TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1773 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c. all'udienza del 18.03.2025,
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoleone del Foro di Latina, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Latina, Piazza Bruno Buozzi n.9, domicilio digitale); Email_1
ATTORE
CONTRO
(CF: ), rappresentata e difesa dagli Avv. ti Fabio Controparte_1 C.F._2
TONELLI, Lucilla PALLICCIA, Luca Maria TONELLI del Foro di Latina, giusta procura alle liti depositata congiuntamente alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Latina (LT), 04100, Via Ulpiano n.2;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio l'odierna parte Parte_1 convenuta, in epigrafe generalizzata, dinanzi all'intestato Tribunale per veder accogliere le seguenti conclusioni: “In via Principale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita del
15/03/1996 – rep. N.167627, a rogito del Notaio per l'evidente simulazione assoluta Persona_1
e, per l'effetto, disporne l'immediata restituzione ed immissione in possesso del Sig. Parte_1
In via Subordinata: accertare e dichiarare la risoluzione di diritto dell'atto di compravendita del
15/03/1996- rep. N. 16762, a rogito del Notaio sia per la simulazione assoluta, che Persona_1
per il mancato pagamento del prezzo della compravendita, come verrà dimostrato nel corso del giudizio, disponendone l'immediata restituzione ed immissione nel possesso del Sig. Parte_1
In via ulteriormente subordinata: condannare la convenuta Sig.ra al risarcimento Controparte_1
dei danni tutti, da liquidarsi anche in via equitativa in favore del Sig. ex art. 1226 Parte_1
C.C., con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda, deduceva che con atto simulato di vendita notarile a rogito del Notaio
Dott. Prof. del 15/03/1996, repertorio n.167627 – raccolta n.37152, in qualità di Persona_1 amministratore unico e legale rappresentante della “IMMOBILIARE SAMAR SRL” con sede in
Roma via Timavo n. 22, cedeva alla signora all'epoca di lui moglie, le seguenti Controparte_1
porzioni immobiliari, site nel Comune di Sabaudia (LT) via Lungomare n.190 e, precisamente, appartamento posto al piano terra, con sovrastante lastrico solare, composto da cinque vani ed accessori con annesso giardino, confinante con proprietà o suoi aventi causa, proprietà Per_2
o suoi aventi causa, proprietà e , salvo altri;
diritti pari al Per_3 CP_2 CP_3 cinquanta per cento (50%) dell'intero sulla spiaggia privata (particella n.20) e diritti pari ad un terzo dell'intero sull'autoclave e sulla strada privata, il tutto confinante con demanio marittimo, subalterno
16 e strada privata (la spiaggia), strada privata, subalterno quattordici via Lungomare (l'autoclave), subalterno diciannove, diciotto, diciassette e quattordici (la strada privata), salvo altri, rispettivamente censite al N.C.E.U. di detto Comune, al Foglio 122, particella 105 subb. 6 e 16 graffati (l'abitazione) sub 20 (la spiaggia) e subb. 23 e 12 (l'autoclave e la strada privata) via lungomare n.190 (cfr. All. 1 atto di citazione).
Allegava che in data 8.03.1996 veniva presentata all' U.T.E di Latina denuncia di variazione prot.
n.1322 per ampliamento, a seguito della quale, il solo appartamento, oggetto della detta compravendita, assumeva i seguenti dati catastali: partita 1005735, Fo.122, part. 105, subb. 6 e 16 graffati, via Lungomare n.190 piano terra.
Esponeva che tale vendita simulata si rendeva necessaria per scongiurare vicende pregiudizievoli connesse alla di lui attività imprenditoriale e che il compendio immobiliare di cui è causa era già stato di proprietà della famiglia come evincibile dagli atti notarili versati in atti (cfr. All. 4 atto di Pt_1
citazione).
Asseriva, inoltre, che il prezzo della vendita simulata veniva convenuto in lire 300.000.000 e che nel relativo atto veniva inserita una quietanza che asseverava il fatto del pagamento del corrispettivo, sebbene il prezzo non sia mai stato versato in favore del venditore.
Aggiungeva che in data 15.03.1996, la signora con atto del Notaio Prof. Controparte_1 Per_1
nominava e costituiva suo procuratore speciale il coniuge, odierno attore, affinché lo stesso in
[...]
nome, conto ed interesse del mandante potesse addivenire alla vendita per il prezzo che avesse ritenuto più opportuno a terzi e finanche a se stesso, ai sensi dell'art. 1395 cc., dei diritti alla parte mandante spettanti sui seguenti immobili: “porzioni immobiliari site in Comune di Sabaudia via
Lungomare n.190 e, precisamente, appartamento posto al piano terra, con sovrastante lastrico solare, composto da cinque vani ed accessori, con annesso giardino confinante con proprietà o suoi Per_2
aventi causa, proprietà o suoi aventi causa, proprietà salvo Per_3 Parte_2 altri;
diritti pari al cinquanta per cento (50%) dell'intero sulla spiaggia e diritti pari ad un terzo dell'intero sull'autoclave e sulla strada privata, il tutto confinante con subalterno sedici e strada privata, subalterno sedici e strada privata, subalterno quattordici via Lungomare (l'autoclave), subalterni diciannove, diciotto, diciassette e quattordici (la strada privata), salvo altri (All.2 atto di citazione).
Evidenziava, poi, di aver sempre avuto la materiale disponibilità dell'immobile di cui è causa, come verificabile dai contratti relativi all'intestazione delle utenze;
dai preventivi per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, successivi alla vendita simulata dell'immobile; dal verbale di sequestro preventivo del 4.05.2004 ad opera del Corpo Forestale dello Stato a carico dell'attore; dal contratto di mutuo fondiario del 15.09.2004 stipulato dalla convenuta, garantito dal sig. Parte_1 quale fideiussore e con ipoteca iscritta sul compendio immobiliare de quo, per l'acquisto di ulteriori porzioni immobiliari, adiacenti all'immobile principale, di cui all'atto notarile a rogito del Notaio repertorio n. 76630 del 9/09/2004 (All.5 e 6 atto di citazione); dalle ricevute del Persona_4
pagamento del mutuo con disposizioni bancarie da parte della Maci Immobiliare di Roberto n Pt_1
favore della signora recanti quale causale pagamento rata mutuo;
dall'atto di Controparte_1
precetto, notificato al Sig. in data 31.01.2024, relativo al recupero dei ratei insoluti del Parte_1
detto mutuo fondiario;
dal ricorso per la separazione dei coniugi del 16.02.2022, introdotto dalla signora nel corpo del quale la signora confermava che il signor CP_1 CP_1 Parte_1 aveva il proprio domicilio sino al 2018, unitamente al proprio nucleo familiare, nell'abitazione di
Sabaudia via Lungomare n.190 (All.8 atto di citazione).
Si costituiva, tempestivamente in giudizio l'odierna convenuta, la quale contestava quanto ex adverso dedotto e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda formulata da parte attrice per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, vertendo la causa in materia di diritti reali.
Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire dell'attore, atteso che il contratto di vendita di cui è causa veniva stipulato dalla società Immobiliare Samar s.r.l., parte venditrice e proprietaria dei cespiti immobiliari, e dalla convenuta medesima quale acquirente, mentre l'attore sottoscriveva il contratto quale rappresentante legale ed amministratore unico della società dante causa, non già in proprio. Rilevava, dunque, il difetto di interesse ad agire dell'attore in quanto quest'ultimo non poteva conseguire alcuna utilità dall'eventuale accoglimento della domanda di simulazione del detto contratto di compravendita poiché il sig. on integrava né una parte del contratto medesimo né Pt_1 un terzo che poteva aver subito un pregiudizio dall'avvenuto perfezionamento del negozio traslativo asseritamente simulato, non avendo rivestito la qualità di socio della società dante causa (cfr. all. n.
3 comparsa di costituzione e risposta).
