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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 10/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 516 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BERI DAVIDE, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. BERI DAVIDE, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 7.12.2013 in Savona (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Savona al numero 126, parte I, anno 2013, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Savona di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1) La casa coniugale, sita in Savona, Corso Ricci 16/6, censita al Catasto Fabbricati di tale Comune,
al foglio 62, mappale 161, sub. 10, zona censuaria 1, cat. A/4, classe 2, 7 vani, di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, rimane assegnata alla signora che vi abiterà con i figli;
CP_1
2) Affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
degli stessi presso la madre, con facoltà per il padre di vederli quando lo desidera, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e personali dei figli, e previa comunicazione alla madre;
il padre avrà inoltre facoltà di vedere i figli minori e tenerli con sé a fine settimana alterni dal venerdì
sera alla domenica sera, nonché un pomeriggio alla settimana con conseguente pernottamento presso la propria abitazione;
le festività (a mero titolo esemplificativo quelle natalizie e pasquali)
saranno organizzate di volta in volta con decisioni assunte di comune accordo tra i coniugi, e,
comunque, stabilendo un regime di alternanza tra gli stessi, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori, nonché con gli impegni lavorativi dei genitori. Il padre avrà, inoltre, la facoltà di tenere con sé i figli minori almeno due settimane, anche non consecutive,
durante il periodo estivo ed i coniugi, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi con rispettoso anticipo eventuali variazioni nella concordata calendarizzazione della gestione dei figli;
3) Il signor corrisponderà alla signora quale contributo per il mantenimento dei figli Pt_1 CP_1
minori, la somma di € 200,00= mensili per ciascun figlio, da versarsi entro i primi dieci giorni di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, e ciò fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e documentate;
fino a quando la sig.ra non avrà CP_1
reperito una stabile attività lavorativa retribuita, il sig. provvederà per intero al rimborso Pt_1
delle spese straordinarie sostenuta dalla sig.ra nell'interesse dei figli. In particolare, con CP_1
riferimento all'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie, i coniugi richiamano espressamente quanto indicato dalle linee guida del Tribunale di Savona, Sezione Civile, modulo
Famiglia del 15/01/2024 e quindi così individuate:
- spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, mensa scolastica, medicinali da banco senza prescrizione medica, carburante,
ricarica telefonica, prescuola, doposcuola e baby separazione, trattamenti estetici (parrucchiere,
estetista, ecc.);
- le spese straordinarie (extra assegno) possono essere così individuate: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche,
queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
-spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c)
viaggi e vacanza trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e)
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
4) L'assegno unico – e/o ogni altra misura equipollente o sostitutiva dello stesso che dovesse essere introdotta dalla legislazione futura – per i figli minori e venga Persona_3 Persona_4
percepito per l'intero dalla signora CP_1
5) Entrambi i genitori, nell'interesse superiore dei figli minori ed onde consentire agli stessi di avere sempre presenti le figure genitoriali di riferimento, eviteranno di coinvolgerli nelle loro questioni personali, evitando quindi ogni denigrazione reciproca, collaboreranno assiduamente e congiuntamente per mantenere tra gli stessi un buon rapporto evitando ogni tipo di conflitto;
laddove i coniugi dovessero mantenere rapporti affettivi con soggetti terzi, i medesimi si impegnano fin d'ora a non imporre ai figli la frequentazione di tali persone fino a quando il rapporto non avrà carattere di stabilità e comunque per un periodo di almeno sei mesi dall'inizio della relazione e si adopereranno comunque affinché dette persone non interferiscano in alcun modo nei rapporti genitore-figli.
6) Il ciclomotore targato ER14804, di proprietà del sig. , rimane nella disponibilità della Pt_1
sig.ra mentre il ciclomotore targato FB57269 rimane nell'esclusiva disponibilità del sig. CP_1
. Parte_1
7) Il sig. provvederà al pagamento della rata del mutuo fondiario contratto per l'acquisto Pt_1
dell'immobile adibito a casa familiare, nonché al pagamento delle bollette/utenze (gas, energia elettrica ed acqua, TARI) della casa coniugale stessa;
i coniugi precisano che il sig. si Pt_1
impegna fin d'ora a non richiedere alla moglie il rimborso della quota pari al 50% del mutuo dal medesimo versata e che qualora vendessero tale immobile il ricavato della compravendita verrà
suddiviso al 50% tra i coniugi.
8) A definitiva regolazione dei reciproci rapporti economico – patrimoniali, anche quale corrispettivo per i contributi apportati da entrambi alla formazione del patrimonio familiare, ed al fine di prevenire ogni controversia relativa a detti rapporti e/o contributi, il sig. si impegna Pt_1
a versare alla sig.ra che accetta, la complessiva somma di € 3.500,00=; in particolare, CP_1
la predetta somma verrà versata in sette rate dell'importo di € 500= entro il 30.08.2025.
9) Anche in considerazione delle complessive pattuizioni intercorse tra le parti in particolare con riferimento a titolo esemplificativo al pagamento del mutuo, delle utenze dell'abitazione assegnata alla signora e all'utilizzo dei veicoli, i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e CP_1
non è previsto quindi alcun assegno mensile di mantenimento in favore della moglie.
10) Le parti si prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo