TRIB
Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2024, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 7915 dell'anno 2020 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
Parte_1
, C.F. in persona
[...] P.IVA_1 dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, Via V. Villareale n. 6, elegge domicilio, opponente contro
, C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Anna Maria
Lombardo, presso il cui studio, sito in Via Perugia n. 10, risulta CP_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, opposta
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 23 gennaio
2024, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO e IN DIRITTO 2
1. La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione dell' Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1928/20, emesso
[...] dal Tribunale di Palermo il 07.04.2020 su istanza di , per il Controparte_1 recupero della somma di € 47.458,60, oltre interessi e spese del monitorio, pari all'ammontare del primo acconto (del 50%) relativo al progetto formativo di cui al
C.I.P. , codice di sistema informativo CodiceFiscale_1
74, a valere sull'Avviso 1/18 FSE L' ha fondato Controparte_2 Parte_1
l'opposizione sull'inesigibilità della pretesa avversaria in dipendenza di un DURC irregolare dell'ente di formazione.
2. Costituitasi in giudizio, l' , eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto, in uno alla conferma del provvedimento monitorio, con vittoria di spese e compensi, e con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Con note autorizzate depositate in data 25.01.2021, l' ha dato atto CP_1 dell'intervenuto pagamento della sorte capitale ingiunta, insistendo per il recupero degli interessi al saggio legale sull'importo di € 47.458,60, a far data dalla domanda di pagamento (del 22 gennaio 2019) e fino al pagamento (avvenuto il 12.10.20).
4. Istruita la causa mediante produzione documentale e rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione (cfr. ord. del 27.01.2021), la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Così sinteticamente delineata la contesa, non v'è contestazione in ordine alla debenza delle somme ingiunte, né è contestato che on fosse in regola con CP_1 la contribuzione al momento della richiesta di erogazione del primo acconto del finanziamento su specificato.
Sul tema, si ricorderà che l'art. 31, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto l'istituto dell'intervento sostitutivo
(applicabile al giudizio de quo per espressa previsione del successivo comma 8-bis), in forza del quale l'Amministrazione è tenuta a trattenere dal certificato di pagamento 3
l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva del soggetto avente titolo a percepire somme, versandolo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Dalla documentazione in atti, emerge ictu oculi che l'Amministrazione, ricevuta la richiesta di erogazione del primo acconto in oggetto (del 21.1.2019), ha riscontrato l'irregolarità del DURC nelle date del 12.02.2019, 29.05.2019 e del 12.08.2019, sì che, atteggiandosi, l'esistenza di un DURC irregolare, a requisito di esigibilità del credito,
l'eccezione dell'Assessorato si appalesa fondata, non avendo titolo, l'opposta, creditrice non adempiente sotto l'aspetto della contribuzione, ad esigere per sé il pagamento richiesto.
Essa pare aver titolo, tuttavia, a esigere che l'intervento sostitutivo avvenga tempestivamente e non rimanga sospeso per un tempo indefinito. Al riguardo, risulta per tabulas che l'Amministrazione ha eseguito la procedura sostitutiva solo in data
13.08.2020 (con l'approvazione del DDS n. 124/20), allorché ha autorizzato, in favore di la liquidazione dell'anticipazione per la realizzazione di diversi percorsi CP_1 formativi (tra cui quello di cui al n. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/I-0014), destinando l'ammontare delle somme complessivamente dovute a tale titolo (pari ad
€ 474.632,20), in parte, alla regolarizzazione dell'esposizione contributiva, in parte, nell'ambito di talune procedure esecutive in cui l'Assessorato figurava quale terzo pignorato, liquidando poi la differenza in favore di CP_1
L'attivazione di un tale intervento sostitutivo, evidentemente intempestiva, configura un inadempimento contrattuale suscettibile di censura in difetto di valide ragioni giustificative, non integrate da eventuali ritardi degli enti previdenziali nel rispondere alla corrispondenza, trattandosi di circostanze del tutto irrilevanti per l'odierna opposta, il cui interesse a veder azzerata o ridotta l'esposizione contributiva viene leso ove l'intervento sostitutivo non venga operato tempestivamente, il che va certamente predicato nella vicenda di lite, dal momento che l'Amministrazione ha provveduto a versare l'acconto relativo al finanziamento pubblico di cui si tratta solo nel 2020, dunque diversi mesi dopo, non solo la richiesta del primo acconto originariamente trasmessa il 21.01.2019 (essendo ad essa 4
seguiti diversi DURC irregolari), ma anche il sollecito di pagamento del 29.11.2019.
In conclusione, rilevato che il pagamento della sorte capitale ingiunta è avvenuto nelle more del giudizio, l'opponente, previa revoca del decreto opposto, va condannato a corrispondere all'opposta gli interessi al saggio legale sull'importo di €
47.458,60 a far data dal sollecito del 29.11.2019 e fino all'effettivo versamento del dovuto.
6. Non v'è luogo, invece, alla condanna ex art. 96 c.p.c., atteso che la condanna per lite temeraria presuppone che l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (arg. ex Cass.
n°15629.2010; Cass. n°19976.2005); ciò che, come visto, non può dirsi, né emerge ex actis.
7. L'esito della lite – connotato dalla fondatezza virtuale delle ragioni di opposizione e della domanda dell'opposta volta agli interessi – giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1928/20 emesso dal Tribunale di Palermo il
07.04.2020 e condanna l' Parte_1
a corrispondere, in favore di
[...] CP_1
, gli interessi al saggio legale sull'importo di € 47.458,60 a far data dal
[...]
29.11.2019 e fino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, l'11 maggio 2024.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 7915 dell'anno 2020 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
Parte_1
, C.F. in persona
[...] P.IVA_1 dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, Via V. Villareale n. 6, elegge domicilio, opponente contro
, C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Anna Maria
Lombardo, presso il cui studio, sito in Via Perugia n. 10, risulta CP_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, opposta
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 23 gennaio
2024, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO e IN DIRITTO 2
1. La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione dell' Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1928/20, emesso
[...] dal Tribunale di Palermo il 07.04.2020 su istanza di , per il Controparte_1 recupero della somma di € 47.458,60, oltre interessi e spese del monitorio, pari all'ammontare del primo acconto (del 50%) relativo al progetto formativo di cui al
C.I.P. , codice di sistema informativo CodiceFiscale_1
74, a valere sull'Avviso 1/18 FSE L' ha fondato Controparte_2 Parte_1
l'opposizione sull'inesigibilità della pretesa avversaria in dipendenza di un DURC irregolare dell'ente di formazione.
2. Costituitasi in giudizio, l' , eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto, in uno alla conferma del provvedimento monitorio, con vittoria di spese e compensi, e con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Con note autorizzate depositate in data 25.01.2021, l' ha dato atto CP_1 dell'intervenuto pagamento della sorte capitale ingiunta, insistendo per il recupero degli interessi al saggio legale sull'importo di € 47.458,60, a far data dalla domanda di pagamento (del 22 gennaio 2019) e fino al pagamento (avvenuto il 12.10.20).
4. Istruita la causa mediante produzione documentale e rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione (cfr. ord. del 27.01.2021), la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Così sinteticamente delineata la contesa, non v'è contestazione in ordine alla debenza delle somme ingiunte, né è contestato che on fosse in regola con CP_1 la contribuzione al momento della richiesta di erogazione del primo acconto del finanziamento su specificato.
Sul tema, si ricorderà che l'art. 31, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto l'istituto dell'intervento sostitutivo
(applicabile al giudizio de quo per espressa previsione del successivo comma 8-bis), in forza del quale l'Amministrazione è tenuta a trattenere dal certificato di pagamento 3
l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva del soggetto avente titolo a percepire somme, versandolo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Dalla documentazione in atti, emerge ictu oculi che l'Amministrazione, ricevuta la richiesta di erogazione del primo acconto in oggetto (del 21.1.2019), ha riscontrato l'irregolarità del DURC nelle date del 12.02.2019, 29.05.2019 e del 12.08.2019, sì che, atteggiandosi, l'esistenza di un DURC irregolare, a requisito di esigibilità del credito,
l'eccezione dell'Assessorato si appalesa fondata, non avendo titolo, l'opposta, creditrice non adempiente sotto l'aspetto della contribuzione, ad esigere per sé il pagamento richiesto.
Essa pare aver titolo, tuttavia, a esigere che l'intervento sostitutivo avvenga tempestivamente e non rimanga sospeso per un tempo indefinito. Al riguardo, risulta per tabulas che l'Amministrazione ha eseguito la procedura sostitutiva solo in data
13.08.2020 (con l'approvazione del DDS n. 124/20), allorché ha autorizzato, in favore di la liquidazione dell'anticipazione per la realizzazione di diversi percorsi CP_1 formativi (tra cui quello di cui al n. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/I-0014), destinando l'ammontare delle somme complessivamente dovute a tale titolo (pari ad
€ 474.632,20), in parte, alla regolarizzazione dell'esposizione contributiva, in parte, nell'ambito di talune procedure esecutive in cui l'Assessorato figurava quale terzo pignorato, liquidando poi la differenza in favore di CP_1
L'attivazione di un tale intervento sostitutivo, evidentemente intempestiva, configura un inadempimento contrattuale suscettibile di censura in difetto di valide ragioni giustificative, non integrate da eventuali ritardi degli enti previdenziali nel rispondere alla corrispondenza, trattandosi di circostanze del tutto irrilevanti per l'odierna opposta, il cui interesse a veder azzerata o ridotta l'esposizione contributiva viene leso ove l'intervento sostitutivo non venga operato tempestivamente, il che va certamente predicato nella vicenda di lite, dal momento che l'Amministrazione ha provveduto a versare l'acconto relativo al finanziamento pubblico di cui si tratta solo nel 2020, dunque diversi mesi dopo, non solo la richiesta del primo acconto originariamente trasmessa il 21.01.2019 (essendo ad essa 4
seguiti diversi DURC irregolari), ma anche il sollecito di pagamento del 29.11.2019.
In conclusione, rilevato che il pagamento della sorte capitale ingiunta è avvenuto nelle more del giudizio, l'opponente, previa revoca del decreto opposto, va condannato a corrispondere all'opposta gli interessi al saggio legale sull'importo di €
47.458,60 a far data dal sollecito del 29.11.2019 e fino all'effettivo versamento del dovuto.
6. Non v'è luogo, invece, alla condanna ex art. 96 c.p.c., atteso che la condanna per lite temeraria presuppone che l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (arg. ex Cass.
n°15629.2010; Cass. n°19976.2005); ciò che, come visto, non può dirsi, né emerge ex actis.
7. L'esito della lite – connotato dalla fondatezza virtuale delle ragioni di opposizione e della domanda dell'opposta volta agli interessi – giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1928/20 emesso dal Tribunale di Palermo il
07.04.2020 e condanna l' Parte_1
a corrispondere, in favore di
[...] CP_1
, gli interessi al saggio legale sull'importo di € 47.458,60 a far data dal
[...]
29.11.2019 e fino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, l'11 maggio 2024.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi