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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 25.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.918/25 RG avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n.369/2025 del Tribunale di Avellino pubblicata il 24.3.2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Pasquale Biondi Parte_1
RECLAMANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi Rizzo e Laura Testa
RECLAMATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 1 comma 51 e ss. legge n.
92/2012 depositato in data 5.01.2023, chiedeva la Parte_1 revoca dell'ordinanza n.3/2025 pubblicata in data 06/12/2022 emessa ex art. 1, comma 49, Legge n. 92/2012 dal Tribunale di
Avellino in funzione di Giudice del Lavoro e, per l'effetto dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità e l'invalidità del licenziamento intimatogli con comunicazione del 15/10/2021, ricevuta il 27/10/2021 e condannare la
[...]
a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a Controparte_1 risarcirgli il danno subito a causa del licenziamento, mediante la corresponsione, in suo favore, di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.567,30, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento, sempre in suo favore, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali (in via subordinata indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, pari ad
€ 1.567,30 non superiore a dodici mensilità, in via ulteriormente gradata indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata nella misura di ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 1.567,30).
In punto di fatto, l'opponente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal Controparte_2
22.09.2006 al 31.10.2012 e di essere stato trasferito alle dipendenze della società resistente dal 1.11.2012 al 27.10.2021.
Precisava di non aver mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare durante la carriera lavorativa ed evidenziava che negli ultimi anni i controlli della datrice di lavoro erano divenuti più stringenti a causa della sua affiliazione sindacale e delle azioni giudiziarie proposte per il recupero delle spettanze retributive non corrisposte.
Riferiva di essere stato adibito, a far data dal mese di giugno
2021, al servizio vigilanza esterna antirapina dell'Istituto bancario Banca Popolare di Milano S.p.A., filiale di Montesarchio
(BN), dal lunedì al venerdì.
Rappresentava, dunque, di aver svolto il proprio servizio presso suddetta filiale in data 7.09.2021, dalle ore 08.00 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00, precisando che l'apertura pomeridiana pag. 2/26 era stata annullata come misura preventiva dell'emergenza ID
19.
In particolare, allegava che nel pomeriggio la filiale riceveva solo su appuntamento ed esclusivamente per l'espletamento di attività di consulenza dalle 14.30 alle 15.30.
Riportava, dunque, di aver provveduto alle attività di bonifica e di aver riposto il giubbotto antiproiettile all'interno della filiale prima di fruire della pausa pranzo, evidenziando che, dalle 14.30 alle 15.30, disabilitati i varchi automatici,
l'ingresso era consentito soltanto all'utenza prenotata per la consulenza con ingresso autorizzato direttamente dal personale della banca che provvedeva all'apertura della bussola d'ingresso dall'interno e che, dopo la chiusura al pubblico, i varchi di accesso rimanevano chiusi per tutta la giornata.
Riferiva, infine, di aver omesso di ritirare il giubbotto antiproiettile al rientro della pausa pranzo in ragione della chiusura degli sportelli dalle ore 13,20 e di aver tanto rappresentato all'addetto al controllo qualità giunto in loco dopo le ore 15,30.
Il lavoratore esponeva, inoltre, di essere stato adibito al servizio di vigilanza antirapina esterna presso la stessa filiale della Banca Popolare di Milano S.p.A. sita in Montesarchio (BN) in data 22.09.2021, dalle ore 8.00 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00, precisando che anche in quella occasione era stata disposta la chiusura pomeridiana al pubblico.
Evidenziava di aver regolarmente svolto il proprio servizio indossando il giubbotto antiproiettile, riferendo di essersi allontanato dall'ingresso della banca solo al fine di fruire dei servizi igienici posti all'interno della stessa e di avere all'uopo svestito il giubbotto antiproiettile.
pag. 3/26 Riportava di essere sprovvisto di ricetrasmittente funzionante e di telefono cellulare utilizzabile e di essere stato avvistato dall'addetto al controllo qualità.
Riferiva che ad altro lavoratore cui era stato contestato l'abbandono dal servizio e il mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile veniva inflitta la sanzione conservativa della sospensione dal servizio.
Esponeva, dunque, di aver ricevuto contestazione disciplinare in data 7.10.2021, riscontrata con pec del 7.10.2021 e di avere successivamente ricevuto comunicazione di licenziamento per giusta causa in data 27.10.2021.
Censurava la ordinanza gravata, ritenendola ingiusta e illegittima per non avere il Giudice della fase sommaria consentito alle parti di assumere i mezzi istruttori articolati e richiesti e per avere erroneamente valutato gli elementi probatori offerti dalle parti.
Ritenendo l'illegittimità del licenziamento comminato, il lavoratore richiamava il capitolato servizi di vigilanza in relazione alla previsione secondo cui la Guardia giurata può allontanarsi brevemente con l'autorizzazione del personale della filiale, evidenziando di soffrire di colite ulcerosa e deducendo la insussistenza di rischi in relazione al servizio effettuato.
Affermava, infine, l'insussistenza dei fatti contestati, nonché la sproporzione della sanzione disciplinare applicata, ritenendo la condotta più correttamente sussumibile nell'art. 101 lett. B)
o C) del C.C.N.L. di riferimento.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva del 7.04.2023 si costituiva in giudizio la società
, instando per il rigetto del ricorso. Controparte_1
Eccepiva la violazione delle disposizioni di servizio relative all'utilizzo del giubbotto antiproiettile ed al piantonamento pag. 4/26 fisso all'esterno dei locali della banca, evidenziandone la gravità quanto alla esposizione a pericolo di morte del lavoratore.
Contestava che la filiale fosse chiusa al pubblico e che il lavoratore si fosse tolto il giubbotto per far fronte ad esigenze fisiologiche.
Deduceva, dunque, la legittimità del licenziamento comminato in ragione della sussistenza dell'elemento soggettivo, della violazione dell'art. 102 del C.C.N.L. di riferimento e della definitiva lesione del vincolo fiduciario, nonché della intervenuta reiterazione della condotta contestata.
Ammessa ed espletata la prova orale e acquisita la documentazione prodotta, il Tribunale rigettava l'opposizione confermando l'ordinanza impugnata e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Propone reclamo ripercorrendo le fasi processuali e Parte_1 contestando la sentenza emessa dal Giudice del lavoro di Avellino sotto plurimi profili.
Allega di non aver, dal 2006, mai ricevuto alcuna altra contestazione disciplinare, al di fuori di quella oggetto del presente procedimento;
che negli ultimi anni del rapporto di lavoro i controlli della datrice di lavoro nei confronti del reclamante erano divenuti più stringenti e ripetitivi a causa della sua affiliazione sindacale, di avere instaurato 4 azioni giudiziarie tutte volte al recupero di spettanze retributive non corrisposte dalla datrice di lavoro;
di essere stato adibito dal mese di giugno del 2021 al servizio di vigilanza fissa esterna antirapina dell'Istituto bancario Banca Popolare di Milano
S.p.A., filiale di Montesarchio (BN), dal lunedì al venerdì.
Richiama il contenuto del capitolato tecnico del servizio
Cont appaltato dalla alla che indica le Controparte_1
pag. 5/26 attività che deve svolgere la Guardia particolare Tes_1
(G.P.G.), durante lo svolgimento del servizio antirapina presso
Cont le filiali della , precisando che la non deve Pt_2 allontanarsi dal servizio se non per impellenti e brevi necessità, in tal caso deve preventivamente informare il responsabile dello sportello o persona dallo stesso designata affinché questi blocchi i varchi automatici per il periodo di assenza della G.P.G.
Riferisce che il 7/09/2021 era stato adibito dalla datrice di lavoro al servizio di vigilanza antirapina esterna della filiale della Banca Popolare di Milano S.p.A. sita in Montesarchio (BN) alla Piazza Croce, dalle ore 08.00 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00; che il servizio di apertura degli sportelli al pubblico, tuttavia, era esclusivamente dalle ore 8,20 alle ore
13,20, in quanto l'apertura pomeridiana era stata annullata come misura di prevenzione al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da ID 19; che nel pomeriggio la filiale della
Banca Popolare di Milano S.p.A., quindi, riceveva solo su appuntamento ed esclusivamente per l'espletamento dell'attività di consulenza a cui l'utenza poteva accedere, nell'orario dalle
14.30 alle 15.30, soltanto previa prenotazione;
che alle ore
13.20, pertanto, l'istituto bancario era stato chiuso al pubblico e lui, dopo aver effettuato le consuete attività di c.d. bonifica, aveva provveduto a riporre il giubbotto antiproiettile all'interno della filiale prima di fruire della pausa pranzo;
che dopo la chiusura della filiale al pubblico i varchi automatici di accesso dell'utenza alla filiale erano rimasti chiusi per tutta la giornata e la filiale è divenuta inaccessibile dall'esterno per terzi estranei;
che dalle 14.30 alle 15.30, disabilitati i varchi automatici, l'ingresso era consentito soltanto all'utenza prenotata per la consulenza con ingresso autorizzato direttamente pag. 6/26 dal personale della banca che provvedeva all'apertura della bussola d'ingresso dall'interno; che di rientro dalla pausa pranzo, aveva omesso di recuperare il giubbotto antiproiettile e, continuato lo svolgimento del servizio comandato dalla datrice di lavoro controllando l'esterno della filiale della Banca;
che pochi minuti dopo le ore 15,30, allorquando era terminata anche l'attività di consulenza, presso la filiale della Banca, era giunto l'addetto al controllo qualità, che gli Persona_1 aveva chiesto il motivo del mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile;
che egli aveva risposto che il servizio di apertura degli sportelli era cessato alle ore 13,20 e che i varchi automatici erano bloccati.
Riferisce, altresì, che il 22/09/2021 (adibito al medesimo servizio) la Banca era stata chiusa al pubblico nel pomeriggio dalle 13.20; che intorno alle ore 15.00, tuttavia, colto da impellenti esigenze fisiologiche e data la colite ulcerosa di cui soffre, aveva richiesto di entrare nella filiale per fruire dei servizi igienici, dopo aver ottenuto il permesso all'ingresso e dopo che i varchi automatici sono stati nuovamente richiusi, aveva svestito il giubbotto antiproiettile e si era recato al bagno, senza poter contattare la Centrale operativa in difetto di apparato radio ricetrasmittente funzionante;
dopo pochissimi minuti era uscito dalla toilette e in quegli istanti era stato avvistato dal sopraggiunto per un ulteriore Persona_1 controllo (e che non era vero che al momento dell'arrivo del sig.
egli fosse seduto all'interno della banca). Per_1
Evidenzia che ad altro lavoratore la datrice Controparte_4 aveva contestato, il giorno 22/09/2022, l'abbandono del servizio e il mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile ma pag. 7/26 infliggendogli la sanzione conservativa della sospensione dal servizio.
In punto di contestazioni alla sentenza appellata il Pt_1 eccepisce:
-l'erroneità della sentenza laddove ha statuito che il mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile costituisca di per sé condotta idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento in quanto pur pacifica l'omissione con riferimento all'episodio del
7/09/2021, con riferimento al turno pomeridiano del 22/09/2021 egli aveva tolto il giubbotto antiproiettile dopo essere stato autorizzato ad entrare all'interno della filiale, in circostanze di tempo e luogo in cui non sussisteva alcuna condizione di pericolo di accesso di malintenzionati, in quanto i varchi blindati di accesso automatici alla filiale erano chiusi,
-che nel momento in cui egli era stato rinvenuto all'interno della filiale (il 22.9.21) la banca non era aperta “in via contingentata” (cioè aperta all'ingresso di un numero limitato di persone) ma era chiusa, con i varchi blindati automatici di accesso disabilitati, circostanza confermata dal teste di parte datoriale , Testimone_2
-che il mancato utilizzo del giubbotto non è qualificabile come
“grave inadempimento” e non è in grado di giustificare e sorreggere il provvedimento espulsivo,
-che lo stesso art. 101 del CCNL per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata applicato in azienda, tra le ipotesi esemplificativamente indicate come idonee a determinare il licenziamento per giusta causa, prevede un elenco di fattispecie di grave insubordinazione tutte contraddistinte da intenzionalità specifica della condotta volta a non rispettare le direttive del pag. 8/26 datore di lavoro e/o tradirne la fiducia, ma prevede, secondo la gravità della infrazione, l'applicazione di provvedimenti conservativi e del licenziamento per giusta causa, come segue:
“Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso
i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi, i subalterni ed il pubblico.
Egli ha altresì l'obbligo di non accettare somme od altri compensi da persone, aziende od enti, senza l'autorizzazione del proprio datore di lavoro.
Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 legge n. 300/1970.
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:
1) rimprovero verbale o scritto;
2) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
3) sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
pag. 9/26 - ritardi l'inizio del lavoro;
- esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
- esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
- arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione od uso, con responsabilità;
- si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione;
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
D) Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;
- l'abuso di autorità;
- l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;
pag. 10/26 - l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio, ne avrebbe determinato il licenziamento;
- la recidività nell'addormentarsi in servizio o l'ubriacarsi in servizio;
- l'abbandono del posto di lavoro;
- l'insubordinazione verso i superiori;
- l'assunzione diretta di servizi di vigilanza,
per cui il mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile rappresenta con evidenza una condotta integrante negligenza nell'attività lavorativa sussumibile nella fattispecie tipizzata prevista dall'art. 101, lett. B), del CCNL che prevede la sanzione della multa nei confronti del lavoratore che “esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli” o, al più, nella fattispecie tipizzata alla successiva lett. C) che prevede la sospensione per il lavoratore che “esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli”,
-che, quindi, la sanzione del licenziamento per il mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile è evidentemente sproporzionata, attesa l'assoluta mancanza di un comportamento di grave e intenzionale insubordinazione del lavoratore,
-che la stessa Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenza n.
2750/2021, pubblicata il 17/05/2021) a fronte di una contestazione consistente: 1) nel mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile in occasione della rapina del 12.5.2017; 2) nel trasporto di valori, in quella stessa circostanza, senza utilizzo della valigia dotata del sistema HDS necessaria per il trasporto pag. 11/26 di valori fino ad € 154.000,00; 3) nell'inosservanza del limite massimo consentito per il trasbordo di valori fino a un massimo di € 154.000 in valigia HDS, ha ritenuto illegittima la sanzione del licenziamento ed applicabile quella conservativa,
-che ad altro lavoratore la Controparte_4 CP_1
aveva contestato non solo il mancato utilizzo del
[...] giubbotto antiproiettile ma anche l'abbandono del posto di lavoro
(“non risultava essere presente all'esterno della banca bensì all'interno e senza il giubbotto antiproiettile”) però irrogandogli la sanzione conservativa della sospensione dal servizio, sanzione confermata dal Tribunale di Benevento
(sentenza n.978/2023),
-che la giurisprudenza di legittimità sostiene che la comparazione tra situazioni analoghe possa essere valorizzata ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione irrogata (cfr. Cassazione n.144/08, n.10550/13),
-che il 22.9.21 i varchi blindati di accesso automatici alla filiale erano chiusi, sicché alcun malintenzionato sarebbe potuto entrare di sorpresa, come confermato dal teste Testimone_2 per cui la infrazione sarebbe stata effettuata in circostanze di tempo e luogo in cui non sussisteva alcuna condizione di pericolo di accesso di malintenzionati,
-che la sentenza non è condivisile laddove statuisce che l'episodio del 22/09/2021 è qualificabile anche come abbandono del posto di lavoro, atteso che egli, proprio in base al capitolato d'appalto che gli impone di essere autorizzato, poteva essere entrato nella filiale solo previa autorizzazione del personale della banca e predisposizione delle misure necessarie ad evitare intrusioni di terzi (come confermato dal teste Tes_2
pag. 12/26 che ha riferito che la filiale era chiusa ed inaccessibile dall'esterno in quanto la bussola di ingresso era disabilitata),
-che vi era prova documentale in primo grado della patologia di pancolite ulcerosa di cui soffre (cfr. certificati medici del
15/12/2020,17/11/2021, 17/06/2022),
-di aver chiesto, in merito all'episodio del 22.9.21,
Cont l'escussione del direttore della filiale della di
Montesarchio, dott. la cui deposizione non è stata Testimone_3 raccolta dal Giudice del lavoro, del tutto immotivatamente e nonostante il teste si fosse presentato all'udienza del
18/10/2024, dopo essere stato regolarmente citato,
-che non è configurabile l'abbandono del posto di lavoro in quanto «il c.d. abbandono del posto di lavoro, secondo il suo significato letterale, individua il totale distacco dal bene da proteggere e non ricorre quando la persona sia fisicamente reperibile nel luogo ove la prestazione dev'essere svolta» (Cass.
Sez. L., Sentenza n. 856 del 16/01/2017), e lui era stato rinvenuto all'interno della filiale,
-che anche il teste guardia giurata in servizio Testimone_4
Cont (anche) presso la filiale di Montesarchio, aveva confermato che la bussola di entrata, nell'orario dalle 14:30 e fino alle
15:30, non consentiva l'accesso se non previa identificazione e azionamento dei comandi di apertura dall'interno della Banca,
-che lo stesso capitolato d'appalto prevede che la può Pt_2 allontanarsi per brevi e impellenti necessità (“La non Pt_2 deve allontanarsi dal servizio se non per impellenti e brevi necessità. In tal caso deve preventivamente informare il responsabile dello sportello o persona dallo stesso designata.”)
e che la procedura per entrare in banca da parte della Guardia
pag. 13/26 giurata era stata spiegata dai testi Testimone_5
Cont (dipendente della ), (guardia giurata in Controparte_4
Cont servizio anche presso la filiale di Montesarchio), Tes_6
Cont
(guardia giurata in servizio anche presso la filiale
[...] di Montesarchio) per cui era logico che egli fosse entrato previa autorizzazione,
-che la circostanza che il 22.9.21 fosse stato rinvenuto seduto all'interno della filiale era stata affermata dal solo
[...]
, ma non dall'altro teste di parte datoriale, Per_1 [...]
, Tes_2
-che ad ogni modo si sarebbe potuto trovare in quella posizione nell'atto di ricomporsi dopo aver slacciato il giubbotto antiproiettile per la fruizione dei servizi igienici,
-che non era stata valorizzata, ai fini dell'esclusione di responsabilità, la circostanza che non era stato nemmeno messo in condizione di comunicare alla datrice di lavoro l'esigenza di allontanarsi momentaneamente, essendo emerso che presso la
Cont filiale di Montesarchio l'apparato radio non è funzionante, anzi il Giudice ha ritenuto di riscontrare in tale circostanza un aggravio di responsabilità per non aver compulsato la parte datoriale a fornire un apparato radio funzionante,
-che il teste era inattendibile avendo riferito di non Per_1 sapere se l'apparato radio funzionasse nonostante rivestisse il ruolo di responsabile del controllo qualità presso la CP_1 notturno che si occupa anche della verifica del funzionamento delle dotazioni organiche in generale e quindi anche della ricetrasmittente (cfr. anche dichiarazione di ), Testimone_4
-che in una situazione analoga la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza 1224/2023 ha già affermato che non ricorrono le pag. 14/26 condizioni per inquadrare la condotta oggetto di giudizio nell'ipotesi di abbandono del posto di lavoro sanzionata dall'art. 101 del CCNL Istituti di vigilanza privata con il licenziamento per giusta causa,
chiedendo, in riforma della sentenza reclamata, l'applicazione della tutela ex art. 18, comma 4, della legge 300/1970 con condanna della datrice al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.567,30, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento, sempre in suo favore, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali;
in via subordinata, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a reintegrare il reclamante nel suo posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito a causa del licenziamento, mediante la corresponsione, in suo favore, di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, pari ad
€ 1.567,30, dalla data del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore a dodici mensilità, nonché al versamento, sempre in suo favore, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali;
in via ulteriormente gradata, condannare la reclamata al pagamento in favore del reclamante di una indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata nella misura di ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 1.567,30; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e
Cpa, come per legge, con distrazione.
Replica la Controparte_1
pag. 15/26 -che in data 7.9.2021 il era stato trovato ad espletare le Pt_1 proprie mansioni senza avere indosso il giubbotto antiproiettili ed aveva risposto che il giubbotto antiproiettili era all'interno della filiale bancaria in quanto chiusa al pubblico, circostanza risultata falsa,
-che le guardie particolari giurate, laddove assegnate al servizio di piantonamento bancario, per disposizioni di servizio impartite dalla Società, sono obbligate a tenere indosso il giubbotto antiproiettile, anche durante la chiusura al pubblico della filiale,
-che nel caso di specie, nonostante la filiale fosse aperta al pubblico, il lavoratore sostava in un angolo all'interno dell'ingresso sfornito di protezione e, dunque, in posizione estremamente vulnerabile,
-che in data 22.9.2021 il era stato sorpreso comodamente Pt_1 seduto all'interno della filale,
-che le guardie particolari giurate possono sospendere il servizio unicamente previa comunicazione e autorizzazione da parte della Centrale Operativa,
-che l'apparato radiotrasmittente era perfettamente funzionante,
-che non risponde al vero la pretesa prassi secondo cui le guardie giurate adibite presso la filiale della Banca Popolare di
Milano possano usufruire dei servizi igienici posti all'interno della stessa, peraltro senza previa autorizzazione della centrale operativa,
-che il servizio di vigilanza esterno deve essere reso, durante le ore del servizio, anche quando la filiale è chiusa al pubblico,
pag. 16/26 -che dalla prova orale non era emerso che il si era Pt_1 allontanato per esigenze fisiologiche,
-che risibile e privo di pregio giuridico è il tentativo operato da controparte di comparare la condotta tenuta dal sig. CP_4 in una singola giornata (che comunque ne avrebbe potuto giustificare il recesso per giusta causa), rispetto alle molteplici contestazioni mosse nei suoi confronti realizzate in un brevissimo arco temporale,
-che parimenti, assurde sono le deduzioni afferenti al contenzioso riguardante il sig. atteso che la Parte_3 fattispecie richiamata in comparazione è diametralmente opposta rispetto a quella oggetto del presente giudizio, atteso che il servizio di vigilanza antirapina richiesto al sig. Parte_3
riguardava una filiale di Benevento che, in occasione
[...] della festa patronale, era chiusa al pubblico ed allarmata nelle ore pomeridiane,
-che la sola circostanza che ad altri lavoratori non sia stata irrogata la sanzione espulsiva non costituisce comunque una valida ragione per inficiare il giudizio di proporzionalità della sanzione applicata all'attuale opponente stante l'autonomia di ciascuna fattispecie in relazione alla posizione soggettiva del dipendente,
-che era emerso che in entrambe le giornate contestate la filiale da vigilare era aperta al pubblico,
-che, anche negli orari di non apertura al pubblico, ovvero negli orari con ingressi contingentati, le Guardie Particolari Giurate devono continuare ad effettuare il servizio di vigilanza sino al termine dell'orario dei dipendenti della filiale,
pag. 17/26 -che in entrambe le giornate contestate il ricorrente non indossava il GAP,
-che in entrambe le giornate contestate il ricorrente non aveva avvisato la Centrale Operativa, né mediante ricetrasmittente, né mediante telefono personale, circa l'interruzione della prestazione lavorativa,
-che nella giornata del 22.9.2021, il ricorrente era comodamente seduto all'interno della filiale da vigilare e, dunque, non intento ad espletare le proprie esigenze fisiologiche,
-che il ricorrente non aveva mai comunicato alcun malfunzionamento della ricetrasmittente in dotazione presso la
Montesarchio, CP_5
-che il mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile, reiterato per due volte a distanza di pochi giorni, costituisce addebito di estrema gravità in quanto suscettibile di esporre la guardia particolare giurata al pericolo di morte ed integra una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, tenuto conto delle mansioni espletate,
-che la qualificazione dell'addebito relativo allo stazionamento all'interno della filiale è quello dell'“abbandono della postazione”, poiché la postazione assegnata, considerata la finalità di sorveglianza perseguita, era all'esterno della filiale,
-che il non aveva contestato gli addebiti, Pt_1
-che era applicabile l'articolo 102 lettera D) del CCNL,
chiedendo la reiezione del reclamo, in via subordinata l'applicazione del comma 5 dell'art. 18 L. n.300/1970 ed eccependo che il lavoratore ha costituito, dopo il licenziamento,
pag. 18/26 un rapporto di lavoro con diversa azienda, invocando l'aliunde perceptum.
Alla udienza del 25.9.25 tenutasi ex art.127 ter cpc, previa acquisizione delle note delle parti, la causa è stata riservata in decisione.
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Il reclamo merita accoglimento con conseguente riforma della sentenza oggetto di contestazione.
In base a quanto già citato nella sentenza reclamata: «In tema di licenziamento disciplinare, è necessario che il datore di lavoro fornisca adeguata e convincente prova della sussistenza della condotta contestata, della sua gravità e della proporzionalità della sanzione disciplinare. La valutazione dei fatti,
l'interpretazione delle norme disciplinari e l'applicazione dei principi di giustizia devono essere effettuate con rigore e coerenza, escludendo qualsiasi forma di arbitrarietà e garantendo il rispetto dei diritti del lavoratore. La giusta causa di licenziamento deve essere accertata con certezza e oggettività, evitando interpretazioni estensive o lesive dei diritti del dipendente. La tutela reintegratoria è prevista in caso di insussistenza del fatto contestato o di proporzionalità qualificata della sanzione disciplinare, secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata» (Cassazione sez. lav., 20/06/2024, n.17032).
Le due contestazioni ricevute dal riguardano condotte Pt_1 incontestate quanto al materiale verificarsi delle stesse;
in ambedue le occasioni (7.9.21 e 22.9.21), allorquando il lavoratore era in servizio di vigilanza presso la filiale di
Montesarchio della gli addetti al controllo lo hanno CP_6
pag. 19/26 rinvenuto privo del giubbotto antiproiettili, nel pomeriggio del
22.9.21, inoltre, il sarebbe stato rinvenuto all'interno Pt_1 della filiale e non all'esterno, seduto su una sedia (solo tale ultima circostanza contestata dal lavoratore).
Premesso che in nessuna delle due contestazioni disciplinari e neppure nella successiva lettera di irrogazione del licenziamento la società datrice ha richiamato alcuna norma del CCNL in materia disciplinare, limitandosi nella lettera di recesso ad invocare il solo art.2119 cc e la lesione del vincolo fiduciario, anche tenendo conto della condotta datoriale in occasione di analoghe vicende che hanno coinvolto le guardie giurate Parte_3
(sentenza di questa Corte n.4175/23) e (sentenza del CP_4
Tribunale di Benevento n.978/23) come meglio si dirà in seguito, il Collegio ritiene che le condotte ascritte al lavoratore non integravano una giusta causa di licenziamento ma legittimavano solo l'applicazione di una sanzione conservativa, non ravvisandosi l'ipotesi di abbandono del posto di lavoro ex art.101 lettera D del CCNL di settore invocata dalla difesa della
(e contestata espressamente solo in relazione Controparte_1 al secondo episodio del 22.9.21).
L'articolo 102 dell'applicato c.c.n.l., lettera D), prevede che il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma: - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;
- abuso di autorità; - l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;
- l'aver taciuto, al pag. 20/26 momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio ne avrebbe determinato il licenziamento;
- la recidività nell'addormentarsi in servizio;
-l'ubriacarsi in servizio;
- l'assunzione in servizio di sostanze stupefacenti;
-
l'abbandono del posto;
- l'insubordinazione verso i superiori;
-
l'assunzione diretta di servizi di vigilanza.
Come già affermato da questa Corte (cfr. sentenza prima richiamata) secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte ”La fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro, di cui all'art. 140 del c.c.n.l. Istituti di vigilanza privata presenta una duplice connotazione: sotto il profilo oggettivo, rileva
l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l'abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere, mentre la durata nel tempo della condotta contestata va apprezzata non già in senso assoluto, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio, dovendosi comunque escludere che l'abbandono richieda una durata protratta per l'intero orario residuo dei turno di servizio svolto;
sotto il profilo soggettivo, è richiesta la semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono, indipendentemente dalle finalità perseguite e salva la configurabilità di cause scriminanti, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente l'abbandono del posto di lavoro da parte di una guardia giurata la quale, assegnata a un turno di lavoro notturno consistente nel piantonamento itinerante di un'area di cantiere con un'auto di servizio, se ne era allontanata senza autorizzazione) (Cass. sez. lav. 1/7/2020 n. 13410, Cass. sez. lav. 26/7/2016 n. 15441).
pag. 21/26 Applicando anche il solo elemento oggettivo indicato dalla
Cassazione sicuramente non integra l'ipotesi di abbandono del posto di lavoro nè la condotta contestata al con Pt_1 riferimento alla giornata del 7.9.21, occasione in cui lo stesso
è stato rinvenuto “sostare in un angolo all'interno dell'ingresso” della filiale (cfr. relazione Per_1 dell'8.9.21 in atti;
cfr. deposizione in corso di causa “vidi che stava nell'atrio prima della bussola”), quindi sul posto di lavoro e sul luogo da proteggere, ma neppure è configurabile l'abbandono (secondo i parametri indicati) con riferimento all'episodio del 22.9.21, in quanto seppure il è stato Pt_1 rinvenuto all'interno della banca (e non all'esterno come imposto dalle prescrizioni del servizio al quale era addetto), non può certo ritenersi che lo stesso abbia posto in essere una condotta di totale distacco dal bene da proteggere.
A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamata, è emerso che il 22.9.21 nell'orario in cui vi è stato il controllo la filiale della banca era chiusa al pubblico nel senso che non era consentito il libero accesso;
questo al fine di chiarire il diverso significato di apertura intesa come operatività dei servizi bancari ed apertura nel senso di libero accesso tramite la bussola di ingresso;
dalla stessa deposizione testimoniale dello (“ricordo che in queste due Per_1 occasioni la Banca era aperta al pubblico nel senso che i clienti potevano entrare su prenotazione e che all'interno vi erano i dipendenti della filiale” “preciso che quando i clienti entrano su prenotazione, di regola la guardia giurata presente all'esterno segnala la presenza del cliente al dipendente che si trova all'interno della filiale e quest'ultimo apre la bussola” nonché dalla testimonianza del (dipendente della Tes_5 filiale) che ha riferito che nel pomeriggio si provvede alla pag. 22/26 “chiusura delle porte, onde impedire l'accesso di terzi all'interno della filiale” e che “questo meccanismo viene di regola replicato anche in chiusura pomeridiana sia in tempo di covid sia all'attualità”, risulta che il 22.9.21 -nell'orario pomeridiano in cui è avvenuto il controllo (ore 15 circa)- la banca non era liberamente accessibile dall'esterno, chi doveva entrare con appuntamento doveva essere specificatamente ammesso previo riconoscimento ed apertura della bussola da parte del personale della banca (cfr. sempre testimonianza dello Per_1
