Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12508/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 21/01/2025, alle ore 10:10, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. Marco Candela per delega dell'Avv. Fernando Napolitano il quale si riporta agli scritti di parte, di cui da ultimo alle note di discussione, insistendo per l'integrale accoglimento delle istanze, deduzioni e conclusioni colà rassegnate con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Si impugna e contesta estensivamente e per quanto si ragione il contenuto degli scritti avversi chiedendo rigettarsi tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla controparte. Attesa l'assenza dei procuratori costituiti si sottopone al giudicante onde consentire agli stessi la discussione della causa. In subordine si chiede assegnare la causa in decisione;
l'Avv. Massimiliano Di Flora per delega dell'Avv. Alinei il quale si riporta integralmente elle memorie conclusionali depositate oltre il termine assegnato per problemi del sistema polisweb e chiede decidersi la causa.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti e alle conclusioni rassegnate.
Terminata la discussione il giudice avvisa le parti che all'esito della
Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza darà lettura del
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All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Got Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12508/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) titolare della ditta Parte_1 C.F._1
(p.iva: ) rapp.to e difeso in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1 in calce all'atto di citazione dall'avv. Fernando Napolitano presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla via Francesco Giordani 42;
- Opponente
E
(c.f. ) rapp.ta e difesa in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Gianclaudio
Alinei presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, via Ugo Niutta n. 36;
- Opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale che precede e difese in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, Parte_1
titolare della ditta , proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3171/2021, emesso in data 19/4/2021 dal Tribunale di Napoli, con il quale, su ricorso di quale Agente di Assicurazione della HDI Controparte_1
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Assicurazioni Spa, è stato ingiunto di pagare a quest'ultima la somma di euro
12.800,00 oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di esposizione debitoria per il mancato pagamento di premi assicurativi, per il saldo dei quali erano stati consegnati 5 assegni bancari rimasti impagati per un totale di euro
12.800,00. Allo scopo, ha eccepito: che ha avuto contatti esclusivamente con l'Agenzia di assicurazioni denominata Rosario Truppi Assicurazioni & C snc, in titolarità di , padre della ingiungente, e mai invece con la Persona_1 ingiungente medesima, subentrata al genitore nella gestione dell'Agenzia assicurativa;
che non ha mai emesso e consegnato alla ingiungente alcun assegno bancario;
che ha regolarmente effettuato il pagamento dei premi relativi alle polizze indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e il corrispettivo degli assegni prodotti dalla ingiungente, prima della loro scadenza, in contanti (al Sig.
o, in alcune circostanze, alla figlia ed in una sola Parte_2 Per_2 occasione al marito di quest'ultima). Ha Rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendersi la provvisoria esecuzione al decreto opposto sussistendone i presupposti di legge. Nel merito rigettare l'avverso decreto ingiuntivo n.3171/21 del Tribunale di Napoli in quanto inammissibile, illegittimo ed infondato. Con vittoria di spese e competenze di difesa”.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza in fatto Controparte_1
e in diritto dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto e ha insistito nella propria domanda. Ha dedotto ed eccepito: che l' , in virtù di precedente rapporto Pt_1
fiduciario con (padre della opposta), già titolare di Agenzia Persona_1
Assicurativa Generali Spa, ha richiesto e ottenuto che la opposta, Agente
Assicurativo della HDI Ass.ni Spa, mettesse in copertura i premi assicurativi, anticipandone i relativi importi, con l'intesa che il relativo importo sarebbe stato restituito dall' con i 5 assegni bancari sottesi alla domanda monitoria;
che Pt_1
le polizze assicurative quietanzate, prodotte dall'opponente, risultano appunto coperte con somme anticipate dalla opposta;
che l'opponente, dopo essere andati scoperti due assegni, aveva più volte richiesto proroghe per il pagamento degli assegni emessi;
che nessun pagamento è avvenuto mai in contanti da parte dell'opponente. Ha quindi disconosciuto le ricevute prodotte dall'opponente, altresì evidenziando la loro inidoneità a dimostrare alcun pagamento
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dell'opponente, in quanto provenienti da terzi, e, peraltro, dai terzi stessi formalmente disconosciute e dichiarate false. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Voglia il Tribunale di Napoli confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 3171/2021; b) Voglia l'adito Tribunale disattendere ogni eccezione sollevata dall'opponente e rigettare, nel merito, l'opposizione in quanto destituita di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, risultando spiegata solo per fini dilatori e temerari, con condanna della opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese e compensi del presente giudizio;
c) in via subordinata, in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 12.800,00 o della diversa somma, maggiore o minore, che l'Onorevole Tribunale adito riterrà dovuta oltre interessi come per legge e quindi condannare l'opponente, al pagamento in favore dell'opposta anche delle spese e compensi del presente giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa è chiamata all'odierna udienza per la decisione a seguito di trattazione orale, ex art. 281sexies
c.p.c. Le parti hanno depositato, nel termine concesso, rispettive memorie conclusive.
L'opposizione è infondata.
Con il ricorso monitorio per cui è il presente giudizio, ha Controparte_1
azionato la pretesa creditoria di euro 12.800,00 nei confronti di Parte_1 allegando di avere anticipato a quest'ultimo e su richiesta dello stesso, la somma di euro 12.800,00 onde provvedere al pagamento dei premi delle polizze assicurative specificamente indicate nella domanda monitoria;
somma che avrebbe dovuto essere restituita dall' mediante il rilascio dei cinque Pt_1
assegni bancari prodotti in sede monitoria, ancorché da incassare successivamente alla scadenza delle polizze stesse e al pagamento, ad opera della opposta, del relativo premio. A dimostrazione del credito azionato l'opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria (in uno alle polizze assicurative), i cinque assegni bancari in discorso, a firma non disconosciuta dell'opposto, emessi in favore di HDI Ass.ni
Spa, per l'importo complessivo di euro 12.800,00.
Il rilascio alla opposta di assegni bancari intestati HDI Ass.ni Spa non
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determina, a differenza della contraria deduzione della parte opponente, alcuna carenza di legittimazione (attiva e/o passiva) in relazione al pagamento degli assegni medesimi, in quanto , quale Agente Assicurativo di HDI Controparte_1
Ass.ni, è provvista di poteri di incasso titoli sul conto corrente della sua Agenzia anche se intestati alla mandante HDI Ass.ni Spa, come dal contratto di agenzia versato in atti (doc. 2 fascicolo parte opposta).
Orbene, il rilascio dei cinque assegni bancari da parte dell'opponente in favore della opposta sostanzia, evidentemente, una promessa di pagamento fatta dal primo nei confronti della seconda.
L'assegno bancario deve infatti considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante;
presunzione per effetto della quale il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria
(Cass. 19929/2011; 4804/2006).
Ai sensi dell'art. 1988 c.c., “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
E' principio noto che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma determinano un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa o della ricognizione
è dispensato dall'onere di provare, sub specie facti, l'esistenza del rapporto fondamentale (Cass. 24451/2020); rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo così meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto stesso non è mai sorto,
o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cass.
20689/2016).
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Ora, nella presente fattispecie, alla luce dell'acquisizione probatoria in atti, si deve ritenere che l'opponente non abbia fornito prova idonea a contrastare l'effetto vincolante della ricognizione del debito e promessa di pagamento di cui agli assegni bancari a sua firma;
ovvero che non abbia fornito prova, appunto, della sussistenza di fatti, costitutivi, modificativi o estintivi (ex art. 2697 c.c.), in base ai quali potersi ritenere che il rapporto fondamentale non sia mai sorto o sia invalido o estinto o, ancora, che esista una condizione o un atro elemento incidente sull'obbligazione oggetto di riconoscimento.
Parte opponente, invero, al di là di inconferenti suggestioni in ordine alla dinamica sottesa al rilascio di polizze assicurative e all'efficacia della relativa copertura previo pagamento del relativo premio e, infine, al suo possesso delle relative quietanze, nulla ha provato in ordine alla rappresentazione da egli offerta dei fatti e delle circostanze da cui sarebbe scaturita la confezione, da parte sua, degli assegni bancari posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria. Anzi, gli stessi capitoli di prova articolati dalla parte opponente, a supporto delle sue asserzioni, già ritenuti inammissibili in quanto generici, sono stati rinunciati dalla parte medesima, la quale, infatti, non ha riproposto alcuna istanza istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni.
Per converso, sia dalla produzione documentale (docc. 4-8, fascicolo parte opposta) che dall'escussione del teste (udienza 3.6.2022), della Persona_1
cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, risultano acquisite in lite le allegazioni della parte opposta, secondo cui le polizze assicurative dell'opponente
(versate in atti), presso l'Agenzia assicurativa della opposta, per problemi di liquidità dell' venivano da questi pagate con assegni postadatati, Pt_1 confidando nel fatto che l'agente assicurativo, riprendendo un rapporto che l' aveva avuto con l'agenzia assicurativa del padre della opposta, avrebbe Pt_1
provveduto alla erogazione degli importi dei relativi premi e, quindi, solo successivamente avrebbe incassato gli assegni. Tuttavia, gli assegni emessi dall'opponente, posti a base della pretesa creditoria azionata dalla opposta, non venivano coperti dall' né questi versava alcunché all'agente, tantomeno Pt_1
in contanti.
Ha dichiarato il teste, tra l'altro, sul capitolo di prova inerente la
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circostanza che l'opponente, “sia in proprio, sia come titolare della ditta Pt_1
e quale amico/parente dei Signori e a
[...] Parte_3 Parte_4 causa di difficoltà economiche, chiese ed ottenne dall'Agenzia HDI di CP_1
l'anticipo dei seguenti premi assicurativi HDI: premio del 03.03.2018
[...] polizza 0326402245 ; premio dell'8.03.2018 polizza 0326403485 Parte_1
premio del 15.06.2018 polizza 0326403939 Parte_1 Parte_1
premio del 25.07.2018 polizza 0326404117 ; premio
[...] Parte_1
del 30.07.2018 polizza 0326404140 premio del 6.09.2018 Parte_1
polizza 0326404205 ; premio del 25.09.2018 polizza 0326403037 Parte_5
premio del 26.10.2018 polizza 0326403939 Parte_4 Parte_1
premio del 23.01.2019 polizza 0326404117 ; premio del Parte_1
25.02.2019 polizza 0326403485 premio del 25.02.2019 Parte_1
polizza 0326404766 ; premio del 24.04.2019 polizza 0326404887 Parte_5
premio del 19.11.2019 polizza 0326403939 Parte_1 Parte_1
:
[...]
“Io conobbi il sig. quando era dipendente della Pt_1 Parte_6
del sig. che è una persona con la quale ho sempre avuto buoni Controparte_2 rapporti di lavoro e di amicizia;
ho chiuso l'agenzia nel 2017 che era
[...]
con mandato alla Rosario-Truppi Ass.ni snc;
mia figlia aveva CP_3 CP_1
già una agenzia della HDI a partire dal 2010; con la , ai fini del Parte_6 pagamento dei premi assicurativi dell'attività la mia agenzia era solita fare credito alla nelle seguenti modalità: alla scadenza del contratto o Parte_6
della quietanza registravamo i premi a diario cassa della compagnia della giornata al fine al fine di poter dare la copertura assicurativa alla polizza;
in questo modo noi coprivamo per conto del cliente le somme che doveva versare alla Direzione a titolo di premo polizze;
a fine mese o inizio mese successivo la
ci saldava i premi;
non ci sono mai stati problemi con la Parte_6 Pt_6
Successivamente si è licenziato dalla ed ha
[...] Pt_1 Parte_6
costruito un altro capannone aprendo una sua attività di rimessaggio per conto proprio;
quando fece ciò, si rivolse a me per le coperture assicurative della propria attività ed io dapprima l'ho gestito come mia Agenzia Generali e poi dal
2017 è passato integralmente il cliente alla HDI Assni di cui mia figlia CP_1
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era mandataria. All'inizio il rapporto si svolse con le stesse modalità della
; successivamente il sig. cominciò ad avere dei problemi Parte_6 Pt_1
di liquidità ed iniziò a dare degli assegni postadatati a garanzia per coprire i premi da pagare e poi cominciò a chiedere alla scadenza di non incassarli o di cambiarli con altri assegni posdatati;
ovviamente l'agenzia doveva coprire per conto del cliente i pagamenti delle polizze con la Direzione della Assicurazione ai fini dell'emissione delle quietanze e della redimenti dei conti. Le polizze di cui al capitolo sono quelle di cui ha ottenuto la garanzia e la dilazione e di cui Pt_1 tuttavia non ha pagato l'importo.”
Risulta quindi sufficientemente accertato il rapporto fondamentale a cui si riferiscono gli assegni bancari prodotti dalla parte opposta, ossia l'anticipazione di tale somma in favore dell' per il pagamento dei premi assicurativi, con Pt_1 obbligo di restituzione mediante l'emissione degli assegni bancari medesimi.
In definitiva, in ragione di quanto sin qui evidenziato, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ, mm. ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3171/2021
(r.g. n. 8205/2021) emesso in data 19/4/2021 dal Tribunale di Napoli, che dichiara esecutivo;
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in euro 4.000,00 per compenso, oltre rimb, forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, udienza 21.1.2025
È verbale, ore 15:40 Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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