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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 25-1 /2025 R.G. e n. 25 /2025 PU promosso da
(già ) - P.IVA Parte_1 Parte_2
, nella qualità di ente subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società P.IVA_1 del Gruppo per effetto dell'art. 1 del D.L. 193 del 22.10.2016, convertito con modifiche dalla Parte_2
L. 225 dell'1.12.2016, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per esso il dott. in qualità di Responsabile Contenzioso Controparte_1
VENETO, a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 (Doc. 1 ricorrente), rappresentata e difesa, come da procura in atti, DAavv. Roberto Guida ( del Foro di Milano, C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano alla Via Giulio Uberti n. 12 (che ha dichiarato l'indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le notifiche di atti giudiziari e le comunicazioni di cui all'art. 133 e ss. c.p.c. ove, pertanto, la ricorrente elegge domicilio digitale
); RICORRENTE Email_1
confronti di codice fiscale , con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in Sarcedo(VI), alla via Europa n. 9 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante
( codice fiscale ) nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
pagina 1 di 6 residente a [...], rappresentata e difesa in forza della procura alle liti dal prof. avv. ( ) del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso CP_3 C.F._3
il suo studio sito in Vicenza, alla via Cengio n. 15 (con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC;
Email_2
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il
31.1.2025 ; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della
Cancelleria a mezzo PEC in data 5.2.2025 per l'udienza del 4.3.2025 entro i termini di legge) ; considerato che la società debitrice convenuta in persona del socio accomandatario e legale rappresentante (vedi mandato alle liti rilasciato da in Controparte_2 Controparte_2
qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Controparte_2
in data 25.2.2025 si è costituita depositando memoria difensiva
[...]
(rappresentando la necessità di completare la predisposizione della documentazione richiesta da art.17
CCII per poi accedere allo strumento della composizione negoziata della crisi ) ; considerato che all'udienza del 4.3.2025 il Giudice rimetteva al collegio la decisione dando atto che procuratore della parte ricorrente ( ) concludeva insistendo Controparte_4 nell'accoglimento del ricorso e in particolare nella liquidazione giudiziale della società e si opponeva a qualsiasi richiesta di rinvio, mentre il procuratore della debitrice concludeva chiedendo un breve rinvio di un mese al fine di introdurre la composizione negoziata e procedere a trattive.
Tutto ciò premesso, ritenuta la competenza del Tribunale adito;
considerato e ritenuto che la debitrice - Controparte_2
che risulta svolgere attività di impresa commerciale (vedi visura C.C.I.A.A) - è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
Infatti DAesame della situazione contabile al 31.12.2024 Controparte_2 risulta aver superato le soglie stabilite DAart. 2 c.1 lettera d) n.1, 2, 3 CCII
[...] posto che l'ammontare dei debiti anche non scaduti risulta superare la soglia di euro 500.000,00.
In relazione all'ammontare dei debiti, il Collegio rileva che all'esito dell'istruttoria dalla lettura della informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione (vedi informativa del 5.2.2025 depositata in pagina 2 di 6 data 11.2.2025), risulta aver debiti esigibili verso Controparte_2
TI (in particolare IN e Amministrazione Finanziaria) per ammontare di euro 633.564,53 .
Alla luce dei dati sopra indicati risulta così abbondantemente superato il limite stabilito DAart.49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 .
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b), CCII, desumibile da quanto indicato da Controparte_4
nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice
[...] [...]
non è più in grado di adempiere regolarmente le Controparte_2
obbligazioni assunte:
-il debito verso enti (in particolare IN, AR) indicato nella informativa della Controparte_4
per complessivi euro 633.564,53;
[...]
- aver richiesto ed ottenuto da diverse rateazioni di pagamento dalle Parte_1
quali è decaduta per inadempimento (Doc. 7 ricorrente);
- i tentativi di recupero coattivo da parte della ricorrente del proprio credito mediante atti di pignoramento dei beni della che non hanno avuto Controparte_2
esito positivo e comunque insufficienti (Doc. 8 ricorrente);
-la presentazione in data 30/04/2019 e 29/06/2023, di istanza di definizione agevolata (c.d.
“rottamazione dei ruoli”), beneficio accordato ma dal quale la società è tuttavia decaduta per il mancato pagamento delle rate previste (Doc. 9 ricorrente);
- la presenza di debiti anche di natura non tributaria, iscritti a ruolo da TI diversi DAAR (in particolare IN, per un ammontare complessivo ad oggi pari a euro 161.383,22 (estratti di ruolo e prospetto riepilogativo Doc. 10 e 11);
- la rappresentata necessità all'udienza del 4.2.2025 di concessione di un termine per accedere allo strumento di composizione negoziata della crisi, non ancora avviata, nonostante l'insolvenza risulti risalire nel tempo se si considera il debito di verso Controparte_2
AR ed TI (in particolare IN) ha raggiunto nel corso degli anni un ammontare superiore ad euro
500.000,00 .
Il Collegio ritiene di non poter concedere il richiesto rinvio per consentire alla debitrice di completare la documentazione necessaria per accedere allo strumento di composizione negoziata della crisi a fronte della ferma opposizione della ricorrente Agenzia delle Entrate – Riscossione a qualsiasi richiesta di rinvio e della grave situazione di insolvenza in cui versa da tempo la società
pagina 3 di 6 debitrice (dato che si evince DAammontare del debito verso IN e AR di importo che nel corso degli anni è aumentato sino a superare euro 500.000,00 ) .
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice ed ex lege Controparte_2 Controparte_2
del socio accomandatario illimitatamente responsabile (che come risulta dal fatto Controparte_2
che ha rilasciato -anche quale socio accomandatrio - il mandato alle liti allegato alla memoria difensiva depositata dalla convenuta in data 25.2.2025 è stato posto in grado di difendersi ) .
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
c.f. , con sede legale in Sarcedo(VI), via Europa n. 9
[...] P.IVA_2
nonchè del socio accomandatario (codice fiscale ) Controparte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], residente a [...]; nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore dott.ssa ; Persona_2
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 22.5.2025 ad ore 9.45 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
pagina 4 di 6 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato DAindicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni DAapertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
pagina 5 di 6 depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 6.3.2025 .
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 6 di 6
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 25-1 /2025 R.G. e n. 25 /2025 PU promosso da
(già ) - P.IVA Parte_1 Parte_2
, nella qualità di ente subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società P.IVA_1 del Gruppo per effetto dell'art. 1 del D.L. 193 del 22.10.2016, convertito con modifiche dalla Parte_2
L. 225 dell'1.12.2016, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per esso il dott. in qualità di Responsabile Contenzioso Controparte_1
VENETO, a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 (Doc. 1 ricorrente), rappresentata e difesa, come da procura in atti, DAavv. Roberto Guida ( del Foro di Milano, C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano alla Via Giulio Uberti n. 12 (che ha dichiarato l'indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le notifiche di atti giudiziari e le comunicazioni di cui all'art. 133 e ss. c.p.c. ove, pertanto, la ricorrente elegge domicilio digitale
); RICORRENTE Email_1
confronti di codice fiscale , con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in Sarcedo(VI), alla via Europa n. 9 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante
( codice fiscale ) nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
pagina 1 di 6 residente a [...], rappresentata e difesa in forza della procura alle liti dal prof. avv. ( ) del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso CP_3 C.F._3
il suo studio sito in Vicenza, alla via Cengio n. 15 (con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC;
Email_2
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il
31.1.2025 ; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della
Cancelleria a mezzo PEC in data 5.2.2025 per l'udienza del 4.3.2025 entro i termini di legge) ; considerato che la società debitrice convenuta in persona del socio accomandatario e legale rappresentante (vedi mandato alle liti rilasciato da in Controparte_2 Controparte_2
qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Controparte_2
in data 25.2.2025 si è costituita depositando memoria difensiva
[...]
(rappresentando la necessità di completare la predisposizione della documentazione richiesta da art.17
CCII per poi accedere allo strumento della composizione negoziata della crisi ) ; considerato che all'udienza del 4.3.2025 il Giudice rimetteva al collegio la decisione dando atto che procuratore della parte ricorrente ( ) concludeva insistendo Controparte_4 nell'accoglimento del ricorso e in particolare nella liquidazione giudiziale della società e si opponeva a qualsiasi richiesta di rinvio, mentre il procuratore della debitrice concludeva chiedendo un breve rinvio di un mese al fine di introdurre la composizione negoziata e procedere a trattive.
Tutto ciò premesso, ritenuta la competenza del Tribunale adito;
considerato e ritenuto che la debitrice - Controparte_2
che risulta svolgere attività di impresa commerciale (vedi visura C.C.I.A.A) - è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
Infatti DAesame della situazione contabile al 31.12.2024 Controparte_2 risulta aver superato le soglie stabilite DAart. 2 c.1 lettera d) n.1, 2, 3 CCII
[...] posto che l'ammontare dei debiti anche non scaduti risulta superare la soglia di euro 500.000,00.
In relazione all'ammontare dei debiti, il Collegio rileva che all'esito dell'istruttoria dalla lettura della informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione (vedi informativa del 5.2.2025 depositata in pagina 2 di 6 data 11.2.2025), risulta aver debiti esigibili verso Controparte_2
TI (in particolare IN e Amministrazione Finanziaria) per ammontare di euro 633.564,53 .
Alla luce dei dati sopra indicati risulta così abbondantemente superato il limite stabilito DAart.49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 .
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b), CCII, desumibile da quanto indicato da Controparte_4
nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice
[...] [...]
non è più in grado di adempiere regolarmente le Controparte_2
obbligazioni assunte:
-il debito verso enti (in particolare IN, AR) indicato nella informativa della Controparte_4
per complessivi euro 633.564,53;
[...]
- aver richiesto ed ottenuto da diverse rateazioni di pagamento dalle Parte_1
quali è decaduta per inadempimento (Doc. 7 ricorrente);
- i tentativi di recupero coattivo da parte della ricorrente del proprio credito mediante atti di pignoramento dei beni della che non hanno avuto Controparte_2
esito positivo e comunque insufficienti (Doc. 8 ricorrente);
-la presentazione in data 30/04/2019 e 29/06/2023, di istanza di definizione agevolata (c.d.
“rottamazione dei ruoli”), beneficio accordato ma dal quale la società è tuttavia decaduta per il mancato pagamento delle rate previste (Doc. 9 ricorrente);
- la presenza di debiti anche di natura non tributaria, iscritti a ruolo da TI diversi DAAR (in particolare IN, per un ammontare complessivo ad oggi pari a euro 161.383,22 (estratti di ruolo e prospetto riepilogativo Doc. 10 e 11);
- la rappresentata necessità all'udienza del 4.2.2025 di concessione di un termine per accedere allo strumento di composizione negoziata della crisi, non ancora avviata, nonostante l'insolvenza risulti risalire nel tempo se si considera il debito di verso Controparte_2
AR ed TI (in particolare IN) ha raggiunto nel corso degli anni un ammontare superiore ad euro
500.000,00 .
Il Collegio ritiene di non poter concedere il richiesto rinvio per consentire alla debitrice di completare la documentazione necessaria per accedere allo strumento di composizione negoziata della crisi a fronte della ferma opposizione della ricorrente Agenzia delle Entrate – Riscossione a qualsiasi richiesta di rinvio e della grave situazione di insolvenza in cui versa da tempo la società
pagina 3 di 6 debitrice (dato che si evince DAammontare del debito verso IN e AR di importo che nel corso degli anni è aumentato sino a superare euro 500.000,00 ) .
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice ed ex lege Controparte_2 Controparte_2
del socio accomandatario illimitatamente responsabile (che come risulta dal fatto Controparte_2
che ha rilasciato -anche quale socio accomandatrio - il mandato alle liti allegato alla memoria difensiva depositata dalla convenuta in data 25.2.2025 è stato posto in grado di difendersi ) .
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
c.f. , con sede legale in Sarcedo(VI), via Europa n. 9
[...] P.IVA_2
nonchè del socio accomandatario (codice fiscale ) Controparte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], residente a [...]; nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore dott.ssa ; Persona_2
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 22.5.2025 ad ore 9.45 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
pagina 4 di 6 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato DAindicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni DAapertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
pagina 5 di 6 depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 6.3.2025 .
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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