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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/11/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 12830/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SONCINI LUDOVICA e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SARAMONDI LAURA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 08/07/2024, con cui e , unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio a Capo d'Orlando-ME in data 31.5.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Capo d'Orlando-ME al numero 9, parte II, serie A, dell'anno 2008), hanno chiesto
“Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 9.7.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 3.1.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
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«1) La casa familiare sita a Brescia in via Famiglia Boccacci, 11 in locazione con contratto intestato alla signora , CP_1 resta assegnata alla stessa, con gli arredi ivi presenti, che ne corrisponde anche il relativo canone ed oneri accessori;
2) il figlio minore resta affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori i quali, pertanto, Per_1 assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza, quali, esemplificando, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto anche conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio, impegnandosi, altresì, a garantire che lo stesso possa mantenere rapporti con le rispettive famiglie di origine dei genitori. Il minore avrà collocamento prevalente presso la madre, signora , in via Famiglia Boccacci, 11 a Brescia. CP_1
3) Le parti concordano che stante l'età, possa avere libertà di vedere il padre quando lo desidera, con garanzia Per_1 di almeno due giorni / pomeriggi (se periodo scolastico) infrasettimanali e due fine settimana alternati tra i genitori dal venerdì alla domenica.
4) I genitori concorderanno di volta in volta, tenendo in conto i preminenti interessi del figlio, con chi il figlio trascorrerà i giorni del Natale / Santo Stefano, ultimo dell'anno / capodanno, Pasqua / Pasquetta, considerando la possibilità di alternare di anno in anno le suddette festività.
5) Durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, con Per_1 ciascun genitore, con impegno degli stessi a comunicarsi, entro il 31 maggio di ciascun anno, i periodi prescelti e la località di vacanza eventualmente individuata ed a sopportare autonomamente i relativi costi. Entro il medesimo termine ciascuna parte dovrà altresì comunicare all'altra il periodo di vacanza prescelto, pari ad una settimana, da trascorrere autonomamente con impegno di ciascuno di accudire il figlio nei giorni di assenza dell'altro genitore. Per ogni altra festività
“da calendario” si applicherà il criterio dell'alternanza o, se prevalente, la richiesta del ragazzo.
6) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € Pt_1 CP_1
400,00 (quattrocento/00 euro), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora
IBAN alle seguenti coordinate [...] Banca Monte dei Paschi di Siena sede di CP_1
Brescia; il versamento sarà anticipato entro il giorno 10 di ogni mese e la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, da rimborsarsi alla parte che le ha anticipate entro il medesimo termine del giorno 10 del mese successivo, che si riporta di seguito per mera completezza: Spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo: I) medico specialistiche prescritte dal medico curante, II) cure dentistiche presso strutture pubbliche, III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica, IV) tickets sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, II) cure termali e fisioterapiche, III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico. b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I)tempo prolungato pre-scuola e dopo- scuola Spese per la custodia di prole minorenne spese per la custodia che non richiedono il preventivo accordo: - spese di custodia dei figli minorenni baby-sitter, se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambe i genitori o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario, solo nell'ipotesi di indisponibilità dell'altro genitore, di parenti dei minori sia paterni che materni o di altre alternative gratuite;
- centri ricreativi estivi e gruppi estivi Spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Con riferimento alle spese straordinarie, le parti concordano che, anche le spese che non necessitano di preventiva autorizzazione dell'altro genitore, debbano invece esserlo per il caso in cui la spesa sia superiore ad euro 500,00.
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7) Eventuali “bonus” ricevuti a favore del figlio a titolo di rimborso spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dote sport-dote scuola-rimborsi del datore di lavoro (…) saranno da suddividersi nella misura del 50% tra genitori, laddove le somme delle relative spese straordinarie siano nel frattempo state rimborsate dall'altro genitore.
8) Eventuali riconoscimenti per merito scolastico e/o sportivo che i genitori riceveranno per il figlio dal proprio datore di lavoro che non sia relativo al punto precedente, ossia a rimborsi spese straordinarie, dovranno essere lasciati ad Per_1 con versamento su suo libretto di risparmio postale già esistente 1-0778507533 nr. 000045586806 aperto presso Ufficio Postale di Mompiano – Brescia.
9) Il figlio resterà a carico fiscale di entrambe i genitori che potranno altresì usufruire della detrazione fiscale Per_1 delle spese straordinarie nella medesima misura della loro ripartizione, ossia al 50%.
10) L'assegno unico Inps, laddove richiesto, verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
11) Con riferimento agli accordi economico – patrimoniali tra coniugi, essendosi avverate, rispettate e definite tutte le condizioni di cui alla separazione personale consensuale, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione derivante dal matrimonio intercorso.
12) I coniugi dichiarano, altresì, di essere entrambi lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e di essere economicamente autosufficienti, pertanto non intendono formulare reciproche richieste di carattere economico a titolo di contributo al mantenimento mensile, né una tantum e/o in qualsivoglia altra forma individuabile dalla normativa, non essendovene necessità e/o presupposto giuridico personale e/o reciproco.
13) Le parti rinunciano espressamente ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
14) Spese legali e di giudizio compensate tra le parti.
15) Reciproco assenso al rilascio / rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio anche per il figlio minore, ove necessario»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) tra i coniugi:
e Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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