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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG N. 7869/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
Rriunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice rel.
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ex art. 98 e ss. L.F. promosso da
(C.F. ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma Via Grezar n.14, rappresentata e difesa dall'avv. DI MAGGIO GENNARO come da procura in atti e presso il cui studio in Napoli, via Rione Sirignano n. 6, ha eletto domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. in persona Controparte_1 C.F._1 del curatore dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. MARIANI LUCA come da CP_2 procura in atti, presso il cui studio in Seregno, via San Pietro n. 16 ha eletto domicilio
PARTE OPPOSTA con l'intervento di
(C.F. Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. PINELLI GIUSEPPE in forza di procura in atti P.IVA_2
e presso il cui studio in Roma, Via Crescenzio n. 25 - 00193, ha eletto domicilio
INTERVENUTO
Letti gli atti;
Esaminata la documentazione prodotta;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;
premesso in fatto che I. con ricorso ex art. 98 e ss L.F. depositato il 27.11.2024 Parte_2 ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del
[...] [...]
, reso esecutivo con decreto in data 15.10.2024 comunicato il Controparte_1
31.10.2024 (cfr. doc. n. 8 fasc. opponente), con il quale il Giudice delegato, sull'istanza di ammissione proposta dall'odierna opponente in data 14.03.2024 per l'importo di € 18.549,14, al privilegio (così limitata l'opposizione), ha escluso il suddetto credito dallo stato passivo disponendo quanto segue:
“Escluso per euro 18.549,14 quale credito del Fondo di Garanzia di MCC per ultratardività della domanda in quanto il creditore non ha dimostrato la causa impeditiva della tempestiva presentazione della domanda, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento (Cass.Civ.11000/2022), che non pare sussistere nel caso in esame considerato che il pagamento in conseguenza dell'escussione è avvenuto in data 13 aprile 2023 e la domanda di insinuazione è stata presentato soltanto in data 14 marzo 2024 ed è irrilevante, ai fini della giustificazione del ritardo, il tempo trascorso per la formazione del ruolo”;
II. ha insistito per l'ammissione al passivo del Fallimento del suddetto credito Pt_2 sostenendo che
- i ruoli della domanda erano stati formati dalla Banca del Mezzogiorno – Medio Credito
Centrale S.p.A. (per brevità MCC-BdM), la quale aveva concesso una garanzia sul finanziamento erogato dalla Banca a favore di “ ”; Controparte_1
- in seguito all'inadempimento contrattuale, la banca aveva escusso la garanzia del Fondo e
MCC-BdM, successivamente alla dichiarazione di fallimento, aveva provveduto alla liquidazione della perdita erogando la somma di € 18.392,93;
- il ritardo dell'insinuazione dipendeva da cause ad essa non imputabili, essendo determinate
“dalla ricezione dei ruoli esattoriali emessi in conformità alle norme che regolano l'iscrizione
a ruolo (art. 11 e ss. Dpr n. 602/73)”;
- la motivazione di esclusione della domanda era viziata da errori di diritto sia con riguardo al riferimento alla sentenza della Cassazione n.11000/2022; sia con riguardo alla ritenuta applicabilità della legge fallimentare essendo, di contro, la disciplina a cui era soggetto il
Fondo di Garanzia, per poter esplicare la sua efficacia, necessariamente sottratta alle norme della legge fallimentare;
sia in quanto l'insinuazione al passivo dei crediti sorti in data successiva alla dichiarazione del fallimento non era soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 101, commi primo e ultimo, legge fallimentare;
sia infine, in quanto dalla comunicazione di surroga (inviata il 20.07.2023) alla domanda di insinuazione (effettuata il
14.03.2024) il termine decadenziale di 12 mesi non era ancora spirato ed anche a voler far decorrere i 12 mesi dall'escussione, il versamento da parte di MCC-BdM alla banca
2 finanziatrice era stato effettuato il 13.04.2023 e pertanto, anche in tale caso, la domanda risultava tempestiva.
III. Si costitutiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo ed CP_1 eccependo che
- la domanda, per stessa ammissione dell'opponente, era ultratardiva e pertanto soggetta alla disciplina dell'art. 101 comma IV L.F.;
- non aveva fornito alcuna valida motivazione circa la non imputabilità del ritardo, Pt_2 essendosi “limitata a dare prova unicamente della non imputabilità del ritardo nel deposito della domanda di ammissione allo stato passivo rispetto al termine annuale dalla esecutività dello stesso ma non anche del tempo trascorso tra il sorgere del credito di Banca del
Mezzogiorno – Medio Credito Centrale (d'ora in poi, per brevità, ) e il momento in Pt_3 cui ha trasmesso la domanda di insinuazione al curatore”;
- l'opponente aveva, infatti, lasciato trascorrere quasi un anno dal sorgere del credito
(13.04.2023) al deposito della domanda di insinuazione (14.03.2024), imputando il ritardo alla necessità di dover procedere all'iscrizione a Ruolo del credito per cui è causa, tempistiche che dipendevano solamente dal suo operato e da quello di MCC-BdM e che non potevano pertanto configurare una causa di scusabilità del ritardo.
IV. Interveniva, ad adiuvandum dell'opponente, MCC-BdM contestando la fondatezza delle doglianze del ed eccependo l'inapplicabilità dell'art. 101 L.F. per i crediti sorti CP_1 successivamente all'apertura del fallimento e, in ogni caso, la tempestività della domanda ed instando, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione.
V. All'udienza davanti al Giudice delegato per la trattazione della controversia, nessuno compariva per e il difensore del rilevava, quanto alla costituzione di Pt_2 CP_1
MCC-BdM, che neppure questi aveva giustificato il ritardo nell'insinuazione alla luce dei principi espressi dalla Cass. 11000/2022 e che l'art. 101 L.F., diversamente da quanto affermato dal difensore dell'intervenuto, era applicabile anche ai crediti sorti successivamente al fallimento, essendo l'unico modo per far valere il diritto di credito nelle procedure fallimentari. Il Giudice a seguito della discussione si riservava di riferire in camera di consiglio.
*
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Devono ritenersi pacifiche e/o documentali le seguenti circostanze:
a. il fallimento è stato dichiarato da questo Tribunale in data 26.05.2021;
b. l'udienza per l'esame delle domande tempestive di ammissione al passivo è stata fissata al
26.10.2021;
3 c. il credito dell'opponente è sorto il 13.04.2023, a fronte del pagamento operato da CP_4
alla banca garantita,
[...]
d. ha avanzato domanda di ammissione al passivo il 14.03.2024; Pt_2
e. la domanda è ultratardiva, essendo ampiamente trascorso il termine annuale previsto dall'art. 101 comma 4 L.F.
Ciò posto deve preliminarmente rilevarsi che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, come tutti gli altri creditori, il termine annuale di cui all'art. 101 L.F. (applicabile ratione temporis) e qualora detto termine sia decorso e fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili, ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo, solo se l'istante fornisca la prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
Il suddetto termine decadenziale è applicabile anche ai crediti sorti successivamente all'apertura del fallimento (cfr. Cass. ordinanza n. 30066/2022 che richiama sul punto Cass.
11000/2022, evidenziando che si tratta di principio anticipato anche da Cass. 12336/2021 e
19679/2015).
Stante l'applicabilità del suddetto termine decadenziale era onere dell'opponente fornire la prova della non imputabilità del ritardo e detta dimostrazione, come affermato dalla citata
Cass. n.30066/2022, verte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sopra un duplice oggetto: da un lato, la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione;
dall'altro lato, la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente ed il compimento dell'atto, che si vuole utilmente posto in essere. “La ratio acceleratoria della L.Fall., art. 101, volta a contenere le insinuazioni entro un termine dato, ed il riferimento non equivoco della legge alla nozione di non imputabilità determina il rilievo di questa non solo per l'evento esterno, ma anche per l'avere esso impedito di agire sino al momento in cui lo si è fatto”. ha dimostrato solo la prima causa impeditiva ma non la seconda. Pt_2
Il secondo evento impeditivo è infatti venuto meno il 13.04.2023, con il pagamento alla banca garantita a seguito dell'escussione della garanzia e l'opponente ha atteso quasi un anno per presentare la domanda di insinuazione.
Trattasi di termine che non può ritenersi contenuto e rispettoso del principio della ragionevole durata del procedimento e alcun rilievo assumono le tempistiche di formazione del Ruolo, rimesse peraltro all'attività della stessa Amministrazione, come affermato dalla Cassazione nella recentissima ordinanza n.3244/2025 “l'Amministrazione finanziaria o l'esattore devono presentare l'istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall'art. 101 L.Fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle costituiscano di per sé ragioni di scusabilità del ritardo, potendosi considerare, a tal
4 fine, esclusivamente i tempi strettamente necessari all'Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo”.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che “in virtù dell'orientamento espresso da questa Corte, da ritenersi consolidato, per il quale in tema di domande di insinuazione al passivo
"ultratardive" deve escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento (cfr., Sez. 1, Ordinanza n. 11000 del 2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 19679 del
01/10/2015), la cui valutazione è rimessa al sindacato del giudice di merito (Sez. 6-1,
Ordinanza n. 27590 del 02/12/2020; Sez. 1, Sentenza n. 19017 del 2017; Sez. 1, Sentenza n.
