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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 11318/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.15 sono presenti l'avv. MISURACA MARGHERITA per parte ricorrente nonché l'avv. Marzia Rizzo in sostituzione dell'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11318 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MISURACA MARGHERITA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura CP_1 in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) a far data dal 20/08/2024.
Compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese CP_1
di CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 24.07.2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) ;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott.
, concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
Persona_1
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario
(indennità di accompagnamento) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal 20.08.2024 ;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali
(cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza, successiva al deposito del ricorso per ATP.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 17/06/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
3
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 11318/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.15 sono presenti l'avv. MISURACA MARGHERITA per parte ricorrente nonché l'avv. Marzia Rizzo in sostituzione dell'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11318 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MISURACA MARGHERITA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura CP_1 in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) a far data dal 20/08/2024.
Compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese CP_1
di CTU di entrambe le fasi del giudizio già liquidate.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 24.07.2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) ;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott.
, concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
Persona_1
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario
(indennità di accompagnamento) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal 20.08.2024 ;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali
(cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza, successiva al deposito del ricorso per ATP.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 17/06/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
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