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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 8953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8953 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 21342/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 12/06/2024 da
Parte 1 ata a MILANO il 02/06/1979
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]93 21013 GALLARATE ITALIA con l'Avv. TRASATTI GIOVANNI e EMANUELA RUTIGLIANO
ATTORE
e
Controparte 1 nata ad [...] il [...]
C.F. 2Cod. Fisc. residente in [...]12 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. CRISTINA FORNARO
CONVENUTO
in persona del Sostituto - ProcuratoreCon comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9.7.2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
CCONCLUSIONI PER L'ATTORE
In via preliminare
⚫dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1 e CP_1 in data 8 settembre 2012; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 445, registro 7, Serie B, Parte 2;
⚫ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio con accoglimento delle seguenti
Conclusioni
Voglia il Tribunale ill.mo
In via provvisoria e nel merito
1) pronunciare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte 1 e Controparte_1 in data 8 settembre 2012 contratto con rito concordatario in regime di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, al n. 445, Registro 7, Parte 2, Serie B
2) confermare l'affidamento del figlio minore ER 1 in via congiunta ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre con la quale abiterà presso la casa coniugale.
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale, in ragione del collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, alla signora CP 1 ;
4) Le decisioni di maggiore interesse relative al figlio (salute, educazione ed istruzione) dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che si renderanno necessarie durante i tempi di permanenza del minore presso uno piuttosto che l'altro genitore, al contrario, potranno essere assunte, autonomamente, da ciascun genitore, ma comunque tempestivamente comunicate e condivise.
5) Accertare che i coniugi sono entrambi stabilmente occupati, dotati di redditi congrui ed economicamente indipendenti.
6) Il sig. Pt 1 sino alla fine del mutuo avente scadenza nel 2042, verserà alla signora CP_1 quale contributo ordinario al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro 600,00 soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat.
7) Le spese straordinarie di cui al protocollo approvato dal Tribunale di Milano saranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno.
8) Il sig. Pt 1 potrà vedere il figlio minore ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni del minore e previo accordo con la madre, e comunque:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina allorquando riaccompagnerà il figlio a scuola;
- due pomeriggi più due pernotti infra settimanali, tendenzialmente il mercoledì ed il giovedì con possibilità di fruire dell'attività della babysitter.
9) Vacanze di Natale: ad anni alterni una settimana ciascuno (23.12/30.12 e 31.12/6.01); eventuali accordi per trascorrere tutti assieme vigilia e/o pranzo di Natale verranno assunti di anno in anno fra i coniugi. Vacanze di Pasqua: ad anni alternati rispetto al Natale.
-Vacanze estive: il figlio trascorrerà con il padre o con i nonni paterni: 15 giorni tra giugno e luglio e 15 giorni nel mese di agosto, con periodi da concordare entro la fine di marzo di ogni anno;
10) Ciascun genitore avrà diritto a richiedere individualmente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
Voglia il tribunale disattesa ogni contraria istanza
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 8 settembre 2012 nel Comune di Positano con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Positano al numero 49, anno 2012 parte seconda serie A e nei registri dello Stato civile del Comune di Milano anno 2013 atto numero 445 registro 7 parte seconda serie
B da Controparte_1 nata ad [...] l'undici gennaio 1982 e residente a [...] giugno 1979 e residente a Gallarate in viaCantoni 12 e Parte 1
Egeo 93
2) affidare il figlio minore Per 1 in modo condiviso da entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione all'educazione alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli
3) collocare il minore in via prevalente presso la madre signora CP 1 con residenza anagrafica presso la medesima nella casa coniugale di Milano via Cantoni 12 che per l'effetto le verrà assegnata con tutto ciò che l'arreda e correda e ogni sua pertinenza
4) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente schema
-a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 19:00
-un giorno infrasettimanale in assenza di accordo il mercoledì o il martedì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo con onere del padre di accompagnare il figlio a scuola-
-ER Natale dalla fine della scuola sino al pomeriggio del 30 dicembre con un genitore dal
30 dicembre pomeriggio sino alla vigilia della ripresa della scuola con l'altro genitore. Il genitore che trascorrerà con il figlio il secondo periodo potrà fare visita e stare con il minore il pomeriggio del 23 o del 26 dicembre secondo accordi dei genitori o in mancanza di accordo il pomeriggio del 23 dicembre
-per Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore dalla fine della scuola sino alla ripresa della stessa durante le vacanze scolastiche estive per quattro settimane di cui due consecutive nel mese di agosto e le altre due nei mesi di giugno o di luglio in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno invia subordinata disporre che il padre possa vedere e stare con il figlio seguendo del seguente schema
-a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino a lunedì mattina con onere del padre di accompagnare il figlio a scuola
-un giorno infrasettimanale il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo con onere del padre di accompagnare il figlio a scuola
-Natale festività vacanze estive e ponti come da domanda principale
5) accertare che ciascuno dei coniugi vivrà con i proventi del proprio reddito e si dichiara economicamente autosufficiente ed indipendente
6) porre a carico del padre l'importo mensile di euro 2000 a titolo di mantenimento del figlio minore oltre al pagamento del 50% della rata del mutuo gravante sulla casa familiare somma da versare alla signora CP_1 entro il 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat
7) porre altresì a carico del padre l'onere di contribuire alle spese straordinarie del minor Per 1 nella misura del 70% secondo le modalità e così come dettagliate dalle linee guida note come protocollo di Milano da intendersi espressamente richiamato e specificamente il costo della babysitter 8) ordinare la cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al primo capo al suo passaggio in giudicato all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Positano e di Milano perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge
9) condannare la parte resistente alle spese del processo da liquidare come la nota spese
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Parte 1
POSITANO (SA) 1' 08/09/2012 (anno 2012 atto n. 49 parte II serie A)
Dal matrimonio è nato il [...] ER 1
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separate in data 13.10.2021 ed il procedimento di separazione
è stato definito con sentenza n. 1514/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/06/2024 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso del figlio Per 1 ad entrambi i genitori con regolamentazione del diritto di visita del minore, l'assegnazione alla convenuta della casa coniugale unitamente agli arredi e corredi in essa esistenti, la rideterminazione in € 600 mensili dell'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare per il mantenimento di Per 1 oltre al 50% delle spese straordinarie al medesimo riferibili. Evidenziava il ricorrente di avere un ottimo rapporto con il figlio ER 1
e quindi di non comprendere per quale ragione le frequentazioni con il medesimo non possano protrarsi nel fine settimana sino al lunedì mattina. Aggiungeva di aver costituito un nuovo nucleo famigliare con l'attuale compagna CP 3 madre di ER 2 e Per 3 con i quali Per 1 ha istaurato un ottimo rapporto, e di aver avuto un altro figlio ER 4 nato il [...] (in corso di giudizio nascerà anche il suo terzogenito). Sotto il profilo economico evidenziava l'insostenibilità degli oneri economici sul medesimo incombenti per effetto della pronunzia di separazione e il netto sbilanciamento, a favore della sig.ra CP_1 la quale continuava a godere di una ottima posizione "
reddituale a cui si aggiungeva il significativo contributo per il mantenimento di Per 1 dallo stesso versato che chiedeva quindi venisse sensibilmente ridotto sia in ragione della sopravvenienza intervenuta e rappresentata dagli obblighi connessi al mantenimento dei nuovi nati sia per la necessità di tenere in debita considerazione l'onere sul medesimo incombente di versare il 50% del mutuo in essere sulla casa coniugale assegnata alla moglie ( immobile peraltro di sua esclusiva proprietà)
ritualmente costituitasi in giudio, nulla opponeva alla domanda di Controparte_1
,
divorzio avanzata da parte attrice alla quale invero aderiva. Chiedeva la conferma dei provvedimenti di cui alla separazione con riferimento all'affidamento di ER_1 che chiedeva rimanesse '
condiviso, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Milano via Cantoni 12 (di sua esclusiva proprietà e gravata da mutuo cointestato con il sig.
Pt 1 con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti, la determinazione in € 2.000,00 mensili dell'assegno che il convenuto doveva ritenersi obbligato a versarle quale contributo indiretto per il mantenimento di Per 1 oltre al 70% delle spese straordinarie al medesimo riferibili. Le parti comparivano all'udienza avanti al GOT del 18.11.2024 nel corso della quale rendevano spontanee dichiarazioni senza addivenire ad alcun concreto accordo
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25.3.2025 le parti venivano sentite anche in relazione alla possibilità, non verificatasi, di una conciliazione della controversia, e insistevano nelle proprie richieste.
Con successiva ordinanza del 28.3.2025 il Giudice Delegato così provvedeva: 66
Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti sentite dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del
18.11.2024 e del 25.3.2025; osservato che all'esito della suddetta udienza non è stato possibile addivenire ad una soluzione concordata della lite e che le parti e i difensori hanno insistito in ordine all'emissione dei provvedimenti ex articolo 473 bis. 22 c.p.c.; considerato che non è in contestazione, quanto al profilo della responsabilità genitoriale, il regime dell'affidamento condiviso della figlio minore ER 1 nato il [...], concordando entrambe
,
le parti nella richiesta che Per 1 sia affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocato in via preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
rilevato, invece, che via è contrasto tra i genitori per quanto riguarda il regime delle frequentazioni Per 1 e il padre dal momento che il ricorrente chiede, in modifica delle statuizioni assunte tra dal Tribunale con la sentenza di separazione, che il minore possa stare con il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e per due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento tendenzialmente nelle giornate di mercoledì e di giovedì, mentre la convenuta chiede che il minore possa frequentare il padre a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 19:00 (solo in via subordinata sino al lunedì mattina) e un giorno infrasettimanale che in assenza di accordi propone nel mercoledì
o nel martedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva;
osservato che, considerata l'età di Per 1 e la buona qualità della relazione tra padre e figlio non contestata dalla convenuta deve prevedersi che Per 1 possa stare con il padre a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola nonché nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna nelle giornate di martedì e di giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola e nei fine settimana che terminano con il weekend di competenza paterna il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola. Inoltre
DR potrà stare ad anni alterni con il padre e con la madre durante le vacanze natalizie per il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale, per le vacanze scolastiche pasquali. ER_1 potrà stare con il padre per quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive di cui due consecutive nel mese di agosto, una nel mese di giugno e una nel mese luglio in periodi che dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Osservato che vi è aperto contrasto tra i genitori relativamente alla misura del contributo che il ricorrente deve ritenersi obbligato a corrispondere alla convenuta per il mantenimento di Per 1 dal momento che il signor Pt 1 chiede che venga contenuto in euro 600 mensili l'importo che il medesimo deve ritenersi obbligato a corrispondere alla signora CP_1 , mentre la convenuta chiede che venga elevato ad euro 2000 mensili l'assegno che il signor Pt 1 deve ritenersi obbligato a corrisponderle per il mantenimento di Per 1 Giova osservare che in forza della sentenza di separazione (n. 1514/2023) l'odierno ricorrente è obbligato a corrispondere alla signora CP_1 l'importo mensile di euro 1600 - che oggi per effetto della rivalutazione Istat è pari ad euro 1830 - oltre al 70% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano. Di fatto, peraltro, il sig. Pt 1 corrisponde anche il 50% del mutuo esistente sulla casa coniugale di Via
Cantoni 12, -immobile di proprietà esclusiva della sig. CP 1 la cui rata ammonta oggi ad € 1450 circa (si tratta di mutuo a tasso variabile).
Evidenzia il ricorrente non solo la significativa rilevanza degli oneri a suo carico oggi esistenti per il mantenimento di Per 1 ma altresì la propria mutata situazione famigliare e gli incrementati oneri economici sul medesimo incombenti. Infatti il sig. Pt 1 vive oggi con una compagna (già madre di due figli ER_3 e ER 2 dalla quale avuto altri 2 bambini ( ER_4 nato il [...]) di cui uno nato nel gennaio 2025.
Orbene, quanto alla posizione economica del ricorrente giova evidenziare che
Il sig. Pt 1
.vive a Milano con la compagna in una casa condotta in locazione per la quale corrisponde un canone di € 2.215,00 mensili compressivo delle spese condominiali oltre a € 225,00 per il box. La compagna del sig. Pt 1 oggi in maternità lavora per una società svizzera e percepisce un reddito mensile (a quanto dichiarato dal Sig. Pt 1 di 4000,00 euro;
• versa per il mantenimento di Per 1 un assegno di € 1.830 mensili oltre al 70% delle spese extra assegno e corrisponde il 50% della rata di mutuo dell'immobile di proprietà della sig.ra
CP 1 dove madre e figlio vivono (di fatto sostiene un esborso di 2.555: euro 1830 di mantenimento
+ euro 725 pari al 50% della rata di mutuo) oltre al 70% delle spese extra assegno;
• lavora a Lugano e dispone di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di € 10.196,65: la dichiarazione dei redditi del 2023 indica, invero in importo lordo annuo di € 152.336 CHF per un netto di 135.140 CHF (ritenuta alla fonte di € 29.400) a cui si aggiunge una indennità per spese di rappresentanza di CHF10.800. Ha quindi percepito nell'anno 116.540 CHF e quindi uno stipendio mensile netto di 9.711.CHF e considerato il cambio alla data del 24.3.2025 di 1,05 un reddito mensile
- su 12 mensilità- di 10.196,55: l'importo mensile è di € 9.792 considerando il cambio medio per il
2023 pari a 0,9718 oltre allo 0,02 come commissione di cambio). I redditi per gli anni precedenti sono sostanzialmente sono leggermente inferiori a quello del 2023 che si caratterizza, infatti, per la percezione di un premio fedeltà" di CHF 7000,00 da considerarsi "straordinario" (infatti la prossima percezione avverrà tra 10 anni ossia dopo 20 anni come dipendente). In ogni caso i redditi mensili del 2022 sono stati di € 8267 e nel 2021 di € 7.511.
Dalla disamina dell'estratto del conto 2023 (Banca dello Stato del Canton Ticino) risultano accrediti per retribuzione di CHF 9.226,00 per il mese di ottobre 2023, CHF 9385,80 per il mese di novembre
2023 di CHF 9513,15 per il mese di dicembre 2023
La sig.ra CP_1 :
• vive con ER 1 nell'immobile di sua proprietà in Milano Via Cantoni 12; svolge oggi attività di impiegata dipendente di IN P_ ;
•
• ha percepito nel 2023 (PF 2024) un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di 6.693,00 ( imponibile € 130848 - imposta netta di € 47314 addizionale regionale € 2167 addizionale
-
comunale € 1047= €80320:12= 6.693,33). Va detto che nell'annualità il reddito della sig.ra Pt 2 ha visto una entrata straordinaria di € 20.000 quale Entry Bonus" (dalla documentazione "
rilasciata da IN il 22.12.2022 risulta che la Dott. CP_1 ha diritto ad un bonus di ingresso di 40.000,0 corrisposte quanto a € 20.000 a 6 mesi dalla data di assunzione, € 10.000 a 12 mesi e
€10.000 a 18 mesi. Ha percepito nel 2022 (PF 2023)un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di 6380,50 (
•
imponibile € 112.713 imposta netta di € 33392 – addizionale regionale € 1853 addizionale
- -
comunale € 902= €75.566:12= 6.380,50). Pt 3 Ha percepito nel 2021 (PF 2022) un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di 5.342,25 (imponibile € 89614 - imposta netta di € 23351
- addizionale regionale € 1455- addizionale comunale € 717= € 64.107:12= 5342,25).
• È proprietaria dell'immobile di Via Cantoni 12
• Sostiene il 50% del mutuo dell'immobile di via Cantoni pari a euro 725 circa (è un mutuo a tasso variabile appoggiato su conto corrente intestato al Sig. Pt 1 a cui mensilmente rimette la quota)
• Sostiene il 30% delle spese extra assegno riferibili ad CP 5
[...] alla luce di tutti gli elementi disponibili è indubbio da un lato che la nascita di altri 2 figli abbia modificato gli assetti economici del sig. Pt 1 in ragione dei maggiori oneri di mantenimento sul medesimo incombenti ( e incombenti anche sulla compagnia, madre dei bambini). Sebbene
l'incidenza del mantenimento dei 2 figli sia meno impattante sui redditi del Sig. Pt 1 in ragione degli importanti entrate mensili di cui dispone, nondimeno si tratta di oneri che modificano e riducono la sua disponibilità economica essendo il medesimo tenuto a provvedere al mantenimento dei 2 nuovi nati. Di contro i redditi e le disponibilità economiche della sig. CP_1 sono in certa misura accresciute dovendo considerare che la stessa fruisce - e allo stato continuerà a fruire salvi diversi accordi con il sig. Pt 1 dell'importo pari al 50% della rata di mutuo per un immobile che
è di sua esclusiva proprietà: tale importo peraltro è una forma indiretta di mantenimento della sig.ra
CP_1 che quindi può contare su tale importo, in aggiunta ai propri redditi, per far fronte anche alle esigenze abitative di Per 1 in attuazione di quel progetto di vita che il sig, Pt 1 e la sig.ra
CP_1 avevano programmato al momento dell'acquisto della caso di via Cantoni e della decisione di ivi far vivere ER_1
Alla luce di tutte le emergenze in atti, considerati i redditi e i patrimoni della parti, i nuovi oneri, connessi alla nascita di 2 figli, del sig. Pt 1 e dell'esigenza di garantire al minore Per 1 una standard di vita analogo a quello sino ad oggi goduto (tra cui rientra la possibilità di continuare a viveva nella sua casa in via Cantoni), deve essere rimodulato l'assegno che il ricorrente deve ritersi obbligato a versare alla resistente quantificandone in € 1200,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal marzo 2026 (base di calcolo marzo 2025) oltre al 70% delle spese extra assegno di cui alla Linee Guida del Tribunale di Milano. L'assegno Unico sarà percepito in via integrale dalla madre del minore.
Considerato che nessuna della parti ha formulato istanze istruttorie né orali né di esibizione documentale;
rilevato peraltro che, in applicazione dei poteri ufficiosi di cui all'art. 472bis.2 c.p.c., ritiene questo
Giudice delegato che la documentazione debba essere integrata come segue: ordine di deposito ad entrambe le parti delle certificazioni relative ai redditi percepiti nel 2024; ordine di produzione da parte del ricorrente delle dichiarazioni dei redditi percepiti nel 2021,
2022,2023 e 2024 dalla sua compagna (coobbligata al mantenimento dei figli nati dalla loro relazione)
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c.
1. CP 6 il minore Per 1 nato il [...] in [...] condivisa ad entrambi i genitori con collocamento in via preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé Per 1 - a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola nonché nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna nelle giornate di martedì e di giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola e nei fine settimana che terminano con il weekend di competenza paterna il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola.
- ad anni alterni durante le vacanze natalizie per il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale, per le vacanze scolastiche pasquali.
- per quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive di cui due consecutive nel mese di agosto, una nel mese di giugno e una nel mese luglio in periodi che dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
3. DETERMINA in € 1.200,00 spese mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal marzo 2026 (base di calcolo marzo 2025) l'assegno che il sig. Pt 1 deve ritenersi obbligato a versare alla sig.ra CP_1 a titolo di contribuito al mantenimento di Per 1 da versarsi entro il
5 di ogni mese oltre al 70% delle extra assegno di cui alla Linee Guida del Tribunale di Milano.
L'assegno Unico sarà percepito in via integrale dalla madre del minore.
Letto e applicato l'art. 472bis. 2 c.p.c.
ORDINA ad entrambe le parti di depositare entro il 30.6.2025 le certificazioni relative ai redditi percepiti nel 2024 (e la dichiarazione fiscale 2025 se già presentata);
ORDINA a Parte 1 di depositare in giudizio entro il 30.6.2025 le dichiarazioni dei redditi percepiti nel 2021, 2022,2023 e 2024 dalla sua compagna (coobbligata al mantenimento dei figli nati dalla loro relazione)
Alla successiva udienza in prosecuzione dell'udienza ex art. 472bis. 21 c.p.c dell'8.7.2025 le parti trovavano accordi si accordavano prevedendo Per 1 starà infrasettimanalmente con il papà 66
nelle giornate di mercoledì e giovedì (in luogo di martedì e giovedì)". Concordavano che “per il mese di luglio il papà terrà con sé Per 1 le prime 2 settimane di Luglio con decorrenza dal sabato della prima settimana al sabato della terza settimana fermi i migliori accordi tra le parti e la ripartizione delle ulteriori vacanza da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e prevedevano 66 che ER 1 potrà stare mel mese di giugno sino al venerdi della prima settimana di luglio con i nonni materni salvo migliori accordi tra i genitori".
Il Giudice Delegato modificava la propria ordinanza in conformità agli accordi raggiunti tra le parti
All'udienza dell'8.10.2025 alla quale il procedimento veniva rinviato, i procuratori della parti precisavano le conclusioni come trascritte in epigrafe e discutevano oralmente la casa.
Il Giudice Delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La controversia veniva quindi decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda è fondata e deve essere accolta. E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: l'udienza Presidenziale ex art. 708
c.p.c. nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati è stata celebrata il 13.10.2021 ed il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 1514/2023 del 15.2.2023 pubblicata il 27.2.2023 passata in giudicato) ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 06/06/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi sia in relazione del lungo lasso di tempo trascorso sia in considerazione della stabile convivenza del convenuto con l'attuale compagnia dalla quale ha avuto 2 figli che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale, diritto di visita, collocamento e assegnazione della casa coniugale
Osserva il Collegio che non vi è contrasto tra le parti con rifermento ai profili relativi alla responsabilità genitoriale. Entrambe le parti concludono per la conferma dell'affidamento condiviso di Per 1 , regime ordinario, al quale non vi è ragione di derogare. و
Sul punto ritiene il Tribunale di dover confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza ex art. 472bis.
22 c.p.c. come successivamente modificati su accordo delle parti all'udienza dell'8.7.2925 essendo le previste modalità di frequentazione tra padre e figlio rispondenti all'intrese del minore e rispettose del principio della bigenitorialità. ER 1 sarà, pertanto, affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale anche ai fini della resistenza anagrafica presso la madre. Il sig. Pt 1 eserciterà il proprio diritto/ dovere di vedere e stare con Per 1 secondo le modalità dettate con la menzionata ordinanza come modificata e quindi oltre che nei fine settimana alternati (dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina) anche infrasettimanalmente e nello specifico nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna nelle giornate di mercoledì e di giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola e nei fine settimana che terminano con il weekend di competenza paterna il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola oltre che per le ulteriori festività con le già richiamate modalità. Il collocamento di ER 1 sarà, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre.
La casa coniugale, sita in Milano via Cantoni 12, sarà assegnata con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti alla madre sig.ra CP_1
Sul contributo al mantenimento di ERsona 5
[...]
[...] ragione di contrasto tra le parti è la misura del contributo per il mantenimento di Per 1 avendo parte attrice insistito, anche con le conclusioni in via definitiva rassegnate, per la determinazione in € 600 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie dell'assegno indiretto che il medesimo deve ritenersi obbligato a versare a tale titolo e avendo la sig.ra CP 1 confermato la propria richiesta di elevazione ad € 2.000,00 oltre al 70% delle spese straordinarie.
Orbene, alla luce delle emergenze in atti e sulla base della ricostruzione economico patrimoniale effettuata ritiene il Collegio di dover rimodulare la misura dell'assegno che il Sig.
Pt 1 deve ritenersi obbligato a versare alla sig.ra CP_1 con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza per il mantenimento di Per 1 e ciò a fronte della mutata
e migliorata posizione reddituale della sig.ra CP 1 e degli aumentati oneri di mantenimento dei 2 figli gravanti sul Sig, Pt_1 Quanto alla pozione del Sig. Pt 1 è indubitabile che la sua situazione famigliare sia profondamente mutata rispetto all'epoca della separazione (che aveva stabilito in € 1600,00 mensili l'assegno da corrispondere per il mantenimento di Per 1 assegno che sarebbe oggi pari a 1845 "
euro mensili per effetto della rivalutazione monetaria oltre al 70% delle spese straordinarie) dovendo lo stesso oggi provvedere al mantenimento – in concorso con la madre dei bambini- anche dei 2 figli nati nel 2024 nel gennaio 2025 dalla relazione con la compagna.
Orbene va qui richiamata la ricostruzione reddituale già effettuata dal Giudice Delegato come aggiornata a seguito della produzioni ordinate dal Giudice Delegato e ritualmente effettuate.
Dalle stesse risulta che il sig. Pt 1 lavora a Lugano e dispone di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di euro 10.662,64: la dichiarazione dei redditi del 2025 (redditi 2024) indica, invero in importo lordo annuo di € 148.570 CHF per un netto di 130.488 CHF ( ritenuta alla fonte di €
20.292) a cui si aggiunge una indennità per spese di rappresentanza di CHF10.800. Ha quindi percepito nell'anno 141.288 CHF e quindi uno stipendio mensile netto di 11.774 CHF e considerato il cambio alla data del 21.10.2025 di 0,92 un reddito mensile su 12 mensilità di 10.832,08 oltre
2400 CHF di assegni per i figli- reddito in linea con l'annualità precedente. Ed invero la dichiarazione dei redditi del 2023 indica, invero in importo lordo annuo di € 152.336 CHF per un netto di 135.140
CHF (ritenuta alla fonte di € 29.400) a cui si aggiunge una indennità per spese di rappresentanza di
CHF10.800. Ha quindi percepito nell'anno 116.540 CHF e quindi uno stipendio mensile netto di su 12 9.711.CHF e considerato il cambio alla data del 24.3.2025 di 1,05 un reddito mensile mensilità di 10.196,55: l'importo mensile è di € 9.792 considerando il cambio medio per il 2023 pari a 0,9718 oltre allo 0,02 come commissione di cambio). I redditi per gli anni precedenti sono sostanzialmente sono leggermente inferiori a quello del 2023 che si caratterizza, infatti, per la percezione di un premio fedeltà" di CHF 7000,00 da considerarsi straordinario" (infatti la 66
prossima percezione avverrà tra 10 anni ossia dopo 20 anni come dipendente). In ogni caso i redditi mensili del 2022 sono stati di € 8267 e nel 2021 di € 7.511.
Dalla disamina dell'estratto del conto 2023 (Banca dello Stato del Canton Ticino) risultano accrediti per retribuzione di CHF 9.226,00 per il mese di ottobre 2023, CHF 9385,80 per il mese di novembre
2023 di CHF 9513,15 per il mese di dicembre 2023. Parte 4Il sig. Pt 1 vive a Milano con la compagna sig. in una casa condotta in locazione per la quale corrisponde un canone di € 2.215,00 mensili compressivo delle spese condominiali oltre a € 225,00 per il box.
La compagna del sig. Pt 1 lavora parimenti in Svizzera e nel 2024 ( anno in cui era verosimilmente in maternità) ha percepito un reddito netto annuo di CHF 42.563 ( e quindi un mensile netto di € 3262,93) e nell'annualità precedente (2023) un reddito annuo netto di CHF 59.301,50 (e quindi un mensile netto di 4.802,43 (calcolato con cambio a 0,9718), nel 2022 di CHF 57.579 e nel
2021 di CHF 56.512,00.
Il sig, Pt 1 è tenuto inoltre contrattualmente al pagamento del 50% della rata di mutuo dell'immobile di Milano di proprietà della sig.ra CP_1 (dove vivono moglie e figlio) pari a €
725,00 mensili che rappresenta indubitabilmente una modalità indiretta di contribuzione al mantenimento di ER 1 dal momento che gli consente di continuare a vivere nella casa dove è cresciuto come progettato dai suoi genitori.
Quanto alla posizione della convenuta sig.ra CP_1 che svolge oggi attività di impiegata dipendente di IN Italia spa risulta che la stessa ha fruito nel 2024 (CU2025) di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di 7.135,04 ( imponibile € 148.169,23 - imposta netta di €
56252,07 addizionale regionale € 2466,63 - addizionale comunale € 1185,35= € 85.620,55:12= 7.135,04) lievemente superiore a quello percepito nel 2023 (PF 2024) un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di 6.693,00 ( imponibile € 130848 - imposta netta di € 47314 - addizionale regionale € 2167 - addizionale comunale € 1047= € 80320:12= 6.693,33) peraltro osservandosi che in detta nell'annualità il reddito della sig.ra CP_1 come già rilevato dal Giudice Delegato- era costituito anche da una entrata straordinaria di € 20.000 quale “Entry Bonus" (dalla documentazione rilasciata da IN il 22.12.2022 risulta che la Dott. CP_1 ha diritto ad un bonus di ingresso di 40.000,0 corrisposte quanto a € 20.000 a 6 mesi dalla data di assunzione, € 10.000 a 12 mesi e
€10.000 a 18 mesi. La stessa ha percepito nel 2022 (PF 2023)un reddito mensile netto calcolato su
12 mensilità di 6380,50 ( imponibile € 112.713 – imposta netta di € 33392 - addizionale regionale €
1853 - addizionale comunale € 902= € 75.566:12= 6.380,50). Ha percepito nel 2021 (PF 2022) un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di 5.342,25 ( imponibile € 89614 – imposta netta di €
23351 addizionale regionale € 1455- addizionale comunale € 717= € 64.107:12= 5342,25 ). La signora CP 1 è proprietaria esclusiva dell'immobile di Via Cantoni 12 e sostiene il 50% del mutuo pari a euro 725 circa
Alla luce della emergenze in atti ritiene quindi Collegio di dover rideterminare in € 1.000,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'ottobre 2026 (base di calcolo ottobre
2025) l'assegno che il Sig. Pt 1 deve ritenersi obbligati a versare alla sig.ra CP_1 in via
-
anticipata ed entro il 5 di ogni mese a far data dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza per il mantenimento di ER 1 . Analogamente ritiene Il Tribune che con analoga decorrenza il sig., Pt 1 sia tenuto a corrispondere il 50% (in luogo del 70%) delle spese extra assegno di cui alla linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 da intendersi qui ritrascritte. In proposito si osserva che, a fronte degli attuali redditi dei genitori e dell'onere comunque gravante sul sig. Pt 1 di versare a quota del mutuo per l'immobile dove Per 1 vive, non possa più dirsi oggi giustificata la diversa distruzione tra i genitori degli oneri connessi alle spese straordinarie relative al minore.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito in via integrale dalla sig.ra CP_1
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio e considerata la reciproca e paritetica soccombenza delle parti avuto riguardo alle domande di natura economica (sulle altre domande di fatto non vi è stato contestazione) le spese devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
21342 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra
Parte 1 a POSITANO (SA) il 08/09/2012 trascritto e Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune POSITANO (SA) anno 2012, atto n 49, parte II, serie A e nei registri dello Stato civile del Comune di MILANO anno 2013 atto n.445 registro
7 parte II serie B 2. CP 6 il minore ER 1 , nato il [...] in [...] condivisa ad entrambi i genitori con collocamento in via preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé Per 1 :
-a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola nonché nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna nelle giornate di mercoledì e di giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola e nei fine settimana che terminano con il weekend di competenza paterna il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola;
- ad anni alterni durante le vacanze natalizie per il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale, per le vacanze scolastiche pasquali.
- per quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive di cui due consecutive nel mese
4. di agosto, e due consecutive nel mese luglio ( salvi diversi accordi tra i genitori) in periodi che dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
5. DETERMINA in € 1.000,00 spese mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal ottobre 2026 (base di calcolo ottobre 2025) l'assegno che il sig. Pt_1 eve ritenersi obbligato a versare alla sig.ra CP 1 con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza a titolo di contribuito al mantenimento di ER 1 da versarsi entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle extra assegno di cui alla Linee Guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 e qui ritrascritte
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
-- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente
6. L'assegno Unico sarà percepito in via integrale dalla madre del minore.
7. Compensa integramente tra le parti le spese di lite
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POSITANO (SA), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché alla trasmissione al Comune di MILANO ove l'atto è parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della sezione IX civile del Tribunale di Milano del
22.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 12/06/2024 da
Parte 1 ata a MILANO il 02/06/1979
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]93 21013 GALLARATE ITALIA con l'Avv. TRASATTI GIOVANNI e EMANUELA RUTIGLIANO
ATTORE
e
Controparte 1 nata ad [...] il [...]
C.F. 2Cod. Fisc. residente in [...]12 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. CRISTINA FORNARO
CONVENUTO
in persona del Sostituto - ProcuratoreCon comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9.7.2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
CCONCLUSIONI PER L'ATTORE
In via preliminare
⚫dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1 e CP_1 in data 8 settembre 2012; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 445, registro 7, Serie B, Parte 2;
⚫ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio con accoglimento delle seguenti
Conclusioni
Voglia il Tribunale ill.mo
In via provvisoria e nel merito
1) pronunciare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte 1 e Controparte_1 in data 8 settembre 2012 contratto con rito concordatario in regime di separazione dei beni, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, al n. 445, Registro 7, Parte 2, Serie B
2) confermare l'affidamento del figlio minore ER 1 in via congiunta ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre con la quale abiterà presso la casa coniugale.
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale, in ragione del collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, alla signora CP 1 ;
4) Le decisioni di maggiore interesse relative al figlio (salute, educazione ed istruzione) dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che si renderanno necessarie durante i tempi di permanenza del minore presso uno piuttosto che l'altro genitore, al contrario, potranno essere assunte, autonomamente, da ciascun genitore, ma comunque tempestivamente comunicate e condivise.
5) Accertare che i coniugi sono entrambi stabilmente occupati, dotati di redditi congrui ed economicamente indipendenti.
6) Il sig. Pt 1 sino alla fine del mutuo avente scadenza nel 2042, verserà alla signora CP_1 quale contributo ordinario al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro 600,00 soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat.
7) Le spese straordinarie di cui al protocollo approvato dal Tribunale di Milano saranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno.
8) Il sig. Pt 1 potrà vedere il figlio minore ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni del minore e previo accordo con la madre, e comunque:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina allorquando riaccompagnerà il figlio a scuola;
- due pomeriggi più due pernotti infra settimanali, tendenzialmente il mercoledì ed il giovedì con possibilità di fruire dell'attività della babysitter.
9) Vacanze di Natale: ad anni alterni una settimana ciascuno (23.12/30.12 e 31.12/6.01); eventuali accordi per trascorrere tutti assieme vigilia e/o pranzo di Natale verranno assunti di anno in anno fra i coniugi. Vacanze di Pasqua: ad anni alternati rispetto al Natale.
-Vacanze estive: il figlio trascorrerà con il padre o con i nonni paterni: 15 giorni tra giugno e luglio e 15 giorni nel mese di agosto, con periodi da concordare entro la fine di marzo di ogni anno;
10) Ciascun genitore avrà diritto a richiedere individualmente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
Voglia il tribunale disattesa ogni contraria istanza
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 8 settembre 2012 nel Comune di Positano con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Positano al numero 49, anno 2012 parte seconda serie A e nei registri dello Stato civile del Comune di Milano anno 2013 atto numero 445 registro 7 parte seconda serie
B da Controparte_1 nata ad [...] l'undici gennaio 1982 e residente a [...] giugno 1979 e residente a Gallarate in viaCantoni 12 e Parte 1
Egeo 93
2) affidare il figlio minore Per 1 in modo condiviso da entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione all'educazione alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli
3) collocare il minore in via prevalente presso la madre signora CP 1 con residenza anagrafica presso la medesima nella casa coniugale di Milano via Cantoni 12 che per l'effetto le verrà assegnata con tutto ciò che l'arreda e correda e ogni sua pertinenza
4) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente schema
-a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 19:00
-un giorno infrasettimanale in assenza di accordo il mercoledì o il martedì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo con onere del padre di accompagnare il figlio a scuola-
-ER Natale dalla fine della scuola sino al pomeriggio del 30 dicembre con un genitore dal
30 dicembre pomeriggio sino alla vigilia della ripresa della scuola con l'altro genitore. Il genitore che trascorrerà con il figlio il secondo periodo potrà fare visita e stare con il minore il pomeriggio del 23 o del 26 dicembre secondo accordi dei genitori o in mancanza di accordo il pomeriggio del 23 dicembre
-per Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore dalla fine della scuola sino alla ripresa della stessa durante le vacanze scolastiche estive per quattro settimane di cui due consecutive nel mese di agosto e le altre due nei mesi di giugno o di luglio in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno invia subordinata disporre che il padre possa vedere e stare con il figlio seguendo del seguente schema
-a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino a lunedì mattina con onere del padre di accompagnare il figlio a scuola
-un giorno infrasettimanale il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo con onere del padre di accompagnare il figlio a scuola
-Natale festività vacanze estive e ponti come da domanda principale
5) accertare che ciascuno dei coniugi vivrà con i proventi del proprio reddito e si dichiara economicamente autosufficiente ed indipendente
6) porre a carico del padre l'importo mensile di euro 2000 a titolo di mantenimento del figlio minore oltre al pagamento del 50% della rata del mutuo gravante sulla casa familiare somma da versare alla signora CP_1 entro il 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat
7) porre altresì a carico del padre l'onere di contribuire alle spese straordinarie del minor Per 1 nella misura del 70% secondo le modalità e così come dettagliate dalle linee guida note come protocollo di Milano da intendersi espressamente richiamato e specificamente il costo della babysitter 8) ordinare la cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al primo capo al suo passaggio in giudicato all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Positano e di Milano perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge
9) condannare la parte resistente alle spese del processo da liquidare come la nota spese
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Parte 1
POSITANO (SA) 1' 08/09/2012 (anno 2012 atto n. 49 parte II serie A)
Dal matrimonio è nato il [...] ER 1
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separate in data 13.10.2021 ed il procedimento di separazione
è stato definito con sentenza n. 1514/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/06/2024 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso del figlio Per 1 ad entrambi i genitori con regolamentazione del diritto di visita del minore, l'assegnazione alla convenuta della casa coniugale unitamente agli arredi e corredi in essa esistenti, la rideterminazione in € 600 mensili dell'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare per il mantenimento di Per 1 oltre al 50% delle spese straordinarie al medesimo riferibili. Evidenziava il ricorrente di avere un ottimo rapporto con il figlio ER 1
e quindi di non comprendere per quale ragione le frequentazioni con il medesimo non possano protrarsi nel fine settimana sino al lunedì mattina. Aggiungeva di aver costituito un nuovo nucleo famigliare con l'attuale compagna CP 3 madre di ER 2 e Per 3 con i quali Per 1 ha istaurato un ottimo rapporto, e di aver avuto un altro figlio ER 4 nato il [...] (in corso di giudizio nascerà anche il suo terzogenito). Sotto il profilo economico evidenziava l'insostenibilità degli oneri economici sul medesimo incombenti per effetto della pronunzia di separazione e il netto sbilanciamento, a favore della sig.ra CP_1 la quale continuava a godere di una ottima posizione "
reddituale a cui si aggiungeva il significativo contributo per il mantenimento di Per 1 dallo stesso versato che chiedeva quindi venisse sensibilmente ridotto sia in ragione della sopravvenienza intervenuta e rappresentata dagli obblighi connessi al mantenimento dei nuovi nati sia per la necessità di tenere in debita considerazione l'onere sul medesimo incombente di versare il 50% del mutuo in essere sulla casa coniugale assegnata alla moglie ( immobile peraltro di sua esclusiva proprietà)
ritualmente costituitasi in giudio, nulla opponeva alla domanda di Controparte_1
,
divorzio avanzata da parte attrice alla quale invero aderiva. Chiedeva la conferma dei provvedimenti di cui alla separazione con riferimento all'affidamento di ER_1 che chiedeva rimanesse '
condiviso, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Milano via Cantoni 12 (di sua esclusiva proprietà e gravata da mutuo cointestato con il sig.
Pt 1 con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti, la determinazione in € 2.000,00 mensili dell'assegno che il convenuto doveva ritenersi obbligato a versarle quale contributo indiretto per il mantenimento di Per 1 oltre al 70% delle spese straordinarie al medesimo riferibili. Le parti comparivano all'udienza avanti al GOT del 18.11.2024 nel corso della quale rendevano spontanee dichiarazioni senza addivenire ad alcun concreto accordo
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25.3.2025 le parti venivano sentite anche in relazione alla possibilità, non verificatasi, di una conciliazione della controversia, e insistevano nelle proprie richieste.
Con successiva ordinanza del 28.3.2025 il Giudice Delegato così provvedeva: 66
Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti sentite dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del
18.11.2024 e del 25.3.2025; osservato che all'esito della suddetta udienza non è stato possibile addivenire ad una soluzione concordata della lite e che le parti e i difensori hanno insistito in ordine all'emissione dei provvedimenti ex articolo 473 bis. 22 c.p.c.; considerato che non è in contestazione, quanto al profilo della responsabilità genitoriale, il regime dell'affidamento condiviso della figlio minore ER 1 nato il [...], concordando entrambe
,
le parti nella richiesta che Per 1 sia affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocato in via preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
rilevato, invece, che via è contrasto tra i genitori per quanto riguarda il regime delle frequentazioni Per 1 e il padre dal momento che il ricorrente chiede, in modifica delle statuizioni assunte tra dal Tribunale con la sentenza di separazione, che il minore possa stare con il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e per due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento tendenzialmente nelle giornate di mercoledì e di giovedì, mentre la convenuta chiede che il minore possa frequentare il padre a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 19:00 (solo in via subordinata sino al lunedì mattina) e un giorno infrasettimanale che in assenza di accordi propone nel mercoledì
o nel martedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva;
osservato che, considerata l'età di Per 1 e la buona qualità della relazione tra padre e figlio non contestata dalla convenuta deve prevedersi che Per 1 possa stare con il padre a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola nonché nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna nelle giornate di martedì e di giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola e nei fine settimana che terminano con il weekend di competenza paterna il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola. Inoltre
DR potrà stare ad anni alterni con il padre e con la madre durante le vacanze natalizie per il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale, per le vacanze scolastiche pasquali. ER_1 potrà stare con il padre per quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive di cui due consecutive nel mese di agosto, una nel mese di giugno e una nel mese luglio in periodi che dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Osservato che vi è aperto contrasto tra i genitori relativamente alla misura del contributo che il ricorrente deve ritenersi obbligato a corrispondere alla convenuta per il mantenimento di Per 1 dal momento che il signor Pt 1 chiede che venga contenuto in euro 600 mensili l'importo che il medesimo deve ritenersi obbligato a corrispondere alla signora CP_1 , mentre la convenuta chiede che venga elevato ad euro 2000 mensili l'assegno che il signor Pt 1 deve ritenersi obbligato a corrisponderle per il mantenimento di Per 1 Giova osservare che in forza della sentenza di separazione (n. 1514/2023) l'odierno ricorrente è obbligato a corrispondere alla signora CP_1 l'importo mensile di euro 1600 - che oggi per effetto della rivalutazione Istat è pari ad euro 1830 - oltre al 70% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano. Di fatto, peraltro, il sig. Pt 1 corrisponde anche il 50% del mutuo esistente sulla casa coniugale di Via
Cantoni 12, -immobile di proprietà esclusiva della sig. CP 1 la cui rata ammonta oggi ad € 1450 circa (si tratta di mutuo a tasso variabile).
Evidenzia il ricorrente non solo la significativa rilevanza degli oneri a suo carico oggi esistenti per il mantenimento di Per 1 ma altresì la propria mutata situazione famigliare e gli incrementati oneri economici sul medesimo incombenti. Infatti il sig. Pt 1 vive oggi con una compagna (già madre di due figli ER_3 e ER 2 dalla quale avuto altri 2 bambini ( ER_4 nato il [...]) di cui uno nato nel gennaio 2025.
Orbene, quanto alla posizione economica del ricorrente giova evidenziare che
Il sig. Pt 1
.vive a Milano con la compagna in una casa condotta in locazione per la quale corrisponde un canone di € 2.215,00 mensili compressivo delle spese condominiali oltre a € 225,00 per il box. La compagna del sig. Pt 1 oggi in maternità lavora per una società svizzera e percepisce un reddito mensile (a quanto dichiarato dal Sig. Pt 1 di 4000,00 euro;
• versa per il mantenimento di Per 1 un assegno di € 1.830 mensili oltre al 70% delle spese extra assegno e corrisponde il 50% della rata di mutuo dell'immobile di proprietà della sig.ra
CP 1 dove madre e figlio vivono (di fatto sostiene un esborso di 2.555: euro 1830 di mantenimento
+ euro 725 pari al 50% della rata di mutuo) oltre al 70% delle spese extra assegno;
• lavora a Lugano e dispone di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di € 10.196,65: la dichiarazione dei redditi del 2023 indica, invero in importo lordo annuo di € 152.336 CHF per un netto di 135.140 CHF (ritenuta alla fonte di € 29.400) a cui si aggiunge una indennità per spese di rappresentanza di CHF10.800. Ha quindi percepito nell'anno 116.540 CHF e quindi uno stipendio mensile netto di 9.711.CHF e considerato il cambio alla data del 24.3.2025 di 1,05 un reddito mensile
- su 12 mensilità- di 10.196,55: l'importo mensile è di € 9.792 considerando il cambio medio per il
2023 pari a 0,9718 oltre allo 0,02 come commissione di cambio). I redditi per gli anni precedenti sono sostanzialmente sono leggermente inferiori a quello del 2023 che si caratterizza, infatti, per la percezione di un premio fedeltà" di CHF 7000,00 da considerarsi "straordinario" (infatti la prossima percezione avverrà tra 10 anni ossia dopo 20 anni come dipendente). In ogni caso i redditi mensili del 2022 sono stati di € 8267 e nel 2021 di € 7.511.
Dalla disamina dell'estratto del conto 2023 (Banca dello Stato del Canton Ticino) risultano accrediti per retribuzione di CHF 9.226,00 per il mese di ottobre 2023, CHF 9385,80 per il mese di novembre
2023 di CHF 9513,15 per il mese di dicembre 2023
La sig.ra CP_1 :
• vive con ER 1 nell'immobile di sua proprietà in Milano Via Cantoni 12; svolge oggi attività di impiegata dipendente di IN P_ ;
•
• ha percepito nel 2023 (PF 2024) un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di 6.693,00 ( imponibile € 130848 - imposta netta di € 47314 addizionale regionale € 2167 addizionale
-
comunale € 1047= €80320:12= 6.693,33). Va detto che nell'annualità il reddito della sig.ra Pt 2 ha visto una entrata straordinaria di € 20.000 quale Entry Bonus" (dalla documentazione "
rilasciata da IN il 22.12.2022 risulta che la Dott. CP_1 ha diritto ad un bonus di ingresso di 40.000,0 corrisposte quanto a € 20.000 a 6 mesi dalla data di assunzione, € 10.000 a 12 mesi e
€10.000 a 18 mesi. Ha percepito nel 2022 (PF 2023)un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di 6380,50 (
•
imponibile € 112.713 imposta netta di € 33392 – addizionale regionale € 1853 addizionale
- -
comunale € 902= €75.566:12= 6.380,50). Pt 3 Ha percepito nel 2021 (PF 2022) un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di 5.342,25 (imponibile € 89614 - imposta netta di € 23351
- addizionale regionale € 1455- addizionale comunale € 717= € 64.107:12= 5342,25).
• È proprietaria dell'immobile di Via Cantoni 12
• Sostiene il 50% del mutuo dell'immobile di via Cantoni pari a euro 725 circa (è un mutuo a tasso variabile appoggiato su conto corrente intestato al Sig. Pt 1 a cui mensilmente rimette la quota)
• Sostiene il 30% delle spese extra assegno riferibili ad CP 5
[...] alla luce di tutti gli elementi disponibili è indubbio da un lato che la nascita di altri 2 figli abbia modificato gli assetti economici del sig. Pt 1 in ragione dei maggiori oneri di mantenimento sul medesimo incombenti ( e incombenti anche sulla compagnia, madre dei bambini). Sebbene
l'incidenza del mantenimento dei 2 figli sia meno impattante sui redditi del Sig. Pt 1 in ragione degli importanti entrate mensili di cui dispone, nondimeno si tratta di oneri che modificano e riducono la sua disponibilità economica essendo il medesimo tenuto a provvedere al mantenimento dei 2 nuovi nati. Di contro i redditi e le disponibilità economiche della sig. CP_1 sono in certa misura accresciute dovendo considerare che la stessa fruisce - e allo stato continuerà a fruire salvi diversi accordi con il sig. Pt 1 dell'importo pari al 50% della rata di mutuo per un immobile che
è di sua esclusiva proprietà: tale importo peraltro è una forma indiretta di mantenimento della sig.ra
CP_1 che quindi può contare su tale importo, in aggiunta ai propri redditi, per far fronte anche alle esigenze abitative di Per 1 in attuazione di quel progetto di vita che il sig, Pt 1 e la sig.ra
CP_1 avevano programmato al momento dell'acquisto della caso di via Cantoni e della decisione di ivi far vivere ER_1
Alla luce di tutte le emergenze in atti, considerati i redditi e i patrimoni della parti, i nuovi oneri, connessi alla nascita di 2 figli, del sig. Pt 1 e dell'esigenza di garantire al minore Per 1 una standard di vita analogo a quello sino ad oggi goduto (tra cui rientra la possibilità di continuare a viveva nella sua casa in via Cantoni), deve essere rimodulato l'assegno che il ricorrente deve ritersi obbligato a versare alla resistente quantificandone in € 1200,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal marzo 2026 (base di calcolo marzo 2025) oltre al 70% delle spese extra assegno di cui alla Linee Guida del Tribunale di Milano. L'assegno Unico sarà percepito in via integrale dalla madre del minore.
Considerato che nessuna della parti ha formulato istanze istruttorie né orali né di esibizione documentale;
rilevato peraltro che, in applicazione dei poteri ufficiosi di cui all'art. 472bis.2 c.p.c., ritiene questo
Giudice delegato che la documentazione debba essere integrata come segue: ordine di deposito ad entrambe le parti delle certificazioni relative ai redditi percepiti nel 2024; ordine di produzione da parte del ricorrente delle dichiarazioni dei redditi percepiti nel 2021,
2022,2023 e 2024 dalla sua compagna (coobbligata al mantenimento dei figli nati dalla loro relazione)
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c.
1. CP 6 il minore Per 1 nato il [...] in [...] condivisa ad entrambi i genitori con collocamento in via preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé Per 1 - a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola nonché nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna nelle giornate di martedì e di giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola e nei fine settimana che terminano con il weekend di competenza paterna il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola.
- ad anni alterni durante le vacanze natalizie per il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale, per le vacanze scolastiche pasquali.
- per quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive di cui due consecutive nel mese di agosto, una nel mese di giugno e una nel mese luglio in periodi che dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
3. DETERMINA in € 1.200,00 spese mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal marzo 2026 (base di calcolo marzo 2025) l'assegno che il sig. Pt 1 deve ritenersi obbligato a versare alla sig.ra CP_1 a titolo di contribuito al mantenimento di Per 1 da versarsi entro il
5 di ogni mese oltre al 70% delle extra assegno di cui alla Linee Guida del Tribunale di Milano.
L'assegno Unico sarà percepito in via integrale dalla madre del minore.
Letto e applicato l'art. 472bis. 2 c.p.c.
ORDINA ad entrambe le parti di depositare entro il 30.6.2025 le certificazioni relative ai redditi percepiti nel 2024 (e la dichiarazione fiscale 2025 se già presentata);
ORDINA a Parte 1 di depositare in giudizio entro il 30.6.2025 le dichiarazioni dei redditi percepiti nel 2021, 2022,2023 e 2024 dalla sua compagna (coobbligata al mantenimento dei figli nati dalla loro relazione)
Alla successiva udienza in prosecuzione dell'udienza ex art. 472bis. 21 c.p.c dell'8.7.2025 le parti trovavano accordi si accordavano prevedendo Per 1 starà infrasettimanalmente con il papà 66
nelle giornate di mercoledì e giovedì (in luogo di martedì e giovedì)". Concordavano che “per il mese di luglio il papà terrà con sé Per 1 le prime 2 settimane di Luglio con decorrenza dal sabato della prima settimana al sabato della terza settimana fermi i migliori accordi tra le parti e la ripartizione delle ulteriori vacanza da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e prevedevano 66 che ER 1 potrà stare mel mese di giugno sino al venerdi della prima settimana di luglio con i nonni materni salvo migliori accordi tra i genitori".
Il Giudice Delegato modificava la propria ordinanza in conformità agli accordi raggiunti tra le parti
All'udienza dell'8.10.2025 alla quale il procedimento veniva rinviato, i procuratori della parti precisavano le conclusioni come trascritte in epigrafe e discutevano oralmente la casa.
Il Giudice Delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La controversia veniva quindi decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda è fondata e deve essere accolta. E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: l'udienza Presidenziale ex art. 708
c.p.c. nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati è stata celebrata il 13.10.2021 ed il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 1514/2023 del 15.2.2023 pubblicata il 27.2.2023 passata in giudicato) ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 06/06/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi sia in relazione del lungo lasso di tempo trascorso sia in considerazione della stabile convivenza del convenuto con l'attuale compagnia dalla quale ha avuto 2 figli che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale, diritto di visita, collocamento e assegnazione della casa coniugale
Osserva il Collegio che non vi è contrasto tra le parti con rifermento ai profili relativi alla responsabilità genitoriale. Entrambe le parti concludono per la conferma dell'affidamento condiviso di Per 1 , regime ordinario, al quale non vi è ragione di derogare. و
Sul punto ritiene il Tribunale di dover confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza ex art. 472bis.
22 c.p.c. come successivamente modificati su accordo delle parti all'udienza dell'8.7.2925 essendo le previste modalità di frequentazione tra padre e figlio rispondenti all'intrese del minore e rispettose del principio della bigenitorialità. ER 1 sarà, pertanto, affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale anche ai fini della resistenza anagrafica presso la madre. Il sig. Pt 1 eserciterà il proprio diritto/ dovere di vedere e stare con Per 1 secondo le modalità dettate con la menzionata ordinanza come modificata e quindi oltre che nei fine settimana alternati (dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina) anche infrasettimanalmente e nello specifico nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna nelle giornate di mercoledì e di giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola e nei fine settimana che terminano con il weekend di competenza paterna il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola oltre che per le ulteriori festività con le già richiamate modalità. Il collocamento di ER 1 sarà, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre.
La casa coniugale, sita in Milano via Cantoni 12, sarà assegnata con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti alla madre sig.ra CP_1
Sul contributo al mantenimento di ERsona 5
[...]
[...] ragione di contrasto tra le parti è la misura del contributo per il mantenimento di Per 1 avendo parte attrice insistito, anche con le conclusioni in via definitiva rassegnate, per la determinazione in € 600 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie dell'assegno indiretto che il medesimo deve ritenersi obbligato a versare a tale titolo e avendo la sig.ra CP 1 confermato la propria richiesta di elevazione ad € 2.000,00 oltre al 70% delle spese straordinarie.
Orbene, alla luce delle emergenze in atti e sulla base della ricostruzione economico patrimoniale effettuata ritiene il Collegio di dover rimodulare la misura dell'assegno che il Sig.
Pt 1 deve ritenersi obbligato a versare alla sig.ra CP_1 con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza per il mantenimento di Per 1 e ciò a fronte della mutata
e migliorata posizione reddituale della sig.ra CP 1 e degli aumentati oneri di mantenimento dei 2 figli gravanti sul Sig, Pt_1 Quanto alla pozione del Sig. Pt 1 è indubitabile che la sua situazione famigliare sia profondamente mutata rispetto all'epoca della separazione (che aveva stabilito in € 1600,00 mensili l'assegno da corrispondere per il mantenimento di Per 1 assegno che sarebbe oggi pari a 1845 "
euro mensili per effetto della rivalutazione monetaria oltre al 70% delle spese straordinarie) dovendo lo stesso oggi provvedere al mantenimento – in concorso con la madre dei bambini- anche dei 2 figli nati nel 2024 nel gennaio 2025 dalla relazione con la compagna.
Orbene va qui richiamata la ricostruzione reddituale già effettuata dal Giudice Delegato come aggiornata a seguito della produzioni ordinate dal Giudice Delegato e ritualmente effettuate.
Dalle stesse risulta che il sig. Pt 1 lavora a Lugano e dispone di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di euro 10.662,64: la dichiarazione dei redditi del 2025 (redditi 2024) indica, invero in importo lordo annuo di € 148.570 CHF per un netto di 130.488 CHF ( ritenuta alla fonte di €
20.292) a cui si aggiunge una indennità per spese di rappresentanza di CHF10.800. Ha quindi percepito nell'anno 141.288 CHF e quindi uno stipendio mensile netto di 11.774 CHF e considerato il cambio alla data del 21.10.2025 di 0,92 un reddito mensile su 12 mensilità di 10.832,08 oltre
2400 CHF di assegni per i figli- reddito in linea con l'annualità precedente. Ed invero la dichiarazione dei redditi del 2023 indica, invero in importo lordo annuo di € 152.336 CHF per un netto di 135.140
CHF (ritenuta alla fonte di € 29.400) a cui si aggiunge una indennità per spese di rappresentanza di
CHF10.800. Ha quindi percepito nell'anno 116.540 CHF e quindi uno stipendio mensile netto di su 12 9.711.CHF e considerato il cambio alla data del 24.3.2025 di 1,05 un reddito mensile mensilità di 10.196,55: l'importo mensile è di € 9.792 considerando il cambio medio per il 2023 pari a 0,9718 oltre allo 0,02 come commissione di cambio). I redditi per gli anni precedenti sono sostanzialmente sono leggermente inferiori a quello del 2023 che si caratterizza, infatti, per la percezione di un premio fedeltà" di CHF 7000,00 da considerarsi straordinario" (infatti la 66
prossima percezione avverrà tra 10 anni ossia dopo 20 anni come dipendente). In ogni caso i redditi mensili del 2022 sono stati di € 8267 e nel 2021 di € 7.511.
Dalla disamina dell'estratto del conto 2023 (Banca dello Stato del Canton Ticino) risultano accrediti per retribuzione di CHF 9.226,00 per il mese di ottobre 2023, CHF 9385,80 per il mese di novembre
2023 di CHF 9513,15 per il mese di dicembre 2023. Parte 4Il sig. Pt 1 vive a Milano con la compagna sig. in una casa condotta in locazione per la quale corrisponde un canone di € 2.215,00 mensili compressivo delle spese condominiali oltre a € 225,00 per il box.
La compagna del sig. Pt 1 lavora parimenti in Svizzera e nel 2024 ( anno in cui era verosimilmente in maternità) ha percepito un reddito netto annuo di CHF 42.563 ( e quindi un mensile netto di € 3262,93) e nell'annualità precedente (2023) un reddito annuo netto di CHF 59.301,50 (e quindi un mensile netto di 4.802,43 (calcolato con cambio a 0,9718), nel 2022 di CHF 57.579 e nel
2021 di CHF 56.512,00.
Il sig, Pt 1 è tenuto inoltre contrattualmente al pagamento del 50% della rata di mutuo dell'immobile di Milano di proprietà della sig.ra CP_1 (dove vivono moglie e figlio) pari a €
725,00 mensili che rappresenta indubitabilmente una modalità indiretta di contribuzione al mantenimento di ER 1 dal momento che gli consente di continuare a vivere nella casa dove è cresciuto come progettato dai suoi genitori.
Quanto alla posizione della convenuta sig.ra CP_1 che svolge oggi attività di impiegata dipendente di IN Italia spa risulta che la stessa ha fruito nel 2024 (CU2025) di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di 7.135,04 ( imponibile € 148.169,23 - imposta netta di €
56252,07 addizionale regionale € 2466,63 - addizionale comunale € 1185,35= € 85.620,55:12= 7.135,04) lievemente superiore a quello percepito nel 2023 (PF 2024) un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di 6.693,00 ( imponibile € 130848 - imposta netta di € 47314 - addizionale regionale € 2167 - addizionale comunale € 1047= € 80320:12= 6.693,33) peraltro osservandosi che in detta nell'annualità il reddito della sig.ra CP_1 come già rilevato dal Giudice Delegato- era costituito anche da una entrata straordinaria di € 20.000 quale “Entry Bonus" (dalla documentazione rilasciata da IN il 22.12.2022 risulta che la Dott. CP_1 ha diritto ad un bonus di ingresso di 40.000,0 corrisposte quanto a € 20.000 a 6 mesi dalla data di assunzione, € 10.000 a 12 mesi e
€10.000 a 18 mesi. La stessa ha percepito nel 2022 (PF 2023)un reddito mensile netto calcolato su
12 mensilità di 6380,50 ( imponibile € 112.713 – imposta netta di € 33392 - addizionale regionale €
1853 - addizionale comunale € 902= € 75.566:12= 6.380,50). Ha percepito nel 2021 (PF 2022) un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di 5.342,25 ( imponibile € 89614 – imposta netta di €
23351 addizionale regionale € 1455- addizionale comunale € 717= € 64.107:12= 5342,25 ). La signora CP 1 è proprietaria esclusiva dell'immobile di Via Cantoni 12 e sostiene il 50% del mutuo pari a euro 725 circa
Alla luce della emergenze in atti ritiene quindi Collegio di dover rideterminare in € 1.000,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'ottobre 2026 (base di calcolo ottobre
2025) l'assegno che il Sig. Pt 1 deve ritenersi obbligati a versare alla sig.ra CP_1 in via
-
anticipata ed entro il 5 di ogni mese a far data dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza per il mantenimento di ER 1 . Analogamente ritiene Il Tribune che con analoga decorrenza il sig., Pt 1 sia tenuto a corrispondere il 50% (in luogo del 70%) delle spese extra assegno di cui alla linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 da intendersi qui ritrascritte. In proposito si osserva che, a fronte degli attuali redditi dei genitori e dell'onere comunque gravante sul sig. Pt 1 di versare a quota del mutuo per l'immobile dove Per 1 vive, non possa più dirsi oggi giustificata la diversa distruzione tra i genitori degli oneri connessi alle spese straordinarie relative al minore.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito in via integrale dalla sig.ra CP_1
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio e considerata la reciproca e paritetica soccombenza delle parti avuto riguardo alle domande di natura economica (sulle altre domande di fatto non vi è stato contestazione) le spese devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
21342 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra
Parte 1 a POSITANO (SA) il 08/09/2012 trascritto e Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune POSITANO (SA) anno 2012, atto n 49, parte II, serie A e nei registri dello Stato civile del Comune di MILANO anno 2013 atto n.445 registro
7 parte II serie B 2. CP 6 il minore ER 1 , nato il [...] in [...] condivisa ad entrambi i genitori con collocamento in via preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé Per 1 :
-a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola nonché nella settimana che termina con il fine settimana di spettanza materna nelle giornate di mercoledì e di giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola e nei fine settimana che terminano con il weekend di competenza paterna il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola;
- ad anni alterni durante le vacanze natalizie per il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale, per le vacanze scolastiche pasquali.
- per quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive di cui due consecutive nel mese
4. di agosto, e due consecutive nel mese luglio ( salvi diversi accordi tra i genitori) in periodi che dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
5. DETERMINA in € 1.000,00 spese mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal ottobre 2026 (base di calcolo ottobre 2025) l'assegno che il sig. Pt_1 eve ritenersi obbligato a versare alla sig.ra CP 1 con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza a titolo di contribuito al mantenimento di ER 1 da versarsi entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle extra assegno di cui alla Linee Guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 e qui ritrascritte
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
-- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente
6. L'assegno Unico sarà percepito in via integrale dalla madre del minore.
7. Compensa integramente tra le parti le spese di lite
8. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POSITANO (SA), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché alla trasmissione al Comune di MILANO ove l'atto è parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della sezione IX civile del Tribunale di Milano del
22.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai