti) al fine di valutare la liceità o meno dell'appalto è l'organizzazione dei mezzi necessari (anche mediante l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori) e l'assunzione del rischio di impresa.
Ai fini della liceità delle forme contrattuali affini all'appalto di opere o di servizi e dell'esclusione del risultato vietato dalla legge è necessario quindi procedere ad un accertamento complesso, mirato alla verifica, da un lato, dell'organizzazione autonoma e del rischio di impresa (necessari ai fini dell'esistenza effettiva dell'impresa appaltatrice e datrice di lavoro e dell'azienda a monte) e, dall'altro lato, della figura datoriale effettiva, ovvero colui che ha in capo l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'ambito dell'appalto (cfr. Cass., n. 17627 del 2023 e precedenti ivi richiamati, che specifica “Rimane dunque chiaro sul punto che, anche dopo la abrogazione della L. n. 1369 del
1960, quello che permane in materia è un divieto (sanzionato a livello civile, penale ed amministrativo) che concerne la fattispecie oggettiva dell'interposizione di manodopera e non la tipologia soggettiva di chi finisce per realizzarla. Lo scopo del divieto di intermediazione è ancora quello di reprimere la scissione tra titolarità apparente del rapporto di lavoro e sua
"utilizzazione effettiva", non essendo consentito, anche se accettato con contratto dalle parti, che il soggetto che investe, organizza e gode degli utili dell'attività produttiva non assuma per un verso la posizione del datore e la direzione del personale e dall'altro non assuma anche il rischio del costo (in senso ampio) del rapporto di lavoro (al di fuori dei casi in cui è oggi ammessa la somministrazione legale di manodopera.) Questo essendo lo scopo del divieto di appalto di manodopera o interposizione fittizia, è irrilevante che il soggetto che agisce quale intermediario sia perciò titolare di una
Pag. 5 di 10 impresa con oggetto e gestione autonomi ed operi regolarmente sul mercato come imprenditore con propria organizzazione aziendale (di mezzi e di uomini) se con riferimento allo specifico contratto egli si limiti alla mera fornitura di prestazione di lavoro subordinato diretta dal committente”).
Come affermato dalla giurisprudenza richiamata, quello che conta è dunque la valutazione del concreto rapporto, riferita soprattutto all'esecuzione dell'attività.
Risulta sufficiente, per realizzare la fattispecie vietata, una situazione effettiva, di lavoro prestato a favore e sotto il potere direttivo del datore interponente, destinata a prevalere sulla situazione formale, costituita dal contratto stipulato con l'assuntore, restando così esclusa ogni rilevanza di un intento fraudolento delle parti. La giurisprudenza, in maniera del tutto consolidata, pone in luce la portata puramente oggettiva del divieto.
Si verte, quindi, in una fattispecie in cui il negozio apparentemente in essere risulta viziato da nullità, che può essere, conseguentemente, fatta valere da chiunque abbia interesse, tra cui anche gli istituti previdenziali e assicurativi pubblici al fine di conseguire le pretese previdenziali da chi abbia effettivamente beneficiato della prestazione dei lavoratori (in tema, Cass., n. 19966 del 2018).
5. Ebbene, sono plurimi gli argomenti favorevoli alla ricostruzione degli ispettori.
Il primo dato si ricava già dalla lettura del contratto di appalto allegato dal ricorrente, dalla quale emerge più di una criticità circa la sussistenza in capo alla formale datrice di lavoro di quell'autonomia nell'organizzazione di mezzi che connota un contratto di appalto autentico e che rende a carico suo il rischio di impresa correlato all'attività. Part Contr Il contratto ratione temporis regolante i rapporti tra ST e la cooperativa risulta stipulato il 3.10.2016 e risulta identificato quale “contratto di appalto dei servizi complementari nell'ambito della terziarizzazione e lavoro conto terzi”. Parte ricorrente, difatti, allega un altro contratto, che tuttavia riporta la data del 1.12.2017, pertanto, successiva al periodo oggetto di contestazione (collocato tra il 3.10.2016 ed il 30.6.2017) ed allo stesso accesso ispettivo (avvenuto il 21.6.2017).
Ebbene, il contratto in cui si discute (rivolto alla “gestione del servizio di trasporto e del servizio logistico – amministrativo”) presenta già dei caratteri eccentrici, come sottolineato in sede di verbale, nella preventiva individuazione di un dato numerico, in termini di forza occupazionale, di interventi straordinari e di impegno orario (così recita il contratto “dovrà adibire ai suddetti lavori le figure professionali occorrenti per lo svolgimento del servizio, formate da almeno n. 11 operatori che si occuperanno dell'espletamento dello stesso. Nel caso in cui il servizio necessiti di un ampliamento delle unità operative, tale ipotesi dovrà essere certificata per scritto da ambo le parti ed essa costituirà parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata. Il calendario dei servizi vi sarà inoltrato (…) con un volume di impegno globalmente stimato, ai fini puramente indicativi e non vincolanti per il committente, pari a 1760 ore, riferite ad una mensilità del contratto, in base alle esigenze del committente. Con un preavviso di sette giorni il committente ha la facoltà di variare, sia in aumento che in diminuzione, il piano di
Pag. 6 di 10 distribuzione delle ore di servizio. Eventuali interventi straordinari d'urgenza dovranno essere autorizzati esclusivamente per iscritto dal committente”), sintomatici di una forte pervasività della committente nelle scelte di impiego di esclusivo appannaggio dell'appaltatore.
6. Non solo.
Rilevante è la circostanza che la cooperativa, nonostante l'invito in tal senso, non abbia documentato costi di gestione degli automezzi che, come anche riconosciuto nel ricorso in Part opposizione, sono di proprietà della (tale circostanza risulta inoltre confermata nelle dichiarazioni della stessa il 5.6.2017). Emblematica è anche la circostanza che l'accertamento sia originato Parte_1 dall'accertamento della polizia stradale nei confronti dell'autista che non era in grado Persona_3
Part di dimostrare il titolo in base alla quale prestasse servizio presso la proprietaria del veicolo.
Ebbene, la totale assenza di documentazione circa costi di gestione degli automezzi incide significativamente sul rischio di impresa che caratterizza un appaltatore genuino, consistente nel “rischio del mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi (compresi i costi indiretti per impianti, beni strumentali, spese fisse, spese per utenze, servizi da terzi, ecc.) in relazione al compenso pattuito per l'opera o servizio oggetto dell'appalto; di modo che se il compenso è stabilito in base a parametri che fanno ricadere sul committente tutti i preventivati costi dell'opera o servizio (perché la realtà aziendale in cui l'opera o il servizio sono resi è già organizzata in modo tale che non vi siano sostanzialmente costi diversi dal costo della manodopera) non sussiste un rischio di impresa con riferimento allo specifico affare” (Cass., n. 17627 del 2023; Cass., n. 14634 del 2024).
7. Ulteriori elementi si ricavano dalle deposizioni dei lavoratori sentiti nell'immediatezza dell'accertamento. Di seguito i passaggi più rilevanti: Part
➢ (cognato della RA : “sono stato dipendente della dall'anno Testimone_1 Parte_1
2006- 2007 se non ricordo male. Svolgevo mansioni di autista (…) per circa 7 anni. Nel 2014 mi sono Part Part dimesso con e ho stipulato un nuovo contratto con una cooperativa che aveva un appalto con In questo arco temporale si sono susseguite diverse cooperative (…) con o formalizzato il contratto di CP_3 lavoro a no-vembre 2016. Le mie mansioni non sono cambiate. Continuo a fare l'autista (…). In questi anni mi sono sempre rapportato con la RA oppure con il sig. Parte_1 Persona_4
(marito della RA ). Ricevo le disposizioni su come svolgere il mio lavoro da loro. Non conosco Pt_1 nessuno della , li ho visti solo quando ho stipulato il contratto. Per qualsiasi problema mi rivolgo CP_3 ai sopradetti, non ho neppure il numero di telefono della (…)”. CP_3
➢ (figlia della RA ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare nel Testimone_2 Parte_1
Part settembre 2014 ma non ricordo esattamente il nome della cooperativa che aveva l'appalto con (…)
Sono subentrate altre cooperative, la prima era e la seconda alla quale oggi Controparte_4 CP_3 dipendo. Sono impiegata amministrativa dall'anno 2014 e seguo anche le spedizioni. Le mie mansioni non sono mai cambiate. La Cooperativa M.G. fisicamente non la vediamo. Le buste paga sono inviate via mail
Pag. 7 di 10 come il CUD. Non mi sono mai rivolta a loro direttamente. Tutti i permessi e le ferie (…) le concordo con
(…). Il mio lavoro lo svolgo in autonomia ma se c'è un problema mi rivolgo ad Parte_1
, che è pure mia madre” (all. 14). Parte_1
➢ “Quando ho cominciato a lavorare mi pare di ricordare di avere stipulato un Testimone_3 contratto con una cooperativa di cui non ricordo il nome. Abbiamo cambiato datore di lavoro varie volte fino Cont a giungere ad ottobre 2016 quando ho firmato il contratto con Ho iniziato come autista e con la Cont cooperativa sono stato assunto con funzione di impiegato. Nello specifico seguo gli ordini, la spedizione e Cont preparo i DDT. Quando sono passati con c'era bisogno di creare una figura di referente che fosse Con responsabile di magazzino per .. me lo ha proposto ma le mie mansioni non sono Parte_3
Cont cambiate perché di fatto non gestisco i rapporti dei dipendenti con la cooperativa stessa. Non ho rapporti con la , se non quando c'è stato proposto il contratto. Le presenze al lavoro vengono CP_3 redatte dal sig. e e per quel che ne so le inviano alla Cooperativa. I Persona_4 Parte_1 rapporti con la cooperativa si limitano al compito di smistare le buste paga quando arrivano via mail. Le settimane di chiusura della ditta vengono decise dai titolari e noi ci atteniamo”.
Tutti e tre i dichiaranti, nell'immediatezza ed in un contesto scevro da una completa consapevolezza in ordine alle conseguenze delle dichiarazioni sono stati concordi, dunque, nell'affermare che non vi era alcuna effettività nel rapporto con la cooperativa, ma che le figure di riferimento dovevano individuarsi nell'odierna ricorrente e nel marito. Addirittura, il sig. ha affermato di essere passato Testimone_1 senza alcuna sostanziale modifica delle mansioni (o della modalità attuativa del rapporto in generale) Part dalla dipendenza diretta di alla dipendenza di cooperative (di cui non ha rammentato neppure la denominazione, cambiamento datoriale di cui ha dato conto anche . È la stessa Testimone_2
ND (e non personale della cooperativa) a proporre al sig. un incarico di Tes_3 coordinamento e riferimento della cooperativa che, di fatto, non si sarebbe mai attuato: dichiarazioni che verranno integralmente confermate in sede testimoniale dal sig. il quale ha individuato Tes_3 nei coniugi – i riferenti sia per problematiche di lavoro che per assenze. Tes_1 Parte_1
L'ulteriore istruttoria disposta ha pienamente confermato il quadro costruito in sede ispettiva. Part Anche ha riferito di aver lavorato sia per la che per le varie cooperative Testimone_4 mantenendo come interlocutori la ricorrente ed il marito, senza alcun tipo di interlocuzione con la cooperativa (dichiarazioni rese all'udienza del 6.5.2025: “Nel periodo in cui ho lavorato per M&G mi venivano date le direttive da molte persone, tra cui la ricorrente o ( , come mi indica). Non so se la ricorrente Per_4 Tes_1
Contro
Contro lavorasse per la o per altre. Non so se quando eravamo a ST lavoravo già per la o se vi sia passato dopo, quando lavoravamo a Montemurlo. Io preciso di aver lavorato anche in altri periodi per i sig. e Tes_1
Part e ora che mi chiede se ho lavorato per la società confermo di aver lavorato anche per questa. Non vi Parte_4 erano altre persone che mi davano direttive, a volte c'era il fratello di che mi preparava la gita, però vi Tes_1 Per_4 erano tendenzialmente loro due. Le ferie e i permessi li chiedevo a che si confrontava con . Tuttavia, non mi Per_4 Pt_1
Pag. 8 di 10 Contro venivano mai dati. Non conosco i responsabili della avendovi sempre avuto un contatto telefonico, per avere le buste paga, o avere i pagamenti. e ci davano indicazione di chiamarli per avere notizie in merito, in quanto Pt_1 Per_4 loro avevano pagato. Per il resto, ho sempre parlato con e ”). Per_4 Pt_1
Non valgono a smentire tali circostanze la testimonianza di (si vedano le Testimone_5 dichiarazioni rese all'udienza del 15.7.2025: “La sig.ra stava negli uffici. Le direttive lavorative mi Parte_1 venivano impartite dal sig. , non anche dalla ricorrente. Per le ferie e i permessi, non vi era una richiesta formale, Tes_1 vi era un accordo fra lavoratori che poi veniva comunicato al sig. . Non so riferire il ruolo del Tes_1 Tes_1 nell'ambito della cooperativa. Non ho mai avuto un rapporto diretto con i dipendenti della cooperativa, se non per via telefonica se non arrivava lo stipendio. ADR avv. Ligato: “i miei colleghi erano all'epoca Testimone_3 [...]
Per_
un di cui non ricordo il cognome, , (fratello di ). Anche la loro Tes_4 Per_5 Testimone_1 Persona_4 attività era coordinata da . La sig. non coordinava il lavoro, lo faceva Franco. Non so se si Tes_1 Parte_1 occupasse di coordinare gli uffici”).
Se, difatti, il testimone ha dichiarato di non aver avuto direttive dalla ricorrente, questi Tes_5 ha confermato di non aver avuto mai un rapporto diretto con alcuno della cooperativa e di aver ricevuto le direttive dal sig. , il quale, sentito all'udienza del 13.11.2024, si dichiarava “preposto Tes_1
Part esterno” nell'azienda senza, di converso, addurre un ruolo formale all'interno della cooperativa, di cui non ha saputo ricordare alcun nominativo preciso.
8. Tutto, pertanto, depone per l'individuazione dell'illecito contestato in capo alla ricorrente che, Part all'epoca, rivestiva il ruolo di rappresentante legale della e, pertanto, autrice dell'ipotesi sanzionatoria di cui si discute.
Non si rinvengono elementi per ridurre la sanzione irrogata, alla luce del numero non irrisorio dei lavoratori coinvolti nell'operazione contrattuale qui stigmatizzata e le modalità della condotta come non saltuaria ma adottata da tempo come modus operandi. Oltretutto, la sanzione supererebbe, per numero di lavoratori e quantitativo di giornate impiegate, un importo pari a quasi al doppio del massimo edittale, qui applicato e, pertanto, non si rinvengono profili di sproporzione con la valutazione dell . CP_1
L'ordinanza ingiunzione deve essere quindi confermata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa. Deve darsi corso alla riduzione prevista per la difesa tramite funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
Pag. 9 di 10 2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall' , che liquida in €. CP_1
3.710,40, oltre eventuali accessori se dovuti per legge.
Così deciso in Prato, il 5 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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