Evidenziava che la circostanza che la società avesse acquisito la proprietà degli immobili di cui è causa con atto notarile del 27.05.1991 e, dunque, in data antecedente al perfezionamento dell'atto di vendita in favore della convenuta non poteva sanare il difetto di legittimazione ed interesse ad agire dell'attore, il quale ultimo non avrebbe potuto mai ottenerne la restituzione.
Contestava, inoltre, la conferenza degli atti notarili versati in atti da parte attrice siccome inerenti a porzioni immobiliari diverse da quelle di cui è causa e rispetto ai quali parte attrice non assumeva la qualità di parte contraente.
Deduceva, poi, nel merito il difetto di prova documentale dell'asserita simulazione del contratto di compravendita, avendo avuto, piuttosto, le parti l'intenzione condivisa di alienare i cespiti di cui è causa.
Contestava, quindi, l'allegato mancato versamento del prezzo di compravendita, recando il relativo atto notarile una quietanza di saldo quale confessione stragiudiziale che asseverava il fatto del pagamento del corrispettivo.
Asseriva, altresì, l'irrilevanza delle circostanze della sussistenza di un rapporto di coniugio tra le parti e della disponibilità materiale degli immobili di cui è causa da parte dell'attore, nonché l'inconferenza tanto del decreto di sequestro preventivo versato in atti in quanto relativo ad un manufatto abusivo diverso da quello oggetto del contratto di compravendita quanto del contratto di mutuo fondiario offerto in comunicazione da parte attrice, acceso dalla convenuta, perché relativo a porzioni immobiliari ulteriori rispetto a quelle di cui è causa e non altrimenti connesse con il contratto di vendita asseritamente simulato.
Rilevava, ancora, che l'atto di precetto, notificato al sig. n data 31.01.2024, relativo al recupero Pt_1
dei ratei di mutuo fondiario insoluti smentiva la circostanza che i detti ratei sarebbero stati effettivamente pagati dall'attore, circostanza da quest'ultimo dedotta nell'atto introduttivo.
Sottolineava che l'interesse all'accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita sarebbe originato nell'attore solo dopo il deposito, avvenuto il 16.02.2022, da parte della convenuta del ricorso per separazione giudiziale con addebito nei confronti del sig. e che nella memoria di Pt_1 costituzione nel procedimento di separazione l'odierno attore affermava che i cespiti immobiliari di cui è causa venivano alienati in favore della coniuge con atto notarile del 15.03.1996 e che il relativo prezzo era stato interamente versato dall'acquirente (cfr. all. 4 e 5 comparsa di costituzione e risposta).
Aggiungeva, conclusivamente, che la procura speciale a vendere gli immobili di cui è causa, conferita dalla convenuta in favore del coniuge, sottendeva un rapporto fiduciario tra coniugi e che essa non poteva assurgere a prova della volontà simulatoria del contratto di compravendita.
Contestava, infine, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice siccome generica e priva di fondamento giuridico.
Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis: A) in via preliminare, accertare e dichiarare la improponibilità e improcedibilità delle domande formulate da parte attrice per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla medesima parte attrice;
B) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire ex. art. 100 c.p.c. di parte attrice per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto al punto B) e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla medesima parte attrice;
C) nel merito, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
D) condannare, in ogni caso, parte attrice, alle spese, competenze ed onorari di causa”.
Emesso il decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c. e depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.03.2025, concessi i termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
Orbene, il Tribunale, in primo luogo, rileva che la causa non possa essere dichiarata improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione, atteso che la controversia concerne la materia contrattuale e non rientra tra quelle enucleate dall'art. 5 d. lgs 28/2010 il cui relativo elenco
è da intendersi tassativo e non già meramente esemplificativo.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le domande di parte attrice debbano essere dichiarate inammissibili perché non sono ravvisabili nel caso di specie le indefettibili condizioni dell'azione, quali la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire, siccome tempestivamente eccepito da parte convenuta. Detto difetto impedisce l'esame del merito delle domande formulate da parte attrice.
Come è noto, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversa dalla legittimazione
è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, elemento che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio
e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta, il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Tuttavia, il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti. La legittimazione ad agire, dunque, serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale
"fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio).
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (In questi termini Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951).
Ebbene, sulla scorta della giurisprudenza richiamata, il Tribunale ritiene che parte attrice non sia legittimata ad agire per le considerazioni che seguono. L'attore, in particolare, intentava un'azione per veder dichiarata la nullità del contratto di compravendita, offerto in comunicazione dalle parti in causa, degli immobili censiti al N.C.E.U del
Comune di Sabaudia, al Foglio 122, particella 105 subb. 6 e 16 graffati (l'abitazione) sub 20 (la spiaggia) e subb. 23 e 12 (l'autoclave e la strada privata) via lungomare n.190 perché simulato ex art. 1414 c.c.
Dalla disamina dell'atto pubblico emerge che il negozio traslativo veniva stipulato tra la società
“Immobiliare Samar s.r.l.”, quale venditrice, e l'odierna convenuta quale acquirente.
Il contratto veniva sottoscritto dal sig. non in proprio, ma quale rappresentante legale Parte_1
ed amministratore unico della società dante causa.
Ne consegue, dunque, che l'attore non rivestiva la qualità di parte sostanziale del contratto di compravendita asseritamente simulato, ma piuttosto di rappresentante della persona giuridica che stipulava il contratto, ferma, invero, la distinzione soggettiva tra la persona fisica che agisce per nome e per conto dell'ente e la persona giuridica rappresentata, una società a responsabilità limitata nel caso di specie.
L'attore, dunque, non poteva intentare un'azione di simulazione, affermandosi parte sostanziale del contratto di compravendita e titolare del diritto di proprietà dei cespiti di cui è causa.
A conforto della titolarità del diritto reale in capo alla società “Immobiliare Samar s.r.l.”, si evidenzia che il contratto di compravendita per cui è causa riportava che la detta società acquistava il compendio immobiliare con atto a rogito del medesimo notaio rogante del 12.02.1991 rep. N. 127622/27254. Ne deriva, dunque, che detti beni erano stati acquisiti al patrimonio della società in un momento antecedente al perfezionamento del contratto.
Né può supplire alla mancanza di legittimazione ad agire dell'attore la circostanza documentale che i beni siano stati in età risalente di proprietà della famiglia del sig. Ciò che rileva, difatti, è la Pt_1
titolarità del diritto al momento del perfezionamento del negozio traslativo.
Anche la visura storica prodotta da parte attrice contestualmente al deposito della memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., sebbene, come è noto, non possa integrare la prova del diritto di proprietà, attesta la circostanza che i cespiti di cui è causa, e segnatamente i beni censiti al foglio 122, part. 105, sub. 6 (e non già i subalterni 16, 20, 23, 12), erano stati di proprietà dell'attore sino al 12.02.1991 e, dunque, in data antecedente al 15.03.1996 in cui si perfezionava l'atto di compravendita asseritamente simulato (cfr. all. b memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata da parte attrice).
Peraltro, dalla visura storica della società versata in atti da parte convenuta si evince che la società venditrice veniva cancellata d'ufficio dal registro delle imprese l'11.10.2021 e che l'odierno attore aveva ricoperto la carica di amministratore unico e legale rappresentante della società medesima, mentre i signori e ne erano i soci (cfr. all. 3 comparsa di Controparte_4 CP_5
costituzione e risposta).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di specificare che la persona fisica che, pur avendole ricoperte in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa (In tal senso, Cass. civ. ordinanza n. 26209/2021).
Sulla scorta della giurisprudenza richiamata, il Tribunale ritiene che l'odierno attore non avrebbe potuto intentare un'azione a tutela di un diritto spettante alla società, allo stato estinta, in seno alla quale aveva in passato ricoperto la carica di amministratore.
Orbene, può concludersi nel senso che il sig. on poteva reputarsi legittimato ad agire in proprio Pt_1
per far valere un diritto eventualmente spettante alla persona giuridica all'interno della quale aveva ricoperto la carica di amministratore unico.
Né l'attore si qualificava quale terzo, ex artt. 1415 e 1416 c.c., titolare di un interesse personale, attuale e concreto ad ottenere l'accertamento della natura simulata del contratto di compravendita per cui è causa, atteso che il sig. non si affermava creditore ovvero avente causa della società Pt_1
venditrice. Ne consegue, dunque, il difetto di interesse ad agire del sig. il quale ultimo non Pt_1 potrebbe conseguire alcun risultato utile dall'eventuale accoglimento della domanda di simulazione del contratto di compravendita né delle domande articolate in via subordinata.
In relazione, in particolare, alla legittimazione del terzo, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di precisare che l'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione;
pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto (in tal senso Cass. civ. Sez. I, ord. n. 19149/2022).
Si aggiunge che la circostanza documentale che in data 15.03.1996, la signora con Controparte_1
atto del Notaio Prof. nominava e costituiva suo procuratore speciale il coniuge, Persona_1
odierno attore, affinché lo stesso nel nome, conto ed interesse del mandante potesse addivenire alla vendita per il prezzo che avesse ritenuto più opportuno a terzi e finanche a sé stesso, ai sensi dell'art. 1395 cc., dei diritti alla parte mandante spettanti sui seguenti immobili: “porzioni immobiliari site in
Comune di Sabaudia via Lungomare n.190 e, precisamente, appartamento posto al piano terra, con sovrastante lastrico solare, composto da cinque vani ed accessori, con annesso giardino confinante con proprietà o suoi aventi causa, proprietà o suoi aventi causa, proprietà Per_2 Per_3 [...]
salvo altri;
diritti pari al cinquanta per cento (50%) dell'intero sulla spiaggia e Parte_2 diritti pari ad un terzo dell'intero sull'autoclave e sulla strada privata, il tutto confinante con subalterno sedici e strada privata, subalterno sedici e strada privata, subalterno quattordici via
Lungomare (l'autoclave), subalterni diciannove, diciotto, diciassette e quattordici (la strada privata), salvo altri, non può reputarsi idonea a suffragare il difetto di legittimazione ad agire dell'attore.
Non sono, segnatamente, condivisibili le asserzioni di parte attrice, peraltro tardivamente dedotte, secondo le quali l'allegata procura, posta a fondamento di un negozio fiduciario, conforterebbe la legittimazione attiva dell'attore e, nel contempo, comproverebbe la natura simulata del contratto di compravendita per cui è causa.
Giova rappresentare che il negozio fiduciario è quel negozio in forza del quale la proprietà di un bene viene trasferita da un soggetto ad un altro con l'intesa che l'avente causa, dopo esserne servita per un dato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante;
si tratta di un negozio effettivamente voluto dalle parti diversamente dal contratto simulato, apparente, del quale le parti non vogliono i relativi effetti.
I detti istituti non sono sovrapponibili e presentano delle ineliminabili differenze strutturali.
In ogni caso, il potere rappresentativo conferito per il tramite della detta procura speciale non è stato esercitato ed è intervenuta una revoca del negozio unilaterale versata in atti.
Peraltro, la detta procura, sulla base delle comuni regole esegetiche del contratto, non può assurgere a controdichiarazione quale prova documentale della ritenuta simulazione assoluta del contratto di compravendita di cui è causa. Se, difatti, la controdichiarazione, nel caso in cui si tratti di una simulazione assoluta, è tesa a negare gli effetti del contratto apparente, la procura a vendere uno o più immobili presuppone la volizione degli effetti reali del presupposto contratto di compravendita.
Per tutte le considerazioni sin qui esposte, il Tribunale ritiene che il difetto delle condizioni dell'azione osti alla ulteriore disamina del merito della causa.
Ogni altra questione, infatti, deve reputarsi assorbita dalle considerazioni indicate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- rigetta le domande articolate da parte attrice per difetto di legittimazione ed interesse ad agire del sig. Parte_1
-condanna l'attore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta che liquida in 1.650,00 per la fase studio, in € 1.200,00 per la fase introduttiva, in € 1.500,00 per la fase istruttoria e in € 2.500,00 per la fase decisoria, oltre ad iva, spese generali e c.p.a. Latina, 20.03.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)