Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 19 febbraio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 3353/2024, alle ore 10,45 sono comparsi l'Avv. Luigi Reliquato per parte opponente e funzionario delegato della Capitaneria di Porto di CP_1
Messina che insistono in atti, discutono oralmente la causa precisando le conclusioni e chiedono la decisione, tanto premesso Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 19.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 3353/2024
TRA
(c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) ed ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di Presidente rappresentante legale della Società Cooperativa per l'Industria della Pesca Giovanni Pontillo (C.F.: ), con sede in Scilla alla Via Grotte n. 19, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Luigi Reliquato del foro di Reggio Calabria, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Crocefisso n. 32, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Messina –
Autorità Marittima dello Stretto, (cod. fisc.: ,in persona del suo P.IVA_2
Comandante pro tempore, con sede in MESSINA alla via G. Garibaldi n. 245
- opposto -
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06 Maggio 2024, il sig. riceveva la notifica a mani del verbale di Pt_1 contestazione e sequestro n. V.2062, elevato a seguito di verbale di operazioni controllo compiute in pari data in località meglio identificata con lat. 32°16'212” N e long. 015°39'382” E da parte della Guardia di Finanza – stazionale navale di Messina, con contestuale sequestro di n. 1 “rete da posta circuitante (GNC) di lunghezza circa 300mt” ed intimazione al pagamento della sanzione ridotta di € 2.000,00 poiché violava l'art. 10 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 4/2012. In particolare, i militari sottoponevano a controllo la motobarca da pesca denominata
“San Rocco” matr. 06RC301 armatore Soc. Coop. Ind. Pesca ” CP_2 rappresentata dal Sig. e condotta dal Sig. mentre Parte_1 Persona_1 esercitava l'attività di pesca con rete tipo “cianciolo” rilevando e contestando la violazione: “effettuava la pesca in zone e tempi vietati dalle normative comunitarie e nazionali vigenti.” Viol. Art. 10 comma 1 lett. B) D.Lgs. n. 04 del 09/01/2012 sanzionata dall' art. 11 comma 1 del D.Lgs. 04/2012”.
A seguito della rilevazione venivano redatti: verbale di contestazione e sequestro, verbale di notifica applicazione punti al titolare della licenza da pesca e verbale di notifica applicazione punti al comandante.
Il sig. avverso il predetto verbale, presentava – in data 21 Maggio 2024 - Pt_1 memorie difensive ex art. 18 e 19 della Legge 689/81 con le quali contestava il verbale e chiedeva l'annullamento dello stesso per non aver commesso alcuna violazione e/o la violazione non sussiste avendo i militari proceduto a sequestrare e comminare una sanzione per la pesca con una rete da posta circuitante, la cui modalità di pesca è sempre consentita (senza dover rispettare i 50 mt di profondità).
In data 15 Luglio 2024, la Capitaneria di Porto di Messina, ritenendo l'insussistenza delle doglianze dell'opponente e la validità dell'elevato verbale, notificava a mezzo pec, indirizzata al difensore dell'odierno resistente, l'Ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca n. 124/2024 avverso la quale il sig. proponeva l'odierno Pt_1 ricorso presso questo Tribunale Civile di Messina avverso il provvedimento ingiuntivo eccependo l'insussistenza dell'infrazione contestata, chiedendone la revoca. Fissata la comparizione delle parti, la Capitaneria di Porto di Messina si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta ritenendola infondata in fatto e in diritto - in ragione dei rilievi esplicati nel verbale di contestazione in cui si legge che il peschereccio, al momento dell'accertamento, era intento ad effettuare attività di pesca con rete a circuizione tipo “cianciolo” in zona vietata - e, per l'effetto, chiedeva la conferma dell'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento. Durante il corso del giudizio parte ricorrente richiedeva l'espletamento di una c.t.u. al fine di verificare se la rete sotto sequestro fosse circuitante o a circuizione;
di contro il funzionario delegato nell'interesse del Ministero insisteva per l'escussione dei militari verbalizzanti.
Il giudice, letti gli atti di causa e ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, rinviava la causa e sulle conclusioni indicate in epigrafe veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione spiegata dal sig. avverso Pt_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 124/2024 di pagamento della sanzione comminata a seguito di una presunta non regolare attività di pesca con il peschereccio “San Rocco”.
Con il principale motivo d'opposizione, parte opponente fondava le proprie argomentazioni sulla circostanza che la pesca con rete da posta “circuitante” è consentita senza limiti, ai sensi del D.P.R. 1639/68 e Reg. CE 1967/04 rilevando l'errore commesso dagli accertatori che hanno sequestrato e comminato una sanzione per una rete da posta circuitante la cui pesca è sempre consentita (senza dover rispettare i 50 mt di profondità).
La Capitaneria di Porto di Messina, con comparsa di costituzione e risposta, chiedeva il rigetto dell'opposizione evidenziando come nel medesimo verbale di contestazione i militari della Guardia di Finanza specificavano che il peschereccio “San Rocco”, al momento del controllo, era intento ad esercitare la pesca con rete tipo “cianciolo” ad una distanza di 0,2 miglia dalla costa su un fondale di 12,7 mt. e non con una rete da posta tipo circuitante;
inoltre, la stessa opponente confutava ulteriormente le argomentazioni esplicate in ricorso adducendo che le richieste di parte resistente fossero basate essenzialmente su una trascrizione.
Tanto premesso, al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione, è necessario soffermarsi sulla disamina del decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che si occupa di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, prevedendo espressamente che l'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni, sono affidati agli ufficiali preposti sotto la direzione dei Comandanti delle Capitanerie di Porto come specificato all'art. 22, n. 3 D.lgs. n. 4/2012.
La normativa testé sopra richiamata, per evidenti esigenze di carattere ambientale e di tutela della fauna marittima, all'art. 10, comma 1, lett. b) fa divieto di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti. Nel caso di specie dalla lettura della prima parte del verbale di contestazione, redatto dai militari della Guardia di Finanza, emergerebbe che il sig. al momento della Pt_1 perquisizione stesse esercitando attività di pesca con rete a circuizione chiusa con azione meccanizzata “cianciolo” quindi in violazione dell'art. 107 del D.P.R. nr. 1639/68 secondo il quale “E' vietato l'impiego di reti a circuizione munite di chiusura azionata meccanicamente, di tipo (cianciolo) e simili nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 mt. entro le tre miglia marine della costa.” ma dando una scorsa alla parte seguente del medesimo testo espositivo del verbale si legge l'annotazione del sequestro di una rete da posta circuitante di lunghezza mt 300 di colore rosso che, però, rappresenta una attrezzatura di pesca consentita e differente, invece, da quella descritta nella prima parte del verbale e per la quale i militari hanno elevato la sanzione amministrativa.
Da quanto evidenziato ne deriva che il verbale non ha efficacia fidefacente ai fini ed effetti dell'art 2700 cc.; infatti, sebbene il verbale redatto da un pubblico ufficiale gode della cosiddetta efficacia fidefacente ai sensi dell'art. 2700 c.c., secondo cui l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nel caso de quo non è possibile attribuirgli la predetta efficacia essendo presenti elementi contraddittori che inficiano l'affidabilità dell'intero contenuto del verbale e conseguentemente la sua validità.
Da ciò ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa non possono non valutarsi come fondate le doglianze mosse dal sig. circa l'infondatezza della violazione in ragione della Pt_1 contraddittorietà intrinseca del verbale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, questo giudice - non potendo ritenere validamente formato e dotato di fede privilegiata il verbale di contestazione e sequestro n. V.2062 del 06 Maggio 2024 - accoglie il ricorso proposto da Parte_1
e per l'effetto revoca l'ordinanza di ingiunzione di pagamento e confisca n.
[...]
124/2024 dell'11 luglio 2024.
Le spese della presente fase di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/14, tenuto conto del valore della controversia (da 1.101,00 a 5.200,00) seguono la soccombenza e si pongono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti –
Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto in favore di
[...]
con distrazione in favore del procuratore anticipatario che ne ha Parte_1 fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando così dispone:
- Accoglie il ricorso e revoca l'Ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca n. 124/2024 (verbale di contestazione e sequestro n. V.2062 del 06 Maggio 2024) dell'11 Luglio 2024, notificata in data 15 Luglio 2024, emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Messina – Autorità
Marittima dello Stretto;
- condanna il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto alla rifusione in favore di
[...] delle spese del presente giudizio che si liquidano in € Parte_1
2.552,00, oltre ad € 125,00 per contributo unificato, oltre Iva e c.p.a., se dovute, spese generali, come per legge da distrarsi in favore del procuratore dell'avv. Luigi Reliquato che ne ha reso la dichiarazione di legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Manuela
Mancuso, funzionario giudiziario addetto ufficio per il processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina,19 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Mauro Mirenna)