Trib. Bari, sentenza 09/05/2025, n. 1858
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Sentenza 9 maggio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, dal giudice Dott.ssa Agnese Angiuli, in data 09/05/2025. Il ricorrente ha sostenuto di aver lavorato per la resistente dal 01.07.2017 al 17.12.2020, chiedendo la conversione del contratto a tempo determinato in indeterminato, la reintegra e il pagamento di differenze retributive per un totale di € 91.311,71. La parte resistente ha eccepito la nullità del ricorso e contestato le pretese del ricorrente, sostenendo la legittimità del contratto a termine.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo infondate le richieste di conversione del contratto e di reintegra, poiché non è emersa la prova di un rapporto di lavoro subordinato prima del 01.06.2020. Tuttavia, ha riconosciuto l'illegittimità del recesso anticipato dal contratto a tempo determinato, condannando la resistente al pagamento delle somme dovute fino alla scadenza naturale del contratto. La decisione si basa sull'assenza di giusta causa per il recesso e sull'insufficienza delle prove fornite dal ricorrente riguardo alle differenze retributive richieste. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 09/05/2025, n. 1858
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 1858
    Data del deposito : 9 maggio 2025

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