Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/05/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4979/2021 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. LACERENZA ANTONIO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dagli avv. ti CIRUZZI DANIELA e NICOLÒ NONO CP_1
DACHILLE;
, rappr. e dif. dall'avv. CAPOTORTI VALERIA;
CP_2
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2021, il ricorrente in epigrafe indicato – premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta continuativamente ed ininterrottamente dal 01.07.2017 al 17.12.2020, venendo assunto solo a decorrere dal 01.06.2020 con un fittizio contratto di lavoro a tempo parziale e determinato per 20 ore settimanali e con scadenza, a seguito di formale proroga, al 31.12.2020, con la formale qualifica di “commesso”, inquadrato al livello 5 del C.C.N.L. Commercio –
Pubblici Esercizi del 18.07.2008 e successive modifiche, integrazioni e rinnovi;
che nel periodo dal 01.03.2020 al 31.05.2020 il rapporto di lavoro restava sospeso, senza retribuzione alcuna per il lavoratore, per l'effetto delle restrizioni derivanti dai provvedimenti statali emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19; di aver sempre
” della resistente ubicato in Casamassima alla S.S. 100 Per_1
Baricentro, svolgendo, nell'arco dell'intero rapporto di lavoro, mansioni di commesso, in ossequio alle disposizioni datoriali ricevute, provvedendo a servire ed assistere la clientela negli acquisti della merce commercializzata in negozio (segnatamente, abbigliamento ed accessori vari per la cura della casa e della persona), nonché ad allocare e riordinare i vari prodotti presso gli appositi scaffali di esposizione;
di aver pertanto lavorato nel periodo dal mese di luglio 2017 al 31.05.2020, senza regolare assunzione, percependo la somma fissa e costante di € 500,00 mensili in contanti, ad eccezione dei mesi in cui il rapporto di lavoro restava sospeso;
che pertanto la clausola di apposizione del termine come risultante dal solo formale contratto di assunzione del 01.06.2020, poi prorogato al 31.12.2020, sarebbe nulla, invalida e inefficace, sicché il rapporto di lavoro subordinato già sorto sin dal luglio 2017, deve considerarsi a tempo indeterminato ab origine;
di aver, sin dall'origine del rapporto di lavoro, osservato il seguente orario di lavoro, a tempo pieno, secondo le disposizioni datoriali, senza alcun giorno di riposo nell'arco della settimana: - dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
19:00, con pausa pranzo di 30 minuti e il sabato e la domenica dalle ore
09:00 alle ore 13:30, senza alcuna pausa;
di aver ricevuto, per tutto il predetto rapporto di lavoro, a titolo di retribuzione, la somma pari ad €
500,00 mensili nel periodo non regolarizzato, mentre nel periodo dal
01.06.2020 al 30.11.2020 il netto in busta paga, come da prospetti paga in atti;
di aver fruito, nell'arco dell'intero rapporto di lavoro, annualmente, di solo una settimana di ferie;
che la nullità ed inefficacia del detto contratto di assunzione a tempo determinato conseguirebbero alla avvenuta formazione dello stesso solo successivamente alla regolare instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avendo il ricorrente prestato la propria attività, pur senza regolare assunzione, alle dipendenze della resistente sin dal 01.07.2017; di aver ricevuto dalla convenuta, in data 17 dicembre 2020, prima della naturale scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, l'intimazione, per il tramite dell'applicazione “Whatsapp”, di non presentarsi ulteriormente a lavoro essendo il suo lavoro “finito”, senza indicazione di alcuna giusta causa e/o giustificato motivo a suffragio di tal illegittimo ed ingiustificato licenziamento;
che, peraltro, dalla stessa busta paga di dicembre 2020, redatta dalla datrice di lavoro e consegnata al lavoratore risulta che, a partire dal 17.12.2020, questi risulta formalmente assente e non già licenziato, risultando altresì che la data di cessazione del rapporto di lavoro fosse avvenuta “regolarmente” al 31.12.2020, data di naturale scadenza del contratto di assunzione a tempo determinato;
che analoghe conclusioni si rinvengono dalla disamina del Mod Uni-Lav relativo al rapporto di lavoro de quo, da cui emerge che la datrice di lavoro non ha mai comunicato, al competente C.P.I., quale data di presunto licenziamento quella del 17.12.2020, risultando infatti che il detto contratto di assunzione a tempo determinato fosse naturalmente scaduto al 31.12.2020; che, peraltro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nulla veniva corrisposto dalla convenuta a titolo di differenze retributive a titolo di: paga base e indennità di contingenza tredicesima mensilità 2017,
2018, 2019 e 2020, lavoro straordinario diurno, lavoro domenicale, festività e ferie non godute ore, oltre alla maggiorazione su T.F.R. lordo spettante in virtù dell'orario di lavoro effettivamente osservato come innanzi;
di essere, pertanto, a tutt'oggi creditore nei confronti della convenuta ai sensi del CCNL Commercio Pubblici Esercizi del 03.12.2010 e succ. integrazioni e modificazioni, nonché dell'art. 36 della Costituzione, della complessiva somma di Euro 91.311,71= (di cui € 5.121,76 a titolo di
T.F.R. lordo), per i titoli precitati;
di aver, con monitoria legale del
22.12.2020 a firma dell'Avv. Vito Nicola Lacerenza, impugnato la clausola di apposizione del termine e il licenziamento, in quanto immotivato e nemmeno sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo, chiedendo pertanto la immediata ricostituzione del rapporto di lavoro oltre al pagamento di tutti i crediti di lavoro maturati in virtù della effettiva quantità e qualità del lavoro svolto;
che tale richiesta rimaneva tuttavia priva di esito da parte della convenuta - chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1. accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha lavorato continuativamente ed ininterrottamente, alle dipendenze di
[...]
, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, corrente CP_1 in Casamassima alla S.S. 100 Baricentro Modulo 11 Lotto 13, secondo le modalità gli orari e le mansioni di cui in narrativa, dal 01.07.2017 al
17.12.2020, data del suo licenziamento privo di giustificato motivo e/o giusta causa;
2. accertarsi e dichiararsi che a decorrere dal 01.07.2017 sia stato instaurato, tra le parti, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
3. per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola di apposizione del termine di cui al contratto di lavoro del
01.06.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 4 D.Lgs. 81/2015,
e dichiararsi la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ab origine;
4. accertarsi e dichiararsi la violazione dell'art. 2, comma 2, della L. 604/66 nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. dunque la nullità ed inefficacia del licenziamento del ricorrente avvenuto il 17.12.2020 in quanto intimato senza specificazione dei motivi e senza giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo;
5. conseguentemente e per l'effetto condannarsi la resistente, alla immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e/o alla ricostituzione del rapporto di lavoro, oltre al risarcimento del danno subito dallo stessa, con l'obbligo di pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. pari ad € 1.430,37/mensile, dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria nella misura legale, ovvero, in subordine, ex art. 28, comma 2, D. Lgs. 81/2015, nella misura di un'indennità compresa tra 2,5 e dodici mensilità;
6. condannare la resistente al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali in favore del ricorrente dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva riammissione nel posto di lavoro;
7. in via subordinata, nel caso di ritenuta inapplicabilità della c.d. tutela reale per provata insussistenza dei requisiti dimensionali del datore di lavoro e comunque accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento in quanto privo di giusta causa e/o giustificato motivo, condannarsi la resistente al pagamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, in luogo della reintegrazione e alla luce della sentenza n. 148/2018 della Corte
Costituzionale, dell'indennità risarcitoria compresa tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità;
8. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi valido il contratto a termine in atti, si chiede condannarsi la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme che gli sarebbero spettate a titolo di retribuzione sino alla data di scadenza naturale del contratto, per assenza di giusta causa a suffragio dell'intimato licenziamento in violazione dell'art. 2119 c.c.
9. accertarsi e dichiararsi che tra le parti si è configurato, a partire dal 01.07.2017, ovvero da quell'altro periodo che venisse accertato e dichiarato all'esito del giudizio, un rapporto di lavoro di natura subordinata inquadrabile, secondo la ridetta contrattazione collettiva di categoria, al V livello del c.c.n.l. Commercio – Pubblici Esercizi del
18.07.2008 e successive modificazioni, integrazioni e rinnovi, svoltosi secondo le modalità e gli orari di lavoro di cui in narrativa;
10. conseguentemente e per l'effetto condannarsi, la resistente al pagamento nei confronti della ricorrente della complessiva somma di Euro 91.311,71=, per le causali e le voci di cui in narrativa e di cui ai conteggi allegati
(ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o riveniente dalla C.T.U., che sin da ora si richiede in caso di contestazione dei conteggi), oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul capitale rivalutato, dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino all'integrale soddisfo;
11. condannarsi la resistente, al versamento in favore della ricorrente dei contributi assistenziali e previdenziali riferiti alle somme cui questa dovesse risultare soccombente in pagamento;
12. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c; nel merito, ha contestato la fondatezza delle allegazioni attoree.
A sua volta l' costituendosi in giudizio, ha rassegnato le seguenti CP_2 conclusioni “Voglia il Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, accertando - nel caso di accoglimento – e per i periodi non prescritti la relativa retribuzione imponibile;
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione, come per legge, secondo tariffa”.
Conclusa l'istruttoria orale, all'odierna udienza in trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
È infondata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
Com'è noto, «nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa» (v. ex multis Cass. sez. VI-L ord. 3126/11, che ha affermato il riportato principio ai sensi dell'art. 360bis n. 1 cod. proc. civ.). Si è anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (così in particolare Cass. 7199/18, che si richiama a
Cass. 3269/95, 817/99, 10154/01, 12059/03 e 18930/04).
Nella specie, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo porta a ritenere che esso contenga tutti gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c.
e, in particolare, la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda.
Dalla lettura del ricorso, difatti, emerge chiaramente che il ricorrente – il quale deduce di aver lavorato alle dipendenze della ditta convenuta dal
01.07.2017 al 17.12.2020, con inquadramento nel 5° livello del c.c.n.l.
Commercio – Pubblici Esercizi del 18.07.2008 – rivendica, in estrema sintesi la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ab origine, la reintegra nel posto di lavoro e/o la ricostituzione del rapporto di lavoro e/o l'indennità risarcitoria spettante o, in estremo in subordine, il pagamento delle somme che gli sarebbero spettate sino alla naturale scadenza del contratto, nonchè la somma di € 91.311,71, a titolo di differenze retributive (per paga base e indennità di contingenza, tredicesima mensilità 2017, 2018, 2019 e 2020, lavoro straordinario diurno, lavoro domenicale, festività e ferie non godute ore, oltre alla maggiorazione su T.F.R. lordo spettante in virtù dell'orario di lavoro effettivamente osservato come innanzi) e la conseguente regolarizzazione contributiva.
Può dunque ritenersi che dalla lettura complessiva del ricorso – unitamente alla documentazione prodotta – siano perfettamente desumibili il petitum e la causa petendi della domanda avanzata dal ricorrente. D'altra parte, parte convenuta si è costituita formulando articolate deduzioni in merito a ciascuna delle plurime pretese fatte valere con l'atto introduttivo, così dimostrando di aver perfettamente inteso le ragioni del suo coinvolgimento in questo giudizio. Va senz'altro respinta, perciò, l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente.
Tanto premesso, sul tenore delle reciproche allegazioni difensive, in primo luogo, vanno rigettate le rivendicazioni attoree fondate sulla sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo dal 01.07.2017 al 31.05.2020, attesa l'insufficienza –per un verso- del piano assertivo attoreo –per altro verso- delle risultanze dell'istruttoria espletata in corso di causa a suffragare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nei periodi che hanno preceduto quello regolarizzato.
A tale riguardo, occorre premettere che il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 della Costituzione riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità
e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione ed assimilabili a quelle svolte in regime di subordinazione (Cass., Sez. Lav.,
21.10.2000, n. 13941). Orbene, nella presente fattispecie, il piano assertivo attoreo si appalesa oltremodo carente, difettando l'allegazione e, conseguentemente, l'articolazione di qualsivoglia richiesta istruttoria finalizzata a comprovare la sussistenza dei requisiti indefettibili della subordinazione –integrati dalla soggezione del lavoratore alle direttive specifiche e puntuali nonché al potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro-; laddove, anche un rapporto di collaborazione autonoma o di parasubordinazione presuppone l'osservanza, da parte del prestatore di lavoro, delle direttive datoriali finalizzate a consentire il coordinamento della sua attività lavorativa con gli obiettivi dell'impresa.
Né l'istruttoria orale espletata in corso di causa ha fornito adeguati riscontri probatori in merito alla sussistenza dei criteri complementari e sussidiari –integrati dalla collaborazione, dalla continuità delle prestazioni, dall'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, dal versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita ed in rapporto di corrispettività con la quantità del lavoro svolto, dalla necessità, per il prestatore di lavoro, di giustificare eventuali ritardi ed assenze e dalla mancanza, in capo al medesimo, di un autonomo potere di organizzazione e gestione della relativa prestazione lavorativa- che, pur privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione. Difatti, i testi escussi in giudizio su richiesta di parte ricorrente – oltre a non avere riferito nulla in merito alla soggezione del lavoratore al potere di direttiva specifica, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, come già detto nemmeno puntualmente allegato nel ricorso introduttivo del giudizio- pur avendo affermato che il ricorrente ha lavorato presso la convenuta durante il periodo precedente alla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, non hanno saputo riferire nulla in merito al contenuto delle direttive che gli venivano impartite ed hanno reso dichiarazioni del tutto generiche con riferimento alla durata del rapporto di lavoro (teste “Conosco Testimone_1 il sig. perché io sono guardia giurata presso il centro Parte_1 commerciale il Baricentro dove si trova il negozio della resistente.
ADR: io lavoro presso il Baricentro dal 2000 e quindi per le mie mansioni controllo i capannoni e giro per il centro e controllo anche ingressi e uscite.
ADR: so che il ricorrente ha lavorato presso la ditta convenuta perchè io giro nei capannoni e quando sono all'ingresso a chiunque entri chiedo il motivo dell'accesso.
ADR: quindi l'ho visto nel capannone della resistente. CP_3
ADR: ricordo che era il 2017 quando è venuto a lavorare perché lui era il figlio del mio collega di lavoro. Posso dire che era estate ma non posso dire con precisione il mese. Sulla fine del rapporto mi ricordo che era periodo invernale 2020.
ADR: non è vero che il rapporto è stato sospeso per il periodo 1/03/2020 –
31/05/2020 perché lui veniva sempre. Infatti io l'ho visto nel capannone a lavorare.
ADR: io quando andavo con riferimento al punto sub d) del ricorso vedevo che il ricorrente a volte stava solo a volte con la titolare e il marito e quelle occasioni ho visto che la titolare dava disposizioni. Null'altro posso dire sulle ferie e malattia.
ADR confermo la circostanza sub e) del ricorso.
ADR: con riferimento alla posizione sub f) la confermo. In ordine agli orari poiché lo vedevo lavorare nell'arco dei miei turni di lavoro che andavano dalle 6,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 22,00 con un mio giorno di riposo settimanale. Preciso che lavoro anche il sabato e la domenica.
Preciso che il sabato è chiuso il centro. Ogni settimana cambio il turno. ADR: non so quando il andava in ferie e ciò in riferimento alla Parte_1 posizione sub i) del ricorso”; teste “Conosco il Testimone_2 ricorrente, in quanto nella mia qualità di ex guardia giurata del Centro
Commerciale Baricentro di Casamassima, lo vedevo entrare e uscire.
ADR: io sono stato in servizio presso il Baricentro sino ad ottobre 2019, perché il 5 novembre andavo in pensione.
ADR: in ordine alla circostanza sub a) mi ricordo che il ha Parte_1 lavorato dal 1 luglio 2017 sino a quando sono stato in servizio, presso il negozio della convenuta.
ADR: preciso che tanto so in quanto essendo preposto alla guardiania ed alla riscossione delle quote condominiali l'ho visto nel negozio.
ADR: da quando sono andato in pensione non posso dire se il ha Parte_1 continuato a lavorare.
ADR: nulla so in ordine alla circostanza sub b) del ricorso in quanto non lavoravo più perché non ero in servizio.
ADR: con riferimento alla circostanza sub d) e f) del ricorso non so con precisione chi desse le disposizioni di lavoro al io lo vedevo Parte_1 dentro il negozio e per quello che ho visto faceva di tutto: mettere a posto la roba, parlare con i clienti e riporre la merce acquistata sulla cassa o nelle loro autovetture su richiesta dei clienti.
ADR: confermo la circostanza sub e) del ricorso integralmente per quanto già detto prima.
ADR: con riferimento alla circostanza sub g) posso dire che io facevo tre turni alternati così: 6-14.00, 14.00-22.00 e 22.00 06.00. In quelle circostanze ho sempre visto il ricorrente nelle fasce orarie di cui al predetto punto g), dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 19.00 ed il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 13.30, tranne quando facevo il turno notturno. Io avevo un giorno di riposo settimanale variabile perché si osservava il sistema tre giorni di lavoro seguito da uno di riposo e quindi lavoravo anche di sabato e domenica anche nei festivi.
Per esigenze di servizio poteva capitare che io facessi nella settimana più turni notturni.
ADR: non posso dire nulla in ordine alla circostanza sub i) del ricorso”.
Ebbene – in disparte la genericità e insufficienza ai fini che ci occupano delle deposizioni testimoniali richiamate, per i motivi di cui innanzi - è appena il caso di evidenziare, in ordine all'attendibilità del teste
, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese da quest'ultimo Tes_1 – il quale ha affermato di aver visto il ricorrente lavorare presso la convenuta anche nel periodo dal 01.03.2020 al 31.05.2020 – rispetto alla prospettazione attorea (cfr. pag. 2, punto 2, del ricorso introduttivo).
Si rileva, peraltro, che il teste , essendo andato in pensione nel Tes_2 novembre 2019, ha potuto riferire per un periodo limitato, coincidente solo in parte con quello dedotto dal ricorrente come non regolarizzato.
Si consideri, altresì, che i testi escussi da parte ricorrente – entrambi guardie giurate presso il centro commerciale Baricentro - svolgevano mansioni differenti rispetto a quelle dedotte dal ricorrente e che implicavano l'espletamento delle stesse in luoghi diversi rispetto a quelli indicati dal , dovendosi dunque escludere una conoscenza diretta Parte_1
e continuativa delle modalità lavorative che avrebbero caratterizzato l'attività lavorativa di quest'ultimo.
I testi citati dalla parte resistente, dal canto loro, non hanno in alcun modo confermato la presenza del ricorrente presso la sede della convenuta nel periodo in questione o comunque hanno riferito circostanze apprese de relato.
In ordine all'interrogatorio formale deferito alla resistente, va precisato che quest'ultima si è limitata a confermare l'espletamento di attività lavorativa da parte del ricorrente “dopo la prima pandemia (2020) per sei mesi” e, con riferimento al periodo marzo 2020 – maggio 2020 – per il quale lo stesso ricorrente deduce di non aver lavorato – a precisare che “il ricorrente è venuto a conoscermi e vedere ciò che avrebbe dovuto fare nel negozio”. Pertanto, risulta evidente che la conferma dei capitoli sub d) ed e) del ricorso deve intendersi limitata al periodo di lavoro regolarizzato, per il quale solo vi è stata conferma.
In definitiva, non essendo emerso alcun elemento che possa consentire di ritenere esistente il rapporto di lavoro subordinato al di fuori del periodo di formale assunzione (dal 01.06.2020 al 31.12.2020), a fortiori totalmente infondate sono la domanda di conversione del rapporto a tempo determinato e le conseguenti pretese (reintegra e/o ricostituzione rapporto di lavoro e/o indennità risarcitoria), nonché le richieste formulate, con riferimento al periodo dal 01.07.2017 al 31.05.2020, a titolo di differenze retributive, oltre alla regolarizzazione contributiva.
Si ritiene invece fondata la domanda, formulata in via subordinata, relativa al pagamento delle somme che sarebbero spettate al ricorrente a titolo di retribuzione sino alla data di scadenza naturale del contratto a tempo determinato, prorogato sino al 31.12.2020, per assenza di giusta causa a suffragio del recesso anticipato in violazione dell'art. 2119 c.c.
Nel caso in esame, parte resistente ha espressamente riconosciuto l'effettività del recesso anticipato dal contratto a tempo determinato
(cfr. pag. 11 memoria di costituzione in cui si legge “Ed infatti, trattasi di contratto a tempo determinato stipulato tra le parti perfettamente valido e legittimo il cui recesso anticipato da parte datoriale avveniva a causa delle restrizioni emanate dal Governo per far fronte ad una situazione epidemiologica ancora in corso all'epoca dei fatti ed in pieno stato di emergenza”).
Pertanto, non potendosi ritenere che le motivazioni addotte dalla resistente - peraltro non espressamente precisate nei messaggi Whatsapp, non oggetto di specifica contestazione, inviati al ricorrente - costituiscano giusta causa di recesso anticipato, la parte resistente va condannata alla corresponsione delle somme che sarebbero spettate al ricorrente a titolo di retribuzione sino alla data di scadenza naturale del contratto a tempo determinato (ovvero sino al 31.12.2020), oltre alla regolarizzazione contributiva eventualmente spettante con riferimento a tale periodo.
Passando ad esaminare le richieste attoree di differenze retributive con riferimento al periodo di lavoro regolarizzato, non possono trovare accoglimento le rivendicazioni per il lavoro straordinario asseritamente non retribuito.
Occorre innanzitutto ricordare che sul lavoratore che domandi la corresponsione di emolumenti per lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere della prova delle ore effettivamente lavorate. Il lavoratore, in particolare, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario contrattualmente previsto, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (v. Cass. 3194/09, 12434/06, 1389/03 e 13695/01).
In particolare, qualora il lavoratore che ha agito per ottenere il compenso per lavoro straordinario riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (così Cass. 3714/09). Orbene, una attenta disamina delle risultanze istruttorie evidenzia il mancato assolvimento di tale onere probatorio.
Difatti, in proposito, va ribadito che l'unico teste di parte ricorrente
) che ha potuto riferire in ordine al periodo in questione – Tes_1 atteso che il teste andava in pensione nel novembre 2019 – non è Tes_2 stato in grado di riferire in modo completo e dettagliato in ordine all'esatto orario lavorativo prestato dal ricorrente. Come detto, il teste svolgeva mansioni differenti rispetto a quelle dedotte dal ricorrente e che implicavano l'espletamento delle stesse in luoghi diversi rispetto a quelli indicati dal , dovendosi dunque escludere una conoscenza diretta Parte_1
e completa del concreto orario di lavoro osservato da quest'ultimo.
Inoltre, rispetto agli orari di lavoro espletati dal teste, si rileva che egli lavorava in turni, diversi per ogni settimana, che coincidevano solo parzialmente con gli orari di lavoro indicati dal ricorrente.
Tenuto conto del periodo in esame, le dichiarazioni dei testi si rilevano insufficienti e generiche.
Sicché, rilevato che non è stata raggiunta la prova dell'avvenuto svolgimento di lavoro supplementare/straordinario, la relativa domanda è infondata e deve essere rigettata.
Le medesime considerazioni valgono in ordine alle pretese attoree relative al lavoro domenicale, considerato che, sulla base delle dichiarazioni del teste non può ritenersi raggiunta la prova rigorosa, anche Tes_1 eventualmente da un punto di vista quantitativo, dell'effettivo svolgimento da parte del del lavoro domenicale così come dedotto in ricorso. Parte_1
In ordine alle festività non godute, alcuna prova è stata fornita, rilevato peraltro che parte ricorrente non ha articolato alcuno specifico mezzo istruttorio a riguardo;
mentre, quanto alla domanda volta al pagamento delle differenze retributive per mancato godimento delle ferie – in considerazione del tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa - si ritiene che parte ricorrente non abbia dato prova dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati (cfr. Cass. n. 26985/2009).
Peraltro, dall'esame delle buste paga riversate in atti risulta che sono stati altresì retribuiti: festività non godute, ferie non godute e ratei di tredicesima e quattordicesima. Per quanto innanzi rilevato, va dichiarata l'insussistenza delle conseguenti differenze retributive richieste a titolo di TFR (per l'orario di lavoro asseritamente prestato).
In ordine all'indennità di contingenza, dall'esame delle medesime buste paga in atti la stessa risulta conteggiata ai fini del calcolo della paga base. Pertanto, atteso che parte ricorrente ha espressamente ammesso, di aver percepito gli importi netti indicati nelle buste paga relative al rapporto di lavoro a tempo determinato (cfr. pag. 3, punto 7, ricorso introduttivo), nulla risulta dovuto con riferimento ai predetti titoli.
Il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente alla domanda formulata in via subordinata al punto 8 delle conclusioni del ricorso, attesa l'assenza di giusta causa a suffragio del recesso anticipato dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in violazione dell'art. 2119 c.c.; pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento delle somme che sarebbero spettate al ricorrente a titolo di retribuzione sino alla data di scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato del
01.06.2020, poi prorogato sino al 31.12.2020, oltre alla regolarizzazione contributiva eventualmente spettante con riferimento a tale periodo.
L'esito complessivo del giudizio e gli esiti non univoci dell'istruttoria, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- condanna la parte resistente al pagamento in favore di Parte_1 delle somme che sarebbero spettate a quest'ultimo a titolo di retribuzione sino alla data di scadenza naturale del contratto a tempo determinato del
01.06.2020, poi prorogato sino al 31.12.2020, oltre alla regolarizzazione contributiva eventualmente spettante con riferimento a tale periodo;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 09.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli) -rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 31.03.2023 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)