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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1812/2023 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
UDIENZA DEL 05/03/2025
SOSTITUITA EX ART. 127-TER C.P.C.
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, Tommaso Bellei, sentite le conclusioni delle parti di cui al presente verbale ed udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio ed al termine dà lettura ex art. 281sexies
c.p.c. della seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1812/2023 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
Iannucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Danzetta n. 7 appellante (P.S.S.)
E
Controparte_1
(C.F. in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1 pagina 1 di 8 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia e domiciliata presso i suoi uffici in Perugia, via degli Offici n. 14 appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 601/22 (R.G. 2950/21) emessa dal Giudice di
Pace di in data 20/10/2022, depositata in cancelleria il 14/02/2023, in materia di CP_1 opposizione a verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 04/03/2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 433 c.p.c., depositato in data 12/09/2023, Parte_1 promuoveva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 601/22 (R.G. CP_1
2950/21) del 20/10/2022, depositata in cancelleria in data 14/02/2023, con la quale il
Giudice di prima istanza aveva rigettato l'opposizione ex art. 204 bis C.d.S. promossa dalla stessa avverso due verbali di accertamento emessi dai Carabinieri della Stazione di
Collescipoli (TR) e notificati in data 12/10/2021, a mezzo dei quali le era stata comminata, in solido con il figlio e con un di lui amico ex art. 196 C.d.S., la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 5.100,00 (verbale di contestazione n. 189528530) e di €. 397,00 (verbale di contestazione n. 189528638), nonché il fermo amministrativo del veicolo di sua proprietà
(Volkswagen Golf, targata CZ427RH), per la violazione dell'art. 116 commi 14, 15 e 17 C.d.S., rilevata in data 13/05/2021.
1.1. Nel dettaglio, veniva accertato che in data 13/05/2021 il conducente Controparte_2 ed il di lei figlio circolavano in via Maestri del Lavoro a bordo del veicolo Persona_1 precitato, il quale era stato affidato dal figlio dell'appellante all'amico, che lo aveva guidato senza essere in possesso di patente di guida, perché mai conseguita.
1.2. A motivo dell'appello, deduceva l'errata valutazione delle risultanze Parte_1 probatorie in ordine alla insussistenza della sua concorrente responsabilità ex art. 196 C.d.S., in quanto la circolazione dal mezzo era avvenuta contro la sua volontà.
pagina 2 di 8 Come da giurisprudenza di legittimità, l'appellante rappresentava che il proprietario del mezzo può liberarsi dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, co. 3 c.c. dimostrando un proprio comportamento ostativo all'uso della cosa da parte di estranei (Cass.
Sez. VI, ordinanza n. 22318 del 21/10/2014).
A tal fine esponeva che l'aver vietato al figlio di usare il veicolo in questione nascondendo le relative chiavi, le quali erano riposte in una cassettiera all'interno di un armadio sito nella sua camera da letto, costituiva cautela sufficiente a dimostrare che la circolazione era avvenuta suo malgrado.
A sostegno della posizione processuale assunta, rappresentava che tali elementi trovavano conferma nella testimonianza resa nel giudizio di primo grado dal coniuge e che Tes_1 nessun rilievo probatorio assumerebbe la circostanza per cui quest'ultimo aveva riferito che il figlio “…probabilmente era a conoscenza della cassettina perché quel giorno ho visto che andava direttamente verso l'armadio e mia moglie non era in casa”.
1.3. Sulla scorta di tali premesse, tenuto conto delle condizioni economiche dell'appellante - ammessa in entrambi i gradi di giudizio al patrocinio a spese dello Stato - chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la riforma della sentenza del Giudice di Pace e l'annullamento dei due verbali impugnati, stante l'errata valutazione delle istanze istruttorie ai fini della prova liberatoria ex art. 196 C.d.S.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14/11/2023, si costituiva in giudizio la Controparte_3
chiedendo, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, in
[...] quanto l'appellante non aveva provato che la circolazione della autovettura era avvenuta contro la sua volontà.
In particolare, contestava la ricostruzione di parte appellante in tema di cautele adottate nella custodia delle chiavi, rappresentando che le stesse erano riposte dentro una cassettiera non chiusa a chiave, circostanza probabilmente nota al figlio per stessa ammissione del marito della controparte.
3. Il giudice, istruita la causa con acquisizione del fascicolo di primo grado, con provvedimento del 25/03/2024 sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza n. 601/22 e fissava per la discussione l'udienza del 04/03/2025, che si svolgeva mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
4.1. Le questioni di diritto sottese all'appello impongono di prendere posizione circa i contenuti della responsabilità derivante dall'art. 196 C.d.S.
In materia di contravvenzioni al Codice della Strada si osserva che l'art. 196 C.d.S., sulla scorta del principio generale affermato dall'art. 6 L. n. 689/1981, estende al proprietario del veicolo l'obbligo del pagamento delle sanzioni pecuniarie per gli illeciti commessi da altri soggetti tramite quel mezzo: un'obbligazione a titolo solidale con l'effettivo autore della violazione.
La ratio della norma è quindi quella di individuare almeno un soggetto certo cui richiedere il pagamento della sanzione amministrativa.
Vi è però un'esimente, in quanto lo stesso art. 196 C.d.S. consente al proprietario del veicolo di esonerarsi da questa presunzione di responsabilità, allorché riesca a fornire la prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà.
Tale assunto è mutuato letteralmente dalla disciplina contenuta all'art. 2054 comma 3
c.c., in tema di danno aquiliano cagionato dalla circolazione di veicoli;
in tale ambito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito il modo di intendere l'operatività della predetta esimente, con considerazioni estensibili anche agli illeciti previsti dal Codice della
Strada.
In particolare, "Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà” (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. 15521/2006; Cass. 15478/2011).
Inoltre, “La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo deve essere compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto e che il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità"
(Cass. 15521/2006).
pagina 4 di 8 Per esonerarsi da responsabilità, il proprietario deve allora provare di aver manifestato con atti inequivocabili la propria ferma opposizione alla circolazione del suo mezzo, mediante l'adozione di cautele atte, idonee e specificatamente volte ad impedire la circolazione del veicolo.
In altri termini, occorre dimostrare che l'autovettura, al momento della violazione del
Codice della Strada, non circolava per volontà del proprietario, bensì contro la sua esplicita volontà dichiarata e comprovata.
Ed ancora, in una recente pronuncia l'organo nomofilattico ha ribadito che “La circolazione prohibente domino, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, sussiste non già per il solo fatto che il proprietario abbia manifestato una volontà contraria alla circolazione del mezzo, ma sussiste soltanto quando il proprietario (sul quale incombe il relativo onere) dimostri di aver adottato tutte le misure ordinariamente esigibili, alla stregua dell'ordinaria diligenza, per impedire quella circolazione. Nel caso di specie, invece,
i ricorrenti non risultano mai avere allegato quali concrete circostanze abbiano adottato, al di là del riporre le chiavi del mezzo in un cassetto per impedirne la circolazione” (Cass. Sez.
III, sentenza n. 12119 del 22/06/2020).
5. Tornando al caso che occupa, il Giudice di prime cure dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla prova testimoniale espletata, ha ritenuto non provata l'adozione di comportamenti idonei ad integrare la condotta di prohibente domino, rilevante ai fini dell'applicazione dell'esimente, essendo invece necessario che siano posti in essere comportamenti ostativi, idonei ad impedire la circolazione, criterio che va commisurato alla condotta del proprietario del mezzo secondo una valutazione che attiene al caso concreto e che, nel caso di specie, non può ritenersi soddisfatto per le seguenti ragioni.
5.1. Dagli atti di causa è emerso che l'appellante, pur vietando al figlio di utilizzare l'autovettura, tenesse le chiavi “… non in bella mostra in un luogo accessibile della casa” bensì “… celate utilizzando non uno, ma ben due sistemi di occultamento: una cassettiera, nella quale le chiavi erano riposte, ed un armadio, all'interno del quale era stata, poi, collocata la cassettiera” (v. pagg. 3,4 ricorso in appello), circostanza questa che non palesa alcun comportamento ostativo atto ad impedire al figlio di trovare con facilità le chiavi e utilizzare il veicolo della madre, nonostante il divieto.
L'inidoneità delle cautele ostative in concreto adottate dall'appellante emerge poi dalle seguenti circostanze.
pagina 5 di 8 Da un lato il Giudice di prima istanza ha rilevato, come peraltro confermato dalla testimonianza di coniuge convivente dell'appellante, che “… le chiavi della vettura Tes_1 erano nascoste dentro ad una cassettiera non chiusa a chiave posta all'interno dell'armadio non chiuso a chiave, della camera da letto” (v. sentenza primo grado, all. 1 fascicolo appellante).
Dall'altro l'appellante, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto che il figlio “… in passato si era reso già responsabile di un sinistro stradale Persona_1 proprio con la stessa vettura” (v. pag. 4 ricorso in appello).
Ed ancora dalla circostanza per cui, come riferito dallo stesso teste, “probabilmente mio figlio era a conoscenza dell'esistenza della cassettina perché quel giorno ho visto che andava direttamente verso l'armadio e mia moglie non era in casa”, si può desumere che i genitori ben sapessero che l'autovettura veniva utilizzata dal figlio ed avessero quindi accettato, sia pur implicitamente, il rischio di sue eventuali condotte contrarie al Codice della
Strada, compresa quella – verificatasi – dell'affidamento del veicolo a terzi soggetti, peraltro privi della corrispondente patente di guida.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non possa escludersi la responsabilità del proprietario il quale, pur esigendo che l'uso del suo veicolo da parte di terzi avvenisse previa sua autorizzazione, ne custodiva le chiavi in un luogo noto ed accessibile a tutti (Cass.
n. 1820/2016).
Al contrario, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, esclude la responsabilità del proprietario l'aver custodito con minuziosa cura in tutta sicurezza le chiavi dell'autovettura, poste in un luogo sicuro, come in una stanza serrata a chiave (Cass. n.
20072/2016).
5.2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene che la custodia delle chiavi dell'autovettura in una cassettiera posta all'interno di un armadio (entrambi non chiusi a chiave) di una camera da letto non rappresenti da parte dell'appellante un comportamento atto ad individuare quella diligenza e quella sufficienza di mezzi adottati, tali da impedire la circolazione del veicolo, posti a fondamento dell'esimente richiesta ed invocata, essendo invece necessaria l'adozione di cautele maggiormente attive.
6. In conclusione, in difetto di prova dell'adozione di adeguate misure volta ad impedire l'utilizzo del mezzo da parte di terzi, l'appello deve essere respinto e la sentenza appellata confermata.
pagina 6 di 8 7. Quanto alle spese di lite, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “Il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quali conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione” (Cass. Sez.
3, ordinanza n. 16526 del 13/06/2024).
7.1. Nel caso che occupa, in cui tra i motivi di impugnazione non vi è il capo relativo alle spese processuali, deve essere confermata la statuizione della sentenza impugnata sulla compensazione delle spese di lite tra le parti.
7.2. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata (scaglione da Euro 1.100,01 a
Euro 5.200,00).
7.2. Si dà atto (conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità Cass. Sez. Un., sentenza n. 4315 del 20/02/2020) della sussistenza dei presupposti per il pagamento di una quota pari al contributo unificato versato, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 13, co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, pur risultando parte appellante ammessa a gratuito patrocinio: ed infatti il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ex art. 74, comma 2 D.P.R. n.
115/2002 non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (di recente, Cass. Sez. VI, sentenza n.
8388 del 31/03/2017; si veda anche Cass. n. 8982/2024 secondo cui “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”).
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- Respinge l'appello e conferma la sentenza n. 601/22 (R.G. n. 2950/22) emessa dal
Giudice di Pace di il 20/10/2022, depositata in cancelleria in data 14/02/2023; CP_1
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da parte appellata che liquida in euro 851,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA;
- Accerta e dichiara che l'appellante soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione (€.
355,50) ex art. 13, co. 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
Terni, 5 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Bellei
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Terni
UDIENZA DEL 05/03/2025
SOSTITUITA EX ART. 127-TER C.P.C.
