Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00115/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02646/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2646 del 2025, proposto da
UL AK, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l’accertamento
- del silenzio illegittimamente serbato nei confronti della istanza, presentata dal ricorrente, di rilascio del permesso di soggiorno e delle richieste di determinazioni circa la trattazione del procedimento amministrativo relativo presentate dal difensore;
- dell'obbligo di provvedere in relazione alle medesime richieste, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RC VI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor AK UL presentava, a mezzo kit postale, istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato il 22.07.2024 avanti la Questura di Prato.
A seguito di incontro svoltosi il 19.12.2024 e integrazione documentale (avvenuta il 27.01.2025) nonché di solleciti del 14.02.2025 e del 26.03.2025, la Questura di Grosseto segnalava al ricorrente che la pratica risultava incardinata presso la Questura di Roma.
A seguito di scambio di PEC tra l’interessato e gli uffici, la questura di Roma rappresentava che la pratica non risultava agli atti dell’ufficio e che la ricevuta di convocazione era per la Prefettura di Grosseto.
In data 28.07.2023 veniva sottoposto ai rilievi fotodattilometrici presso gli uffici della Prefettura di Grosseto e il 29.01.2024 sollecitava il rilascio del provvedimento, ottenendo riposta interlocutoria il 7.02.2024.
Con missiva ulteriore del 23.05.2025, reiterata il 14.07.2025, inviata alla Questura di Grosseto, l’interessato, ricostruendo i fatti, sollecitava la richiesta di determinazioni.
La Questura di Grosseto non forniva riscontro.
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio (notificato il 11.09.2025), l’interessato ricorreva avverso il silenzio serbato dalla Questura, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., svolgendo le domande emarginate in epigrafe.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio il 9.12.2025.
4. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini di seguito precisati.
La domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è atto di avvio di un procedimento amministrativo su istanza di parte che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 L. 241/1990, deve essere concluso con un provvedimento espresso: « Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. […]».
L’Amministrazione resistente ha dunque l’obbligo di adottare un provvedimento espresso e in forma scritta, motivato (art. 3 L. 241/1990), che chiuda il procedimento avviato dall’istanza del signor AK UL.
Il termine per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, fissato dall’art. 5 comma 9, D. Lgs. 286/1998, è pari a sessanta giorni dalla richiesta.
Nel caso di specie l’Amministrazione, al tempo dell’introduzione del ricorso (11.09.2025), aveva indubbiamente omesso di adottare un provvedimento conclusivo del procedimento entro il tempo disponibile, stante l’avventa presentazione dell’istanza del titolo di soggiorno il 22.07.2024.
Dagli atti di causa risulta inoltre che la convocazione per l’appuntamento al fine della sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici è avvenuta presso la Questura di Grosseto, come comunicato anche dalla Questura di Roma (cfr. doc. sub A e H allegati al ricorso); le comunicazioni sopra richiamate sono state inviate all’indirizzo PEC della Questura di Grosseto.
Il ricorrente, inoltre, risulta residente nella provincia di Grosseto sin dal giorno della presentazione della istanza (cfr. doc. sub G allegato al ricorso).
La Questura di Grosseto quindi risulta competente a trattare la pratica e destinataria dell’obbligo di concludere il procedimento, anche avvalendosi eventualmente dei poteri di soccorso istruttorio per le integrazioni documentali necessarie, ai sensi degli artt. 2 e 6 della l. n. 241/1990.
Risulta dunque perfezionato il silenzio inadempimento della PA, censurato dall’odierno ricorrente.
6. La domanda proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., va dunque accolta e, per l’effetto, questo Tribunale accerta e dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Grosseto sull’istanza del signor AK UL, e ordina alla medesima Questura di adottare un provvedimento espresso, conclusivo del procedimento avviato con l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno da parte del ricorrente, eventualmente preceduta da richieste di soccorso istruttorio laddove ritenute necessarie con gli effetti di cui all’art. 2 e 6 della legge 241/1990.
Si assegna a tal fine il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Si nomina quale Commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia, il Prefetto di Grosseto che potrà agire anche a mezzo di delegati, che dovrà provvedere nel termine di ulteriori trenta giorni, senza maturazione del diritto ad alcun compenso.
7. Parte ricorrente formula nel ricorso domanda di risarcimento del danno quantificato forfettariamente in euro 5.000,00.
È noto che ai sensi dell'art. 2-bis della L. n. 241 del 1990 nonché dell’art. 30 c.p.a. il privato che intende ottenere il risarcimento ha l'onere di provare: a) la violazione dei termini procedimentali; b) il dolo o la colpa dell'amministrazione; c) il nesso di causalità materiale o strutturale; d) di aver subito un danno ingiusto.
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “i l danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale quest'ultimo deve fornire la prova sia sull'an che sul quantum, deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte ovvero all'adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell'amministrazione. Quindi, l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione del termine e la lesione sofferta incombe allo stesso interessato, trattandosi di un elemento integrativo della fattispecie posta a fondamento della domanda risarcitoria” (Cons. Stato, Sez. II, 25/05/2020, n. 3318).
Nel caso di specie parte ricorrente non offre alcun elemento probatorio volto a dimostrare alcuno degli elementi costituiti della responsabilità dell’amministrazione, la quale non può essere considerata in re ipsa in presenza dell’acclaramento di un silenzio inadempimento.
La domanda risarcitoria pertanto deve essere respinta.
8. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto:
a) accerta e dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente;
b) ordina alla Questura di Grosseto di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza;
c) nomina quale commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Grosseto, che potrà agire anche a mezzo di delegati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SS IA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
RC VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC VI | SS IA |
IL SEGRETARIO