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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
RI ALUNNO SILVIO, Presidente
LELLO MASSIMO, EL
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 817/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castiglion Fiorentino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 2 e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720239000743233 N.D.
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ricorreva contro un atto d'intimazione notificato dall'ADER Ufficio di Arezzo, con il quale si contestava il mancato pagamento delle cartelle esattoriali in precedenza notificate per complessivi euro 101.061,91 limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto tributi per la minore somma di
67.587,86.
Nel ricorso la parte eccepiva la nullita' dell'atto impugnato,l'asserita notifica delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento e delle cartelle ad esso sottese,la condanna al pagamento delle spese di lite.
L'ADER si costituiva e contestava tutte le tesi attoree e la condanna al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 28/01/2026,dalla visione degliatti rileva che l'atto d'intimazione risulta notificato nel rispetto di quanto disposto dall'art 26 del DPR 602/1973.
L'eccezione dell'omessa notifica delle cartelle esattoriali,oggetto dell'intimazione di pagamento non risulta fondata.
Infatti la documentazione che e' stata prodotta dall'ADER dimostra in maniera incontestabile l'avvenuta notifica delle citate cartelle.
Non merita ,dunque accoglimento,la doglianza esplicitata dalla Parte ricorrente che aveva affermato di non aver avuto notificato la cartelle citate.
Si rileva altresi' che la parte ricorrente in data 20/04/2017 ha presentato istanza di definizione agevolata, seguita da un 'ulteriore richiesta di definizione agevolata.
Tutto cio' dimostra in maniera inequivocabile che la Parte fosse pienamente a conoscenza sia dell'an che del quantum debeatur posto a suo carico.
Come e' noto la definizione agevolata e' un atto di riconoscimento del credito e di riconoscimento di acquiescienza ,con implicita rinuncia a qualsiasi eccezione,perche' per poter beneficiare della citata agevolazione prevista dalla norma , risulta necessario rinunciare a qualsiasi contestazione vertente sulla pretesa fiscale,nonche' la rinuncia a qualsiasi contenzioso presente o futuro.
Il contribuente, nell'istanza di definizione agevolata presentata ,ha regolarmente sottoscritto tale volonta cognitiva e pertanto nessuna eccezione puo' essere riproposta successivamente da parte del Contribuente stesso.
La definizione ,quindi e' un atto irrevocabile ed irretrattabile,in quanto e' lo stesso Contribuente che chiede di essere ammesso al beneficio in misura ridotta,indicando specificatamente i carichi per i quali intende avvalersene.
Pertanto ,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle sopraesposte considerazioni rigetta l'appello.
Condanna l'Appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2.500,00 oltre rimborso forfetario.
Cosi' e' deciso.
Firenze 28/01/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
RI ALUNNO SILVIO, Presidente
LELLO MASSIMO, EL
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 817/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castiglion Fiorentino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 2 e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00720239000743233 N.D.
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ricorreva contro un atto d'intimazione notificato dall'ADER Ufficio di Arezzo, con il quale si contestava il mancato pagamento delle cartelle esattoriali in precedenza notificate per complessivi euro 101.061,91 limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto tributi per la minore somma di
67.587,86.
Nel ricorso la parte eccepiva la nullita' dell'atto impugnato,l'asserita notifica delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento e delle cartelle ad esso sottese,la condanna al pagamento delle spese di lite.
L'ADER si costituiva e contestava tutte le tesi attoree e la condanna al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 28/01/2026,dalla visione degliatti rileva che l'atto d'intimazione risulta notificato nel rispetto di quanto disposto dall'art 26 del DPR 602/1973.
L'eccezione dell'omessa notifica delle cartelle esattoriali,oggetto dell'intimazione di pagamento non risulta fondata.
Infatti la documentazione che e' stata prodotta dall'ADER dimostra in maniera incontestabile l'avvenuta notifica delle citate cartelle.
Non merita ,dunque accoglimento,la doglianza esplicitata dalla Parte ricorrente che aveva affermato di non aver avuto notificato la cartelle citate.
Si rileva altresi' che la parte ricorrente in data 20/04/2017 ha presentato istanza di definizione agevolata, seguita da un 'ulteriore richiesta di definizione agevolata.
Tutto cio' dimostra in maniera inequivocabile che la Parte fosse pienamente a conoscenza sia dell'an che del quantum debeatur posto a suo carico.
Come e' noto la definizione agevolata e' un atto di riconoscimento del credito e di riconoscimento di acquiescienza ,con implicita rinuncia a qualsiasi eccezione,perche' per poter beneficiare della citata agevolazione prevista dalla norma , risulta necessario rinunciare a qualsiasi contestazione vertente sulla pretesa fiscale,nonche' la rinuncia a qualsiasi contenzioso presente o futuro.
Il contribuente, nell'istanza di definizione agevolata presentata ,ha regolarmente sottoscritto tale volonta cognitiva e pertanto nessuna eccezione puo' essere riproposta successivamente da parte del Contribuente stesso.
La definizione ,quindi e' un atto irrevocabile ed irretrattabile,in quanto e' lo stesso Contribuente che chiede di essere ammesso al beneficio in misura ridotta,indicando specificatamente i carichi per i quali intende avvalersene.
Pertanto ,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle sopraesposte considerazioni rigetta l'appello.
Condanna l'Appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 2.500,00 oltre rimborso forfetario.
Cosi' e' deciso.
Firenze 28/01/2026