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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2589 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...], in data [...], e nato in Parte_1 Parte_2
Germania (EE), il 01/11/1984, entrambi residente in [...], in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, , nato a Persona_1
Cosenza (CS) - il 07/04/2017, residente in [...], elettivamente domiciliati in Cosenza (CS) presso e nello studio dell'AVV. Gelsomino Francesco, sito in 87100 Cosenza (Cs), Via F. Simonetta n. 29, dal quale sono rappresentati e difesi in forza di mandato posto a margine del ricorso
Ricorrenti
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta Persona_2
n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. (indennità di frequenza).
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 3-7-2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore, premesso di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di frequenza
(conclusasi negativamente per avere la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile valutato – nella seduta del 4.4.2023- il minore non invalido civile) e di aver altresì esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale ai fini della concessione della predetta prestazione e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU (Dott. che in tale ultimo giudizio aveva Per_3
ritenuto insussistente il predetto requisito medico – legale, hanno instaurato il presente giudizio per chiedere l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei pregressi. CP_1
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione, come da dispositivo in calce unitamente alla presente contestuale motivazione.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
11/6/2024, data deposito atto di dissenso 5/6/2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 3/7/2024.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei di indennità di frequenza, previo accertamento del relativo requisito sanitario.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione e quello avente ad oggetto la condanna dell'istituto al relativo pagamento alla luce del Co consolidato orientamento della : In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Nel merito, le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, integrano mero dissenso diagnostico, peraltro neppure supportato da evidenze medico legali.
A fronte delle conclusioni dell'ausiliare, parte ricorrente si è limitata ad affermare che, stanti le patologie da cui è affetta, sussistono i requisiti sanitari per cui è causa, senza alcuna evidenza a supporto, limitandosi in buona sintesi ad addebitare al consulente di aver sottovalutato o non valutato le patologie e limitandosi a contrapporre all'esito della ctu il diverso valore attribuito all'incidenza delle patologie.
Si verte, pertanto, in ipotesi di mero dissenso diagnostico, risolvendosi le doglianze di parte attrice in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004).
Inoltre, si premette che l'art. 1 della Legge n. 289/1990 prevede che sia concessa l'indennità di frequenza ai minori di anni 18 che versino in situazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Nella fattispecie in esame, il requisito sanitario richiesto dalla norma citata è stato escluso dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c.; il consulente, infatti, ha concluso che per le patologie da cui, il minore non presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e che pertanto non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
La parte ricorrente ha ritenuto errata tale valutazione ma si osserva che tali contestazioni non risultano in alcun modo dimostrate da un punto di vista medico legale e che contrastano con l'evidenza oggettiva emersa nel corso della visita peritale;
inoltre, parte ricorrente, sotto un profilo medico legale non spiega in alcun modo il motivo per il quale quelle stesse patologie riscontrate dal consulente, che secondo quest'ultimo non integrano il requisito sanitario in questione, al contrario importerebbero difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni della propria età.
Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Nel caso di specie, parte ricorrente si limita a sostenere che, stanti le patologie da cui è affetto, il minore
è in possesso del requisito sanitario utile per l'indennità di frequenza, in ottica meramente contrappositiva alle conclusioni dell'ausiliare, senza al contempo evidenziare alcuna contraddittorietà ovvero lacuna dell'elaborato, stante la generica denuncia di omessa valutazione di non meglio specificate patologie.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso siccome infondato;
spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 13 febbraio 2025 Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2589 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...], in data [...], e nato in Parte_1 Parte_2
Germania (EE), il 01/11/1984, entrambi residente in [...], in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, , nato a Persona_1
Cosenza (CS) - il 07/04/2017, residente in [...], elettivamente domiciliati in Cosenza (CS) presso e nello studio dell'AVV. Gelsomino Francesco, sito in 87100 Cosenza (Cs), Via F. Simonetta n. 29, dal quale sono rappresentati e difesi in forza di mandato posto a margine del ricorso
Ricorrenti
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta Persona_2
n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. (indennità di frequenza).
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 3-7-2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore, premesso di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di frequenza
(conclusasi negativamente per avere la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile valutato – nella seduta del 4.4.2023- il minore non invalido civile) e di aver altresì esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale ai fini della concessione della predetta prestazione e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU (Dott. che in tale ultimo giudizio aveva Per_3
ritenuto insussistente il predetto requisito medico – legale, hanno instaurato il presente giudizio per chiedere l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei pregressi. CP_1
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione, come da dispositivo in calce unitamente alla presente contestuale motivazione.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
11/6/2024, data deposito atto di dissenso 5/6/2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 3/7/2024.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei di indennità di frequenza, previo accertamento del relativo requisito sanitario.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione e quello avente ad oggetto la condanna dell'istituto al relativo pagamento alla luce del Co consolidato orientamento della : In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Nel merito, le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, integrano mero dissenso diagnostico, peraltro neppure supportato da evidenze medico legali.
A fronte delle conclusioni dell'ausiliare, parte ricorrente si è limitata ad affermare che, stanti le patologie da cui è affetta, sussistono i requisiti sanitari per cui è causa, senza alcuna evidenza a supporto, limitandosi in buona sintesi ad addebitare al consulente di aver sottovalutato o non valutato le patologie e limitandosi a contrapporre all'esito della ctu il diverso valore attribuito all'incidenza delle patologie.
Si verte, pertanto, in ipotesi di mero dissenso diagnostico, risolvendosi le doglianze di parte attrice in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004).
Inoltre, si premette che l'art. 1 della Legge n. 289/1990 prevede che sia concessa l'indennità di frequenza ai minori di anni 18 che versino in situazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Nella fattispecie in esame, il requisito sanitario richiesto dalla norma citata è stato escluso dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c.; il consulente, infatti, ha concluso che per le patologie da cui, il minore non presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e che pertanto non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
La parte ricorrente ha ritenuto errata tale valutazione ma si osserva che tali contestazioni non risultano in alcun modo dimostrate da un punto di vista medico legale e che contrastano con l'evidenza oggettiva emersa nel corso della visita peritale;
inoltre, parte ricorrente, sotto un profilo medico legale non spiega in alcun modo il motivo per il quale quelle stesse patologie riscontrate dal consulente, che secondo quest'ultimo non integrano il requisito sanitario in questione, al contrario importerebbero difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni della propria età.
Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Nel caso di specie, parte ricorrente si limita a sostenere che, stanti le patologie da cui è affetto, il minore
è in possesso del requisito sanitario utile per l'indennità di frequenza, in ottica meramente contrappositiva alle conclusioni dell'ausiliare, senza al contempo evidenziare alcuna contraddittorietà ovvero lacuna dell'elaborato, stante la generica denuncia di omessa valutazione di non meglio specificate patologie.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso siccome infondato;
spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 13 febbraio 2025 Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti