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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/12/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2379/24 R.G. avente per oggetto: opposizione a intimazione di pagamento promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Russo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro, alla via E. De Riso
n.52
OPPONENTE
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Chessa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Magnagrecia n. 84
OPPOSTA
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
2023/26045 e le sottese cartelle di pagamento, con la quale l'
[...]
intimava allo stesso il versamento della somma Controparte_1 complessiva di € 31.985,12 a vario titolo. A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese e l'intervenuta prescrizione del credito.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) Preliminarmente, sospendere la esecutorietà del titolo ricorrendone i presupposti di legge inaudita altera parte o mediante fissazione di apposita udienza;
b) ordinare all' Controparte_1
ed alla l'esibizione delle indicate cartelle di
[...] Controparte_2 pagamento con relative relate di notifica e di ogni altro atto che ha portato alla formazione del ruolo;
c) accogliere l'opposizione dichiarando nulla ed inefficacie la opposta comunicazione preventiva ipotecaria e/o ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale anche per mancata notifica delle cartelle;
d) in via subordinata dichiarare interamente e/o parzialmente inesigibile il presunto credito per intervenuta prescrizione;
e) condannare l' e la Controparte_1
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_2 presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_1 preliminarmente la carenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
il difetto di giurisdizione a favore del
Giudice di Pace competente per materia, trattandosi di violazioni al Codice della strada;
infondatezza dell'eccepita prescrizione, stante l'avvenuta notifica di idonei atti interruttivi.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Tribunale in ordine a materia di esclusiva competenza del Giudice di Pace;
in via altrettanto pregiudiziale, respingere la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva/esecuzione dell'atto impugnato per mancanza dei presupposti;
in via principale e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato sia in fatto che in diritto.
Alla prima udienza di trattazione del 14/10/2024, parte opponente si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva un rinvio ai sensi dell'art. 189 c.p.c.; l'opposta chiedeva il rigetto della domanda;
il Giudice fissava l'udienza Controparte_1
Pag. 2 di 5 del 10/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Con decreto del 04/03/2025 il Giudice rinviava la causa all'udienza del 13/10/2025, per ragioni d'ufficio.
Con decreto del 17/09/2025 il Giudice differiva l'udienza al 24/11/2025, per sospensione elettorale.
All'udienza del 24/11/2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni;
il Giudice tratteneva la causa in decisione.
****
Preliminarmente occorre procedere alla qualificazione della domanda.
L'azione spiegata avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, va qualificata come azione di accertamento negativo della pretesa creditoria e non come opposizione all'esecuzione e, pertanto, è soggetta alle regole processuali del procedimento ordinario di cognizione.
Sul punto la giurisprudenza è univoca nel ritenere che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 15354 del 22/07/2015).
In applicazione delle regole del processo civile ordinario va pertanto esaminata l'eccepita incompetenza per materia del Tribunale adito a favore del Giudice di Pace, rilevata dalla resistente , nella propria memoria di Controparte_1 costituzione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e
b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione
Pag. 3 di 5 ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo;
ne consegue che l'opposizione proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione”. (Cass. Sez. III, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019).
Dall'esame della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria in atti, in realtà risulta l'incompetenza del Tribunale adito, soltanto con riferimento ad alcune cartelle esattoriali. Più precisamente le cartelle di pagamento recanti i numeri
03020120017992517000, 03020180012271283000, 03020190000156101000,
03020190008404385000, 03020190014056159000, 03020190014056159000,
03020210008157400000, si riferiscono a sanzioni per violazioni al Codice della
Strada e quindi soltanto per queste deve essere dichiarata l'incompetenza per materia di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace.
Con riguardo invece alle altre due cartelle di pagamento indicate nella comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, rilevato che il difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., può essere rilevato anche d'ufficio dal
Giudice, in qualunque fase e grado del giudizio;
con riferimento alla cartella n.
03020160004181133000 che riguarda l'imposta di registro ed all'avviso di accertamento n. 250TDEM000878 che ha ad oggetto le imposte dirette, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado, territorialmente competente.
Stante la peculiarità delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, in ordine alla parte della domanda avente ad oggetto i crediti tributari, portati dalla cartella di pagamento n. 03020160004181133000 e dall'avviso di accertamento n. 250TDEM000878, assegnando al ricorrente termine di legge per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice indicato come avente giurisdizione;
- dichiara la competenza funzionale del Giudice di Pace territorialmente competente, in ordine alla parte della domanda avente ad oggetto le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, portate dalle cartelle di pagamento n.
03020120017992517000, 03020180012271283000, 03020190000156101000,
03020190008404385000, 03020190014056159000, 03020190014056159000,
03020210008157400000, assegnando al ricorrente termine di legge per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice indicato come competente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 5.12.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2379/24 R.G. avente per oggetto: opposizione a intimazione di pagamento promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Russo ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro, alla via E. De Riso
n.52
OPPONENTE
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Chessa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Magnagrecia n. 84
OPPOSTA
Nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
2023/26045 e le sottese cartelle di pagamento, con la quale l'
[...]
intimava allo stesso il versamento della somma Controparte_1 complessiva di € 31.985,12 a vario titolo. A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese e l'intervenuta prescrizione del credito.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) Preliminarmente, sospendere la esecutorietà del titolo ricorrendone i presupposti di legge inaudita altera parte o mediante fissazione di apposita udienza;
b) ordinare all' Controparte_1
ed alla l'esibizione delle indicate cartelle di
[...] Controparte_2 pagamento con relative relate di notifica e di ogni altro atto che ha portato alla formazione del ruolo;
c) accogliere l'opposizione dichiarando nulla ed inefficacie la opposta comunicazione preventiva ipotecaria e/o ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale anche per mancata notifica delle cartelle;
d) in via subordinata dichiarare interamente e/o parzialmente inesigibile il presunto credito per intervenuta prescrizione;
e) condannare l' e la Controparte_1
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_2 presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_1 preliminarmente la carenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
il difetto di giurisdizione a favore del
Giudice di Pace competente per materia, trattandosi di violazioni al Codice della strada;
infondatezza dell'eccepita prescrizione, stante l'avvenuta notifica di idonei atti interruttivi.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Tribunale in ordine a materia di esclusiva competenza del Giudice di Pace;
in via altrettanto pregiudiziale, respingere la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva/esecuzione dell'atto impugnato per mancanza dei presupposti;
in via principale e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato sia in fatto che in diritto.
Alla prima udienza di trattazione del 14/10/2024, parte opponente si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva un rinvio ai sensi dell'art. 189 c.p.c.; l'opposta chiedeva il rigetto della domanda;
il Giudice fissava l'udienza Controparte_1
Pag. 2 di 5 del 10/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Con decreto del 04/03/2025 il Giudice rinviava la causa all'udienza del 13/10/2025, per ragioni d'ufficio.
Con decreto del 17/09/2025 il Giudice differiva l'udienza al 24/11/2025, per sospensione elettorale.
All'udienza del 24/11/2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni;
il Giudice tratteneva la causa in decisione.
****
Preliminarmente occorre procedere alla qualificazione della domanda.
L'azione spiegata avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, va qualificata come azione di accertamento negativo della pretesa creditoria e non come opposizione all'esecuzione e, pertanto, è soggetta alle regole processuali del procedimento ordinario di cognizione.
Sul punto la giurisprudenza è univoca nel ritenere che “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 15354 del 22/07/2015).
In applicazione delle regole del processo civile ordinario va pertanto esaminata l'eccepita incompetenza per materia del Tribunale adito a favore del Giudice di Pace, rilevata dalla resistente , nella propria memoria di Controparte_1 costituzione.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e
b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione
Pag. 3 di 5 ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo;
ne consegue che l'opposizione proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione”. (Cass. Sez. III, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019).
Dall'esame della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria in atti, in realtà risulta l'incompetenza del Tribunale adito, soltanto con riferimento ad alcune cartelle esattoriali. Più precisamente le cartelle di pagamento recanti i numeri
03020120017992517000, 03020180012271283000, 03020190000156101000,
03020190008404385000, 03020190014056159000, 03020190014056159000,
03020210008157400000, si riferiscono a sanzioni per violazioni al Codice della
Strada e quindi soltanto per queste deve essere dichiarata l'incompetenza per materia di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace.
Con riguardo invece alle altre due cartelle di pagamento indicate nella comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, rilevato che il difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., può essere rilevato anche d'ufficio dal
Giudice, in qualunque fase e grado del giudizio;
con riferimento alla cartella n.
03020160004181133000 che riguarda l'imposta di registro ed all'avviso di accertamento n. 250TDEM000878 che ha ad oggetto le imposte dirette, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado, territorialmente competente.
Stante la peculiarità delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, in ordine alla parte della domanda avente ad oggetto i crediti tributari, portati dalla cartella di pagamento n. 03020160004181133000 e dall'avviso di accertamento n. 250TDEM000878, assegnando al ricorrente termine di legge per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice indicato come avente giurisdizione;
- dichiara la competenza funzionale del Giudice di Pace territorialmente competente, in ordine alla parte della domanda avente ad oggetto le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, portate dalle cartelle di pagamento n.
03020120017992517000, 03020180012271283000, 03020190000156101000,
03020190008404385000, 03020190014056159000, 03020190014056159000,
03020210008157400000, assegnando al ricorrente termine di legge per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice indicato come competente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 5.12.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
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