Articolo 8 della Legge 3 febbraio 1963, n. 57
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 marzo 1963
Art. 8.
Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono al ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione beneficeranno, per una sola volta e fino alla data del 31 dicembre 1966 per l'avanzamento alla qualifica, superiore, di una riduzione pari alla meta' - e' comunque per un massimo di 30 mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni non siano superiori a un biennio.
Entrata in vigore il 3 marzo 1963