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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2900/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COLOMBINO LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBINO LU Parte_2 P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LU
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 P.IVA_3 dell'avv. COLOMBINO LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 P.IVA_4 COLOMBINO LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LU FERNANDA DE OR IA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_5 COLOMBINO LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLOMBINO Parte_5 P.IVA_6
LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LU
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_7 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note cartolari in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che , Parte_1 Parte_2
, , NA DE Parte_3 Parte_4
OR IA e sono cittadini italiani sin dalla nascita in Parte_5
quanto discendenti legittimi della SI.ra la quale, per i motivi tutti Persona_1
esposti in premessa, ha validamente loro trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Capannori (LU) - Italia, competente quale Comune di nascita della SI.ra Persona_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri
[...]
dello stato civile, della cittadinanza italiana di , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
NA DE OR IA e nonché dei rispettivi atti di Parte_5
stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c)
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore premesso che i ricorrenti espongono e documentano di avere diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto la loro antenata,SI.ra (anche nota come Persona_1 [...]
), cittadina italiana mai naturalizzatasi brasiliana (cfr. doc. 02), nata il [...] a Per_2
Capannori (LU)– Italia
In particolare è documentato e provato che l'antenata, SI.ra contraeva Persona_1
matrimonio il 23/05/1903 a San Paolo – Brasile con e dalla loro unione ivi Controparte_2
nasceva il 15/10/1919 la SI.ra ; la SI.ra contraeva Persona_3 Persona_3
matrimonio il 03/06/1944 a San Paolo – Brasile con e dalla loro unione ivi Controparte_3
nasceva il 26/03/1946 il SI. ; il SI. contraeva matrimonio il Persona_4 Persona_4
08/07/1967 a San Paolo – Brasile con e dalla loro unione Parte_6
ivi nascevano il 04/11/1967 la SI.ra , il 21/08/1970 il SI. Parte_1 [...]
ed il 11/05/1974 il SI. , Parte_3 Parte_1 Parte_4
tutti odierni ricorrenti;
la SI.ra contraeva matrimonio il Parte_1
12/06/1997 a San Paolo – Brasile con e dalla loro unione ivi nasceva il Persona_5
03/08/2002 la SI.ra , anch'ella odierna ricorrente;
il SI. Parte_2 [...]
contraeva matrimonio il 10/09/1994 a San Paolo – Brasile con Parte_3 Per_6
pagina 2 di 6 DE OR TL , e dalla loro unione ivi nascevano il 24/02/1996 la SI.ra NA DE
OR IA ed il 25/07/1998 il SI. entrambi odierni Parte_5
ricorrenti;il SI. contraeva matrimonio il 21/07/2001 a San Paolo Parte_4
– Brasile con Controparte_4
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM- Sede per l'intervento che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni. rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l.
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza
è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.).
Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che.
la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze
16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza pagina 3 di 6 del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al
1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi “maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla SI.ra
[...]
(anche nota come ), cittadina italiana mai Persona_1 Persona_2
naturalizzatasi brasiliana, nata il [...] a [...]– Italia che non hai rinunciato alla cittadinanza italiana;
alla luce di quanto sopra, in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza del 2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo
1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio
1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro
pagina 4 di 6 sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta, mentre si deve dichiarare il difetto di giurisdizione sulle richieste consequenziali di ordine alla PA “di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”;
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze respinta ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- riconosce la cittadinanza italiana ai SIg. nata il [...] a Parte_1
San Paolo - Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 55 [C.F.
]; SI.ra nata il [...] a [...] - Brasile, di C.F._1 Pt_2 Parte_2
cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 55 [C.F. ; C.F._2 [...]
nato il [...] a [...] - Brasile, di cittadinanza Parte_3
brasiliana, ivi residente in [...]n. 55 [C.F. ]; C.F._3 [...]
nato il [...] a [...] - Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi Parte_4
residente in [...]n. 55 [C.F. ]; NA DE OR IA C.F._4
nata il [...] a [...] - Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]
Bettarello n. 55 [C.F. ] ; nato il [...] a [...] C.F._5 Parte_5
Paolo - Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 55 [C.F.
] C.F._6
- compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti.
Firenze, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2900/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COLOMBINO LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LU (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBINO LU Parte_2 P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LU
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 P.IVA_3 dell'avv. COLOMBINO LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LU
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 P.IVA_4 COLOMBINO LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LU FERNANDA DE OR IA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_5 COLOMBINO LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLOMBINO Parte_5 P.IVA_6
LU e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LU
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_7 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note cartolari in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che , Parte_1 Parte_2
, , NA DE Parte_3 Parte_4
OR IA e sono cittadini italiani sin dalla nascita in Parte_5
quanto discendenti legittimi della SI.ra la quale, per i motivi tutti Persona_1
esposti in premessa, ha validamente loro trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Capannori (LU) - Italia, competente quale Comune di nascita della SI.ra Persona_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri
[...]
dello stato civile, della cittadinanza italiana di , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
NA DE OR IA e nonché dei rispettivi atti di Parte_5
stato civile, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c)
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore premesso che i ricorrenti espongono e documentano di avere diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto la loro antenata,SI.ra (anche nota come Persona_1 [...]
), cittadina italiana mai naturalizzatasi brasiliana (cfr. doc. 02), nata il [...] a Per_2
Capannori (LU)– Italia
In particolare è documentato e provato che l'antenata, SI.ra contraeva Persona_1
matrimonio il 23/05/1903 a San Paolo – Brasile con e dalla loro unione ivi Controparte_2
nasceva il 15/10/1919 la SI.ra ; la SI.ra contraeva Persona_3 Persona_3
matrimonio il 03/06/1944 a San Paolo – Brasile con e dalla loro unione ivi Controparte_3
nasceva il 26/03/1946 il SI. ; il SI. contraeva matrimonio il Persona_4 Persona_4
08/07/1967 a San Paolo – Brasile con e dalla loro unione Parte_6
ivi nascevano il 04/11/1967 la SI.ra , il 21/08/1970 il SI. Parte_1 [...]
ed il 11/05/1974 il SI. , Parte_3 Parte_1 Parte_4
tutti odierni ricorrenti;
la SI.ra contraeva matrimonio il Parte_1
12/06/1997 a San Paolo – Brasile con e dalla loro unione ivi nasceva il Persona_5
03/08/2002 la SI.ra , anch'ella odierna ricorrente;
il SI. Parte_2 [...]
contraeva matrimonio il 10/09/1994 a San Paolo – Brasile con Parte_3 Per_6
pagina 2 di 6 DE OR TL , e dalla loro unione ivi nascevano il 24/02/1996 la SI.ra NA DE
OR IA ed il 25/07/1998 il SI. entrambi odierni Parte_5
ricorrenti;il SI. contraeva matrimonio il 21/07/2001 a San Paolo Parte_4
– Brasile con Controparte_4
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM- Sede per l'intervento che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni. rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l.
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza
è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.).
Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che.
la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze
16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza pagina 3 di 6 del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al
1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi “maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla SI.ra
[...]
(anche nota come ), cittadina italiana mai Persona_1 Persona_2
naturalizzatasi brasiliana, nata il [...] a [...]– Italia che non hai rinunciato alla cittadinanza italiana;
alla luce di quanto sopra, in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza del 2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo
1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio
1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro
pagina 4 di 6 sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta, mentre si deve dichiarare il difetto di giurisdizione sulle richieste consequenziali di ordine alla PA “di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”;
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze respinta ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- riconosce la cittadinanza italiana ai SIg. nata il [...] a Parte_1
San Paolo - Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 55 [C.F.
]; SI.ra nata il [...] a [...] - Brasile, di C.F._1 Pt_2 Parte_2
cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 55 [C.F. ; C.F._2 [...]
nato il [...] a [...] - Brasile, di cittadinanza Parte_3
brasiliana, ivi residente in [...]n. 55 [C.F. ]; C.F._3 [...]
nato il [...] a [...] - Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi Parte_4
residente in [...]n. 55 [C.F. ]; NA DE OR IA C.F._4
nata il [...] a [...] - Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]
Bettarello n. 55 [C.F. ] ; nato il [...] a [...] C.F._5 Parte_5
Paolo - Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]n. 55 [C.F.
] C.F._6
- compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti.
Firenze, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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