Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5093 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. FILICI ANDREA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
AVV. GALLO MASSIMO;
Controparte_1
CP 2, AVV. FERRATO UMBERTO;
CP_3 Controparte_4 contumace;
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 31.10.2022 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420229005645779000 notificatagli in data 11.10.2022 e, conseguentemente, con essa gli avvisi di addebito a questa sottesi nn. 33420120000987773000, 33420120001920104000,
33420120004132688000, 33420130000456848000, 33420130004530349000,
33420140001564541000 e 33420140003519056000; che si sono ritualmente costituiti in giudizio sia l'ente impositore CP_2 che l'agente della riscossione
CP_5 mentre si è resa contumace la CP_4 che rispetto all' avviso di addebito
33420120001920104000 ricorre il difetto di competenza territoriale n.
dell'autorità adita in favore del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro;
che resta da esaminare il merito della pretesa e soffermarsi sull'eccezione sollevata dall' CP_5 in memoria costitutiva, ossia l'avvenuto annullamento ex lege della totalità dei crediti contributivi restanti sub iudice in quanto rientranti nella previsione di cui all'art. 1 c. 222 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Tenuto conto dell'adesione alla stessa da parte del ricorrente nell'ambito delle note scritte depositate per l'udienza del 9.11.2023 la causa, istruita documentalmente, viene decisa.
***
INCOMPETENZA TERRITORIALE.
Preliminarmente occorre dichiarare la propria incompetenza territoriale in relazione al titolo n. 33420120001920104000, riferito a contributi dovuti dal ricorrente non personalmente, bensì nella sua qualità di datore di lavoro.
Ai sensi dell'art. 444 c. 3 c.p.c., infatti, il giudice territorialmente competente per le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro è "il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente", cioè il Tribunale del luogo dove è sorta l'obbligazione previdenziale e si trova l'ufficio legittimato a ricevere i contributi, presso il quale l'azienda è iscritta.
Nella fattispecie, dagli atti di causa (cfr. intimazione di pagamento in atti, da cui risulta che i contributi richiesti derivano dalle denunce DM10) risulta che i contributi richiesti alla parte ricorrente nel titolo sopra indicato sono riconducibili ad un obbligo della stessa quale datore di lavoro, e che l'ente impositore indicato nella specifica dell'addebito quale soggetto che ha provveduto all'iscrizione a ruolo di quei crediti previdenziali è l'CP_2 di Cosenza.
Ne consegue che il giudice del lavoro competente per territorio ai sensi dell'art. 444, ult. c. c.p.c. è il Tribunale in funzione del giudice del lavoro nel cui circondario si trova la sede che ha emesso i titoli impugnati, ossia il Tribunale di
Cosenza, Sezione Lavoro.
NEL MERITO DELLE RESTANTI PRETESE.
Si dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito 33420120000987773000, 33420120004132688000, nn.
33420130000456848000, 33420130004530349000, 33420140001564541000
e 33420140003519056000 sottesi all'odierna intimazione impugnata.
Le spese sono compensate tra le parti, stante l'intervento legislativo che ha portato allo sgravio, il quale è intervenuto solo a seguito dell'incardinazione del giudizio. La L. 197/2022 è infatti entrata in vigore l'1° gennaio 2023, e quindi molto tempo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta in data
11.10.2022) che ha originato il presente giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la propria incompetenza territoriale in relazione all'avviso di addebito n. 33420120001920104000, riguardante il mancato pagamento di contributi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti (c.d. modello DM10), e fissa il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente decisione per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, territorialmente competente;
dichiara cessata la materia del contendere per le restanti cartelle e/o
-
avvisi di addebito, come in motivazione;
compensa le spese tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 09/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO