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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4449/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 CP_1 entrambi con l'avv. CINZIA DE ANGELI
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni delle parti: “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sigg.ri e nel Comune di Scorzè ( Parte_1 CP_1
VE) in data 21.08.1999 atto n. 40 Parte II Serie A Anno 1999 e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Scorzè (VE) con ordine di annotamento della sentenza nel pubblico Registro di stato civile del Comune di Scorzè (VE) 2) La casa familiare sita in Scorzè (VE) Via Tiziano n. 18 / A di proprietà esclusiva del sig. rimane assegnata allo CP_1 stesso con tutti gli arredi esistenti . Le figlie e continueranno a vivere nella Per_1 Per_2 casa familiare col padre mantenendo ivi la residenza. 3) La figlia ancora minorenne Per_2 rimarrà affidata in modo condiviso ad ambo i genitori che collaboreranno tra loro per dare supporto alle scelte di studio e di vita della stessa nonché della figlia maggiorenne Per_1 non ancora autonoma ed indipendente economicamente. Entrambe le figlie si determineranno in modo autonomo nel vedere e frequentare la madre che conferma di rendersi disponibile ad averle con sé un fine settimana da venerdì pomeriggio a domenica sera ogni quindici giorni e anche durante la settimana, con pernotto, secondo le esigenze manifestate dalle figlie e compatibilmente con i loro impegni scolastici e del tempo libero.
1 4) Il sig. , in virtù della sua maggiore disponibilità e capacità reddituale s'impegna CP_1
a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie mediche , scolastiche e di svago delle figlie al 100 % . La sig.ra contribuirà al mantenimento ordinario diretto delle figlie Pt_1 per tutte le esigenze manifestate durante la frequenza della casa materna . L'assegno unico INPS di circa euro 50,00 erogato per la sola figlia , verrà percepito e gestito dalla Per_2 sig.ra nell'interesse della figlia. 5) i sigg.ri e dichiarano Pt_1 Parte_1 CP_1
e confermano di essere indipendenti economicamente e di non aver nulla a pretendere reciprocamente rinviando ad un accordo privato la regolamentazione della vendita della vettura DA DI in uso alla sig.ra fino a dicembre 2024. 6) Spese legali giudiziali Pt_1
e stragiudiziali a carico del sig. 7) Le parti prestano acquiescenza CP_1 all'emananda sentenza di scioglimento di matrimonio”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 11/11/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 21/08/1999 nel Comune di Scorzè e dalla cui unione sono nate le figlie
(14/05/2003) e (18/11/2006), ad oggi entrambe maggiorenni. Per_1 Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 16/02/2023, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alle figlie anche agli interessi materiali delle stesse. Non vi è luogo a provvedere su
2 affidamento, collocazione e visite della figlia in quanto divenuta medio tempore Per_2 maggiorenne.
Il tutto come da dispositivo.
È manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali giudiziali e stragiudiziali a carico del sig. , stante l'accordo inter CP_1 partes anche sul punto.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Scorzè il 21/08/1999 tra e Parte_1 CP_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Scorzè nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1999, Parte 2, Serie A, n. 40.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone che:
- La casa familiare sita in Scorzè (VE) Via Tiziano n. 18 / A di proprietà esclusiva del sig.
rimane assegnata allo stesso con tutti gli arredi esistenti. Le figlie e CP_1 Per_1 continueranno a vivere nella casa familiare col padre mantenendo ivi la residenza. Per_2
- i genitori collaboreranno tra loro per dare supporto alle scelte di studio e di vita della figlia nonché della figlia non ancora autonome né indipendenti economicamente. Per_2 Per_1
Entrambe le figlie si determineranno in modo autonomo nel vedere e frequentare la madre che conferma di rendersi disponibile ad averle con sé un fine settimana da venerdì pomeriggio a domenica sera ogni quindici giorni e anche durante la settimana, con pernotto, secondo le esigenze manifestate dalle figlie e compatibilmente con i loro impegni scolastici e del tempo libero.
- Il sig. , in virtù della sua maggiore disponibilità e capacità reddituale s'impegna a CP_1 sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie mediche, scolastiche e di svago delle figlie al 100 %. La sig.ra contribuirà al mantenimento ordinario diretto delle figlie per tutte Pt_1
3 le esigenze manifestate durante la frequenza della casa materna. L'assegno unico INPS di circa euro 50,00 erogato per la sola figlia verrà percepito e gestito dalla sig.ra Per_2 Pt_1 nell'interesse della figlia.
- i sigg.ri e dichiarano e confermano di essere indipendenti Parte_1 CP_1 economicamente e di non aver nulla a pretendere reciprocamente rinviando ad un accordo privato la regolamentazione della vendita della vettura DA DI in uso alla sig.ra Pt_1 fino a dicembre 2024.
- Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza di scioglimento di matrimonio.
- Spese legali giudiziali e stragiudiziali a carico del sig. . CP_1
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Scorzè per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 CP_1 entrambi con l'avv. CINZIA DE ANGELI
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni delle parti: “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sigg.ri e nel Comune di Scorzè ( Parte_1 CP_1
VE) in data 21.08.1999 atto n. 40 Parte II Serie A Anno 1999 e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Scorzè (VE) con ordine di annotamento della sentenza nel pubblico Registro di stato civile del Comune di Scorzè (VE) 2) La casa familiare sita in Scorzè (VE) Via Tiziano n. 18 / A di proprietà esclusiva del sig. rimane assegnata allo CP_1 stesso con tutti gli arredi esistenti . Le figlie e continueranno a vivere nella Per_1 Per_2 casa familiare col padre mantenendo ivi la residenza. 3) La figlia ancora minorenne Per_2 rimarrà affidata in modo condiviso ad ambo i genitori che collaboreranno tra loro per dare supporto alle scelte di studio e di vita della stessa nonché della figlia maggiorenne Per_1 non ancora autonoma ed indipendente economicamente. Entrambe le figlie si determineranno in modo autonomo nel vedere e frequentare la madre che conferma di rendersi disponibile ad averle con sé un fine settimana da venerdì pomeriggio a domenica sera ogni quindici giorni e anche durante la settimana, con pernotto, secondo le esigenze manifestate dalle figlie e compatibilmente con i loro impegni scolastici e del tempo libero.
1 4) Il sig. , in virtù della sua maggiore disponibilità e capacità reddituale s'impegna CP_1
a sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie mediche , scolastiche e di svago delle figlie al 100 % . La sig.ra contribuirà al mantenimento ordinario diretto delle figlie Pt_1 per tutte le esigenze manifestate durante la frequenza della casa materna . L'assegno unico INPS di circa euro 50,00 erogato per la sola figlia , verrà percepito e gestito dalla Per_2 sig.ra nell'interesse della figlia. 5) i sigg.ri e dichiarano Pt_1 Parte_1 CP_1
e confermano di essere indipendenti economicamente e di non aver nulla a pretendere reciprocamente rinviando ad un accordo privato la regolamentazione della vendita della vettura DA DI in uso alla sig.ra fino a dicembre 2024. 6) Spese legali giudiziali Pt_1
e stragiudiziali a carico del sig. 7) Le parti prestano acquiescenza CP_1 all'emananda sentenza di scioglimento di matrimonio”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 11/11/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 21/08/1999 nel Comune di Scorzè e dalla cui unione sono nate le figlie
(14/05/2003) e (18/11/2006), ad oggi entrambe maggiorenni. Per_1 Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 16/02/2023, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alle figlie anche agli interessi materiali delle stesse. Non vi è luogo a provvedere su
2 affidamento, collocazione e visite della figlia in quanto divenuta medio tempore Per_2 maggiorenne.
Il tutto come da dispositivo.
È manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali giudiziali e stragiudiziali a carico del sig. , stante l'accordo inter CP_1 partes anche sul punto.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Scorzè il 21/08/1999 tra e Parte_1 CP_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Scorzè nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1999, Parte 2, Serie A, n. 40.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone che:
- La casa familiare sita in Scorzè (VE) Via Tiziano n. 18 / A di proprietà esclusiva del sig.
rimane assegnata allo stesso con tutti gli arredi esistenti. Le figlie e CP_1 Per_1 continueranno a vivere nella casa familiare col padre mantenendo ivi la residenza. Per_2
- i genitori collaboreranno tra loro per dare supporto alle scelte di studio e di vita della figlia nonché della figlia non ancora autonome né indipendenti economicamente. Per_2 Per_1
Entrambe le figlie si determineranno in modo autonomo nel vedere e frequentare la madre che conferma di rendersi disponibile ad averle con sé un fine settimana da venerdì pomeriggio a domenica sera ogni quindici giorni e anche durante la settimana, con pernotto, secondo le esigenze manifestate dalle figlie e compatibilmente con i loro impegni scolastici e del tempo libero.
- Il sig. , in virtù della sua maggiore disponibilità e capacità reddituale s'impegna a CP_1 sostenere tutte le spese ordinarie e straordinarie mediche, scolastiche e di svago delle figlie al 100 %. La sig.ra contribuirà al mantenimento ordinario diretto delle figlie per tutte Pt_1
3 le esigenze manifestate durante la frequenza della casa materna. L'assegno unico INPS di circa euro 50,00 erogato per la sola figlia verrà percepito e gestito dalla sig.ra Per_2 Pt_1 nell'interesse della figlia.
- i sigg.ri e dichiarano e confermano di essere indipendenti Parte_1 CP_1 economicamente e di non aver nulla a pretendere reciprocamente rinviando ad un accordo privato la regolamentazione della vendita della vettura DA DI in uso alla sig.ra Pt_1 fino a dicembre 2024.
- Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza di scioglimento di matrimonio.
- Spese legali giudiziali e stragiudiziali a carico del sig. . CP_1
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Scorzè per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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