20686 del 2013; Sez. 1, Sentenza n. 23975 del 24/11/2015; vedi più di recente: Sez. 1,
Ordinanza n. 18760 del 09/07/2024 e Sez. 1 , Sentenza n. 11000 del 05/04/2022).
In applicazione di detti principi deve ritersi che l'opponente, come affermato dal Giudice delegato, non abbia fornito la prova della non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda avvenuta a distanza di quasi un anno dal venir meno della causa impeditiva.
Per completezza merita osservarsi che, ancorchè nel caso in esame non trovi applicazione il termine di decadenza previsto dall'art. 208 comma 3 CCII, detta norma possa comunque costituire valido parametro per stabilire la congruità del ritardo. Il Codice della crisi, infatti, nel recepire le istanze di accelerazione e certezza del diritto in materia di accertamento del passivo, non solo ha dimezzato i termini per la presentazione della domande di insinuazione ma ha anche espressamente previsto che la domanda ultratardiva debba essere trasmessa al curatore
“non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo“, pertanto, anche alla luce di tale previsione, la trasmissione della domanda di insinuazione a distanza di quasi un anno dalla cessazione della causa impeditiva risulta non giustificata e quindi non scusabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'opponente e della parte intervenuta in solido, come da dispositivo, applicato il D.M. 55/2014 e tenuto conto di quanto affermato da Cass.10047/2024 (“In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.”) e considerato, da un lato, che non vi è stata attività istruttoria, né deposito di memorie conclusionali di talché per dette fasi possono essere applicati i parametri minimi e, dall'altro, che deve applicarsi la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 2 del citato D.M. stante la presenza di più parti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, assorbita o respinta, così provvede
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il provvedimento del Giudice delegato assunto in data 15.10.2024.
• Condanna e Parte_1 [...]
in solido, al pagamento in favore del Controparte_3
delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 4.403,10 oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Monza, così deciso nella camera di consiglio in data 9.04.2025
Il Giudice rel.
Patrizia Fantin Il Presidente.
Caterina Giovanetti
6
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
Rriunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice rel.
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ex art. 98 e ss. L.F. promosso da
(C.F. ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma Via Grezar n.14, rappresentata e difesa dall'avv. DI MAGGIO GENNARO come da procura in atti e presso il cui studio in Napoli, via Rione Sirignano n. 6, ha eletto domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. in persona Controparte_1 C.F._1 del curatore dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. MARIANI LUCA come da CP_2 procura in atti, presso il cui studio in Seregno, via San Pietro n. 16 ha eletto domicilio
PARTE OPPOSTA con l'intervento di
(C.F. Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. PINELLI GIUSEPPE in forza di procura in atti P.IVA_2
e presso il cui studio in Roma, Via Crescenzio n. 25 - 00193, ha eletto domicilio
INTERVENUTO
Letti gli atti;
Esaminata la documentazione prodotta;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;
premesso in fatto che I. con ricorso ex art. 98 e ss L.F. depositato il 27.11.2024 Parte_2 ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del
[...] [...]
