Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6562/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 6562/2021 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale” e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Fasano, procuratore domiciliatario;
Parte_1
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Bray, procuratore domiciliatario;
Controparte_1
Resistente
Conclusioni:
Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 10.12.2024.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 6.08.2021 esponeva: - di aver contratto matrimonio con Parte_1 in data 28.12.1992 in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione Controparte_1 Per_ erano nati tre figli: (19.02.1996), (15.02.1999) e (27.10.2005); - che Per_2 Persona_3 in un primo tempo i coniugi vivevano in Svizzera e svolgevano entrambi attività lavorative e il matrimonio procedeva serenamente;
- che intorno al 1994 aveva assunto l'incarico di insegnante in provincia di Bergamo e si trasferiva lì con due colleghe;
- che ogni qual volta il marito andava a Per_ trovarla la percuoteva e la ingiuriava, anche per futili motivi;
- che dopo un anno dalla nascita di il marito lasciava il lavoro e decideva di seguirla nei luoghi dove riceveva gli incarichi per l'insegnamento, svolgendo esclusivamente lavori saltuari;
- che provvedeva unicamente lei al sostentamento della famiglia;
- che a causa delle reiterate vessazioni subite decideva di sporgere denuncia presso i Carabinieri della stazione di Taviano in data 27.06.2021 descrivendo tutte le condotte subite dal marito che erano consistite in percosse, reiterate violenze sia fisiche che morali ed anche violenze sessuali;
- che il marito non aveva una stabile occupazione per scelta, avendo declinato numerose occasione di lavoro che gli erano state offerte;
- che lavorava come insegnante di scuola primaria in Taviano, con uno stipendio gravato da finanziamenti anche per consentire al figlio di studiare fuori sede;
- che la convivenza con il marito era divenuta insostenibile e che, a seguito della denuncia, veniva disposta nei riguardi del inizialmente la misura degli arresti CP_1 domiciliari e, successivamente, il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati;
- che doveva essere disposto l'affidamento esclusivo in suoi favore del figlio e che la casa Persona_3 coniugale doveva esserle assegnata in ragione della collocazione dei figli.
Tanto premesso concludeva chiedendo la separazione con addebito al marito, l'affidamento esclusivo in suo favore del figlio minorenne, e la previsione di un contributo a carico del padre di € 200,00 mensili per ogni figlio, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie al 50%; con vittoria di spese e competenze di lite.
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Con comparsa depositata in data 15.12.2021 si costituiva il quale, a sua volta, Controparte_1 rappresentava: - che la causa della crisi familiare era da addebitare al comportamento della moglie la quale in diverse occasioni aveva ridicolizzato il marito anche di fronte ai figli per banali motivazioni di ordine economico;
- che aveva sempre contribuito al ménage familiare con il proprio lavoro;
- che proprio a dimostrazione del proprio attaccamento alla famiglia aveva deciso di lasciare il lavoro in
Svizzera per ricongiungersi alla coniuge e che aveva messo tutto il TFR ricevuto a disposizione della famiglia;
- che rientrati a Taviano la moglie lo aveva sempre denigrato per il fatto che non riusciva a trovare un lavoro stabile, nonostante i propri sforzi;
- che la sua vita era divenuta in incubo a seguito delle false accuse contestategli dalla moglie, la quale era riuscita anche a mettergli i figli
contro
; - che la ricorrente era proprietaria di un altro immobile presso la quale si sarebbe potuta trasferire, consentendogli, pertanto, di utilizzare la casa coniugale.
Tanto premesso concludeva chiedendo l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre e previsione del diritto di visita in suo favore, assegnazione in suo favore della casa coniugale o, in subordine, previsione di un assegno di mantenimento in suo favore di € 250,00 mensili per poter reperire un altro immobile in affitto, rigettare la richiesta di contributo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni ed autonomi anche in considerazione del proprio stato di indigenza, con vittoria di spese e competenze di lite.
A seguito della comparizione dei coniugi dinanzi al presidente delegato all'udienza del 21.12.2021 venivano resi i provvedimenti provvisori e urgenti.
Con sentenza n. 151/2023 veniva dichiarata la separazione dei coniugi e con contestuale ordinanza veniva rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo dell'attività istruttoria.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, interrogatorio formale di CP_1
ed esame testimoniale di e
[...] Testimone_1 Testimone_2
All'udienza del 10.12.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni con note di trattazione scritta e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Il P.M. rendeva parere favorevole in data 13.02.2025.
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Preliminarmente deve darsi atto che tra le parti è già stata resa sentenza parziale di separazione avente n. 151/2023 e pubblicata in data 16.01.2023.
ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Trattando le ulteriori questioni prospettate, parte ricorrente lamentava che il avesse avuto CP_1 ripetute condotte violente nei suoi confronti, che l'avevano indotta a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine e a sporgere querela nei riguardi del marito.
Sul punto giova premettere che l'art. 151 comma 2° c.c. recita: "Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
Per consolidato insegnamento della Corte Suprema, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova certa che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie i comportamenti violenti e vessatori del marito ai danni della consorte appaiono pienamente provati e documentati.
La ricorrente, infatti, deposita inizialmente l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, resa dal GIP presso il Tribunale di Lecce in data 29.06.2021 ai danni di Pt_2
[...
[...] , nonché la successiva sentenza di condanna a cinque anni e sei mesi di reclusione del
[...]
18.09.2023 resa dal Tribunale penale di Lecce, sezione prima.
Inoltre, i fatti di violenza esposti venivano confermati anche dai testi escussi;
in particolare amica e collega della ricorrente, confermava che la aveva subito Testimone_1 Pt_1 nel corso degli anni vessazioni e maltrattamenti da parte del marito e che tanto poteva riferire in quanto lei stessa vedeva i segni sul corpo della collega la quale “piuttosto che rimanere in casa preferiva andare a lavorare dopo una notte trascorsa al Pronto Soccorso”. Racconta ancora la teste che la ricorrente le raccontava che “la notte non dormiva in quanto il marito spesso la perseguitava per avere rapporti sessuali” e che sapeva che anche i figli venivano picchiati, avendo visto il figlio con il naso tumefatto a causa di un colpo da parte del (cfr. verbale del teste rese Per_2 CP_1
a verbale di udienza del 14.05.2024).
Anche la testimone RE della ricorrente, confermando le violenze subite ad Testimone_2 Per_ opera del , racconta che nel 2011/2012 era stata chiamata di notte dalla nipote la CP_1 quale la implorava di andare a casa in quanto il padre stava picchiando la madre;
continua la teste affermando: “sono andata con mio padre e ho trovato mia RE piena di lividi e lui che continuava ad inveire contro la moglie perché non era d'accordo che gli stessi (ndr i figli) continuassero a studiare in quanto dovevano produrre. Mia RE aveva lividi sul corpo e ciuffi di capelli strappati (…) è vero che aveva usato epiteti ingiuriosi nei confronti dei miei nipoti e li ha anche picchiati in mia presenza.
Ricordo che in una occasione del 6 dicembre 2014 in cui il figlio solo perché ha detto che avrebbe voluto studiare ha subito insulti ed invettive da parte del padre. (…) è vera la circostanza relativa alla costruzione ad avere rapporti sessuali, l'ho saputo successivamente. Posso riferire che in una circostanza avvenuta nel 2020 al compimento dei cinquant'anni di mia RE l'aveva convita a lasciarlo perché avevo visto dei lividi che aveva sul braccio. Lei poi con il figlio piccolo ha Per_3 preso le sue cose ed è venuta a casa mia. Il lunedì 29 giugno 2020 andammo in spiaggia e in quell'occasione notai un graffio all'interno della coscia e dei lividi sul bacino lato destro, tanto che le spostai il costume da bagno per vedere meglio, ma lei per pudore lo abbassò subito” (cfr. testimonianza resa a verbale di udienza del 14.05.2024) [“In tema di separazione giudiziale dei coniugi il giudice può, anche per quanto concerne la pronuncia di addebito, fondare la sua decisione sulle risultanze delle prove testimoniali, non rilevando che siano state rese da testi legati da stretto vincolo di parentela con le parti, posto che la loro attendibilità deve essere valutata in concreto, alla stregua della verosimiglianza di quanto riferito e dei riscontri derivanti dalle deposizioni di altri testi” (Cass.
