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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/12/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 673/2024 R.G. tra
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Sauro Venturini Degli Esposti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico
ATTRICE
nei confronti di
( ) e CP_1 C.F._1 CP_2
)
[...] C.F._2
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni Parte_1 declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento dei motivi in atti o per quelli eventualmente diversi ritenuti di giustizia:
1 - accertato che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dal convenuto in data 19.04.2019, con atto ai rogiti CP_1 del Notaio di I), Rep. n. 69903/25233, avente ad Per_1 CP_3 oggetto i beni immobili posti in Asciano (SI), Viale I Maggio, identificati al
Catasto Fabbricati del Comune di Asciano al foglio 137, particella 177, subalterno 5, categoria A2, consistenza vani 9,5; subalterno 6, categoria
C6, consistenza 18 mq;
subalterno 7, categoria C6, consistenza 36 mq;
al
Catasto Terreni del Comune di Asciano al foglio 137, particella 38, subalterno -, categoria CO, consistenza 13 are 84 centiare, è stato posto in essere all'esclusivo fine di sottrarre i predetti beni alle ragioni creditorie dell'odierno attore, voglia per l'effetto dichiarare inefficace ai sensi dell'art.
2901 c.c. nei confronti dell'attore l'atto di costituzione di Parte_1 fondo patrimoniale di cui sopra, quantomeno fino alla concorrenza del credito dell'attore indicato in atti in € 28.974,50 oltre interessi e spese successivi;
- con ogni ulteriore provvedimento consequenziale e di legge;
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione la società ha avanzato Parte_1 domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. volta a dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale istituito da in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale, in data 19.4.2019 con atto ai rogiti del Notaio di Per_1
(SI), Rep. n. 69903/25233 sui beni immobili posti in CP_3
Asciano (SI), Viale I Maggio, identificati al Catasto Fabbricati del
Comune di Asciano al foglio 137, particella 177, subalterno 5, categoria A2, consistenza vani 9,5; subalterno 6, categoria C6, consistenza 18 mq;
subalterno 7, categoria C6, consistenza 36 mq e al Catasto Terreni del Comune di Asciano al foglio 137, particella 38, subalterno -, categoria CO, consistenza 13 are 84 centiare.
A fondamento della domanda ha dedotto che: - la società vanta un credito nei confronti della ditta individuale in virtù CP_1
2 del decreto ingiuntivo n. 4437/2015 del Tribunale di Firenze del
30.7.2015, dichiarato esecutivo il 30.10.2017 e munito di formula esecutiva l'11.4.2022; - il credito residuo vantato ammonta ad €
28.974,50; - ha costituito un fondo patrimoniale in CP_1 data 19.4.2019, cioè in epoca successiva sia al credito che è del settembre 2011 (fatture Ref n. 281 del 16.09.2011; n. 302 del Pt_1
300.2011; n. 312 del 06.10.2011; n. 320 del 14.10.2011) sia del titolo esecutivo (d.i. del 30.7.2015 e non opposto); - con il fondo patrimoniale il debitore ha destinato beni immobili di sua proprietà a favore di sé stesso e della moglie;
- la Controparte_2 costituzione del fondo è predeterminata al solo scopo di recare pregiudizio al creditore e di sottrarsi alla garanzia patrimoniale, con la consapevolezza di porre in essere tale pregiudizio.
Con decreto del 10.7.2024 è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale.
Rilevata la necessità di integrare il contradditorio nei confronti di , quale litisconsorte necessario e coniuge del Controparte_2 convenuto, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
2. Occorre premettere che in tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione, in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comporta che nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo è stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la
3 precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia (cfr. Cass. 5768/2022, Cass. 9536/2023).
Sussiste, quindi, litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, anche se questi non sia proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto comunque beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda.
Nel caso di specie nell'atto costitutivo ha CP_1 destinato i beni immobili di sua proprietà a favore di sé stesso e della moglie sussistendo, pertanto, litisconsorzio Controparte_2 necessario del debitore e della moglie.
2.1. Sempre preliminarmente, stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di , deve essere Controparte_2 dichiarata la sua contumacia.
3. Nel merito la domanda di revocatoria è fondata e merita accoglimento.
3.1 L'azione revocatoria ordinaria, con la quale il creditore chiede di ottenere una pronuncia dichiarativa di inefficacia nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato pregiudizio alle sue ragioni, è preordinata a preservare il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica a lui spettante ex art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, gli atti dispositivi che il debitore abbia compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino un concreto pregiudizio per l'interesse creditorio;
4 successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole il creditore che ha agito in revocatoria diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione ex art. 2902 c.c..
Quanto ai requisiti per ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione è necessaria la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni) e la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto ha arrecato al creditore (c.d. scientia damni), o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che esso fosse dolosamente preordinato per pregiudicarne il soddisfacimento (c.d. consilium fraudis).
Infine, soltanto nell'ipotesi di atto oneroso, è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore.
Con riguardo all'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, è insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità che anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 n. 1 c.c.
(cfr. Cass. 24757/2008), e non è richiesto che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito previsto solo per gli atti a titolo oneroso (cfr. Cass. 12045/2010, Cass. 5072/2009).
Ancora, stante la gratuità dell'atto, con riguardo all'elemento soggettivo si ritiene che “in tema di revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuità dell'atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori” (Cass.
17418/2007) e che “è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevante l'intenzione del debitore di
5 ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore” (Cass.
3343/2015).
Tanto premesso, si ritiene che nella fattispecie in esame ricorrano le condizioni richieste dall'art. 2901 c.c..
3.1. Innanzitutto, è incontestabile la sussistenza del credito posto alla base dell'azione revocatoria che trae origine dall'omesso pagamento di fatture (n. 281, n. 302, n. 312 e n. 320 del 2011) emesse dalla società attrice nei confronti della ditta individuale
. CP_1
Tale credito è stato accertato con decreto ingiuntivo n.
4437/2015 del 31.7.2015 da parte del Tribunale di Firenze, divenuto esecutivo in data 2.11.2017 e munito di formula esecutiva del
27.112017, e in forza dell'ordinanza di assegnazione di somme dell'11.2.2021 emessa dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di
Siena nella procedura e munita di formula esecutiva del 11.4.2022, per un ammontare complessivo di € 28.974,50. È altresì pacifica l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo.
3.2 Altresì, è incontestabile la sussistenza dell'eventus damni per la società attrice creditrice.
Più specificamente, ai fini dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito e può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, qual è senz'altro la costituzione di un fondo patrimoniale, stante il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass.
26310/2021, Cass. 16221/2019).
L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha, infatti, la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno
6 stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
A tal fine, l'onere probatorio del creditore è limitato alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare la natura e l'entità del patrimonio del debitore, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà
Nel caso di specie risulta provato documentalmente che CP_1 ha conferito nel costituendo fondo patrimoniale i seguenti
[...] beni immobili, ovverosia il fabbricato posto in Asciano (SI), Viale I
Maggio, così censito e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Asciano: 1) immobile identificato al foglio 137, particella 177, subalterno 5, categoria A2, consistenza vani 9,5; 2) immobile identificato al foglio 137, particella 177, subalterno 6, categoria C6, consistenza 18 mq;
3) immobile identificato al foglio 137, particella
177, subalterno 7, categoria C6, consistenza 36 mq;
4) immobile identificato al Catasto Terreni del Comune di Asciano al foglio 137, particella 38, subalterno -, categoria CO, consistenza 13 are 84 centiare”; così come risulta dalla visura di ispezione ipotecaria (all.
5.1, fasc. attrice) che il medesimo è proprietario soltanto dei predetti immobili.
Viceversa, parte convenuta, sulla quale gravava l'onere di allegare e provare, in ossequio ai principi generali l'insussistenza dell'eventus damni, è rimasta contumace non provando, pertanto, alcunché in tal senso.
3.3. Quanto al requisito soggettivo è sufficiente la mera scientia damni, ossia la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio per le ragioni del creditore, e non anche il consilium fraudis, essendo
7 l'atto dispositivo revocando posto in essere successivamente al sorgere del credito.
Nel caso di specie è indubbio che la costituzione del fondo patrimoniale è stata compiuta successivamente al sorgere del credito di parte attrice, difatti il predetto atto è del 19.4.2019 mentre il credito è sorto nel 2011 ed è stato accertato giudizialmente nel 2017.
Con riguardo agli atti di costituzione del fondo patrimoniale, trattandosi pacificamente di un atto a titolo gratuito, è sufficiente il requisito soggettivo della scientia damni in capo al solo debitore e non anche al coniuge che assieme al debitore ha costituito il fondo.
Nel caso di specie tale requisito deve ritenersi sussistente, non potendosi dubitare che il conferimento dei beni confluiti nel fondo patrimoniale da parte dei coniugi abbia compromesso le concrete possibilità di soddisfazione del credito della società, giacché l'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale del 2019, per sua natura destinato all'assolvimento dei bisogni della famiglia con l'esplicita finalità di esclusione dell'aggredibilità dei beni se non in esecuzione di debiti contratti al suddetto scopo, ha reso più difficile la soddisfazione coattiva del credito derivante da un titolo estraneo ai bisogni familiari.
Ancora, non può che ritenersi che titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale debitrice dell'odierna attrice, fosse necessariamente a conoscenza della situazione debitoria della ditta e che, quindi, fosse consapevole del potenziale pregiudizio che tale atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, tenuto altresì conto che il debito della ditta era antecedente alla costituzione del fondo, e della particolare consistenza del patrimonio immobiliare dal medesimo conferita al fondo patrimoniale, già oggetto di ipoteca.
Sulla base delle considerazioni svolte deve, quindi, essere dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della società
[..
[...] dell'atto impugnato e meglio specificato in Parte_2 dispositivo.
Occorre, tuttavia, precisare che la strumentalità della revocatoria rispetto all'esercizio dell'azione esecutiva impone di ritenere che, qualora l'atto pregiudizievole abbia riguardato un bene ancora assoggettato alla comunione legale, come nel caso di sua costituzione in fondo patrimoniale, al giudizio di revocatoria devono partecipare entrambi i coniugi e che la domanda di inefficacia dell'atto e la corrispondente pronuncia di accoglimento deve riguardare l'intero bene e non soltanto una sua quota.
Si richiama a tal proposito quanto espresso dalla Corte di
Cassazione secondo cui “avendo la comunione legale dei coniugi natura di comunione senza quote, il pignoramento si esegue per
l'intero, con conseguente revocabilità dell'atto complessivo e non in quota pari alla sola metà del bene” (ex multis. Cass. 1647/2023,
Cass. 18771/2019) e che “in caso di costituzione in fondo patrimoniale, del bene i coniugi non dispongono ed esso rimane in comunione legale, dato che l'apposizione del vincolo non è annoverata tra le cause di scioglimento dell'art. 191 cod. civ. e non costituisce «mutamento convenzionale del regime patrimoniale», nemmeno limitatamente a quel cespite. Si deve dunque affermare che la domanda di revocatoria dell'atto con cui è stato costituito in fondo patrimoniale un bene della comunione legale va rivolta
(notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5, cod. civ.) nei confronti di entrambi i coniugi (ancorché solo uno di essi sia debitore) e, in quanto preordinata all'espropriazione forzata del medesimo cespite (necessariamente da compiersi per l'intero), essa è diretta ad una pronuncia d'inefficacia dell'atto complessivo e non limitata alla inesistente quota pari alla sola metà del bene”
(Cass. 9536/2023), cosicché la sentenza fa stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito (Cass. 5768/2002).
9 Ai sensi dell'art. 2655, comma 1 c.c., va disposta l'annotazione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, con esonero del competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
4. Le spese di lite del presente giudizio sono liquidate ai sensi de DM 55/14, secondo lo scaglione di riferimento (€ 26.001,00 - €
52.000,00) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e nei minimi per la fase istruttoria e decisionale stante la natura documentale e contumaciale del giudizio, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c..c., nei confronti di del seguente atto: atto ai rogiti del Notaio Parte_1 Per_1 di Sinalunga (SI), del 19.4.2019, Rep. n. 69903/25233 con i quali ha costituito un fondo patrimoniale conferendovi i CP_1 beni immobili posti in Asciano (SI), Viale I Maggio, identificati al
Catasto Fabbricati del Comune di Asciano al foglio 137, particella
177, subalterno 5, categoria A2, consistenza vani 9,5; subalterno 6, categoria C6, consistenza 18 mq;
subalterno 7, categoria C6, consistenza 36 mq e al Catasto Terreni del Comune di Asciano al foglio 137, particella 38, subalterno -, categoria CO, consistenza 13 are 84 centiare;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di
Siena l'annotazione della sentenza a margine della nota di trascrizione dell'atto dispositivo sopra indicato;
- condanna le parti convenute in solido tra loro alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente giudizio che Parte_1 liquida in € 5.261,00 per compensi, € 558,75 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge.
10 Così deciso in Siena, il 01/12/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 673/2024 R.G. tra
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Sauro Venturini Degli Esposti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico
ATTRICE
nei confronti di
( ) e CP_1 C.F._1 CP_2
)
[...] C.F._2
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni Parte_1 declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento dei motivi in atti o per quelli eventualmente diversi ritenuti di giustizia:
1 - accertato che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dal convenuto in data 19.04.2019, con atto ai rogiti CP_1 del Notaio di I), Rep. n. 69903/25233, avente ad Per_1 CP_3 oggetto i beni immobili posti in Asciano (SI), Viale I Maggio, identificati al
Catasto Fabbricati del Comune di Asciano al foglio 137, particella 177, subalterno 5, categoria A2, consistenza vani 9,5; subalterno 6, categoria
C6, consistenza 18 mq;
subalterno 7, categoria C6, consistenza 36 mq;
al
Catasto Terreni del Comune di Asciano al foglio 137, particella 38, subalterno -, categoria CO, consistenza 13 are 84 centiare, è stato posto in essere all'esclusivo fine di sottrarre i predetti beni alle ragioni creditorie dell'odierno attore, voglia per l'effetto dichiarare inefficace ai sensi dell'art.
2901 c.c. nei confronti dell'attore l'atto di costituzione di Parte_1 fondo patrimoniale di cui sopra, quantomeno fino alla concorrenza del credito dell'attore indicato in atti in € 28.974,50 oltre interessi e spese successivi;
- con ogni ulteriore provvedimento consequenziale e di legge;
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione la società ha avanzato Parte_1 domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. volta a dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale istituito da in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale, in data 19.4.2019 con atto ai rogiti del Notaio di Per_1
(SI), Rep. n. 69903/25233 sui beni immobili posti in CP_3
Asciano (SI), Viale I Maggio, identificati al Catasto Fabbricati del
Comune di Asciano al foglio 137, particella 177, subalterno 5, categoria A2, consistenza vani 9,5; subalterno 6, categoria C6, consistenza 18 mq;
subalterno 7, categoria C6, consistenza 36 mq e al Catasto Terreni del Comune di Asciano al foglio 137, particella 38, subalterno -, categoria CO, consistenza 13 are 84 centiare.
A fondamento della domanda ha dedotto che: - la società vanta un credito nei confronti della ditta individuale in virtù CP_1
2 del decreto ingiuntivo n. 4437/2015 del Tribunale di Firenze del
30.7.2015, dichiarato esecutivo il 30.10.2017 e munito di formula esecutiva l'11.4.2022; - il credito residuo vantato ammonta ad €
28.974,50; - ha costituito un fondo patrimoniale in CP_1 data 19.4.2019, cioè in epoca successiva sia al credito che è del settembre 2011 (fatture Ref n. 281 del 16.09.2011; n. 302 del Pt_1
300.2011; n. 312 del 06.10.2011; n. 320 del 14.10.2011) sia del titolo esecutivo (d.i. del 30.7.2015 e non opposto); - con il fondo patrimoniale il debitore ha destinato beni immobili di sua proprietà a favore di sé stesso e della moglie;
- la Controparte_2 costituzione del fondo è predeterminata al solo scopo di recare pregiudizio al creditore e di sottrarsi alla garanzia patrimoniale, con la consapevolezza di porre in essere tale pregiudizio.
Con decreto del 10.7.2024 è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale.
Rilevata la necessità di integrare il contradditorio nei confronti di , quale litisconsorte necessario e coniuge del Controparte_2 convenuto, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
2. Occorre premettere che in tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione, in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comporta che nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo è stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la
3 precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia (cfr. Cass. 5768/2022, Cass. 9536/2023).
Sussiste, quindi, litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, anche se questi non sia proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto comunque beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda.
Nel caso di specie nell'atto costitutivo ha CP_1 destinato i beni immobili di sua proprietà a favore di sé stesso e della moglie sussistendo, pertanto, litisconsorzio Controparte_2 necessario del debitore e della moglie.
2.1. Sempre preliminarmente, stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di , deve essere Controparte_2 dichiarata la sua contumacia.
3. Nel merito la domanda di revocatoria è fondata e merita accoglimento.
3.1 L'azione revocatoria ordinaria, con la quale il creditore chiede di ottenere una pronuncia dichiarativa di inefficacia nei propri confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato pregiudizio alle sue ragioni, è preordinata a preservare il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica a lui spettante ex art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, gli atti dispositivi che il debitore abbia compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino un concreto pregiudizio per l'interesse creditorio;
4 successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole il creditore che ha agito in revocatoria diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione ex art. 2902 c.c..
Quanto ai requisiti per ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione è necessaria la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni) e la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto ha arrecato al creditore (c.d. scientia damni), o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che esso fosse dolosamente preordinato per pregiudicarne il soddisfacimento (c.d. consilium fraudis).
Infine, soltanto nell'ipotesi di atto oneroso, è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore.
Con riguardo all'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, è insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità che anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 n. 1 c.c.
(cfr. Cass. 24757/2008), e non è richiesto che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito previsto solo per gli atti a titolo oneroso (cfr. Cass. 12045/2010, Cass. 5072/2009).
Ancora, stante la gratuità dell'atto, con riguardo all'elemento soggettivo si ritiene che “in tema di revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuità dell'atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori” (Cass.
17418/2007) e che “è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevante l'intenzione del debitore di
5 ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore” (Cass.
3343/2015).
Tanto premesso, si ritiene che nella fattispecie in esame ricorrano le condizioni richieste dall'art. 2901 c.c..
3.1. Innanzitutto, è incontestabile la sussistenza del credito posto alla base dell'azione revocatoria che trae origine dall'omesso pagamento di fatture (n. 281, n. 302, n. 312 e n. 320 del 2011) emesse dalla società attrice nei confronti della ditta individuale
. CP_1
Tale credito è stato accertato con decreto ingiuntivo n.
4437/2015 del 31.7.2015 da parte del Tribunale di Firenze, divenuto esecutivo in data 2.11.2017 e munito di formula esecutiva del
27.112017, e in forza dell'ordinanza di assegnazione di somme dell'11.2.2021 emessa dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di
Siena nella procedura e munita di formula esecutiva del 11.4.2022, per un ammontare complessivo di € 28.974,50. È altresì pacifica l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo.
3.2 Altresì, è incontestabile la sussistenza dell'eventus damni per la società attrice creditrice.
Più specificamente, ai fini dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito e può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, qual è senz'altro la costituzione di un fondo patrimoniale, stante il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass.
26310/2021, Cass. 16221/2019).
L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha, infatti, la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito, ma anche di assicurare uno
6 stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia.
A tal fine, l'onere probatorio del creditore è limitato alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare la natura e l'entità del patrimonio del debitore, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà
Nel caso di specie risulta provato documentalmente che CP_1 ha conferito nel costituendo fondo patrimoniale i seguenti
[...] beni immobili, ovverosia il fabbricato posto in Asciano (SI), Viale I
Maggio, così censito e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Asciano: 1) immobile identificato al foglio 137, particella 177, subalterno 5, categoria A2, consistenza vani 9,5; 2) immobile identificato al foglio 137, particella 177, subalterno 6, categoria C6, consistenza 18 mq;
3) immobile identificato al foglio 137, particella
177, subalterno 7, categoria C6, consistenza 36 mq;
4) immobile identificato al Catasto Terreni del Comune di Asciano al foglio 137, particella 38, subalterno -, categoria CO, consistenza 13 are 84 centiare”; così come risulta dalla visura di ispezione ipotecaria (all.
5.1, fasc. attrice) che il medesimo è proprietario soltanto dei predetti immobili.
Viceversa, parte convenuta, sulla quale gravava l'onere di allegare e provare, in ossequio ai principi generali l'insussistenza dell'eventus damni, è rimasta contumace non provando, pertanto, alcunché in tal senso.
3.3. Quanto al requisito soggettivo è sufficiente la mera scientia damni, ossia la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio per le ragioni del creditore, e non anche il consilium fraudis, essendo
7 l'atto dispositivo revocando posto in essere successivamente al sorgere del credito.
Nel caso di specie è indubbio che la costituzione del fondo patrimoniale è stata compiuta successivamente al sorgere del credito di parte attrice, difatti il predetto atto è del 19.4.2019 mentre il credito è sorto nel 2011 ed è stato accertato giudizialmente nel 2017.
Con riguardo agli atti di costituzione del fondo patrimoniale, trattandosi pacificamente di un atto a titolo gratuito, è sufficiente il requisito soggettivo della scientia damni in capo al solo debitore e non anche al coniuge che assieme al debitore ha costituito il fondo.
Nel caso di specie tale requisito deve ritenersi sussistente, non potendosi dubitare che il conferimento dei beni confluiti nel fondo patrimoniale da parte dei coniugi abbia compromesso le concrete possibilità di soddisfazione del credito della società, giacché l'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale del 2019, per sua natura destinato all'assolvimento dei bisogni della famiglia con l'esplicita finalità di esclusione dell'aggredibilità dei beni se non in esecuzione di debiti contratti al suddetto scopo, ha reso più difficile la soddisfazione coattiva del credito derivante da un titolo estraneo ai bisogni familiari.
Ancora, non può che ritenersi che titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale debitrice dell'odierna attrice, fosse necessariamente a conoscenza della situazione debitoria della ditta e che, quindi, fosse consapevole del potenziale pregiudizio che tale atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, tenuto altresì conto che il debito della ditta era antecedente alla costituzione del fondo, e della particolare consistenza del patrimonio immobiliare dal medesimo conferita al fondo patrimoniale, già oggetto di ipoteca.
Sulla base delle considerazioni svolte deve, quindi, essere dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della società
[..
[...] dell'atto impugnato e meglio specificato in Parte_2 dispositivo.
Occorre, tuttavia, precisare che la strumentalità della revocatoria rispetto all'esercizio dell'azione esecutiva impone di ritenere che, qualora l'atto pregiudizievole abbia riguardato un bene ancora assoggettato alla comunione legale, come nel caso di sua costituzione in fondo patrimoniale, al giudizio di revocatoria devono partecipare entrambi i coniugi e che la domanda di inefficacia dell'atto e la corrispondente pronuncia di accoglimento deve riguardare l'intero bene e non soltanto una sua quota.
Si richiama a tal proposito quanto espresso dalla Corte di
Cassazione secondo cui “avendo la comunione legale dei coniugi natura di comunione senza quote, il pignoramento si esegue per
l'intero, con conseguente revocabilità dell'atto complessivo e non in quota pari alla sola metà del bene” (ex multis. Cass. 1647/2023,
Cass. 18771/2019) e che “in caso di costituzione in fondo patrimoniale, del bene i coniugi non dispongono ed esso rimane in comunione legale, dato che l'apposizione del vincolo non è annoverata tra le cause di scioglimento dell'art. 191 cod. civ. e non costituisce «mutamento convenzionale del regime patrimoniale», nemmeno limitatamente a quel cespite. Si deve dunque affermare che la domanda di revocatoria dell'atto con cui è stato costituito in fondo patrimoniale un bene della comunione legale va rivolta
(notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5, cod. civ.) nei confronti di entrambi i coniugi (ancorché solo uno di essi sia debitore) e, in quanto preordinata all'espropriazione forzata del medesimo cespite (necessariamente da compiersi per l'intero), essa è diretta ad una pronuncia d'inefficacia dell'atto complessivo e non limitata alla inesistente quota pari alla sola metà del bene”
(Cass. 9536/2023), cosicché la sentenza fa stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito (Cass. 5768/2002).
9 Ai sensi dell'art. 2655, comma 1 c.c., va disposta l'annotazione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, con esonero del competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
4. Le spese di lite del presente giudizio sono liquidate ai sensi de DM 55/14, secondo lo scaglione di riferimento (€ 26.001,00 - €
52.000,00) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e nei minimi per la fase istruttoria e decisionale stante la natura documentale e contumaciale del giudizio, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c..c., nei confronti di del seguente atto: atto ai rogiti del Notaio Parte_1 Per_1 di Sinalunga (SI), del 19.4.2019, Rep. n. 69903/25233 con i quali ha costituito un fondo patrimoniale conferendovi i CP_1 beni immobili posti in Asciano (SI), Viale I Maggio, identificati al
Catasto Fabbricati del Comune di Asciano al foglio 137, particella
177, subalterno 5, categoria A2, consistenza vani 9,5; subalterno 6, categoria C6, consistenza 18 mq;
subalterno 7, categoria C6, consistenza 36 mq e al Catasto Terreni del Comune di Asciano al foglio 137, particella 38, subalterno -, categoria CO, consistenza 13 are 84 centiare;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di
Siena l'annotazione della sentenza a margine della nota di trascrizione dell'atto dispositivo sopra indicato;
- condanna le parti convenute in solido tra loro alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente giudizio che Parte_1 liquida in € 5.261,00 per compensi, € 558,75 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge.
10 Così deciso in Siena, il 01/12/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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