“Il bussolotto è dotato di campanello e citofono. Quando alla banca si accede su prenotazione arriva un cicalino sulla postazione della banca e a destra del bussolotto c'è un citofono, dal quale colui che vuole entrare si fa riconoscere e poi il dipendente all'interno della filiale apre”). Anche il teste
(guardia giurata che ha prestato servizio presso la Tes_4 medesima filiale di Montesarchio) ha riferito “il cliente che aveva appuntamento citofonava e il Cassiere che vedeva il cliente da un monitor, lo riconosceva e lo faceva entrare, aprendo la porta con i comandi interni”, “la bussola di entrata, nell'orario dalle 14:30 e fino alle 15:30, non consentiva l'accesso se non previa identificazione e azionamento dei comandi di apertura dall'interno della Banca” ed il teste (altra guardia Tes_2 giurata) “quando lo sportello è chiuso le persone non possono accedere liberamente alla Banca perché la filiale è chiusa e la bussola è disabilitata e occorre che dall'interno il personale attivi i comandi di apertura. Preciso che questa situazione era quella che si è verificata in occasione del controllo al ”. Pt_1
La circostanza che l'ingresso pomeridiano fosse sottoposto alla descritta procedura (e non libero, come nell'orario mattutino) costituisce ulteriore parametro di valutazione (sotto il profilo soggettivo) in ordine alla esclusione dell'abbandono del posto di pag. 23/26 lavoro in quanto, come sopra richiamato, rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza e la possibilità di incidere sulle esigenze del servizio;
le esigenze di sorveglianza erano indubbiamente meno pressanti.
Quanto alla comparazione con casi analoghi citati dal e Pt_1 documentati dalle pronunce in atti il Collegio osserva che nel caso del (sentenza Tribunale di Benevento n.978/23 che CP_4 non risulta appellata) la contestazione (peraltro per episodio verificatosi lo stesso 22.9.21) è perfettamente identica a quella del e cioè l'essere stato sorpreso all'interno della banca Pt_1
(filiale di Airola) senza il giubbotto (con applicazione della sanzione della sospensione per 6 giorni) e che al Parte_3
(sentenza Corte di Appello di Napoli n.4175/23) era stato contestato l'abbandono del posto di lavoro perché lo stesso era stato trovato al bar vicino la banca a prendere un caffè.
Ebbene se è vero che la Cassazione (sentenza n. 10550 del
07/05/2013 citata dal primo giudice) afferma che ai fini della sussistenza della giusta causa è irrilevante che analoga inadempienza, commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, dall'altro precisa che “l'identità delle situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando, così, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa”.
Esclusa la ricorrenza della ipotesi di abbandono del posto di lavoro che poteva giustificare l'applicazione della massima sanzione disciplinare, il Collegio ritiene che nel caso di specie le condotte di rilievo disciplinare contestate al Pt_1 dovevano, al contrario, essere inquadrate (art.101 del CCNL) nella ipotesi di cui alla lettera C “esegua con negligenza grave
pag. 24/26 il lavoro affidatogli” ovvero “ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta”, avendo il omesso di indossare il Pt_1 giubbotto antiproiettile e (nell'episodio del 22.9) stazionato all'interno (e non all'esterno) della filiale.
Ne consegue l'applicazione della tutela prevista dall'art.18 comma 4 dello statuto lavoratori (cfr. Cassazione n.20780/22 “In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca
l'illecito con sanzione conservativa, senza che detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo”.
Quanto alla eccezione di aliunde perceptum deve rilevarsi che secondo quanto affermato dalla S.C. (ordinanza n. 1636/2020 ex plurimis) “In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd.
"aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.”. Nel caso di specie l'eccezione della società datrice è del tutto generica già sotto il profilo allegatorio (risolvendosi in una mera clausola di pag. 25/26 stile), né ai fini probatori è ammissibile un intervento esplorativo del Giudice laddove non risultino ritualmente acquisite al giudizio circostanze di fatto in ordine a tale aspetto (cfr. Cassazione ordinanza n.30330/2019 tra le tante).
Le spese del presente reclamo seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie il reclamo e, per l'effetto in riforma della sentenza reclamata, annulla il licenziamento irrogato a e Parte_1 condanna la a reintegrarlo nel posto Controparte_1 di lavoro ed a pagargli una indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.567,30 dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione (nei limiti di 12 mensilità) nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
condanna parte reclamata alla refusione in favore del reclamante delle spese del presente reclamo che liquida in complessivi euro
3.473,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Napoli 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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