- Letti gli atti;
- Lette le note di trattazione scritta;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, Tommaso Bellei, sentite le conclusioni delle parti di cui al presente verbale ed udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio ed al termine dà lettura ex art. 281sexies
c.p.c. della seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1812/2023 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
Iannucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Danzetta n. 7 appellante (P.S.S.)
E
Controparte_1
(C.F. in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1 pagina 1 di 8 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia e domiciliata presso i suoi uffici in Perugia, via degli Offici n. 14 appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 601/22 (R.G. 2950/21) emessa dal Giudice di
Pace di in data 20/10/2022, depositata in cancelleria il 14/02/2023, in materia di CP_1 opposizione a verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada.
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 04/03/2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 433 c.p.c., depositato in data 12/09/2023, Parte_1 promuoveva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 601/22 (R.G. CP_1
2950/21) del 20/10/2022, depositata in cancelleria in data 14/02/2023, con la quale il
Giudice di prima istanza aveva rigettato l'opposizione ex art. 204 bis C.d.S. promossa dalla stessa avverso due verbali di accertamento emessi dai Carabinieri della Stazione di
Collescipoli (TR) e notificati in data 12/10/2021, a mezzo dei quali le era stata comminata, in solido con il figlio e con un di lui amico ex art. 196 C.d.S., la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 5.100,00 (verbale di contestazione n. 189528530) e di €. 397,00 (verbale di contestazione n. 189528638), nonché il fermo amministrativo del veicolo di sua proprietà
(Volkswagen Golf, targata CZ427RH), per la violazione dell'art. 116 commi 14, 15 e 17 C.d.S., rilevata in data 13/05/2021.
1.1. Nel dettaglio, veniva accertato che in data 13/05/2021 il conducente Controparte_2 ed il di lei figlio circolavano in via Maestri del Lavoro a bordo del veicolo Persona_1 precitato, il quale era stato affidato dal figlio dell'appellante all'amico, che lo aveva guidato senza essere in possesso di patente di guida, perché mai conseguita.
1.2. A motivo dell'appello, deduceva l'errata valutazione delle risultanze Parte_1 probatorie in ordine alla insussistenza della sua concorrente responsabilità ex art. 196 C.d.S., in quanto la circolazione dal mezzo era avvenuta contro la sua volontà.
pagina 2 di 8 Come da giurisprudenza di legittimità, l'appellante rappresentava che il proprietario del mezzo può liberarsi dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, co. 3 c.c. dimostrando un proprio comportamento ostativo all'uso della cosa da parte di estranei (Cass.
Sez. VI, ordinanza n. 22318 del 21/10/2014).
A tal fine esponeva che l'aver vietato al figlio di usare il veicolo in questione nascondendo le relative chiavi, le quali erano riposte in una cassettiera all'interno di un armadio sito nella sua camera da letto, costituiva cautela sufficiente a dimostrare che la circolazione era avvenuta suo malgrado.
A sostegno della posizione processuale assunta, rappresentava che tali elementi trovavano conferma nella testimonianza resa nel giudizio di primo grado dal coniuge e che Tes_1 nessun rilievo probatorio assumerebbe la circostanza per cui quest'ultimo aveva riferito che il figlio “…probabilmente era a conoscenza della cassettina perché quel giorno ho visto che andava direttamente verso l'armadio e mia moglie non era in casa”.
1.3. Sulla scorta di tali premesse, tenuto conto delle condizioni economiche dell'appellante - ammessa in entrambi i gradi di giudizio al patrocinio a spese dello Stato - chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, la riforma della sentenza del Giudice di Pace e l'annullamento dei due verbali impugnati, stante l'errata valutazione delle istanze istruttorie ai fini della prova liberatoria ex art. 196 C.d.S.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14/11/2023, si costituiva in giudizio la Controparte_3
chiedendo, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, in
[...] quanto l'appellante non aveva provato che la circolazione della autovettura era avvenuta contro la sua volontà.
In particolare, contestava la ricostruzione di parte appellante in tema di cautele adottate nella custodia delle chiavi, rappresentando che le stesse erano riposte dentro una cassettiera non chiusa a chiave, circostanza probabilmente nota al figlio per stessa ammissione del marito della controparte.
3. Il giudice, istruita la causa con acquisizione del fascicolo di primo grado, con provvedimento del 25/03/2024 sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza n. 601/22 e fissava per la discussione l'udienza del 04/03/2025, che si svolgeva mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
4.1. Le questioni di diritto sottese all'appello impongono di prendere posizione circa i contenuti della responsabilità derivante dall'art. 196 C.d.S.
In materia di contravvenzioni al Codice della Strada si osserva che l'art. 196 C.d.S., sulla scorta del principio generale affermato dall'art. 6 L. n. 689/1981, estende al proprietario del veicolo l'obbligo del pagamento delle sanzioni pecuniarie per gli illeciti commessi da altri soggetti tramite quel mezzo: un'obbligazione a titolo solidale con l'effettivo autore della violazione.
La ratio della norma è quindi quella di individuare almeno un soggetto certo cui richiedere il pagamento della sanzione amministrativa.
Vi è però un'esimente, in quanto lo stesso art. 196 C.d.S. consente al proprietario del veicolo di esonerarsi da questa presunzione di responsabilità, allorché riesca a fornire la prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà.
Tale assunto è mutuato letteralmente dalla disciplina contenuta all'art. 2054 comma 3
c.c., in tema di danno aquiliano cagionato dalla circolazione di veicoli;
in tale ambito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito il modo di intendere l'operatività della predetta esimente, con considerazioni estensibili anche agli illeciti previsti dal Codice della
Strada.
In particolare, "Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà” (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. 15521/2006; Cass. 15478/2011).
Inoltre, “La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo deve essere compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto e che il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità"
(Cass. 15521/2006).
pagina 4 di 8 Per esonerarsi da responsabilità, il proprietario deve allora provare di aver manifestato con atti inequivocabili la propria ferma opposizione alla circolazione del suo mezzo, mediante l'adozione di cautele atte, idonee e specificatamente volte ad impedire la circolazione del veicolo.
In altri termini, occorre dimostrare che l'autovettura, al momento della violazione del
Codice della Strada, non circolava per volontà del proprietario, bensì contro la sua esplicita volontà dichiarata e comprovata.
Ed ancora, in una recente pronuncia l'organo nomofilattico ha ribadito che “La circolazione prohibente domino, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, sussiste non già per il solo fatto che il proprietario abbia manifestato una volontà contraria alla circolazione del mezzo, ma sussiste soltanto quando il proprietario (sul quale incombe il relativo onere) dimostri di aver adottato tutte le misure ordinariamente esigibili, alla stregua dell'ordinaria diligenza, per impedire quella circolazione. Nel caso di specie, invece,
i ricorrenti non risultano mai avere allegato quali concrete circostanze abbiano adottato, al di là del riporre le chiavi del mezzo in un cassetto per impedirne la circolazione” (Cass. Sez.
III, sentenza n. 12119 del 22/06/2020).
5. Tornando al caso che occupa, il Giudice di prime cure dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla prova testimoniale espletata, ha ritenuto non provata l'adozione di comportamenti idonei ad integrare la condotta di prohibente domino, rilevante ai fini dell'applicazione dell'esimente, essendo invece necessario che siano posti in essere comportamenti ostativi, idonei ad impedire la circolazione, criterio che va commisurato alla condotta del proprietario del mezzo secondo una valutazione che attiene al caso concreto e che, nel caso di specie, non può ritenersi soddisfatto per le seguenti ragioni.
5.1. Dagli atti di causa è emerso che l'appellante, pur vietando al figlio di utilizzare l'autovettura, tenesse le chiavi “… non in bella mostra in un luogo accessibile della casa” bensì “… celate utilizzando non uno, ma ben due sistemi di occultamento: una cassettiera, nella quale le chiavi erano riposte, ed un armadio, all'interno del quale era stata, poi, collocata la cassettiera” (v. pagg. 3,4 ricorso in appello), circostanza questa che non palesa alcun comportamento ostativo atto ad impedire al figlio di trovare con facilità le chiavi e utilizzare il veicolo della madre, nonostante il divieto.
L'inidoneità delle cautele ostative in concreto adottate dall'appellante emerge poi dalle seguenti circostanze.
pagina 5 di 8 Da un lato il Giudice di prima istanza ha rilevato, come peraltro confermato dalla testimonianza di coniuge convivente dell'appellante, che “… le chiavi della vettura Tes_1 erano nascoste dentro ad una cassettiera non chiusa a chiave posta all'interno dell'armadio non chiuso a chiave, della camera da letto” (v. sentenza primo grado, all. 1 fascicolo appellante).
Dall'altro l'appellante, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto che il figlio “… in passato si era reso già responsabile di un sinistro stradale Persona_1 proprio con la stessa vettura” (v. pag. 4 ricorso in appello).
Ed ancora dalla circostanza per cui, come riferito dallo stesso teste, “probabilmente mio figlio era a conoscenza dell'esistenza della cassettina perché quel giorno ho visto che andava direttamente verso l'armadio e mia moglie non era in casa”, si può desumere che i genitori ben sapessero che l'autovettura veniva utilizzata dal figlio ed avessero quindi accettato, sia pur implicitamente, il rischio di sue eventuali condotte contrarie al Codice della
Strada, compresa quella – verificatasi – dell'affidamento del veicolo a terzi soggetti, peraltro privi della corrispondente patente di guida.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non possa escludersi la responsabilità del proprietario il quale, pur esigendo che l'uso del suo veicolo da parte di terzi avvenisse previa sua autorizzazione, ne custodiva le chiavi in un luogo noto ed accessibile a tutti (Cass.
n. 1820/2016).
Al contrario, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, esclude la responsabilità del proprietario l'aver custodito con minuziosa cura in tutta sicurezza le chiavi dell'autovettura, poste in un luogo sicuro, come in una stanza serrata a chiave (Cass. n.
20072/2016).
5.2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene che la custodia delle chiavi dell'autovettura in una cassettiera posta all'interno di un armadio (entrambi non chiusi a chiave) di una camera da letto non rappresenti da parte dell'appellante un comportamento atto ad individuare quella diligenza e quella sufficienza di mezzi adottati, tali da impedire la circolazione del veicolo, posti a fondamento dell'esimente richiesta ed invocata, essendo invece necessaria l'adozione di cautele maggiormente attive.
6. In conclusione, in difetto di prova dell'adozione di adeguate misure volta ad impedire l'utilizzo del mezzo da parte di terzi, l'appello deve essere respinto e la sentenza appellata confermata.
pagina 6 di 8 7. Quanto alle spese di lite, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “Il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quali conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione” (Cass. Sez.
3, ordinanza n. 16526 del 13/06/2024).
7.1. Nel caso che occupa, in cui tra i motivi di impugnazione non vi è il capo relativo alle spese processuali, deve essere confermata la statuizione della sentenza impugnata sulla compensazione delle spese di lite tra le parti.
7.2. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata (scaglione da Euro 1.100,01 a
Euro 5.200,00).
7.2. Si dà atto (conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità Cass. Sez. Un., sentenza n. 4315 del 20/02/2020) della sussistenza dei presupposti per il pagamento di una quota pari al contributo unificato versato, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 13, co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, pur risultando parte appellante ammessa a gratuito patrocinio: ed infatti il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ex art. 74, comma 2 D.P.R. n.
115/2002 non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (di recente, Cass. Sez. VI, sentenza n.
8388 del 31/03/2017; si veda anche Cass. n. 8982/2024 secondo cui “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”).
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- Respinge l'appello e conferma la sentenza n. 601/22 (R.G. n. 2950/22) emessa dal
Giudice di Pace di il 20/10/2022, depositata in cancelleria in data 14/02/2023; CP_1
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da parte appellata che liquida in euro 851,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA;
- Accerta e dichiara che l'appellante soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione (€.
355,50) ex art. 13, co. 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
Terni, 5 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Bellei
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