4.12.2014 n. 25663; cfr. con Cass. 24.05.2006 n. 12365; Cass. 21.02.2011 n. 4202; Cass.
6.12.2007 n. 25549)].
Ora, quanto emerso, sia grazie alle testimonianze rese nel presente procedimento, quanto acquisendo il substrato probatorio emerso nel giudizio penale, può certamente accogliersi la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, anche considerando la sostanziale contestualità della presentazione del ricorso per separazione rispetto alla denuncia sporta ai danni del resistente in data
27.06.2021, che ha dato il via all'indagine condotta ai danni del con conseguente CP_1 affermazione della penale responsabilità per i gravissimi reati a lui ascritti. Le condotte descritte ed accertate, pertanto, rappresentano agiti talmente odiosi da aver comportare certamente quella crisi matrimoniale che ha condotto poi alla separazione [le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse (Cass., n. 3925/18; n. 7388/17; n. 4333/16)].
Il riconosciuto addebito della separazione al comporta il rigetto della domanda di CP_1 mantenimento dallo stesso proposta ai sensi dell'art. 156 c.c.
CONTRIBUTO MANTENIMENTO FIGLI E ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
3 In primo luogo, nulla deve essere disposto in merito alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio essendo divenuto, nelle more del procedimento, Persona_3 maggiorenne.
Quanto alle ulteriori questioni tutti i figli, benché maggiorenni, non sono autonomi e convivono con la madre. Del resto, di fronte alla richiesta di riconoscimento di un contributo di mantenimento a carico del padre da parte della ricorrente, nulla ha riferito il fornendo delle contestazioni CP_1
a carattere generico.
Conseguentemente la casa coniugale deve essere assegnata alla in quanto genitore Pt_1 convivente con i figli non autonomi.
Per quanto attiene all'aspetto economico, il tenendo conto della situazione reddituale Pt_1 dichiarata ma non provata, della circostanza che la stessa ricorrente rappresentava che il marito aveva sempre lavorato poco, preferendo trascorrere il proprio tempo nell'ozio ed a spese della moglie, nonché della capacità lavorativa generica e specifica acquisita nel corso del tempo (avendo svolto lavori nel campo edile e come giardiniere a chiamata), continuerà a contribuire al mantenimento dei figli versando importo di € 125,00 ciascuno, entro il giorno cinque di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Inoltre, il padre parteciperà, nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, da individuarsi mediante il Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce.
L'addebito della separazione al ed il rigetto delle proprie domande comporta la condanna CP_1
a suo carico delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 6.08.2021, di Parte_1 separazione da con il quale ebbe a contrarre matrimonio in Ugento il 28.12.1992, Controparte_1 trascritto nei registri di quel Comune ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) da atto della sentenza parziale di separazione resa da questo Tribunale avente n. 151/2023 e depositata in data 16.01.2023;
2) accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da Parte_1
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da Controparte_1
4) assegna la casa coniugale a Parte_1
5) pone a carico di un contributo per il mantenimento dei figli mediante la Controparte_1 dazione mensile, a favore di della somma di € 375,00 totali (€ 125,00 Parte_1 ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie per i figli, da individuarsi mediante il Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce.
6) condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € Controparte_1
3.809,00 per compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.
7) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Lecce, 1.04.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Agnese Di Battista dott.ssa Cinzia Mondatore
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