Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 112
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto d'intimazione per omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte

    La Corte ha ritenuto che l'atto d'intimazione sia stato notificato nel rispetto dell'art. 26 del DPR 602/1973 e che la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate dimostri l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali. Inoltre, la presentazione di istanze di definizione agevolata da parte del contribuente è stata interpretata come un riconoscimento del debito e una rinuncia a qualsiasi contestazione.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    L'appello è stato rigettato, pertanto l'appellante è stato condannato al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 112
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo