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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2024, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 1886/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 15.02.24, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1886/2023 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Corrado Tortora
APPELLANTE
E generalizzato in atti Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Zampella
APPELLATO
OGGETTO: Passaggio di cantiere. Art.6 del CCNL Fise Org_1
Retribuzione Globale di fatto art. 27 del cit. CCNL. Assegno ad personam e superminimo. Prescrizione. Società “in house providing”.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
n.4809/2023, pubblicata il 12.07.2023, che aveva parzialmente accolto, rigettando l'eccezione di prescrizione, la domanda proposta dall'appellato
, con la quale l'originario ricorrente aveva richiesto la condanna CP_1
della Società resistente al pagamento delle differenze retributive - tra l'altro, a titolo di superminimo ed assegno ad personam - ex artt. 6 e 27 del CCNL Fise
Org_1
L'Appellante odiernamente censura, la sentenza impugnata, in primo luogo, sotto il profilo dell'error in iudicando, per aver il primo Giudice nel riconoscere gli emolumenti aggiuntivi a titolo di assegno ad personam e superminimo valutato erroneamente la documentazione prodotta a sostegno della domanda da parte del ricorrente;
in secondo luogo per aver rigettato l'eccepita prescrizione.
Si è costituita parte appellata che ha contestato in fatto e diritto la fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
2 relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II,
29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante. Ciò posto,
l'appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
2. È appena il caso di ricordare che le domande rigettate dal primo Giudice e non riproposte in appello si intendono rinunciate con il conseguente passaggio in giudicato interno del loro rigetto.
2.1 Non avendo l'appellato inteso impugnare la sentenza di primo grado, nonostante avesse originariamente proposto anche domanda relativa all'indennità di trasferta, sulla questione si è formato il giudicato, essendosi il giudice espressamente pronunciato sul punto.
2.2 Le seguenti circostanze incontestate o coperte da giudicato interno vanno
“escluse dal tema d'indagine” (cfr Cass. ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre
2016, n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
2.2.1 È pacifico che il lavoratore ha prima svolto la sua attività lavorativa alle dipendenze della sino al 30/10/2016 e a seguito del Controparte_2
3 passaggio di cantiere avvenuto ex art. 6 Fise ha svolto Org_2 Org_1
la sua attività, dall'01.11.2016 con le medesime mansioni di responsabile amministrativo ed impiegato tecnico, inquadrato nel 7° livello del citato
CCNL, alle dipendenze della Società appellante succeduta Parte_1
nell'appalto della rimozione dei rifiuti urbani con l'Ente pubblico territoriale, presso il cantiere di Ercolano.
2.2.2 È pacifico tra le parti, come correttamente già ritenuto dal primo
Giudice, secondo le previsioni dell'art. 27 del CCNL Fise che Org_1
gli emolumenti riconosciuti al lavoratore a titolo di assegno ad personam e superminimo se inclusi espressamente nel trattamento retributivo, inteso quale retribuzione globale di fatto devono essere ritenuti parte della retribuzione ove erogate con il carattere della stabilità.
2.2.3 Difatti, nell'accordo sottoscritto con le OO.SS., per il passaggio diretto ed immediato dei lavoratori, le parti concordavano che i lavoratori che avevano diritto al passaggio diretto ed immediato con la società subentrante ex art. 6 del CCNL di categoria, conservavano il trattamento retributivo goduto alla data del passaggio stesso (cfr. verbale di passaggio di cantiere agli atti).
2.2.4 Pertanto, essendo tali voci parte integrante della retribuzione globale di fatto, le stesse rientrano tra le condizioni di miglior favore che l'impresa aggiudicatrice dell'appalto è tenuta ad assicurare al lavoratore al momento del passaggio.
Ciò posto, detti emolumenti - come pure evidenziato dal primo Giudice, senza che il relativo punto sia stato oggetto di specifica censura - sono assorbibili e, dunque, potevano essere assorbiti o in occasione di aumenti della retribuzione lorda determinati da rinnovi contrattuali o attraverso passaggi di livello (cfr.
Cass.civ. sez. lav. 5.6.2020, n.10779).
4 2.2.5 Può ritenersi conseguentemente coperto da giudicato interno l'accertamento, contenuto in sentenza sulla circostanza che “nel corso del rapporto di lavoro del ricorrente con la società convenuta, non vi è stato alcun aumento della retribuzione lorda determinato da un rinnovo contrattuale, né vi è stato alcun passaggio dal ricorrente ad un livello superiore. Non risultano, dunque, i presupposti per l'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto”.
3. Il thema decidendum, così come riproposto in appello sulla base dei due motivi di gravame che possono essere trattati congiuntamente, per la stretta connessione delle questioni che vengono in rilievo, involge il preteso riconoscimento prima da parte della Società uscente poi da parte della subentrante -odierna appellante- nell'appalto del servizio di raccolta rifiuti, a favore del lavoratore dei ridetti emolumenti in busta paga ed il dies a quo di decorrenza dell'eventuale correlativo credito vantato dal medesimo lavoratore.
3.1 Che gli emolumenti corrisposti a titolo di assegno ad personam (1.513,00 euro mensili) e superminimo (450,38 euro mensili) fossero espressamente inclusi nel trattamento retributivo, di cui godeva il lavoratore, prima del passaggio di cantiere, emerge per tabulas dalla documentazione versata in atti, di talchè ne discende la continuità della corresponsione degli importi a titolo ed il correlativo obbligo per l'azienda subentrante ex art.6 CCNL applicato di riconoscere al personale in forza il trattamento economico e normativo contrattuale “già corrisposto dall'impresa cessante”.
3.2 Tale obbligo si ricava, invero, dai commi 3,6,9 e 10 dell'art.6 CCNL cit, in quanto i predetti emolumenti erano stabilmente conglobati da tempo nella retribuzione base, non risultando dunque riconosciuti in violazione del comma 6 e non risultando alcuna interlocuzione che rientri nel perimetro del disposto del comma 10.
3.3 A ciò si aggiunga che il testo dell'art.6 citato non fissa un vincolo, né un limite temporale esplicito tra trattamento retributivo da garantire e periodo di
5 rilevanza, stabilendo che l'impresa che subentra debba assicurare il medesimo trattamento economico e contrattuale. Non può, dunque, ritenersi che la subentrante sia tenuta al trattamento di fatto erogato da ultimo, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, poiché il dato testuale non è espresso in tal senso.
L'obbligo di garanzia retributiva e di continuità quantitativa viene posto in relazione all'impegno retributivo astratto cui il cedente era tenuto, indipendentemente dalle contingenze e da eventuali inadempimenti che restano irrilevanti.
3.4 Né può ritenersi di dover tutelare la Società subentrante che non abbia diligentemente attivato i propri obblighi informativi e di controllo delle condizioni dell'appalto acquisito, in particolare in relazione alle retribuzioni dovute al personale in forza (così Corte di Appello Napoli del 22 dicembre
2020 rel. ). Per_1
A fronte della prova emergente dalle buste paga, dettagliate ed univoche in tale senso, l'appellante dovrà, dunque, riconoscere la retribuzione come già percepita.
3.5 Quanto al disconoscimento delle buste paga prodotte, lo stesso risulta totalmente generico.
Di recente la Suprema Corte con la sentenza 311/2020 (confermando il precedente orientamento) ha precisato che "in tema di prova documentale,
l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive" (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf.: Sez. 1, Sentenza n. 14416 del
07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, la quale specifica altresì
6 che la suddetta contestazione "va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016).
4. Quanto al secondo motivo di censura, va premesso che è indiscussa sia la natura privatistica della società in house providing che la natura Parte_1
privatistica dei rapporti dalla medesima instaurati, sinchè non può ritenersi che il rapporto sia assistito dalla stabilità garantita ai lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato, non determinando detto effetto l'art.6 CCNL citato che assolve alla diversa funzione di garantire la conservazione del posto di lavoro nel cd. passaggio di cantiere, tutte le volte che una nuova società subentra nella gestione dell'appalto alle medesime condizioni lavorative. È sufficiente, dunque, rimandare – nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att.c.p.c. – al costante orientamento di questa Corte secondo cui - in ossequio ai principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità – si veda Cass. civ. sez. lav.,
06/09/2022, n.26246; da ultimo, Cass. civ. sez. lav., 29/12/2023, n.36345
(ed a cui correttamente si è attenuto il primo Giudice) – “per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue il complessivo rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
5. In considerazione della peculiarità delle questioni coinvolte nel presente contenzioso, in parte anche nuove rispetto alla sua serialità e che sul profilo giuridico centrale ha registrato difformi orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di merito, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, vanno dichiarate integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
7 6. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
compensa le spese di lite contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli in data 15 febbraio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Raffaella Genovese
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 15.02.24, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1886/2023 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Corrado Tortora
APPELLANTE
E generalizzato in atti Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Zampella
APPELLATO
OGGETTO: Passaggio di cantiere. Art.6 del CCNL Fise Org_1
Retribuzione Globale di fatto art. 27 del cit. CCNL. Assegno ad personam e superminimo. Prescrizione. Società “in house providing”.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 L'appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
n.4809/2023, pubblicata il 12.07.2023, che aveva parzialmente accolto, rigettando l'eccezione di prescrizione, la domanda proposta dall'appellato
, con la quale l'originario ricorrente aveva richiesto la condanna CP_1
della Società resistente al pagamento delle differenze retributive - tra l'altro, a titolo di superminimo ed assegno ad personam - ex artt. 6 e 27 del CCNL Fise
Org_1
L'Appellante odiernamente censura, la sentenza impugnata, in primo luogo, sotto il profilo dell'error in iudicando, per aver il primo Giudice nel riconoscere gli emolumenti aggiuntivi a titolo di assegno ad personam e superminimo valutato erroneamente la documentazione prodotta a sostegno della domanda da parte del ricorrente;
in secondo luogo per aver rigettato l'eccepita prescrizione.
Si è costituita parte appellata che ha contestato in fatto e diritto la fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
2 relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II,
29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante. Ciò posto,
l'appello è infondato e va, pertanto, disatteso.
2. È appena il caso di ricordare che le domande rigettate dal primo Giudice e non riproposte in appello si intendono rinunciate con il conseguente passaggio in giudicato interno del loro rigetto.
2.1 Non avendo l'appellato inteso impugnare la sentenza di primo grado, nonostante avesse originariamente proposto anche domanda relativa all'indennità di trasferta, sulla questione si è formato il giudicato, essendosi il giudice espressamente pronunciato sul punto.
2.2 Le seguenti circostanze incontestate o coperte da giudicato interno vanno
“escluse dal tema d'indagine” (cfr Cass. ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre
2016, n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
2.2.1 È pacifico che il lavoratore ha prima svolto la sua attività lavorativa alle dipendenze della sino al 30/10/2016 e a seguito del Controparte_2
3 passaggio di cantiere avvenuto ex art. 6 Fise ha svolto Org_2 Org_1
la sua attività, dall'01.11.2016 con le medesime mansioni di responsabile amministrativo ed impiegato tecnico, inquadrato nel 7° livello del citato
CCNL, alle dipendenze della Società appellante succeduta Parte_1
nell'appalto della rimozione dei rifiuti urbani con l'Ente pubblico territoriale, presso il cantiere di Ercolano.
2.2.2 È pacifico tra le parti, come correttamente già ritenuto dal primo
Giudice, secondo le previsioni dell'art. 27 del CCNL Fise che Org_1
gli emolumenti riconosciuti al lavoratore a titolo di assegno ad personam e superminimo se inclusi espressamente nel trattamento retributivo, inteso quale retribuzione globale di fatto devono essere ritenuti parte della retribuzione ove erogate con il carattere della stabilità.
2.2.3 Difatti, nell'accordo sottoscritto con le OO.SS., per il passaggio diretto ed immediato dei lavoratori, le parti concordavano che i lavoratori che avevano diritto al passaggio diretto ed immediato con la società subentrante ex art. 6 del CCNL di categoria, conservavano il trattamento retributivo goduto alla data del passaggio stesso (cfr. verbale di passaggio di cantiere agli atti).
2.2.4 Pertanto, essendo tali voci parte integrante della retribuzione globale di fatto, le stesse rientrano tra le condizioni di miglior favore che l'impresa aggiudicatrice dell'appalto è tenuta ad assicurare al lavoratore al momento del passaggio.
Ciò posto, detti emolumenti - come pure evidenziato dal primo Giudice, senza che il relativo punto sia stato oggetto di specifica censura - sono assorbibili e, dunque, potevano essere assorbiti o in occasione di aumenti della retribuzione lorda determinati da rinnovi contrattuali o attraverso passaggi di livello (cfr.
Cass.civ. sez. lav. 5.6.2020, n.10779).
4 2.2.5 Può ritenersi conseguentemente coperto da giudicato interno l'accertamento, contenuto in sentenza sulla circostanza che “nel corso del rapporto di lavoro del ricorrente con la società convenuta, non vi è stato alcun aumento della retribuzione lorda determinato da un rinnovo contrattuale, né vi è stato alcun passaggio dal ricorrente ad un livello superiore. Non risultano, dunque, i presupposti per l'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto”.
3. Il thema decidendum, così come riproposto in appello sulla base dei due motivi di gravame che possono essere trattati congiuntamente, per la stretta connessione delle questioni che vengono in rilievo, involge il preteso riconoscimento prima da parte della Società uscente poi da parte della subentrante -odierna appellante- nell'appalto del servizio di raccolta rifiuti, a favore del lavoratore dei ridetti emolumenti in busta paga ed il dies a quo di decorrenza dell'eventuale correlativo credito vantato dal medesimo lavoratore.
3.1 Che gli emolumenti corrisposti a titolo di assegno ad personam (1.513,00 euro mensili) e superminimo (450,38 euro mensili) fossero espressamente inclusi nel trattamento retributivo, di cui godeva il lavoratore, prima del passaggio di cantiere, emerge per tabulas dalla documentazione versata in atti, di talchè ne discende la continuità della corresponsione degli importi a titolo ed il correlativo obbligo per l'azienda subentrante ex art.6 CCNL applicato di riconoscere al personale in forza il trattamento economico e normativo contrattuale “già corrisposto dall'impresa cessante”.
3.2 Tale obbligo si ricava, invero, dai commi 3,6,9 e 10 dell'art.6 CCNL cit, in quanto i predetti emolumenti erano stabilmente conglobati da tempo nella retribuzione base, non risultando dunque riconosciuti in violazione del comma 6 e non risultando alcuna interlocuzione che rientri nel perimetro del disposto del comma 10.
3.3 A ciò si aggiunga che il testo dell'art.6 citato non fissa un vincolo, né un limite temporale esplicito tra trattamento retributivo da garantire e periodo di
5 rilevanza, stabilendo che l'impresa che subentra debba assicurare il medesimo trattamento economico e contrattuale. Non può, dunque, ritenersi che la subentrante sia tenuta al trattamento di fatto erogato da ultimo, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, poiché il dato testuale non è espresso in tal senso.
L'obbligo di garanzia retributiva e di continuità quantitativa viene posto in relazione all'impegno retributivo astratto cui il cedente era tenuto, indipendentemente dalle contingenze e da eventuali inadempimenti che restano irrilevanti.
3.4 Né può ritenersi di dover tutelare la Società subentrante che non abbia diligentemente attivato i propri obblighi informativi e di controllo delle condizioni dell'appalto acquisito, in particolare in relazione alle retribuzioni dovute al personale in forza (così Corte di Appello Napoli del 22 dicembre
2020 rel. ). Per_1
A fronte della prova emergente dalle buste paga, dettagliate ed univoche in tale senso, l'appellante dovrà, dunque, riconoscere la retribuzione come già percepita.
3.5 Quanto al disconoscimento delle buste paga prodotte, lo stesso risulta totalmente generico.
Di recente la Suprema Corte con la sentenza 311/2020 (confermando il precedente orientamento) ha precisato che "in tema di prova documentale,
l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive" (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf.: Sez. 1, Sentenza n. 14416 del
07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, la quale specifica altresì
6 che la suddetta contestazione "va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016).
4. Quanto al secondo motivo di censura, va premesso che è indiscussa sia la natura privatistica della società in house providing che la natura Parte_1
privatistica dei rapporti dalla medesima instaurati, sinchè non può ritenersi che il rapporto sia assistito dalla stabilità garantita ai lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato, non determinando detto effetto l'art.6 CCNL citato che assolve alla diversa funzione di garantire la conservazione del posto di lavoro nel cd. passaggio di cantiere, tutte le volte che una nuova società subentra nella gestione dell'appalto alle medesime condizioni lavorative. È sufficiente, dunque, rimandare – nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att.c.p.c. – al costante orientamento di questa Corte secondo cui - in ossequio ai principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità – si veda Cass. civ. sez. lav.,
06/09/2022, n.26246; da ultimo, Cass. civ. sez. lav., 29/12/2023, n.36345
(ed a cui correttamente si è attenuto il primo Giudice) – “per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue il complessivo rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
5. In considerazione della peculiarità delle questioni coinvolte nel presente contenzioso, in parte anche nuove rispetto alla sua serialità e che sul profilo giuridico centrale ha registrato difformi orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di merito, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, vanno dichiarate integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
7 6. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
compensa le spese di lite contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli in data 15 febbraio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Raffaella Genovese
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