, reso esecutivo con decreto in data 15.10.2024 comunicato il Controparte_1
31.10.2024 (cfr. doc. n. 8 fasc. opponente), con il quale il Giudice delegato, sull'istanza di ammissione proposta dall'odierna opponente in data 14.03.2024 per l'importo di € 18.549,14, al privilegio (così limitata l'opposizione), ha escluso il suddetto credito dallo stato passivo disponendo quanto segue:
“Escluso per euro 18.549,14 quale credito del Fondo di Garanzia di MCC per ultratardività della domanda in quanto il creditore non ha dimostrato la causa impeditiva della tempestiva presentazione della domanda, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento (Cass.Civ.11000/2022), che non pare sussistere nel caso in esame considerato che il pagamento in conseguenza dell'escussione è avvenuto in data 13 aprile 2023 e la domanda di insinuazione è stata presentato soltanto in data 14 marzo 2024 ed è irrilevante, ai fini della giustificazione del ritardo, il tempo trascorso per la formazione del ruolo”;
II. ha insistito per l'ammissione al passivo del Fallimento del suddetto credito Pt_2 sostenendo che
- i ruoli della domanda erano stati formati dalla Banca del Mezzogiorno – Medio Credito
Centrale S.p.A. (per brevità MCC-BdM), la quale aveva concesso una garanzia sul finanziamento erogato dalla Banca a favore di “ ”; Controparte_1
- in seguito all'inadempimento contrattuale, la banca aveva escusso la garanzia del Fondo e
MCC-BdM, successivamente alla dichiarazione di fallimento, aveva provveduto alla liquidazione della perdita erogando la somma di € 18.392,93;
- il ritardo dell'insinuazione dipendeva da cause ad essa non imputabili, essendo determinate
“dalla ricezione dei ruoli esattoriali emessi in conformità alle norme che regolano l'iscrizione
a ruolo (art. 11 e ss. Dpr n. 602/73)”;
- la motivazione di esclusione della domanda era viziata da errori di diritto sia con riguardo al riferimento alla sentenza della Cassazione n.11000/2022; sia con riguardo alla ritenuta applicabilità della legge fallimentare essendo, di contro, la disciplina a cui era soggetto il
Fondo di Garanzia, per poter esplicare la sua efficacia, necessariamente sottratta alle norme della legge fallimentare;
sia in quanto l'insinuazione al passivo dei crediti sorti in data successiva alla dichiarazione del fallimento non era soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 101, commi primo e ultimo, legge fallimentare;
sia infine, in quanto dalla comunicazione di surroga (inviata il 20.07.2023) alla domanda di insinuazione (effettuata il
14.03.2024) il termine decadenziale di 12 mesi non era ancora spirato ed anche a voler far decorrere i 12 mesi dall'escussione, il versamento da parte di MCC-BdM alla banca
2 finanziatrice era stato effettuato il 13.04.2023 e pertanto, anche in tale caso, la domanda risultava tempestiva.
III. Si costitutiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo ed CP_1 eccependo che
- la domanda, per stessa ammissione dell'opponente, era ultratardiva e pertanto soggetta alla disciplina dell'art. 101 comma IV L.F.;
- non aveva fornito alcuna valida motivazione circa la non imputabilità del ritardo, Pt_2 essendosi “limitata a dare prova unicamente della non imputabilità del ritardo nel deposito della domanda di ammissione allo stato passivo rispetto al termine annuale dalla esecutività dello stesso ma non anche del tempo trascorso tra il sorgere del credito di Banca del
Mezzogiorno – Medio Credito Centrale (d'ora in poi, per brevità, ) e il momento in Pt_3 cui ha trasmesso la domanda di insinuazione al curatore”;
- l'opponente aveva, infatti, lasciato trascorrere quasi un anno dal sorgere del credito
(13.04.2023) al deposito della domanda di insinuazione (14.03.2024), imputando il ritardo alla necessità di dover procedere all'iscrizione a Ruolo del credito per cui è causa, tempistiche che dipendevano solamente dal suo operato e da quello di MCC-BdM e che non potevano pertanto configurare una causa di scusabilità del ritardo.
IV. Interveniva, ad adiuvandum dell'opponente, MCC-BdM contestando la fondatezza delle doglianze del ed eccependo l'inapplicabilità dell'art. 101 L.F. per i crediti sorti CP_1 successivamente all'apertura del fallimento e, in ogni caso, la tempestività della domanda ed instando, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione.
V. All'udienza davanti al Giudice delegato per la trattazione della controversia, nessuno compariva per e il difensore del rilevava, quanto alla costituzione di Pt_2 CP_1
MCC-BdM, che neppure questi aveva giustificato il ritardo nell'insinuazione alla luce dei principi espressi dalla Cass. 11000/2022 e che l'art. 101 L.F., diversamente da quanto affermato dal difensore dell'intervenuto, era applicabile anche ai crediti sorti successivamente al fallimento, essendo l'unico modo per far valere il diritto di credito nelle procedure fallimentari. Il Giudice a seguito della discussione si riservava di riferire in camera di consiglio.
*
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Devono ritenersi pacifiche e/o documentali le seguenti circostanze:
a. il fallimento è stato dichiarato da questo Tribunale in data 26.05.2021;
b. l'udienza per l'esame delle domande tempestive di ammissione al passivo è stata fissata al
26.10.2021;
3 c. il credito dell'opponente è sorto il 13.04.2023, a fronte del pagamento operato da CP_4
alla banca garantita,
[...]
d. ha avanzato domanda di ammissione al passivo il 14.03.2024; Pt_2
e. la domanda è ultratardiva, essendo ampiamente trascorso il termine annuale previsto dall'art. 101 comma 4 L.F.
Ciò posto deve preliminarmente rilevarsi che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, come tutti gli altri creditori, il termine annuale di cui all'art. 101 L.F. (applicabile ratione temporis) e qualora detto termine sia decorso e fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili, ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo, solo se l'istante fornisca la prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
Il suddetto termine decadenziale è applicabile anche ai crediti sorti successivamente all'apertura del fallimento (cfr. Cass. ordinanza n. 30066/2022 che richiama sul punto Cass.
11000/2022, evidenziando che si tratta di principio anticipato anche da Cass. 12336/2021 e
19679/2015).
Stante l'applicabilità del suddetto termine decadenziale era onere dell'opponente fornire la prova della non imputabilità del ritardo e detta dimostrazione, come affermato dalla citata
Cass. n.30066/2022, verte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sopra un duplice oggetto: da un lato, la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione;
dall'altro lato, la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente ed il compimento dell'atto, che si vuole utilmente posto in essere. “La ratio acceleratoria della L.Fall., art. 101, volta a contenere le insinuazioni entro un termine dato, ed il riferimento non equivoco della legge alla nozione di non imputabilità determina il rilievo di questa non solo per l'evento esterno, ma anche per l'avere esso impedito di agire sino al momento in cui lo si è fatto”. ha dimostrato solo la prima causa impeditiva ma non la seconda. Pt_2
Il secondo evento impeditivo è infatti venuto meno il 13.04.2023, con il pagamento alla banca garantita a seguito dell'escussione della garanzia e l'opponente ha atteso quasi un anno per presentare la domanda di insinuazione.
Trattasi di termine che non può ritenersi contenuto e rispettoso del principio della ragionevole durata del procedimento e alcun rilievo assumono le tempistiche di formazione del Ruolo, rimesse peraltro all'attività della stessa Amministrazione, come affermato dalla Cassazione nella recentissima ordinanza n.3244/2025 “l'Amministrazione finanziaria o l'esattore devono presentare l'istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall'art. 101 L.Fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle costituiscano di per sé ragioni di scusabilità del ritardo, potendosi considerare, a tal
4 fine, esclusivamente i tempi strettamente necessari all'Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo”.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito che “in virtù dell'orientamento espresso da questa Corte, da ritenersi consolidato, per il quale in tema di domande di insinuazione al passivo
"ultratardive" deve escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento (cfr., Sez. 1, Ordinanza n. 11000 del 2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 19679 del
01/10/2015), la cui valutazione è rimessa al sindacato del giudice di merito (Sez. 6-1,
Ordinanza n. 27590 del 02/12/2020; Sez. 1, Sentenza n. 19017 del 2017; Sez. 1, Sentenza n.
20686 del 2013; Sez. 1, Sentenza n. 23975 del 24/11/2015; vedi più di recente: Sez. 1,
Ordinanza n. 18760 del 09/07/2024 e Sez. 1 , Sentenza n. 11000 del 05/04/2022).
In applicazione di detti principi deve ritersi che l'opponente, come affermato dal Giudice delegato, non abbia fornito la prova della non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda avvenuta a distanza di quasi un anno dal venir meno della causa impeditiva.
Per completezza merita osservarsi che, ancorchè nel caso in esame non trovi applicazione il termine di decadenza previsto dall'art. 208 comma 3 CCII, detta norma possa comunque costituire valido parametro per stabilire la congruità del ritardo. Il Codice della crisi, infatti, nel recepire le istanze di accelerazione e certezza del diritto in materia di accertamento del passivo, non solo ha dimezzato i termini per la presentazione della domande di insinuazione ma ha anche espressamente previsto che la domanda ultratardiva debba essere trasmessa al curatore
“non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo“, pertanto, anche alla luce di tale previsione, la trasmissione della domanda di insinuazione a distanza di quasi un anno dalla cessazione della causa impeditiva risulta non giustificata e quindi non scusabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'opponente e della parte intervenuta in solido, come da dispositivo, applicato il D.M. 55/2014 e tenuto conto di quanto affermato da Cass.10047/2024 (“In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.”) e considerato, da un lato, che non vi è stata attività istruttoria, né deposito di memorie conclusionali di talché per dette fasi possono essere applicati i parametri minimi e, dall'altro, che deve applicarsi la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 2 del citato D.M. stante la presenza di più parti.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, assorbita o respinta, così provvede
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il provvedimento del Giudice delegato assunto in data 15.10.2024.
• Condanna e Parte_1 [...]
in solido, al pagamento in favore del Controparte_3
delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 4.403,10 oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Monza, così deciso nella camera di consiglio in data 9.04.2025
Il Giudice rel.
Patrizia Fantin Il Presidente.
Caterina Giovanetti
6