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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/01/2024, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 141/2023 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], C.F._1 rappr.ta e difesa dall'avv. Teresa Blanca, giusta procura in atti;
attrice contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice premettendo di avere contratto matrimonio civile in data 28.4.1994 con
, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capri Leone Controparte_1
al N. 5 P. 2 S. A anno 1994 (all. 1), che dall'unione sono nati due figli in data Per_1
12.11.1996 ed in data 3.9.1999 entrambi ormai maggiorenni ed Per_2
economicamente indipendenti, ha chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito a carico del marito, per le ragioni meglio indicate in ricorso.
1 L'attrice, evidenziando che il marito aveva violato i doveri nascenti dal matrimonio ha esposto di avere sporto querela nei confronti del marito a seguito della quale è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ed è stato imputato dei reati di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie come risulta dal decreto di rinvio al giudizio, emesso il 15.2.2022 - Procedimento penale n. 1495/2021
R.G.N.R. pendente innanzi al Tribunale di Patti (all. 5).
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in atti preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata costituzione del convenuto, ha rimesso gli atti al Giudice istruttore per le valutazioni di competenza.
, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_1
decreto e, successivamente, dell'ordinanza presidenziale depositata in atti, non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Parte attrice non ha chiesto la concessione dei termini ex art 183 c.p.c..
All'udienza del 10.1.2024 ex art 127 ter c.p.c. parte attrice ha chiesto la decisione con rinuncia ai termini di legge e il Giudice ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza.
Fatta questa premessa, ritiene il Tribunale che - alla luce delle risultanze processuali – deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.”
La pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (cfr. Cass. n.
7148/92).
2 La giurisprudenza ha evidenziato che l'intollerabilità della convivenza può dipendere anche dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti purché rilevabile con requisiti di effettività e gravità.
La domanda di separazione deve essere, pertanto, accolta in quanto è venuto meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto del matrimonio.
Con la pronuncia di separazione il Tribunale dichiara, ove ne ricorrano i presupposti e sempre su istanza di parte, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, previo accertamento del comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Orbene nella fattispecie in esame osserva il Collegio che sebbene la misura cautelare e il rinvio giudizio del convenuto costituiscono elementi indiziari ai fini dell'addebito, tuttavia, tali elementi ex se non sono sufficienti per attribuire a carico del convenuto una responsabilità in mancanza di una sentenza penale di condanna, passata in giudicato.
Inoltre le circostanze di fatto prese in esame nell'ambito degli atti penali menzionati non sono stati supportati nel presente giudizio da altri elementi probatori
(quali ad esempio la prova testimoniale) che avrebbero potuto dimostrare - a conferma
- la condotta del convenuto contraria ai doveri coniugali.
Sulla base della documentazione in atti, pertanto, la domanda di addebito non può trovare accoglimento per insufficienza di elementi probatori.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in favore dell'Erario essendo stata la parte attrice ammessa al gratuito patrocinio secondo i vigenti parametri di cui al DM n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n.
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. 141/2023 R.G., così provvede:
1 dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
3 3 condanna il convenuto a corrispondere in favore dell'Erario le spese di lite che liquida in € 1.453,00 (somma già decurtata del 50%) oltre spese generali iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 15.1.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 rigetta la domanda di addebito;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 141/2023 R.G., promosso da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], C.F._1 rappr.ta e difesa dall'avv. Teresa Blanca, giusta procura in atti;
attrice contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice premettendo di avere contratto matrimonio civile in data 28.4.1994 con
, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capri Leone Controparte_1
al N. 5 P. 2 S. A anno 1994 (all. 1), che dall'unione sono nati due figli in data Per_1
12.11.1996 ed in data 3.9.1999 entrambi ormai maggiorenni ed Per_2
economicamente indipendenti, ha chiesto la pronuncia della separazione personale con addebito a carico del marito, per le ragioni meglio indicate in ricorso.
1 L'attrice, evidenziando che il marito aveva violato i doveri nascenti dal matrimonio ha esposto di avere sporto querela nei confronti del marito a seguito della quale è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ed è stato imputato dei reati di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie come risulta dal decreto di rinvio al giudizio, emesso il 15.2.2022 - Procedimento penale n. 1495/2021
R.G.N.R. pendente innanzi al Tribunale di Patti (all. 5).
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in atti preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata costituzione del convenuto, ha rimesso gli atti al Giudice istruttore per le valutazioni di competenza.
, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_1
decreto e, successivamente, dell'ordinanza presidenziale depositata in atti, non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Parte attrice non ha chiesto la concessione dei termini ex art 183 c.p.c..
All'udienza del 10.1.2024 ex art 127 ter c.p.c. parte attrice ha chiesto la decisione con rinuncia ai termini di legge e il Giudice ha assunto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza.
Fatta questa premessa, ritiene il Tribunale che - alla luce delle risultanze processuali – deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.”
La pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (cfr. Cass. n.
7148/92).
2 La giurisprudenza ha evidenziato che l'intollerabilità della convivenza può dipendere anche dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti purché rilevabile con requisiti di effettività e gravità.
La domanda di separazione deve essere, pertanto, accolta in quanto è venuto meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto del matrimonio.
Con la pronuncia di separazione il Tribunale dichiara, ove ne ricorrano i presupposti e sempre su istanza di parte, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, previo accertamento del comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Orbene nella fattispecie in esame osserva il Collegio che sebbene la misura cautelare e il rinvio giudizio del convenuto costituiscono elementi indiziari ai fini dell'addebito, tuttavia, tali elementi ex se non sono sufficienti per attribuire a carico del convenuto una responsabilità in mancanza di una sentenza penale di condanna, passata in giudicato.
Inoltre le circostanze di fatto prese in esame nell'ambito degli atti penali menzionati non sono stati supportati nel presente giudizio da altri elementi probatori
(quali ad esempio la prova testimoniale) che avrebbero potuto dimostrare - a conferma
- la condotta del convenuto contraria ai doveri coniugali.
Sulla base della documentazione in atti, pertanto, la domanda di addebito non può trovare accoglimento per insufficienza di elementi probatori.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in favore dell'Erario essendo stata la parte attrice ammessa al gratuito patrocinio secondo i vigenti parametri di cui al DM n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n.
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. 141/2023 R.G., così provvede:
1 dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
3 3 condanna il convenuto a corrispondere in favore dell'Erario le spese di lite che liquida in € 1.453,00 (somma già decurtata del 50%) oltre spese generali iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 15.1.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 rigetta la domanda di addebito;