TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/04/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5596/2023 promossa da:
G. E. MA. n. c. (“ ), Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata M. RI (RM) in via S. Silvestro, 88, cap 00077, presso lo studio dell'Avv. Roberto Ciuffa che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto introduttivo.
ATTORE
Contro
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, (C.F. Controparte_3
), in persona del suo rappresentante , rappresentata e difesa P.IVA_1 CP_4
dall'Avv. Mario Signore, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Formia Via XXIV
Maggio n. 8 bis in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione.
CONVENUTA
(codice fiscale ), con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. CP_5 P.IVA_2
1, in persona del Sindaco p.t., On. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_6
Daniela Dante, elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in Roma,
Via del Tempio di Giove n. 21, in virtù di procura generale alle liti del Dott. , Persona_1
Notaio in Roma, Repertorio n. 22416 Raccolta n. 11992 del 23 giugno 2023.
CONVENUTA
1 , CF (già Controparte_7 P.IVA_3 NT
), in persona del suo Capo p.t. dott.ssa rappresentato
[...] Controparte_9
e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv. Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: l'avv De Rosa Donato, e/o l'avv. Ceccarelli Sandra, e/o l'avv. CP_10
, l'avv. Intorcia Giovanna, e/o l'avv. Giuseppe Dell'Aversana e/o l'avv. Geron
[...]
Matteo giusta delega in atti;
elettivamente domiciliato, per la carica, presso l'Ispettorato stesso sito in Via M. Brighenti, 23 – 00159 – Roma.
CONVENUTO
Oggetto: accertamento della illegittimità della iscrizione ipotecaria
Conclusioni:
Per l'attore “IN VIA PRINCIPALE Ai sensi di quanto esposto nel motivo n. 1 Parte_1 dell'atto introduttivo della causa, - accertare che l'atto impugnato è parzialmente, ossia per quanto riguarda le cartelle nn. 09720220150640745000, 09720220191146689000 e
09720230047155883000 dall'importo complessivo di € 122.277,76, nullo, per violazione dell'art.
50/2 D. P. R. 602/1973; - accertare che per l'importo residuo, pari ad € 2.015,11, non è possibile, ai sensi dell'art. sensi dell'art. 77/1 bis D. P. R. 602/1973, alcuna iscrizione di ipoteca legale. per l'effetto annullare l'intera “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, documento n.
09776202300001928000, fascicolo n. 2023/333447”. Oppure in alternativa - considerato che i crediti relativi alle cartelle nn. 09720220191146689000 e 09720230047155883000 hanno natura tributaria
e sono pertanto sottratti alla cognizione del Giudice Ordinario - riconosciutane l'illegittimità, dichiararne comunque l'inefficacia ; IN SUBORDINE - accertare ai sensi del motivo n. 2 del ricorso introduttivo, la parziale illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria, qui impugnato, a causa dell'intervenuta decadenza, per violazione degli artt. 25 e 27 D.P.R. 602/1973, di due delle cartelle in base alle quali esso è stato emesso, ossia le cartelle nn. 09720220015356170001
09720220015356574001; - accertare che per l'importo residuo (ossia quello relativo alla somma delle tre cartelle nn. 09720220150640745000, 09720220191146689000 e 09720230047155883000) è pari ad € 2.015,11, e quindi non consente, ai sensi dell'art. sensi dell'art. 77/1 bis D. P. R. 602/1973, alcuna iscrizione di ipoteca legale. per l'effetto annullare l'intera “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, documento n. 09776202300001928000, fascicolo n. 2023/333447. Oppure in alternativa - considerato che i crediti relativi alle cartelle nn. 09720220191146689000 e
2 09720230047155883000 hanno natura tributaria e sono pertanto sottratti alla cognizione del Giudice
Ordinario - riconosciutane l'illegittimità, dichiararne comunque l'inefficacia; IN OGNI CASO
Condannare tutte le parti resistenti, in persona dei rispettivi l. r. p. t. ed in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi della presente lite, oltre IVA e CPA come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_11
adito, contrariis reiectis, - limitato il giudizio alla sola parte dell'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300001928 inerente crediti ordinari extratributari (cartelle n.
09720220015356170001, 09720220015356174001 e 09720220150640745000, difetto di giu- risdizione per le cartelle inerenti crediti tributari, art. 2 DLgs. n. 546/92); - dichiarare la non necessarietà della notifica di previa intimazione di pagamento per l'emissione dell'opposto atto e, pertanto, dichiararne la legittimità (formale e sostanziale); - dichiarare la carenza di legittimazione Contr passiva dell' con riferimento a tutte le avverse contestazioni inerenti la fase di accertamento del credito, la sua iscrizione nel ruolo esattoriale, il merito del credito, di esclusiva competenza del solo rispettivo Ente creditore - dichiarare la Controparte_13
Contr legittimità dell'opposto atto e dell'attività di riscossione dell' (legittimità e tempestività della notifica delle cartelle sottese all'opposto atto e degli atti della riscossione nuovamente interruttivi dei termini di prescrizione dei crediti ed applicazione dei termini di sospensione di cui alla legislazione emergenziale COVID-19); - rigettare tutte le domande, anche di sospensione, svolte nei confronti Contr dell' in quanto infondate e non provate. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Per la convenuta “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per le CP_5 motivazioni esposte dichiarare la propria incompetenza per materia ex art. 38 c.p.c. in merito alla opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa alla cartella n.
09720220150640745000 promanante da sanzioni al codice della strada, di importo pari a euro
490,70. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori, anche a titolo di oneri riflessi, nella misura dovuta per legge”.
Per la convenuta ROMA: “voglia il Giudice adito, Controparte_7 contrariis reiectis, 1) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
( già in quanto i due motivi di ricorso sono relativi ad una fase Controparte_14 CP_15 successiva alla messa a ruolo dei crediti dallo stesso vantati, di esclusiva competenza dell'agente della riscossione 2) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come CP_16 previsto dall'art. 9, comma 2, del Dlgs 149/2015”.
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/10/2023, la G. E. MA. Controparte_1
n. c. (“ . c.”), ha contestato la comunicazione preventiva di iscrizione
[...] CP_2
ipotecaria, n. 09776202300001928000, per l'importo complessivo di € 124.292,77, notificata da in data 28/8/2023. Controparte_11
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il giudice ha assegnato termine per la notificazione del ricorso e del decreto alle controparti che si sono costituite nel presente giudizio e hanno contestato le deduzioni di parte attrice. In particolare, in data 11/12/2023, si è costituita in data 26/2/2024, si è costituita , in data CP_5 Controparte_11
11/3/2024, si è costituito l' . NT
Le parti hanno depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c.; a seguito della prima udienza dell'8 maggio 2024, la causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 10/09/2024, sono stati concessi termini per le memorie ex art. 189 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 189 c.p.c. in atti, a seguito dell'udienza cartolare del 28 febbraio 2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione con provvedimento del 28 marzo
2025.
***
Preliminarmente, deve osservarsi che la domanda introdotta con il presente giudizio, avente ad oggetto la contestazione del preavviso di comunicazione di iscrizione ipotecaria, debba essere qualificata quale domanda di accertamento negativo della legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Tale interpretazione si ricava dalla lettura fornita dalla giurisprudenza di legittimità che, conformemente a quanto stabilito dalle SSUU, in tema di impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, ha chiarito che “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” (S.U. n. 19667 del 18/09/2014); ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria (e/o dell'iscrizione del fermo), che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta
4 norma per la loro proposizione”(Cass. n. 4871 del 23 febbraio 2021). Sulla stessa linea, la S.C., con ordinanza n. 6844 del 14/03/2024, ha, infatti, recentemente ribadito che:
“L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione”.
A fronte di ciò, il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione, tuttavia, per il principio di conservazione degli atti processuali che abbiano raggiunto il loro scopo, deve ritenersi che l'atto introduttivo del giudizio costituito dal ricorso, correttamente notificato entro il termine assegnato dal giudice, possegga i requisiti di sostanza e forma del diverso atto processuale che avrebbe dovuto essere utilizzato e, in quanto tale, sia idoneo a incardinare l'odierno giudizio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13639 del 30/05/2013).
*
Venendo al merito della controversia, parte attrice muove le seguenti contestazioni:
1) Illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 50 d.p.r. n.
602/1973, in mancanza della notifica di un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere, entro cinque giorni, l'obbligo riportato nelle cartelle di pagamento notificate entro l'ultimo anno. In particolare, secondo la ricostruzione dell'attore, le uniche cartelle notificate entro l'ultimo anno sarebbero le nn. 09720220150640745000,
09720220191146689000 e 09720230047155883000, ma la somma di tali cartelle è pari ad € 2.015,11, importo per il quale nessuna iscrizione ipotecaria può essere eseguita.
2) Illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria, per l'intervenuta decadenza di due delle cartelle esattoriali sulle quali essa è basata e precisamente la n.
09720220015356170001 e la n. 09720220015356574001, riferite entrambe a sanzioni emesse dall' , recanti l'importo di € 61.138,83 ciascuna. In particolare, ad CP_15
avviso di parte attrice, non è stato rispettato il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 25 D. P.R. 602/1973, così come richiamato dall'art. 27 dello stesso D. P. R., in quanto la sanzione amministrativa è stata accertata dall' nel 2016, mentre CP_15
le cartelle sono state notificate il 01/03/2022: tanto comporterebbe, ad avviso
5 dell'attore, la nullità delle cartelle medesime e, di conseguenza, anche del successivo preavviso di iscrizione di ipotecaria. Anche in questo caso l'attore evidenzia come l'importo delle altre cartelle non colpite da nullità (ossia le nn.
09720220150640745000, 09720220191146689000 e 09720230047155883000) è pari ad €
2.015,11, quindi tale, ai sensi dell'art. 77/1 bis D. P. R. 602/1973, da non legittimare alcuna iscrizione ipotecaria.
3) Contestazione dell'ammontare delle due cartelle nn. 09720220015356170001 e
09720220015356574001, per l'importo di 122.277,66 euro, riportate nel preavviso di iscrizione ipotecaria, emesse nei confronti di in conseguenza delle Parte_2
ordinanze ingiunzioni nn. 865/2016 (doc. 3) e 866/2016 (doc. 4), emanate il
07/06/2016 dall' , NT ciascuna per l'importo di € 54.415,40 ed a carico, la prima di la Controparte_1
seconda di , quali obbligati principali, ed entrambe a carico anche Persona_2
della quale obbligato in solido. Al riguardo, rileva parte attrice che, a CP_2 seguito delle impugnazioni giurisdizionali promosse contro di esse, le due ordinanze sono state riformate dalla Corte d'Appello Civile di Roma che, con sentenza n.
881/2021 (doc. 5) confermata in Cassazione (vedasi relativa ordinanza, doc. 6) ne ha CP_1 ridotto l'importo a € 20.550,00 ciascuna. Ciò nonostante, prosegue l'attore, l'
non tenendo conto di tale riduzione ha iscritto al ruolo, sempre in relazione
[...] alle predette ordinanze ingiunzioni, un credito di ben € 54.830,80 ciascuno nei confronti dei due obbligati principali delle stesse. Sulla base di tali ruoli sono state in seguito notificate le cartelle nn. 09720220015356574000 (doc. 7) a e Controparte_1
097 2022 00153561 7000 (doc. 8) a . Tali cartelle, hanno lo stesso Persona_2
contenuto delle due cartelle nn. 09720220015356170001 e 09720220015356574001 notificate alla e riportano le stesse voci. Sul punto, aggiunge ancora CP_2
l'attore, che e hanno impugnato Persona_2 Controparte_1
giurisdizionalmente le rispettive cartelle per contestare l'errore di calcolo commesso da il giudizio instaurato da è pendente in primo grado CP_15 Persona_2
(Trib. Velletri RG 3173/2022), quello instaurato da è pendente in Controparte_1
grado di appello (C. App. RM – Sez.II Lav. RG 2615/2023, doc. 12). A fronte di ciò, si chiede di attendere l'esito di tali giudizi aventi ad oggetto vicenda analoga.
Le parti convenute hanno tutte chiesto il rigetto delle deduzioni svolte dall'attrice. 6 In particolare, ha svolto i seguenti rilievi: Controparte_11
1) Inapplicabilità dell'avviso di intimazione ad adempiere al preavviso di iscrizione ipotecaria, essendo il menzionato obbligo di cui all'art. 50 d.p.r. 602/1973 previsto solamente per gli atti introduttivi dell'espropriazione forzata, tra i quali non rientra il preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto atto cautelare.
2) Inapplicabilità della decadenza prevista dagli artt. 25 e 27 d.p.r. 602/1973 solo per gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto crediti tributari e non anche ordinanze di ingiunzione di pagamento, nelle quali il contraddittorio è stato già previamente instaurato.
3) Carenza di legittimazione passiva di a Controparte_11
contraddire in ordine ai profili concernenti la contestazione del merito creditizio, antecedenti alla notifica ed emissione delle cartelle di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria.
nelle sue difese, ha evidenziato che l'unica cartella afferente a crediti in CP_5 favore dell'amministrazione capitolina è la numero 09720220150640745000 e i relativi atti presupposti sono i verbali di accertamento per violazione al codice della strada, di importo pari a euro 490,70. Con riferimento a tale credito ha eccepito, pertanto, l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice di Pace competente, sulla scorta di quanto sancito dalle Sezioni Unite, n. 11177 del 9 maggio 2018, che hanno affermato il principio di diritto secondo cui, nella opposizione a preavviso di fermo, si deve seguire la stessa regolamentazione quanto alla competenza dell'oggetto sostanziale della domanda, che rientra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 (cd. legge di semplificazione dei riti), nella competenza per materia del Giudice di Pace.
L' ha insistito nel rigetto delle pretese di parte NT attrice e ha svolto i seguenti rilievi. I crediti oggetto di contestazione di competenza dell' concernono le due cartelle n. 097202200115356170001 e n. NT
09720220015356174001 per crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro. In particolare, le due cartelle esattoriali citate, conseguono al mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dalla Direzione Territoriale del lavoro di
Roma (poi ed oggi CP_8 NT CP_8 Controparte_14
con n. 2 ordinanze Ordinanza Ingiunzione – n. 865 /2016 e 866/20216 – emesse in
[...]
data 7/6/2016 nei confronti di e nella qualità di legali Controparte_1 Persona_2
7 rappresentanti della società per violazioni di legge in materia di lavoro, nelle Parte_1
quali la è stata individuata quale obbligato in solido ai sensi dell'art.
6. L. Parte_1
689/81. Le due ordinanze, a seguito di giudizio di opposizione, sono state dapprima confermate con la sentenza n. 1211/2019 del Tribunale di Velletri e, a seguito di proposizione del giudizio di appello, rideterminate nell'ammontare con sentenza n.
881/2021 della Corte di Appello di Roma da € 54.415,40 ad € 27.415,40 ciascuna a seguito di gravame proposto da e e dalla soc. avverso la Controparte_1 PE Parte_1
sentenza di I grado. Avverso le due cartelle esattoriali e Controparte_1 Persona_2 hanno proposto opposizione: il giudizio proposto da è stato definito con Controparte_1
sentenza n. 412/2023, Trib. Velletri sez. lavoro, che lo ha dichiarato inammissibile in accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 24 co.5 del d.lgs
46/1999 sollevata da convenuta in giudizio, in quanto presentato oltre il termine di CP_16
40 gg dalla notifica della cartella di pagamento impugnata;
avverso tale sentenza risulta pendente appello;
il giudizio di primo grado promosso da (Trib. Velletri Persona_2 sez. civile Rg 3173/2022) è tutt'ora pendente.
Con riferimento all'importo oggetto delle cartelle per le quali è stato emesso il preavviso di iscrizione ipotecaria contestata, l ha precisato che l'ammontare NT
richiesto è conforme alla riduzione operata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 881/2021: in particolare, è stato ridotto l'ammontare delle sanzioni per il lavoro nero, rideterminato dalla sentenza della Corte d'Appello, mentre sono rimaste invariate le sanzione base per lavoro nero (€ 4.000,00) e le sanzioni previste per gli altri 3 illeciti, non attinte dalla menzionata sentenza. A tali importi sono state aggiunte le spese di lite, con le maggiorazioni di legge, decorrenti dalla effettiva notifica di ciascuna ordinanza ingiunzione alla loro messa a ruolo, non essendo tali provvedimenti mai stati sospesi nel corso dei giudizi di opposizione. In particolare, le maggiorazioni di legge sono state calcolate per un ammontare pari al 10% a semestre, per un totale di 10 semestri e, dunque, per un ammontare pari complessivamente al 100%.
***
Tanto premesso, l'oggetto del presente giudizio, concernente la contestazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, deve ritenersi circoscritto al preavviso di iscrizione ipotecaria e, in particolare, alle tre cartelle ad esso sottese, n. 09720220015356170001, 09720220015356574001
e 09720220150640745000, aventi ad oggetto crediti ordinari di competenza dell'Autorità 8 Giudiziaria ordinaria, là dove, quelli oggetto delle cartelle n. 09720220191146689 e n.
09720230047155883, concernenti imposta di registro la prima e diritto annuale camerale la seconda, di competenza esclusiva della giustizia tributaria, non sono stati oggetto di specifica contestazione nella presente causa.
Così delimitato l'oggetto del giudizio, deve in primo luogo, rilevarsi il difetto di competenza funzionale dell'Autorità Giudiziale adita in ordine alla contestazione concernente la cartella esattoriale avente ad oggetto la violazione del codice della strada di cui alla sanzione amministrativa emessa dal CP_17
Ed invero, quanto al giudice competente a decidere, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento per cui, ove si controverta di obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con sanzioni amministrative, l'opposizione va proposta davanti allo stesso giudice indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, e quindi, davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione alle norme del codice della strada (confr. Cass. civ. 17 novembre 2009,
n. 24215; Cass. civ. 18 febbraio 2008, n. 4022; Cass. civ. 7 marzo 2006, n. 4891; Cass. civ. 13 dicembre 2001, n. 15741).
Sul tema è ritornata, più di recente, la Suprema Corte con la sentenza n. 7460, sez. VI,
15/03/2019, ove ha affermato che: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo;
ne consegue che l'opposizione proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione”.
Ebbene, alla luce dei principi di diritto sin qui richiamati, deve essere dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore della cognizione del Giudice di
9 Pace per l'azione di accertamento negativo avente ad oggetto il preavviso di iscrizione ipotecaria, in relazione alla cartella numero 09720220150640745000, con termine di mesi tre per introduzione del giudizio di merito innanzi al Giudice di Pace del luogo di accertamento della sanzione.
*
Venendo alla contestazione concernente la presunta violazione dell'art. 50, co. 2, DPR
602/1973 per mancata notifica dell'intimazione ad adempiere, è ormai consolidato, in giurisprudenza, il principio secondo cui in tema di riscossione coattiva delle imposte,
l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto di espropriazione forzata, ma, alla stessa stregua del fermo su beni mobili registrati, atto di natura cautelare. A fronte di ciò, non essendo qualificato quale atto introduttivo dell'espropriazione forzata, la comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria può essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, dovendo, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni (Cass.
3784/2018; Cass. n. 23875 del 2015, n. 7597 e n. 4587 del 2017). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30 giorni, al fine di presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
Ebbene, nel caso di specie, la comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria contiene espressamente l'avviso dell'intimazione ad adempiere nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente comunicazione, ed è stata pacificamente notificata alla parte attrice, per sua stessa ammissione, in data 28/08/2023. A fronte di ciò, nessuna violazione può essere riscontrata.
*
Analogamente, ribadito che per quanto riguarda la sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada è stata ravvisata l'incompetenza dell'Autorità giudiziale adita, non possono essere riscontrate violazioni in ordine alla presunta inosservanza del termine decadenziale di cui agli art. 25 e 27 DPR 602/1973 in relazione alle cartelle oggetto di 10 contestazione concernenti sanzioni amministrative in materia di lavoro, emesse dall'
. Al riguardo, è consolidato il principio di diritto tale per cui la NT
decadenza prevista dalle norme menzionate non si applichi alle violazioni diverse da quelle di natura tributaria, conformemente a quanto chiarito da Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28529 del 08/11/2018, a mente della quale: “L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della l. n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita, dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata l. n. 689 del 1981, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'operatività della decadenza in relazione alla notifica di una cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa comminata per la violazione di norme previdenziali)”.
Ebbene, nel caso di specie, essendo le violazioni sottese alle cartelle esattoriali oggetto di ordinanza di ingiunzione emessa dall' , deve escludersi l'applicazione NT
del termine di decadenza previsto dalle norme citate, operando esclusivamente il termine di prescrizione, in ordine al quale parte attrice nessuna contestazione ha mosso. In relazione alle ordinanze – ingiunzione dell' , inoltre, non vi è alcuna limitazione NT
del contraddittorio, tale da giustificare la decadenza prescritta, tenuto conto che il titolo esecutivo può essere impugnato innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria già prima della formazione del ruolo.
In ogni caso, ha dato atto di aver tempestivamente Controparte_11 notificato le cartelle contestate, fornendo prova di non essere incorsa in alcuna violazione del termine di prescrizione.
In particolare, la cartella n. 09720220015356170001 è stata notificata il 01/03/2022 (a mezzo
PEC, presso l'indirizzo PEC della destinataria risultante nel registro INIPEC, art. 26 DPR n.
602/73), interrompendo i termini di prescrizione;
tale cartella non è stata impugnata, mentre
è stata impugnata da , quale debitore principale, persona fisica, la diversa Persona_2
cartella n. 09720220015356170000, non oggetto di odierna contestazione.
11 La cartella sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria, oggetto dell'odierno giudizio, è relativa all'ordinanza ingiunzione n. 866/16 del 07/06/16 notificata il 20/06/16 dell' ; contiene, inoltre, anche il ruolo n. 918/2022 NT relativo a spese di giustizia (Ente creditore sempre l' NT
, di cui alla sentenza n. 881/2021 notificata il 18/02/2021. Inoltre, nel conteggio dei
[...]
termini, si deve computare anche il periodo di sospensione COVID-19 previsto dalla normativa emergenziale (DL n. 18/20, DL n. 34/2020, DL n. 125/20 conv. con mod. da L. n.
159/20; DL n. 3/21; DL n. 7 del 30/01/2021; DL n. 41/21) che ha sospeso i relativi termini di prescrizione e decadenza nel periodo di interesse. Terminato il periodo di sospensione dell'attività di riscossione disposto per legge, l' ha Controparte_11
notificato l'intimazione di pagamento n. 09720239066223915 il 06/07/2023 (a mezzo PEC) e, successivamente, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202300001928 il 28/08/2023 (a mezzo PEC), atto nuovamente interruttivo dei termini di prescrizione dei crediti.
La cartella n. 09720220015356574001 è stata notificata il 01/03/2022 (a mezzo PEC, presso l'indirizzo PEC della destinataria risultante nel registro INIPEC, art. 26 DPR n. 602/73), con interruzione dei termini di prescrizione. Anche tale cartella non è stata oggetto di impugnazione, essendo impugnata da in qualità di debitore principale, Controparte_1
persona fisica, la diversa cartella n. 09720220015356574000, per la quale, pende oggi giudizio di appello. Tale cartella contiene il ruolo n. 923/2022, inerente alle sanzioni amministrative ex L. n. 689/81 di cui alla relativa ordinanza-ingiunzione n. 865/16 del 07/06/16 notificata il 20/06/16 dell' ; contiene anche il ruolo n. NT
918/2022 relativo a spese di giustizia (Ente creditore sempre l' NT
, di cui alla sentenza n. 865/16 notificata il 18/02/2021. Anche in tale caso,
[...] successivamente alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza della riscossione coattiva, di cui alla disciplina emergenziale da COVID – 19, è stata notificata da
[...]
, l'intimazione n. 09720239066223915 il 06/07/2023 (a mezzo Controparte_11
PEC) e, successivamente, l'opposta comunicazione preventiva di ipoteca n.
09776202300001928 il 28/08/2023, atto nuovamente interruttivo dei termini di prescrizione dei crediti.
Anche sotto tale profilo, dunque, nessuna violazione può essere riscontrata.
* 12 Venendo, da ultimo, ai profili concernenti i presunti errori di calcolo oggetto delle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria, giova innanzitutto ribadire come le cartelle oggetto dell'odierno giudizio (n. 09720220015356170001 e n. 09720220015356574001) non siano state impugnate dall'attrice essendo state oggetto di specifica Parte_1
contestazione solo le diverse cartelle emesse nei confronti di e Persona_2 CP_1
in qualità di debitori principali / persone fisiche.
[...]
Come visto, infatti, l'impugnativa delle predette cartelle ha dato origine a due giudizi: il primo, promosso da svoltosi innanzi al Tribunale di Velletri – Sez. Controparte_1
Lavoro e definito con sentenza n. 412/2023, che lo ha dichiarato inammissibile, e avverso la quale pende oggi giudizio di appello;
il secondo, oggetto di contestazione svolta da PE
, innanzi al Tribunale di Velletri Sez. Civile, n. Rg 3173/2022, tuttora pendente.
[...]
Ebbene, ritiene il decidente che tra i predetti giudizi e quello odierno non sussista alcun rapporto di pregiudizialità, tale da giustificare una sospensione dell'odierno giudizio in attesa della definizione dei giudizi pendenti, tenuto conto che gli altri giudizi hanno ad oggetto cartelle distinte emesse nei confronti di diversi soggetti, i debitori principali – persone fisiche: ne consegue, pertanto, che l'esito dei relativi giudizi non potrà esplicitare alcuna diretta efficacia sul giudizio in corso.
Al riguardo, va infatti evidenziato come le cartelle emesse nei confronti del distinto soggetto in qualità di debitore in solido, non siano state oggetto di impugnazione, Parte_1 né sono state attinte da alcuna sospensiva, dovendo perciò ritenersi validi titoli esecutivi.
Ancora, la contestazione dell'ammontare del credito da parte dell'attore non è tale da pregiudicare l'an dell'iscrizione ipotecaria tenuto conto che, ai fini dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'Agente della Riscossione è necessario che il debito complessivo sia superiore ai 20.000,00 euro, circostanza, in specie, certamente sussistente, ove si consideri che anche a seguito della rideterminazione delle sanzioni operata dalla Corte d'Appello con sentenza n.
881/2021 il credito per la “maxi sanzione per il lavoro nero” è stato calcolato in 20.550,00 euro. A fronte di ciò, non essendo in contestazione il valore minimo del credito garantito, le doglianze mosse da parte attrice non pregiudicano la validità del preavviso di iscrizione ipotecaria azionato.
In ogni caso, è appena il caso di aggiungere che, quanto all'ammontare degli importi indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria, l' ha adeguatamente giustificato NT
13 i calcoli in esso riportati, evidenziando come i medesimi tengano conto, altresì, della riduzione degli importi operata dalla sentenza di Corte d'Appello n. 881/2021.
Ed invero, l'ammontare della sanzione è parametrato sull'importo indicato nella sentenza di Corte d'Appello, al quale devono aggiungersi la sanzione base di € 4.000,00, oltre agli importi dei restanti tre illeciti sanzionati con l'ordinanza ingiunzione n. 865/2016. Agli importi così determinati, sono state aggiunte le maggiorazioni di legge, parametrate nel 10%
a semestre, per un totale di 10 semestri e, dunque, del 100%.
Che l' abbia rideterminato gli importi si evince, infatti, dal raffronto NT tra le originarie ordinanze ingiunzione (n. 865/866 del 2016) ove la maggiorazione per il lavoro nero era stato parametrato su 317 giornate lavorative e calcolato in 47.500,00 euro e l'importo riportato nella comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria pari ad euro
27.415,00 risultante dalla sommatoria tra 20.550,00 euro (oggetto della sanzione rideterminata dalla Corte d'Appello) e 4.000,00 di sanzione base, oltre gli importi di 750,00,
900,00 e 1.200,00 euro per le residue violazioni e 15,40 euro per spese.
Ne consegue che anche sotto tale profilo, non possono essere riscontrate violazioni tali da invalidare il preavviso di iscrizione ipotecaria contestato.
Alla luce delle motivazioni sin qui esposte, pertanto, la domanda proposta dall'attrice on può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− dichiara la propria incompetenza a favore di quella del Giudice di Pace nei luoghi di accertamento delle contravvenzioni al Codice della Strada alla base del preavviso di iscrizione ipotecaria con onere di riassunzione nel termine di mesi tre;
− rigetta, nel resto, la domanda promossa da Parte_1
− condanna la rifondere le spese di lite nei confronti delle controparti Parte_1
costituite per i seguenti importi: euro 500,00, oltre spese generali nella misura del
15%, oneri fiscali e previdenziali di legge nei confronti di euro CP_5
3.500,00 ciascuno nei confronti di e Controparte_11 [...]
[...]
[...] ROMA, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri fiscali Controparte_18
e previdenziali di legge.
Così deciso in Velletri, il 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5596/2023 promossa da:
G. E. MA. n. c. (“ ), Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata M. RI (RM) in via S. Silvestro, 88, cap 00077, presso lo studio dell'Avv. Roberto Ciuffa che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto introduttivo.
ATTORE
Contro
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, (C.F. Controparte_3
), in persona del suo rappresentante , rappresentata e difesa P.IVA_1 CP_4
dall'Avv. Mario Signore, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Formia Via XXIV
Maggio n. 8 bis in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione.
CONVENUTA
(codice fiscale ), con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. CP_5 P.IVA_2
1, in persona del Sindaco p.t., On. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_6
Daniela Dante, elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in Roma,
Via del Tempio di Giove n. 21, in virtù di procura generale alle liti del Dott. , Persona_1
Notaio in Roma, Repertorio n. 22416 Raccolta n. 11992 del 23 giugno 2023.
CONVENUTA
1 , CF (già Controparte_7 P.IVA_3 NT
), in persona del suo Capo p.t. dott.ssa rappresentato
[...] Controparte_9
e difeso ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 149/2015 dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso Avv. Floridia Monforte unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: l'avv De Rosa Donato, e/o l'avv. Ceccarelli Sandra, e/o l'avv. CP_10
, l'avv. Intorcia Giovanna, e/o l'avv. Giuseppe Dell'Aversana e/o l'avv. Geron
[...]
Matteo giusta delega in atti;
elettivamente domiciliato, per la carica, presso l'Ispettorato stesso sito in Via M. Brighenti, 23 – 00159 – Roma.
CONVENUTO
Oggetto: accertamento della illegittimità della iscrizione ipotecaria
Conclusioni:
Per l'attore “IN VIA PRINCIPALE Ai sensi di quanto esposto nel motivo n. 1 Parte_1 dell'atto introduttivo della causa, - accertare che l'atto impugnato è parzialmente, ossia per quanto riguarda le cartelle nn. 09720220150640745000, 09720220191146689000 e
09720230047155883000 dall'importo complessivo di € 122.277,76, nullo, per violazione dell'art.
50/2 D. P. R. 602/1973; - accertare che per l'importo residuo, pari ad € 2.015,11, non è possibile, ai sensi dell'art. sensi dell'art. 77/1 bis D. P. R. 602/1973, alcuna iscrizione di ipoteca legale. per l'effetto annullare l'intera “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, documento n.
09776202300001928000, fascicolo n. 2023/333447”. Oppure in alternativa - considerato che i crediti relativi alle cartelle nn. 09720220191146689000 e 09720230047155883000 hanno natura tributaria
e sono pertanto sottratti alla cognizione del Giudice Ordinario - riconosciutane l'illegittimità, dichiararne comunque l'inefficacia ; IN SUBORDINE - accertare ai sensi del motivo n. 2 del ricorso introduttivo, la parziale illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria, qui impugnato, a causa dell'intervenuta decadenza, per violazione degli artt. 25 e 27 D.P.R. 602/1973, di due delle cartelle in base alle quali esso è stato emesso, ossia le cartelle nn. 09720220015356170001
09720220015356574001; - accertare che per l'importo residuo (ossia quello relativo alla somma delle tre cartelle nn. 09720220150640745000, 09720220191146689000 e 09720230047155883000) è pari ad € 2.015,11, e quindi non consente, ai sensi dell'art. sensi dell'art. 77/1 bis D. P. R. 602/1973, alcuna iscrizione di ipoteca legale. per l'effetto annullare l'intera “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, documento n. 09776202300001928000, fascicolo n. 2023/333447. Oppure in alternativa - considerato che i crediti relativi alle cartelle nn. 09720220191146689000 e
2 09720230047155883000 hanno natura tributaria e sono pertanto sottratti alla cognizione del Giudice
Ordinario - riconosciutane l'illegittimità, dichiararne comunque l'inefficacia; IN OGNI CASO
Condannare tutte le parti resistenti, in persona dei rispettivi l. r. p. t. ed in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi della presente lite, oltre IVA e CPA come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_11
adito, contrariis reiectis, - limitato il giudizio alla sola parte dell'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202300001928 inerente crediti ordinari extratributari (cartelle n.
09720220015356170001, 09720220015356174001 e 09720220150640745000, difetto di giu- risdizione per le cartelle inerenti crediti tributari, art. 2 DLgs. n. 546/92); - dichiarare la non necessarietà della notifica di previa intimazione di pagamento per l'emissione dell'opposto atto e, pertanto, dichiararne la legittimità (formale e sostanziale); - dichiarare la carenza di legittimazione Contr passiva dell' con riferimento a tutte le avverse contestazioni inerenti la fase di accertamento del credito, la sua iscrizione nel ruolo esattoriale, il merito del credito, di esclusiva competenza del solo rispettivo Ente creditore - dichiarare la Controparte_13
Contr legittimità dell'opposto atto e dell'attività di riscossione dell' (legittimità e tempestività della notifica delle cartelle sottese all'opposto atto e degli atti della riscossione nuovamente interruttivi dei termini di prescrizione dei crediti ed applicazione dei termini di sospensione di cui alla legislazione emergenziale COVID-19); - rigettare tutte le domande, anche di sospensione, svolte nei confronti Contr dell' in quanto infondate e non provate. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Per la convenuta “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per le CP_5 motivazioni esposte dichiarare la propria incompetenza per materia ex art. 38 c.p.c. in merito alla opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa alla cartella n.
09720220150640745000 promanante da sanzioni al codice della strada, di importo pari a euro
490,70. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori, anche a titolo di oneri riflessi, nella misura dovuta per legge”.
Per la convenuta ROMA: “voglia il Giudice adito, Controparte_7 contrariis reiectis, 1) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
( già in quanto i due motivi di ricorso sono relativi ad una fase Controparte_14 CP_15 successiva alla messa a ruolo dei crediti dallo stesso vantati, di esclusiva competenza dell'agente della riscossione 2) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come CP_16 previsto dall'art. 9, comma 2, del Dlgs 149/2015”.
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/10/2023, la G. E. MA. Controparte_1
n. c. (“ . c.”), ha contestato la comunicazione preventiva di iscrizione
[...] CP_2
ipotecaria, n. 09776202300001928000, per l'importo complessivo di € 124.292,77, notificata da in data 28/8/2023. Controparte_11
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il giudice ha assegnato termine per la notificazione del ricorso e del decreto alle controparti che si sono costituite nel presente giudizio e hanno contestato le deduzioni di parte attrice. In particolare, in data 11/12/2023, si è costituita in data 26/2/2024, si è costituita , in data CP_5 Controparte_11
11/3/2024, si è costituito l' . NT
Le parti hanno depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c.; a seguito della prima udienza dell'8 maggio 2024, la causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 10/09/2024, sono stati concessi termini per le memorie ex art. 189 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 189 c.p.c. in atti, a seguito dell'udienza cartolare del 28 febbraio 2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione con provvedimento del 28 marzo
2025.
***
Preliminarmente, deve osservarsi che la domanda introdotta con il presente giudizio, avente ad oggetto la contestazione del preavviso di comunicazione di iscrizione ipotecaria, debba essere qualificata quale domanda di accertamento negativo della legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Tale interpretazione si ricava dalla lettura fornita dalla giurisprudenza di legittimità che, conformemente a quanto stabilito dalle SSUU, in tema di impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, ha chiarito che “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” (S.U. n. 19667 del 18/09/2014); ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria (e/o dell'iscrizione del fermo), che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta
4 norma per la loro proposizione”(Cass. n. 4871 del 23 febbraio 2021). Sulla stessa linea, la S.C., con ordinanza n. 6844 del 14/03/2024, ha, infatti, recentemente ribadito che:
“L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione”.
A fronte di ciò, il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione, tuttavia, per il principio di conservazione degli atti processuali che abbiano raggiunto il loro scopo, deve ritenersi che l'atto introduttivo del giudizio costituito dal ricorso, correttamente notificato entro il termine assegnato dal giudice, possegga i requisiti di sostanza e forma del diverso atto processuale che avrebbe dovuto essere utilizzato e, in quanto tale, sia idoneo a incardinare l'odierno giudizio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13639 del 30/05/2013).
*
Venendo al merito della controversia, parte attrice muove le seguenti contestazioni:
1) Illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 50 d.p.r. n.
602/1973, in mancanza della notifica di un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere, entro cinque giorni, l'obbligo riportato nelle cartelle di pagamento notificate entro l'ultimo anno. In particolare, secondo la ricostruzione dell'attore, le uniche cartelle notificate entro l'ultimo anno sarebbero le nn. 09720220150640745000,
09720220191146689000 e 09720230047155883000, ma la somma di tali cartelle è pari ad € 2.015,11, importo per il quale nessuna iscrizione ipotecaria può essere eseguita.
2) Illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria, per l'intervenuta decadenza di due delle cartelle esattoriali sulle quali essa è basata e precisamente la n.
09720220015356170001 e la n. 09720220015356574001, riferite entrambe a sanzioni emesse dall' , recanti l'importo di € 61.138,83 ciascuna. In particolare, ad CP_15
avviso di parte attrice, non è stato rispettato il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 25 D. P.R. 602/1973, così come richiamato dall'art. 27 dello stesso D. P. R., in quanto la sanzione amministrativa è stata accertata dall' nel 2016, mentre CP_15
le cartelle sono state notificate il 01/03/2022: tanto comporterebbe, ad avviso
5 dell'attore, la nullità delle cartelle medesime e, di conseguenza, anche del successivo preavviso di iscrizione di ipotecaria. Anche in questo caso l'attore evidenzia come l'importo delle altre cartelle non colpite da nullità (ossia le nn.
09720220150640745000, 09720220191146689000 e 09720230047155883000) è pari ad €
2.015,11, quindi tale, ai sensi dell'art. 77/1 bis D. P. R. 602/1973, da non legittimare alcuna iscrizione ipotecaria.
3) Contestazione dell'ammontare delle due cartelle nn. 09720220015356170001 e
09720220015356574001, per l'importo di 122.277,66 euro, riportate nel preavviso di iscrizione ipotecaria, emesse nei confronti di in conseguenza delle Parte_2
ordinanze ingiunzioni nn. 865/2016 (doc. 3) e 866/2016 (doc. 4), emanate il
07/06/2016 dall' , NT ciascuna per l'importo di € 54.415,40 ed a carico, la prima di la Controparte_1
seconda di , quali obbligati principali, ed entrambe a carico anche Persona_2
della quale obbligato in solido. Al riguardo, rileva parte attrice che, a CP_2 seguito delle impugnazioni giurisdizionali promosse contro di esse, le due ordinanze sono state riformate dalla Corte d'Appello Civile di Roma che, con sentenza n.
881/2021 (doc. 5) confermata in Cassazione (vedasi relativa ordinanza, doc. 6) ne ha CP_1 ridotto l'importo a € 20.550,00 ciascuna. Ciò nonostante, prosegue l'attore, l'
non tenendo conto di tale riduzione ha iscritto al ruolo, sempre in relazione
[...] alle predette ordinanze ingiunzioni, un credito di ben € 54.830,80 ciascuno nei confronti dei due obbligati principali delle stesse. Sulla base di tali ruoli sono state in seguito notificate le cartelle nn. 09720220015356574000 (doc. 7) a e Controparte_1
097 2022 00153561 7000 (doc. 8) a . Tali cartelle, hanno lo stesso Persona_2
contenuto delle due cartelle nn. 09720220015356170001 e 09720220015356574001 notificate alla e riportano le stesse voci. Sul punto, aggiunge ancora CP_2
l'attore, che e hanno impugnato Persona_2 Controparte_1
giurisdizionalmente le rispettive cartelle per contestare l'errore di calcolo commesso da il giudizio instaurato da è pendente in primo grado CP_15 Persona_2
(Trib. Velletri RG 3173/2022), quello instaurato da è pendente in Controparte_1
grado di appello (C. App. RM – Sez.II Lav. RG 2615/2023, doc. 12). A fronte di ciò, si chiede di attendere l'esito di tali giudizi aventi ad oggetto vicenda analoga.
Le parti convenute hanno tutte chiesto il rigetto delle deduzioni svolte dall'attrice. 6 In particolare, ha svolto i seguenti rilievi: Controparte_11
1) Inapplicabilità dell'avviso di intimazione ad adempiere al preavviso di iscrizione ipotecaria, essendo il menzionato obbligo di cui all'art. 50 d.p.r. 602/1973 previsto solamente per gli atti introduttivi dell'espropriazione forzata, tra i quali non rientra il preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto atto cautelare.
2) Inapplicabilità della decadenza prevista dagli artt. 25 e 27 d.p.r. 602/1973 solo per gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto crediti tributari e non anche ordinanze di ingiunzione di pagamento, nelle quali il contraddittorio è stato già previamente instaurato.
3) Carenza di legittimazione passiva di a Controparte_11
contraddire in ordine ai profili concernenti la contestazione del merito creditizio, antecedenti alla notifica ed emissione delle cartelle di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria.
nelle sue difese, ha evidenziato che l'unica cartella afferente a crediti in CP_5 favore dell'amministrazione capitolina è la numero 09720220150640745000 e i relativi atti presupposti sono i verbali di accertamento per violazione al codice della strada, di importo pari a euro 490,70. Con riferimento a tale credito ha eccepito, pertanto, l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice di Pace competente, sulla scorta di quanto sancito dalle Sezioni Unite, n. 11177 del 9 maggio 2018, che hanno affermato il principio di diritto secondo cui, nella opposizione a preavviso di fermo, si deve seguire la stessa regolamentazione quanto alla competenza dell'oggetto sostanziale della domanda, che rientra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 (cd. legge di semplificazione dei riti), nella competenza per materia del Giudice di Pace.
L' ha insistito nel rigetto delle pretese di parte NT attrice e ha svolto i seguenti rilievi. I crediti oggetto di contestazione di competenza dell' concernono le due cartelle n. 097202200115356170001 e n. NT
09720220015356174001 per crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro. In particolare, le due cartelle esattoriali citate, conseguono al mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dalla Direzione Territoriale del lavoro di
Roma (poi ed oggi CP_8 NT CP_8 Controparte_14
con n. 2 ordinanze Ordinanza Ingiunzione – n. 865 /2016 e 866/20216 – emesse in
[...]
data 7/6/2016 nei confronti di e nella qualità di legali Controparte_1 Persona_2
7 rappresentanti della società per violazioni di legge in materia di lavoro, nelle Parte_1
quali la è stata individuata quale obbligato in solido ai sensi dell'art.
6. L. Parte_1
689/81. Le due ordinanze, a seguito di giudizio di opposizione, sono state dapprima confermate con la sentenza n. 1211/2019 del Tribunale di Velletri e, a seguito di proposizione del giudizio di appello, rideterminate nell'ammontare con sentenza n.
881/2021 della Corte di Appello di Roma da € 54.415,40 ad € 27.415,40 ciascuna a seguito di gravame proposto da e e dalla soc. avverso la Controparte_1 PE Parte_1
sentenza di I grado. Avverso le due cartelle esattoriali e Controparte_1 Persona_2 hanno proposto opposizione: il giudizio proposto da è stato definito con Controparte_1
sentenza n. 412/2023, Trib. Velletri sez. lavoro, che lo ha dichiarato inammissibile in accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 24 co.5 del d.lgs
46/1999 sollevata da convenuta in giudizio, in quanto presentato oltre il termine di CP_16
40 gg dalla notifica della cartella di pagamento impugnata;
avverso tale sentenza risulta pendente appello;
il giudizio di primo grado promosso da (Trib. Velletri Persona_2 sez. civile Rg 3173/2022) è tutt'ora pendente.
Con riferimento all'importo oggetto delle cartelle per le quali è stato emesso il preavviso di iscrizione ipotecaria contestata, l ha precisato che l'ammontare NT
richiesto è conforme alla riduzione operata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 881/2021: in particolare, è stato ridotto l'ammontare delle sanzioni per il lavoro nero, rideterminato dalla sentenza della Corte d'Appello, mentre sono rimaste invariate le sanzione base per lavoro nero (€ 4.000,00) e le sanzioni previste per gli altri 3 illeciti, non attinte dalla menzionata sentenza. A tali importi sono state aggiunte le spese di lite, con le maggiorazioni di legge, decorrenti dalla effettiva notifica di ciascuna ordinanza ingiunzione alla loro messa a ruolo, non essendo tali provvedimenti mai stati sospesi nel corso dei giudizi di opposizione. In particolare, le maggiorazioni di legge sono state calcolate per un ammontare pari al 10% a semestre, per un totale di 10 semestri e, dunque, per un ammontare pari complessivamente al 100%.
***
Tanto premesso, l'oggetto del presente giudizio, concernente la contestazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, deve ritenersi circoscritto al preavviso di iscrizione ipotecaria e, in particolare, alle tre cartelle ad esso sottese, n. 09720220015356170001, 09720220015356574001
e 09720220150640745000, aventi ad oggetto crediti ordinari di competenza dell'Autorità 8 Giudiziaria ordinaria, là dove, quelli oggetto delle cartelle n. 09720220191146689 e n.
09720230047155883, concernenti imposta di registro la prima e diritto annuale camerale la seconda, di competenza esclusiva della giustizia tributaria, non sono stati oggetto di specifica contestazione nella presente causa.
Così delimitato l'oggetto del giudizio, deve in primo luogo, rilevarsi il difetto di competenza funzionale dell'Autorità Giudiziale adita in ordine alla contestazione concernente la cartella esattoriale avente ad oggetto la violazione del codice della strada di cui alla sanzione amministrativa emessa dal CP_17
Ed invero, quanto al giudice competente a decidere, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento per cui, ove si controverta di obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con sanzioni amministrative, l'opposizione va proposta davanti allo stesso giudice indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, e quindi, davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione alle norme del codice della strada (confr. Cass. civ. 17 novembre 2009,
n. 24215; Cass. civ. 18 febbraio 2008, n. 4022; Cass. civ. 7 marzo 2006, n. 4891; Cass. civ. 13 dicembre 2001, n. 15741).
Sul tema è ritornata, più di recente, la Suprema Corte con la sentenza n. 7460, sez. VI,
15/03/2019, ove ha affermato che: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo;
ne consegue che l'opposizione proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione”.
Ebbene, alla luce dei principi di diritto sin qui richiamati, deve essere dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore della cognizione del Giudice di
9 Pace per l'azione di accertamento negativo avente ad oggetto il preavviso di iscrizione ipotecaria, in relazione alla cartella numero 09720220150640745000, con termine di mesi tre per introduzione del giudizio di merito innanzi al Giudice di Pace del luogo di accertamento della sanzione.
*
Venendo alla contestazione concernente la presunta violazione dell'art. 50, co. 2, DPR
602/1973 per mancata notifica dell'intimazione ad adempiere, è ormai consolidato, in giurisprudenza, il principio secondo cui in tema di riscossione coattiva delle imposte,
l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto di espropriazione forzata, ma, alla stessa stregua del fermo su beni mobili registrati, atto di natura cautelare. A fronte di ciò, non essendo qualificato quale atto introduttivo dell'espropriazione forzata, la comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria può essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, dovendo, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni (Cass.
3784/2018; Cass. n. 23875 del 2015, n. 7597 e n. 4587 del 2017). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30 giorni, al fine di presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
Ebbene, nel caso di specie, la comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria contiene espressamente l'avviso dell'intimazione ad adempiere nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente comunicazione, ed è stata pacificamente notificata alla parte attrice, per sua stessa ammissione, in data 28/08/2023. A fronte di ciò, nessuna violazione può essere riscontrata.
*
Analogamente, ribadito che per quanto riguarda la sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada è stata ravvisata l'incompetenza dell'Autorità giudiziale adita, non possono essere riscontrate violazioni in ordine alla presunta inosservanza del termine decadenziale di cui agli art. 25 e 27 DPR 602/1973 in relazione alle cartelle oggetto di 10 contestazione concernenti sanzioni amministrative in materia di lavoro, emesse dall'
. Al riguardo, è consolidato il principio di diritto tale per cui la NT
decadenza prevista dalle norme menzionate non si applichi alle violazioni diverse da quelle di natura tributaria, conformemente a quanto chiarito da Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28529 del 08/11/2018, a mente della quale: “L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della l. n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita, dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata l. n. 689 del 1981, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'operatività della decadenza in relazione alla notifica di una cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa comminata per la violazione di norme previdenziali)”.
Ebbene, nel caso di specie, essendo le violazioni sottese alle cartelle esattoriali oggetto di ordinanza di ingiunzione emessa dall' , deve escludersi l'applicazione NT
del termine di decadenza previsto dalle norme citate, operando esclusivamente il termine di prescrizione, in ordine al quale parte attrice nessuna contestazione ha mosso. In relazione alle ordinanze – ingiunzione dell' , inoltre, non vi è alcuna limitazione NT
del contraddittorio, tale da giustificare la decadenza prescritta, tenuto conto che il titolo esecutivo può essere impugnato innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria già prima della formazione del ruolo.
In ogni caso, ha dato atto di aver tempestivamente Controparte_11 notificato le cartelle contestate, fornendo prova di non essere incorsa in alcuna violazione del termine di prescrizione.
In particolare, la cartella n. 09720220015356170001 è stata notificata il 01/03/2022 (a mezzo
PEC, presso l'indirizzo PEC della destinataria risultante nel registro INIPEC, art. 26 DPR n.
602/73), interrompendo i termini di prescrizione;
tale cartella non è stata impugnata, mentre
è stata impugnata da , quale debitore principale, persona fisica, la diversa Persona_2
cartella n. 09720220015356170000, non oggetto di odierna contestazione.
11 La cartella sottesa al preavviso di iscrizione ipotecaria, oggetto dell'odierno giudizio, è relativa all'ordinanza ingiunzione n. 866/16 del 07/06/16 notificata il 20/06/16 dell' ; contiene, inoltre, anche il ruolo n. 918/2022 NT relativo a spese di giustizia (Ente creditore sempre l' NT
, di cui alla sentenza n. 881/2021 notificata il 18/02/2021. Inoltre, nel conteggio dei
[...]
termini, si deve computare anche il periodo di sospensione COVID-19 previsto dalla normativa emergenziale (DL n. 18/20, DL n. 34/2020, DL n. 125/20 conv. con mod. da L. n.
159/20; DL n. 3/21; DL n. 7 del 30/01/2021; DL n. 41/21) che ha sospeso i relativi termini di prescrizione e decadenza nel periodo di interesse. Terminato il periodo di sospensione dell'attività di riscossione disposto per legge, l' ha Controparte_11
notificato l'intimazione di pagamento n. 09720239066223915 il 06/07/2023 (a mezzo PEC) e, successivamente, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202300001928 il 28/08/2023 (a mezzo PEC), atto nuovamente interruttivo dei termini di prescrizione dei crediti.
La cartella n. 09720220015356574001 è stata notificata il 01/03/2022 (a mezzo PEC, presso l'indirizzo PEC della destinataria risultante nel registro INIPEC, art. 26 DPR n. 602/73), con interruzione dei termini di prescrizione. Anche tale cartella non è stata oggetto di impugnazione, essendo impugnata da in qualità di debitore principale, Controparte_1
persona fisica, la diversa cartella n. 09720220015356574000, per la quale, pende oggi giudizio di appello. Tale cartella contiene il ruolo n. 923/2022, inerente alle sanzioni amministrative ex L. n. 689/81 di cui alla relativa ordinanza-ingiunzione n. 865/16 del 07/06/16 notificata il 20/06/16 dell' ; contiene anche il ruolo n. NT
918/2022 relativo a spese di giustizia (Ente creditore sempre l' NT
, di cui alla sentenza n. 865/16 notificata il 18/02/2021. Anche in tale caso,
[...] successivamente alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza della riscossione coattiva, di cui alla disciplina emergenziale da COVID – 19, è stata notificata da
[...]
, l'intimazione n. 09720239066223915 il 06/07/2023 (a mezzo Controparte_11
PEC) e, successivamente, l'opposta comunicazione preventiva di ipoteca n.
09776202300001928 il 28/08/2023, atto nuovamente interruttivo dei termini di prescrizione dei crediti.
Anche sotto tale profilo, dunque, nessuna violazione può essere riscontrata.
* 12 Venendo, da ultimo, ai profili concernenti i presunti errori di calcolo oggetto delle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria, giova innanzitutto ribadire come le cartelle oggetto dell'odierno giudizio (n. 09720220015356170001 e n. 09720220015356574001) non siano state impugnate dall'attrice essendo state oggetto di specifica Parte_1
contestazione solo le diverse cartelle emesse nei confronti di e Persona_2 CP_1
in qualità di debitori principali / persone fisiche.
[...]
Come visto, infatti, l'impugnativa delle predette cartelle ha dato origine a due giudizi: il primo, promosso da svoltosi innanzi al Tribunale di Velletri – Sez. Controparte_1
Lavoro e definito con sentenza n. 412/2023, che lo ha dichiarato inammissibile, e avverso la quale pende oggi giudizio di appello;
il secondo, oggetto di contestazione svolta da PE
, innanzi al Tribunale di Velletri Sez. Civile, n. Rg 3173/2022, tuttora pendente.
[...]
Ebbene, ritiene il decidente che tra i predetti giudizi e quello odierno non sussista alcun rapporto di pregiudizialità, tale da giustificare una sospensione dell'odierno giudizio in attesa della definizione dei giudizi pendenti, tenuto conto che gli altri giudizi hanno ad oggetto cartelle distinte emesse nei confronti di diversi soggetti, i debitori principali – persone fisiche: ne consegue, pertanto, che l'esito dei relativi giudizi non potrà esplicitare alcuna diretta efficacia sul giudizio in corso.
Al riguardo, va infatti evidenziato come le cartelle emesse nei confronti del distinto soggetto in qualità di debitore in solido, non siano state oggetto di impugnazione, Parte_1 né sono state attinte da alcuna sospensiva, dovendo perciò ritenersi validi titoli esecutivi.
Ancora, la contestazione dell'ammontare del credito da parte dell'attore non è tale da pregiudicare l'an dell'iscrizione ipotecaria tenuto conto che, ai fini dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'Agente della Riscossione è necessario che il debito complessivo sia superiore ai 20.000,00 euro, circostanza, in specie, certamente sussistente, ove si consideri che anche a seguito della rideterminazione delle sanzioni operata dalla Corte d'Appello con sentenza n.
881/2021 il credito per la “maxi sanzione per il lavoro nero” è stato calcolato in 20.550,00 euro. A fronte di ciò, non essendo in contestazione il valore minimo del credito garantito, le doglianze mosse da parte attrice non pregiudicano la validità del preavviso di iscrizione ipotecaria azionato.
In ogni caso, è appena il caso di aggiungere che, quanto all'ammontare degli importi indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria, l' ha adeguatamente giustificato NT
13 i calcoli in esso riportati, evidenziando come i medesimi tengano conto, altresì, della riduzione degli importi operata dalla sentenza di Corte d'Appello n. 881/2021.
Ed invero, l'ammontare della sanzione è parametrato sull'importo indicato nella sentenza di Corte d'Appello, al quale devono aggiungersi la sanzione base di € 4.000,00, oltre agli importi dei restanti tre illeciti sanzionati con l'ordinanza ingiunzione n. 865/2016. Agli importi così determinati, sono state aggiunte le maggiorazioni di legge, parametrate nel 10%
a semestre, per un totale di 10 semestri e, dunque, del 100%.
Che l' abbia rideterminato gli importi si evince, infatti, dal raffronto NT tra le originarie ordinanze ingiunzione (n. 865/866 del 2016) ove la maggiorazione per il lavoro nero era stato parametrato su 317 giornate lavorative e calcolato in 47.500,00 euro e l'importo riportato nella comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria pari ad euro
27.415,00 risultante dalla sommatoria tra 20.550,00 euro (oggetto della sanzione rideterminata dalla Corte d'Appello) e 4.000,00 di sanzione base, oltre gli importi di 750,00,
900,00 e 1.200,00 euro per le residue violazioni e 15,40 euro per spese.
Ne consegue che anche sotto tale profilo, non possono essere riscontrate violazioni tali da invalidare il preavviso di iscrizione ipotecaria contestato.
Alla luce delle motivazioni sin qui esposte, pertanto, la domanda proposta dall'attrice on può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− dichiara la propria incompetenza a favore di quella del Giudice di Pace nei luoghi di accertamento delle contravvenzioni al Codice della Strada alla base del preavviso di iscrizione ipotecaria con onere di riassunzione nel termine di mesi tre;
− rigetta, nel resto, la domanda promossa da Parte_1
− condanna la rifondere le spese di lite nei confronti delle controparti Parte_1
costituite per i seguenti importi: euro 500,00, oltre spese generali nella misura del
15%, oneri fiscali e previdenziali di legge nei confronti di euro CP_5
3.500,00 ciascuno nei confronti di e Controparte_11 [...]
[...]
[...] ROMA, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri fiscali Controparte_18
e previdenziali di legge.
Così deciso in Velletri, il 23 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
15