Articolo 37 della Legge 9 febbraio 1963, n. 160
Articolo 36Articolo 38
Versione
8 aprile 1963
Art. 37.
L'esercizio finanziario della Cassa comincia col primo gennaio e termina col 31 dicembre.
Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione delibera entro novembre sul bilancio preventivo ed entro aprile sul bilancio consuntivo.
I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dalla approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.
Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.
Entrata in vigore il 8 aprile 1963